CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di cassazione annullava il decreto della Corte di appello di Napoli nella parte in cui aveva applicato la confisca di prevenzione all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello alla via Napoli n. 103 , 2. Il difensore di fiducia della Martinisi chiedeva la correzione dell'errore materiale in quanto a pag. 14 della sentenza di faceva riferimento a due immobili, ovvero (a) a quello in relazione al quale era stato disposto l'annullamento (b) a quello facente capo alla Martínisi che constava nella sopraelevazione di quello in relazione al quale era stato disposto l'annullamento. Si chiedeva di correggere il numero civico dell'immobile cui si riferiva l'annullamento che non era 103, ma 59 e di tenere in considerazione il mancato richiamo nel dispositivo dell'immobile costruito in sopraelevazione in [OSCURATO:PERSONA] in Cancello alla via Napoli 103, che doveva essere corretto e deve essere eliminata dalla condanna il pagamento dell'ammenda conseguente al parziale accoglimento del ricorso della Martinisi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il collegio riafferma che non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art.130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori (Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279 - 01; Sez. 6,n. 40162 del 28/09/2015, Barrufaldo, Rv. 264806; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv. 280971 - 0). L'errore di fatto è solo quello prodotto da un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01) 1.2. Nel caso in esame l'istante chiedeva la correzione del presunto errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. invece che attraverso lo strumento del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.: alla ipotetica "conversione" dell'istanza di correzione in ricorso per cassazione osta, tra l'altro, la mancanza di procura speciale. Sul punto è, infatti, ius receptum che la presentazione del ricorso straordinario ex art. 625- bis cod.proc. pen. presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale (Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269186 - 01; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246).1.3. A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, non si registra alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo dato che sia a pag. 14 della sentenza, che nel dispositivo si fa esclusivo riferimento all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, alla via Napoli n. 103 (parte bassa e sopraelevazione): non si rileva, pertanto, alcuna discrasia tra dispositivo e motivazione, nulla rilevando quanto disposto nella sentenza rescissoria in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], emessa in seguito all'annullamento della sentenza della quale si chiede la correzione. 2. L'istanza deve essere, pertanto, rigettata e restante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta l'istanza e condanna l'instante al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il gior