CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 29/04/2022 che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni volontarie e minaccia. Considerato che il ricorso articola motivi proposti a norma delle lettere d) ovvero e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., motivi non deducibili in forza dell'art. 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, come introdotto dall'art. 9 d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11. Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, posto che il primo e il terzo motivo di ricorso sono ictu ()culi riconducibili, rispettivamente alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., non deducibili, mentre, quanto al secondo motivo, è sufficiente ribadire che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 04). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de