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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 12385/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30673/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARIOMANSELLI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 3786/2018 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 12/07/2018 , R.G.N. 3661/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto: a) il pagamento degli incrementi di retribuzione dovuti per effetto dei rinnovi contrattuali del 4.11.2005 e del 9.4.2008, incrementi corrisposti al restante personale nell’anno 2009, dopo la sua reintegrazione in servizio conseguente all’annullamento del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro; b) il pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances , dei premi aziendali e degli incentivi economici corrisposti a tutto il personale in virtù degli accordi aziendali sottoscritti nel periodo di sua forzata assenza dal servizio e in parte successivamente alla sua reintegrazione;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] pubblico economico ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; parte ricorrenteha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce nullità della sentenza per inesistenza e/o apparenza di motivazione in relazione all’art. 111, comma 6 Cost., all’art. 134, comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, riguardante la indeducibilità e improponibilità nel giudizio di impugnativa del licenziamento degli elementi di fatto e di diritto e delle domande spiegate nel presente giudizio; in sintesi censura la sentenza impugnata per avere affermato che l’ultima retribuzione globale di fatto, sulla quale parametrare il risarcimento sarebbe stata fissata con efficacia di giudicato nella sentenza che aveva annullato il licenziamento applicando la tutela reale;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 99, 112, 115, 414 e 420 cod. proc. civ.; sostiene che la domanda azionata nel presente giudizio non voleva modificare la condanna contenuta nel giudizio di impugnativa di licenziamento ma solo azionare il diritto ai crediti maturati successivamente per effetto di accordi collettivi inesistenti al momento del licenziamento.

Tanto escludeva la deducibilità - al momento dell’azione di annullamento del licenziamento – anche della richiesta relativa ai detti crediti trattandosi di crediti futuri ed eventuali; contesta, inoltre, che i premi fossero legati alla presenza in servizio del dipendente e che il passaggio in giudicato della sentenza relativa al licenziamento potesse fare stato tra le parti precludendo il diritti ai crediti maturati per effetto di una situazione di fatto e di diritto inesistente al momento della domanda giudiziale di impugnativa del licenziamento, proposta il 23.2.2006;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 300/1970, degli artt. 99, 112, 115 e 116 cod. proc.civ. degli artt. 2043 e sgg. degli artt. 42 e 50 c.c.n.l.

Esattorie e Tesorerie nonché degli artt. 1362 e sgg. cod. civ. in relazione agli Accordi integrativi aziendali del 13.2.2006, del 19.5.2008, e del 23.2.2009, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che, in ogni caso, i premi incentivanti e quelli aziendali erano collegati alla modalità di esecuzione della prestazione ed alla presenza in servizio.

Sostiene che, per come configurati dalla contrattazione collettiva, gli emolumenti in oggetto costituivano istituti retributivi di carattere collettivo, slegati dalla prestazione individuale e collegati, rispettivamente, all’incremento annuale della produttività aziendale ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali fissati annualmente; evidenzia che, in ogni caso, la presenza in azienda era stata impedita dalla illegittima condotta della datrice di lavoro ed in questa prospettiva si duole che la Corte distrettuale non avesse considerato che la domanda relativa ai premi era stata effettuata anche a titolo risarcitorio;

4. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 300/1970 censurando la sentenza impugnata per avere affermato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2887/2014, Cass. n. 11691/2015), che la retribuzione globale di fatto alla quale commisurare il risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento, era costituita da quella retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato; sostiene che nel periodo tra il licenziamento e la reintegra il lavoratore non aveva diritto alla retribuzione ma solo al risarcimento del danno;

5. il primo motivo di ricorso principale è infondato;

5.1. la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante –sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum ( Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez.

Un .n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture;

5.2. la sentenza impugnata si sottrae alla censura di omessa motivazione in quanto, sia pure in forma estremamente sintetica, il giudice di appello ha argomentato le ragioni del rigetto della originaria domanda secondo un percorso logico giuridico che consente di riconoscere agevolmente le giustificazioni del decisum.

Con argomentazione chiara e lineare la Corte di appello ha infatti mostrato di ritenere preclusa la domanda formulata dal Rossi in considerazione che in altro giudizio inter partes, avente ad oggetto l’annullamento del licenziamento intimato dalla società con applicazione della tutela reale, il giudice che aveva disposto la reintegra aveva commisurato l’indennità risarcitoria all’importo della retribuzione nella misura indicata dal Rossi medesimo il quale non aveva formulato alcuna riserva a riguardo; secondo il giudice di appello, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra con condanna della società alla indennità risarcitoria determinava l’impossibilità di azionare una nuova domanda avente ad oggetto la rideterminazione delle differenze retributive, ostandovi sia la deducibilità nel precedente giudizio della questione sia il principio della infrazionabilità del credito; quanto ai premi incentivanti il giudice di appello ha ritenuto che nulla spettasse al lavoratore a tale titolo per essere tali emolumenti collegati alla modalità di esecuzione della prestazione, implicante la presenza del lavoratore in azienda;

5.3. la censura di omesso esame di fatto controverso e decisivo, pure formulata con il motivo in oggetto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., risulta assorbita dall’accoglimento del secondo e, in parte, del terzo motivo di ricorso;

6. il secondo motivo di ricorso è fondato;

6.1. se è vero, infatti, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, esso non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturivano (ex plurimis, Cass. n. 33021/2022 v.

Cass n. 6091/2020).

Alcuna riserva, pertanto, in relazione a fatti non ancora venuti in essere e di cui non era neanche certo l’ accadimento poteva essere formulata nel giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di licenziamento, difettando, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di rappresentarsi l'intero ed effettivo panorama delle conseguenze dannose subite; in particolare non potevano venire in rilievo incrementi contrattuali non ancora negoziati all’epoca dell’impugnativa giudiziale del licenziamento; la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio per cui se ne impone la cassazione in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce dell’enunciato principio;

7. il terzo motivo di ricorso è in parte fondato ed in parte inammissibile; 7.

1. è fondato nella parte in cui denunzia, in relazione a l la richiesta di pagamento dei premi, che il giudice di appello non aveva considerato che la domanda era stata effettuata anche a titolo risarcitorio, come dimostrato dall’odierno ricorrente con allegazioni coerenti con il criterio della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione; alla luce della qualificazione (anche) in senso risarcitorio della pretesa formulata riguardo ai premi incentivanti e aziendali, non appare pertanto dirimente la considerazione della non spettanza degli stessi per esserecollegati alle modalità di esecuzione della prestazione implicante la presenza del lavoratore, occorrendo, viceversa, indagare se ed in che misura il mancato verificarsi delle condizioni di erogazione dell’emolumento in oggetto si poneva in relazione causale con la condotta inadempiente della datrice di lavoro; si impone pertanto la cassazione in parte qua della decisione per il riesame della concreta fattispecie alla luce della indicazione formulata;

7.2. il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile nel profilo in cui denunzia l’errata interpretazione delle previsioni collettive che disciplinano i presupposti di erogazione dei premi reclamati; la censura non risulta, infatti, correttamente veicolata, mediante la deduzione di violazione delle regole legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e sgg. cod. civ. con modalità conformi all’insegnamento di questa Corte (Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/ 2015, Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012), sostanziandosi in una lettura meramente contrappositiva della interpretazione alla base della sentenza impugnata;

8. l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile;8.1. la censura formulata non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale si è limitata ad affermare che la retribuzione globale di fatto ex art. 18 l. n. 300/1970 deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non siacerta la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere indennitario; dalle (sintetiche) argomentazioni del giudice di appello non è dato evincere, come viceversa sembra opinare parte ricorrente incidentale, una sicura coincidenza tra la normale retribuzione spettante medio tempore al lavoratore e l’importo del danno cosicché questo debba coincidere necessariamente non le retribuzioni perdute;

8.2. tanto premesso è opportuno ricordare che con riferimento alla retribuzione globale di fatto quale parametro di commisurazione della indennità risarcitoria ex art. 18 l. n. 300/1970, che questa Corte ha chiarito che la legge pone una presunzione (semplice) di corrispondenza del danno alla misura dellaretribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione (Cass. n. 11341/2000)con onere di prova contraria a carico della parte datorialee che in relazione alle conseguenze risarcitorie dell’illegittimo licenziamento connesse all’applicazione della tutela reale, risulta superato l’orientamento espresso dalla sentenza invocata dal ricorrente ( Cass. n. 2887/2014) avendo il giudice di legittimità condivisibilmente affermato che In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato - dovend osi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento -, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale, (Cass. n. 6744/2022) ;

9. conclusivamente, in base alle considerazioni che precedono deve essere accolto il secondo motivo di ricorso principale e, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso incidentale;

10. alla Corte di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale.a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e, per quanto di ragione, il terzo motivo, rigettato il primo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30673/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MARIOMANSELLI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 3786/2018 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 12/07/2018 , R.G.N. 3661/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto: a) il pagamento degli incrementi di retribuzione dovuti per effetto dei rinnovi contrattuali del 4.11.2005 e del 9.4.2008, incrementi corrisposti al restante personale nell’anno 2009, dopo la sua reintegrazione in servizio conseguente all’annullamento del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro; b) il pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances , dei premi aziendali e degli incentivi economici corrisposti a tutto il personale in virtù degli accordi aziendali sottoscritti nel periodo di sua forzata assenza dal servizio e in parte successivamente alla sua reintegrazione; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] pubblico economico ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; parte ricorrenteha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce nullità della sentenza per inesistenza e/o apparenza di motivazione in relazione all’art. 111, comma 6 Cost., all’art. 134, comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, riguardante la indeducibilità e improponibilità nel giudizio di impugnativa del licenziamento degli elementi di fatto e di diritto e delle domande spiegate nel presente giudizio; in sintesi censura la sentenza impugnata per avere affermato che l’ultima retribuzione globale di fatto, sulla quale parametrare il risarcimento sarebbe stata fissata con efficacia di giudicato nella sentenza che aveva annullato il licenziamento applicando la tutela reale; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 99, 112, 115, 414 e 420 cod. proc. civ.; sostiene che la domanda azionata nel presente giudizio non voleva modificare la condanna contenuta nel giudizio di impugnativa di licenziamento ma solo azionare il diritto ai crediti maturati successivamente per effetto di accordi collettivi inesistenti al momento del licenziamento. Tanto escludeva la deducibilità - al momento dell’azione di annullamento del licenziamento – anche della richiesta relativa ai detti crediti trattandosi di crediti futuri ed eventuali; contesta, inoltre, che i premi fossero legati alla presenza in servizio del dipendente e che il passaggio in giudicato della sentenza relativa al licenziamento potesse fare stato tra le parti precludendo il diritti ai crediti maturati per effetto di una situazione di fatto e di diritto inesistente al momento della domanda giudiziale di impugnativa del licenziamento, proposta il 23.2.2006; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 300/1970, degli artt. 99, 112, 115 e 116 cod. proc.civ. degli artt. 2043 e sgg. degli artt. 42 e 50 c.c.n.l. Esattorie e Tesorerie nonché degli artt. 1362 e sgg. cod. civ. in relazione agli Accordi integrativi aziendali del 13.2.2006, del 19.5.2008, e del 23.2.2009, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che, in ogni caso, i premi incentivanti e quelli aziendali erano collegati alla modalità di esecuzione della prestazione ed alla presenza in servizio. Sostiene che, per come configurati dalla contrattazione collettiva, gli emolumenti in oggetto costituivano istituti retributivi di carattere collettivo, slegati dalla prestazione individuale e collegati, rispettivamente, all’incremento annuale della produttività aziendale ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali fissati annualmente; evidenzia che, in ogni caso, la presenza in azienda era stata impedita dalla illegittima condotta della datrice di lavoro ed in questa prospettiva si duole che la Corte distrettuale non avesse considerato che la domanda relativa ai premi era stata effettuata anche a titolo risarcitorio; 4. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 300/1970 censurando la sentenza impugnata per avere affermato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2887/2014, Cass. n. 11691/2015), che la retribuzione globale di fatto alla quale commisurare il risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento, era costituita da quella retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato; sostiene che nel periodo tra il licenziamento e la reintegra il lavoratore non aveva diritto alla retribuzione ma solo al risarcimento del danno; 5. il primo motivo di ricorso principale è infondato; 5.1. la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante –sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum ( Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un .n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; 5.2. la sentenza impugnata si sottrae alla censura di omessa motivazione in quanto, sia pure in forma estremamente sintetica, il giudice di appello ha argomentato le ragioni del rigetto della originaria domanda secondo un percorso logico giuridico che consente di riconoscere agevolmente le giustificazioni del decisum. Con argomentazione chiara e lineare la Corte di appello ha infatti mostrato di ritenere preclusa la domanda formulata dal Rossi in considerazione che in altro giudizio inter partes, avente ad oggetto l’annullamento del licenziamento intimato dalla società con applicazione della tutela reale, il giudice che aveva disposto la reintegra aveva commisurato l’indennità risarcitoria all’importo della retribuzione nella misura indicata dal Rossi medesimo il quale non aveva formulato alcuna riserva a riguardo; secondo il giudice di appello, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di reintegra con condanna della società alla indennità risarcitoria determinava l’impossibilità di azionare una nuova domanda avente ad oggetto la rideterminazione delle differenze retributive, ostandovi sia la deducibilità nel precedente giudizio della questione sia il principio della infrazionabilità del credito; quanto ai premi incentivanti il giudice di appello ha ritenuto che nulla spettasse al lavoratore a tale titolo per essere tali emolumenti collegati alla modalità di esecuzione della prestazione, implicante la presenza del lavoratore in azienda; 5.3. la censura di omesso esame di fatto controverso e decisivo, pure formulata con il motivo in oggetto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., risulta assorbita dall’accoglimento del secondo e, in parte, del terzo motivo di ricorso; 6. il secondo motivo di ricorso è fondato; 6.1. se è vero, infatti, che per consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, esso non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturivano (ex plurimis, Cass. n. 33021/2022 v. Cass n. 6091/2020). Alcuna riserva, pertanto, in relazione a fatti non ancora venuti in essere e di cui non era neanche certo l’ accadimento poteva essere formulata nel giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di licenziamento, difettando, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di rappresentarsi l'intero ed effettivo panorama delle conseguenze dannose subite; in particolare non potevano venire in rilievo incrementi contrattuali non ancora negoziati all’epoca dell’impugnativa giudiziale del licenziamento; la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio per cui se ne impone la cassazione in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce dell’enunciato principio; 7. il terzo motivo di ricorso è in parte fondato ed in parte inammissibile; 7. 1. è fondato nella parte in cui denunzia, in relazione a l la richiesta di pagamento dei premi, che il giudice di appello non aveva considerato che la domanda era stata effettuata anche a titolo risarcitorio, come dimostrato dall’odierno ricorrente con allegazioni coerenti con il criterio della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione; alla luce della qualificazione (anche) in senso risarcitorio della pretesa formulata riguardo ai premi incentivanti e aziendali, non appare pertanto dirimente la considerazione della non spettanza degli stessi per esserecollegati alle modalità di esecuzione della prestazione implicante la presenza del lavoratore, occorrendo, viceversa, indagare se ed in che misura il mancato verificarsi delle condizioni di erogazione dell’emolumento in oggetto si poneva in relazione causale con la condotta inadempiente della datrice di lavoro; si impone pertanto la cassazione in parte qua della decisione per il riesame della concreta fattispecie alla luce della indicazione formulata; 7.2. il terzo motivo di ricorso è, invece, inammissibile nel profilo in cui denunzia l’errata interpretazione delle previsioni collettive che disciplinano i presupposti di erogazione dei premi reclamati; la censura non risulta, infatti, correttamente veicolata, mediante la deduzione di violazione delle regole legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e sgg. cod. civ. con modalità conformi all’insegnamento di questa Corte (Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/ 2015, Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012), sostanziandosi in una lettura meramente contrappositiva della interpretazione alla base della sentenza impugnata; 8. l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile;8.1. la censura formulata non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale si è limitata ad affermare che la retribuzione globale di fatto ex art. 18 l. n. 300/1970 deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non siacerta la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere indennitario; dalle (sintetiche) argomentazioni del giudice di appello non è dato evincere, come viceversa sembra opinare parte ricorrente incidentale, una sicura coincidenza tra la normale retribuzione spettante medio tempore al lavoratore e l’importo del danno cosicché questo debba coincidere necessariamente non le retribuzioni perdute; 8.2. tanto premesso è opportuno ricordare che con riferimento alla retribuzione globale di fatto quale parametro di commisurazione della indennità risarcitoria ex art. 18 l. n. 300/1970, che questa Corte ha chiarito che la legge pone una presunzione (semplice) di corrispondenza del danno alla misura dellaretribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione (Cass. n. 11341/2000)con onere di prova contraria a carico della parte datorialee che in relazione alle conseguenze risarcitorie dell’illegittimo licenziamento connesse all’applicazione della tutela reale, risulta superato l’orientamento espresso dalla sentenza invocata dal ricorrente ( Cass. n. 2887/2014) avendo il giudice di legittimità condivisibilmente affermato che In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato - dovend osi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento -, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale, (Cass. n. 6744/2022) ; 9. conclusivamente, in base alle considerazioni che precedono deve essere accolto il secondo motivo di ricorso principale e, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso incidentale; 10. alla Corte di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale.a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale e, per quanto di ragione, il terzo motivo, rigettato il primo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di co
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