CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 Srl, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.c. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Ciuoffo,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentanteNumero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 222/2024depositata il 05/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 5.3.2024 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale, perquanto di interesse in questa sede, era stata dichiarata l’inefficacia neiconfronti di alcuni creditori degli atti di vendita stipulati tra il settembre edil novembre 2003 di più terreni e di una porzione di fabbricato in LameziaTerme tra [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA], ed il figlioGli appellanti avevano ivi dedotto la carenza dei presupposti perl’accoglimento dell’azione ex art.2901 c.c. e, in particolare, l’erroneadeterminazione dei crediti vantati e la mancanza di specifica prova dellascientia damni in capo all’acquirente.Le creditrici convenute appellate costituitesi avevano instato per il rigettodell’appello attesa la correttezza della decisione del giudice di primogrado.La Corte d’Appello di Catanzaro, affermando la ricorrenza dei presuppostidi cui all’azione proposta, rigettava l’appello.Numero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso articolato in sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] soc.coop.agricola, [OSCURATO:PERSONA] quale cessionaria dei crediti diBanca [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatorispettiva memoria ex art.378 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata inrelazione all’art. 360, n. 3), c.p.c. per «violazione e falsa applicazionedell’art. 2901 c.c.: mancato accertamento di un elemento costitutivodell’azione; mancato accertamento dell’entità dei crediti vantati daisoggetti attori e mancato accertamento della reale lesività degli attirevocati».Deducono, in particolare, che tutti gli attori che hanno esercitato l’azionerevocatoria oggetto del presente giudizio hanno dedotto genericamente diessere creditori verso il convenuto [OSCURATO:PERSONA] e non hanno inveceindicato l’entità dei loro crediti; la corte territoriale, in seguito, si è limitataa riconoscere agli stessi la qualità di creditori senza accertare la ricorrenzadi una concreta lesione indotta dagli atti di disposizione stipulati daldebitore, mentre occorreva effettuare un raffronto tra l’entità dei creditivantati e la capienza patrimoniale residua del debitore; infatti l’esistenzadi un debito di qualsiasi entità non potrebbe tradursi in un’inibizione delpotere di disposizione del soggetto debitore.Numero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il motivo è infondato.Ed infatti, quanto al credito della società [OSCURATO:PERSONA] risulta dallo stessosvolgimento dei fatti di causa esposti nella sentenza impugnata che ilcredito di oltre 109.070,83 euro era stato accertato dal giudice di primecure con rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenutodalla società per la relativa somma (oltre ad un ulteriore importo purericonosciuto vi di euro 28.649,425).Quanto agli altri soggetti mandatari per la riscossione del credito ocessionari, la sentenza afferma che ‘dalla documentazione versata in attiemerge che il Mangani aveva intrattenuto con tutte le banche attricirapporti contrattuali la maggior parte dei quali risalenti al 2000 e, dunque,anteriori agli atti di compravendita del 2003 in relazione ai quali il Manganiera rimasto pacificamente inadempiente, accumulando una notevoleesposizione debitoria. Peraltro, è lo stesso Mangani a dare conto nell’attod’appello dei rapporti intrattenuti con la BCC del Lametino per estinguereil saldo passivo del c/c 559 intestato al padre (deceduto nel 2003)mediante l’erogazione di un mutuo chirografario e contestuale rilascio dicambiali in garanzia e dei rapporti intrattenuti con MPS (mutuo agrarioconcesso nel 2000, cambiale agraria del 2004, contratto di apertura delconto corrente n 26.913.28 del 1992)’.E di tale indicazione (relativa alla presenza del saldo passivo risultante daimutui e dalle cambiali a garanzia) non è stata svolta contestazione nelleprecedenti sedi di merito se non ai fini dell’assunzione di un’erroneaapplicazione di interessi non dovuti.A fronte di tali risultanze la Corte d’Appello ha rilevato, tuttavia, che perlegittimare la proposizione della domanda di revoca era sufficiente vantareun credito, seppur litigioso od incerto, nei confronti del debitore e chepertanto i rilievi in merito alla correttezza del saldo a debito nonassumevano rilevanza.Numero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il motivo allora, più che diretto a contestare l’omessa determinazione deicrediti vantati, tende a sottoporre a questa Corte la valutazione dellasussistenza dell’eventus damni ovvero dell’effettivo pregiudizio che icontratti stipulati abbiano determinato ai creditori in relazione a quantoloro dovuto.Tuttavia, sul punto il giudice del gravame, nel corpo della sentenza, haspiegato che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimoniomediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, deve ritenersi "inre ipsa" l'esistenza del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alleragioni del creditore ( pag.17 sentenza impugnata) e che ‘in tali casi,secondo la Suprema Corte, incombe sul debitore, e non sul creditore,l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo siasufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.n.7507/2007). Nel caso in esame v’è da rilevare che il Mangani non haassolto il proprio onere probatorio e che, anzi, i creditori, dal canto loro,hanno dimostrato che i beni immobili residui del Mangani sono statisottoposti a esecuzione forzata da parte di altri creditori garantiti daipoteca e che il ricavato della vendita non è stato neppure sufficiente asoddisfare i loro crediti. Corretta è, allora, la sentenza di primo grado nellaparte in cui ha ritenuto sussistente l’eventus damni poiché non puòrevocarsi in dubbio che la vendita di tutti i beni immobili liberi da iscrizionipregiudizievoli – gli unici sui quali i creditori chirografari avrebbero potutosoddisfarsi – abbia in concreto totalmente compromesso la consistenzapatrimoniale del debitore e, di conseguenza, le possibilità dei creditori direcuperare coattivamente i rispettivi crediti.’Ciò posto, i ricorrenti, senza contestare l’esistenza delle esposizionidebitorie indicate dalla corte territoriale -seppur non quantificate conesattezza-, chiedono in questa sede di dar luogo ad un nuovo raffronto trai debiti esistenti ed il patrimonio residuo del debitore, raffronto, perNumero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026quanto sopra, operato dal giudice dell’impugnazione e nella specie nonadeguatamente contestato e, pertanto, inammissibile.Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano, in relazione all’art. 360, n. 3),c.p.c. la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.; violazione efalsa applicazione dell’art. 2729 c.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c.».Affermano che il fatto costitutivo del diritto di ottenere la declaratoria diinefficacia di un atto di disposizione (in concorso con la scientia fraudis),ossia l’accertata lesività degli atti di alienazione, va accertato conriferimento alla data di stipula delle cessioni ritenute pregiudizievoli, e nonva invece valutato semplicisticamente ex post, ossia prendendo ariferimento ciò che è avvenuto a distanza di anni, quando altri fattorisopravvenuti ed imprevedibili, irrilevanti rispetto alla fattispecie oggetto digiudizio, si sono sovrapposti con effetti pregiudizievoli soprattutto ai dannidello stesso convenuto [OSCURATO:PERSONA], la cui azienda agricola tra il2004 e il 2005 è stata ripetutamente colpita da varie calamità naturali,ritualmente provate in giudizio; evidenziano che solo in seguito, laconseguente forzosa irregolarità degli adempimenti ha prodotto unalevitazione delle esposizioni debitorie, ed infine i creditori hanno avviatol’esecuzione forzata immobiliare e si è conclusa dopo che la destinazioneurbanistica di parte dei suoi terreni era stata degradata da edificabile adagricola.Concludono affermando che ‘il convincimento della Corte di Appello diCatanzaro secondo la quale la lesività degli atti di disposizione di unapluralità di beni compiuti tra il 2002 e il 2003 deve sic et simpliciterpresumersi unitamente con la consapevolezza delle parti contraenti diledere le ragioni dei creditori, non resiste nel caso concreto allaconstatazione della prova in giudizio di circostanze che conducono arisultati opposti’ e di seguito deducono gli elementi probatori acquisiti inNumero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026altresì che il valore delle presunzioni semplici invocate dalla Corte dimerito risultano in contraddizione con le prove ritualmente acquisite algiudizio.Il motivo è inammissibileSi rileva infatti che, con la doglianza, i ricorrenti tentano di sottoporrenuovamente a questa Corte l’esame degli elementi probatori dedotti odacquisiti nel giudizio di merito che elencano specificatamente.Nel ricorso per cassazione, tuttavia ‘deve ritenersi inammissibile il motivodi impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti aun nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.’(Cass. n.10927/24, Cass. n.32505/23).Ed anche la violazione del disposto di cui all’art.2729 c.c. non èadeguatamente dedotta atteso che essa può prospettarsi solo quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzionesu un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai finidell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quandola critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali onella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 9054/2022).E nella specie la contestazione non è stata svolta secondo il criterioindicato.Con il terzo motivo i ricorrenti assumono la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/20262729 c.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c.» sempre in relazione all’art. 360n.3 .p.c..Contestano il capo della sentenza che ha affermato che anche l’acquirenteMangani Francesco era partecipe della dolosa preordinazione dellealienazioni in danno dei creditori perché esso sarebbe fondato su unapresunzione superata dalle prove raccolte in giudizio.Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso i ricorrenti non censurano adeguatamente il capoimpugnato poiché, richiamando la violazione dell’art. 2729 c.c., si limitanoad affermare che l’acquirente aveva effettivamente versato il prezzo diacquisto dei beni e contratto un mutuo all’uopo, mentre tra il 2002 ed il2003 la situazione economica di [OSCURATO:PERSONA] non era tale da crearesospetti in capo al figlio.Premesso che la verifica della sussistenza della scientia damni in capo alterzo acquirente deve essere effettuata con riguardo alla stipula delcontratto preliminare (Cass. n.17067/2019, Cass. n.15215/2018, Cass.n.17365/2011), la corte territoriale, attenendosi al predetto principio, harilevato, con riferimento a tale momento, che ‘gli stretti rapporti diparentela tra venditore e acquirente e l’esercizio da parte dell’acquirentedella medesima attività agricola svolta dal padre su fondi di quest’ultimo,ma detenuti dal figlio in comodato, inducono ragionevolmente a ritenereche il figlio del debitore fosse edotto della grave esposizione debitoria delpadre maturata nell’esercizio dell’attività agricola e che abbia acquistatotutti beni del padre non gravati da ipoteca con la volontà comune disottrarli alla garanzia dei creditori per i debiti già scaduti e per quelli ascadere’.I ricorrenti in questa sede, si limitano a fornire elementi dai quali trarreuna diversa ricostruzione della situazione soggettiva del terzo acquirentesenza tuttavia fornire elementi tali da individuare una violazione delNumero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026ragionamento inferenziale svolto dal giudice del gravame. Infatti,l’avvenuto pagamento del prezzo da parte dell’acquirente non è in séprova dell’assenza della scientia damni, mentre delle diverse e nonpreoccupanti condizioni economico- finanziarie dell’azienda agricola delpadre non viene data alcuna specifica indicazione in atti né si richiamanoprecisi passaggi negli atti dei precedenti gradi di giudizio dai quali ricavarel’assunto.Pertanto, i ricorrenti offrono solo la prospettazione di una inferenzaprobabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito e senzaspiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.; erronea affermazionedi inefficacia dell’atto di compravendita a rogito del notaio MarioBilangione del 9.9.2003, Rep. 78182, per mancata domanda direvocazione dei contratti preliminari dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]» in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..Con il quinto motivo, successivamente, i ricorrenti si dolgono della «violazione dell’art. 2901, primo comma, n. 2), c.c.; violazione dell’art.2704 c.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c.» sempre in relazione all’art. 360n.3 c.p.c..I medesimi affermano che nel corso del procedimento di primo gradonessuna contestazione è stata mai sollevata in relazione alla potenzialelesività dei contratti preliminari sottoscritti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi sfociati nei dueestendere ai citati contratti preliminari la domanda di inefficacia a seguitodella relativa produzione in giudizio, e ciò preclude l’esame delleconseguenze che la loro stipula ha indotto sul patrimonio del debitore.Numero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026Affermano altresì che dal materiale probatorio in atti risultava chiaramenteche i contratti in questione erano stati effettivamente stipulati nell’ottobre2002 poiché il pagamento era contestualmente avvenuto.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata atteso che il giudice del gravame ha espressamente richiamatoil principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale il pregiudizio peri creditori deve essere valutato con riferimento alla data di stipula delcontratto definitivo perché solo in quel momento si verifica l’effettotraslativo del bene, mentre la scientia damni deve essere verificata alladata di stipula dei preliminari, momento in cui si consuma la libera sceltadelle parti (Cass.n.15215/2018).Ciò premesso, il medesimo giudicante ha poi rilevato che ‘nel casospecifico, l’applicazione del predetto principio non comporta laretrodatazione al 2002 della valutazione dell’elemento psicologico delterzo acquirente poiché i preliminari sottoscritti nel 2002, in realtà, sonostati registrati nel 2003, pochi giorni prima la stipula del definitivo. Alriguardo occorre rammentare che secondo l’art 2704 c.c. la data dellascrittura privata non autenticata non è certa e computabile riguardo aiterzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata.’.La corte territoriale non ha dunque dichiarato inefficaci i contrattipreliminari conclusi tra le parti in data 1.10.2002, ma, al fine diindividuare il momento cui riferire la scientia damni del terzo acquirente,ha ritenuto che in mancanza di registrazione dei predetti contratti, larelativa data non avesse carattere di certezza nei confronti dei terzi edunque anche nei confronti degli attori e, rilevando che i predetti contrattierano stati registrati nel 2003, pochi giorni prima della stipula delNumero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026definitivo, ha ritenuto che in quel momento si dovesse verificare lascientia damni.Orbene le deduzioni svolte sul punto dai ricorrenti si limitano alladimostrazione dell’intervenuta emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] assegni circolari a favore dei venditori; tuttavia, tale deduzione nonsoddisfa il principio di autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366 n.6c.p.c. poiché non è accompagnata dall’indicazione in sede di appello deipassaggi dell’atto o degli atti ove è riportata con le relative allegazioni.Inoltre, in ogni caso essa implica una valutazione di merito in ordine allaqualificazione dei predetti pagamenti alla stregua di fatti che stabilisconoin modo ugualmente certo la data di formazione del documento (ai sensidell’art.2704 c.c.) e sulla quale non è ammesso sindacato in sede dilegittimità.Infine, con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la «violazione degli artt.112 e 167 c.p.c.; ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegatadal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di costituzione del22.2.2007 davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]» in relazione al dispostodell’art. 360 n.3 c.p.c..Contestano che la corte territoriale, come il giudice di primo grado, haritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da ManganiGregorio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Lametino S.C. edi [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione dei saldi deirapporti di conto corrente.Il motivo è inammissibile.Infatti, con esso si censura un apprezzamento discrezionale svolto dalgiudice di merito relativo all’opportunità dell’introduzione nel giudizio di untema autonomo e distinto rispetto a quello oggetto della domandaoriginaria.Numero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026Tuttavia, la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionalenon dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello giàappartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l'esito di unavalutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamenteargomentata l'inopportunità del "simultaneus processus" (Cass.n.24684/2013, Cass. n.4696/1999).E sul punto la corte territoriale ha chiarito l’irrilevanza dell’introduzione nelgiudizio diretto alla revoca degli atti stipulati di ogni accertamento inmerito al l’ammontare dei saldi dei rapporti di conto corrente alla lucedell’assenza di pericolo di contrasto di giudicati, atteso che anche uncredito litigioso od incerto giustificava la legittimazione del creditore comeaffermata a pag. 15 della sentenza, e della necessaria speditezza delprocedimento al suo esame.All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00(di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA].; incomplessivi euro 7.200,00 (di cui euro 7.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàBanca di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r.115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di unNumero registro generale 12483/2024Numero sezionale 880/2026Numero di raccolta generale 15893/2026Data pubblicazione 23/05/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]