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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FERRI Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 4/8/2021 del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4 agosto 2021 (motivi dep. il 15 settembre 2021), il tribunale di Napoli ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 13 luglio precedente dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione ai delitti di (capo 1) tentata estorsione aggravata (anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa) commessa in concorso e (capo 2) concorso in detenzione e porto abusivi di più armi, una delle quali da guerra, fatti aggravati ancora dalle finalità di agevolazione di sodalizio mafioso egemone sul territorio; estorsione tentata in concorso, fatto sempre aggravato dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa.

Reati tutti commessi tra la fine del dicembre 2017 e l'inizio del 2018.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. Violazione di legge penale, sostanziale e processuale; vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per avere il tribunale confermato sia i gravi indizi di colpevolezza (capi 1 e 2), che le esigenze cautelari, oltre l'ineludibilità del presidio di massima afflittività, senza aver esaminato e valutato gli argomenti evidenziati dalla difesa con la memoria depositata in udienza di riesame, ove si era censurato ciascuno degli elementi indiziari posti a fondamento della ravvisata gravità e si era evidenziata l'assoluta contraddizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa rispetto a quelle rese da soggetto indifferente rispetto alla vicenda, che aveva dato della consegna del denaro una diversa lettura, anche in riferimento all'incontro di natura intimidatoria occorso innanzi al ristorante gestito dall'offeso.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari non era stata nemmeno valutata la inattualità della misura imposta a distanza di oltre 3 anni dai fatti, né il tribunale aveva argomentato circa la ritenuta ineludibilità della misura inframuraria.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce i medesimi vizi in ordine alle condotte descritte al capo 14 (estorsione tentata in concorso), avendo il GIP travisato il contenuto narrativo delle conversazioni intercettate, mentre il tribunale della cautela ha mantenuto sul punto un mesto riserbo.

2.3. con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce violazione della legge processuale e mancanza di motivazione, per avere il tribunale omesso ogni dovuta argomentazione in riferimento a concretezza e attualità dei ravvisati pericula libertatis, evidenziando l'insussistenza di esigenze cautelari attuali e ineludibilità del vincolo coercitivo di massima afflittività.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo tutti alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto; non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti; infine, i motivi articolati postulano come assolto il compito di porre la Corte nelle condizioni di apprezzare, attraverso l'allegazione ai motivi degli atti dai quali evincere i dedotti vizi, il travisamento delle prove dedotto, cosa che invece non è, non avendo il ricorrente allegato ai motivi di ricorso alcunché, con il conseguente deficit di autosufficienza.

1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni rese dalle persone offese (capi 1 e 2), del convergente corredo documentale aliunde acquisito, e delle conversazioni intercettate tra colloquianti (capo 14) -ove chiaro è il riferimento alla prospettata necessità per le persone offese di assicurarsi la tranquillità sul lavoro attraverso la gratificazione natalizia versata ad esponenti del gruppo camorristico che esercita sul territorio l'assoggettamento omertoso- il tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa.

Del resto, la deduzione del vizio di omessa motivazione sui punti specificamente dedotti con la memoria depositata in udienza camerale di riesame passa necessariamente attraverso l'allegazione, ai motivi di ricorso, di quella stessa memoria depositata in udienza camerale di riesame, il che non è stato, così non consentendo alla Corte di legittimità di apprezzare la ontologica sussistenza del vizio dedotto.

Il tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabili, nel cronologico divenire, l'estorto (capi 1 e 2) ed attendibile quanto da costui riferito, facendo peraltro riferimento anche a dati esterni documentali di conforto.

Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato (senza nulla allegare in proposito) come la condotta del ricorrente intendesse in realtà solo favorire l'adempimento di una pregressa obbligazione restitutoria.

L'argomento proposto all'attenzione del tribunale (necessità di assolvere un debito pregresso per fornitura di pesce all'attività di ristorazione) appare apertamente immaginifico e come tale il tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede.

E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che -al di là della generica dichiarazione di estraneità- il ricorrente ha concretamente aiutato (conducendolo a bordo dello scooter che guidava) l'autore della minaccia a portare la sua domanda estorsiva armata all'esercente l'attività di ristorazione.

1.2. Quanto alla diversa "lettura" che della conversazione intercettata il ricorrente ha offerto al giudice del riesame (capo 14), il motivo difetta ancora una volta di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato ai motivi di ricorso il testo della conversazione intercettata diversamente "letta", così non consentendo a questa Corte di apprezzare il dedotto travisamento.

In ogni caso, il tribunale del riesame ha specificamente argomentato circa la costrizione subita dall'esercente, che si è visto richiedere una inaspettata prestazione onerosa in forme ultimative.

Come tali le ha del resto interpretate la persona offesa, che non si è posta alcun dubbio circa la natura estorsiva della domanda.

1.3. Quanto rappresentato dal collegio di merito rende altresì contezza, per le esplicite modalità della minaccia ed il contesto in cui le vicende sono maturate, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso contestata, avendo l'agente usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto l'offeso a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da indurre le vittime a non denunziare l'accaduto.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. peri., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale, ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938).

Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità e dal contesto, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata).

Del pari è a dirsi per la seconda morfologia della aggravante descritta nella medesima disposizione normativa, in quanto la condotta tenuta dal ricorrente si è concretizzata proprio nella finalità di portare ausilio alla consorteria mafiosa che quello scopo estorsivo perseguiva attraverso gli attori principali della domanda.

Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata nella sua duplice morfologia.

Nella fattispecie, le persone offese danno conto proprio di questo timore ingenerato dalle modalità della domanda, avendo i dichiaranti avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di contrada.

1.4. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili.

Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato (sul punto si veda Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004: La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.).

Né la motivazione che sorregge la scelta della misura di massima afflittività offre il fianco alle generiche censure mosse con l'ultimo motivo di ricorso, dacché la ravvisata ineludibilità del presidio inframurario, accompagnata anche dalla presunzione di legge (art. 275 comma 3, cod. proc. pen.) non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittivive (Sez. 2, n. 31572, del 8/6/2017, Rv. 270463: Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e I pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila.

2.2. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FERRI Massimo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 4/8/2021 del Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 agosto 2021 (motivi dep. il 15 settembre 2021), il tribunale di Napoli ha confermato integralmente l'ordinanza emessa il 13 luglio precedente dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in relazione ai delitti di (capo 1) tentata estorsione aggravata (anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa) commessa in concorso e (capo 2) concorso in detenzione e porto abusivi di più armi, una delle quali da guerra, fatti aggravati ancora dalle finalità di agevolazione di sodalizio mafioso egemone sul territorio; estorsione tentata in concorso, fatto sempre aggravato dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa. Reati tutti commessi tra la fine del dicembre 2017 e l'inizio del 2018. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale, sostanziale e processuale; vizio esiziale di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per avere il tribunale confermato sia i gravi indizi di colpevolezza (capi 1 e 2), che le esigenze cautelari, oltre l'ineludibilità del presidio di massima afflittività, senza aver esaminato e valutato gli argomenti evidenziati dalla difesa con la memoria depositata in udienza di riesame, ove si era censurato ciascuno degli elementi indiziari posti a fondamento della ravvisata gravità e si era evidenziata l'assoluta contraddizione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa rispetto a quelle rese da soggetto indifferente rispetto alla vicenda, che aveva dato della consegna del denaro una diversa lettura, anche in riferimento all'incontro di natura intimidatoria occorso innanzi al ristorante gestito dall'offeso. Sotto il profilo delle esigenze cautelari non era stata nemmeno valutata la inattualità della misura imposta a distanza di oltre 3 anni dai fatti, né il tribunale aveva argomentato circa la ritenuta ineludibilità della misura inframuraria. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce i medesimi vizi in ordine alle condotte descritte al capo 14 (estorsione tentata in concorso), avendo il GIP travisato il contenuto narrativo delle conversazioni intercettate, mentre il tribunale della cautela ha mantenuto sul punto un mesto riserbo. 2.3. con l'ultimo motivo di ricorso la difesa deduce violazione della legge processuale e mancanza di motivazione, per avere il tribunale omesso ogni dovuta argomentazione in riferimento a concretezza e attualità dei ravvisati pericula libertatis, evidenziando l'insussistenza di esigenze cautelari attuali e ineludibilità del vincolo coercitivo di massima afflittività.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, richiedendo tutti alla Corte di legittimità un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto; non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti; infine, i motivi articolati postulano come assolto il compito di porre la Corte nelle condizioni di apprezzare, attraverso l'allegazione ai motivi degli atti dai quali evincere i dedotti vizi, il travisamento delle prove dedotto, cosa che invece non è, non avendo il ricorrente allegato ai motivi di ricorso alcunché, con il conseguente deficit di autosufficienza. 1.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni rese dalle persone offese (capi 1 e 2), del convergente corredo documentale aliunde acquisito, e delle conversazioni intercettate tra colloquianti (capo 14) -ove chiaro è il riferimento alla prospettata necessità per le persone offese di assicurarsi la tranquillità sul lavoro attraverso la gratificazione natalizia versata ad esponenti del gruppo camorristico che esercita sul territorio l'assoggettamento omertoso- il tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Del resto, la deduzione del vizio di omessa motivazione sui punti specificamente dedotti con la memoria depositata in udienza camerale di riesame passa necessariamente attraverso l'allegazione, ai motivi di ricorso, di quella stessa memoria depositata in udienza camerale di riesame, il che non è stato, così non consentendo alla Corte di legittimità di apprezzare la ontologica sussistenza del vizio dedotto. Il tribunale della cautela si è poi ampiamente occupato di esporre le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabili, nel cronologico divenire, l'estorto (capi 1 e 2) ed attendibile quanto da costui riferito, facendo peraltro riferimento anche a dati esterni documentali di conforto. Né sulla genuinità del narrato la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato (senza nulla allegare in proposito) come la condotta del ricorrente intendesse in realtà solo favorire l'adempimento di una pregressa obbligazione restitutoria. L'argomento proposto all'attenzione del tribunale (necessità di assolvere un debito pregresso per fornitura di pesce all'attività di ristorazione) appare apertamente immaginifico e come tale il tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato infatti ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che -al di là della generica dichiarazione di estraneità- il ricorrente ha concretamente aiutato (conducendolo a bordo dello scooter che guidava) l'autore della minaccia a portare la sua domanda estorsiva armata all'esercente l'attività di ristorazione. 1.2. Quanto alla diversa "lettura" che della conversazione intercettata il ricorrente ha offerto al giudice del riesame (capo 14), il motivo difetta ancora una volta di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato ai motivi di ricorso il testo della conversazione intercettata diversamente "letta", così non consentendo a questa Corte di apprezzare il dedotto travisamento. In ogni caso, il tribunale del riesame ha specificamente argomentato circa la costrizione subita dall'esercente, che si è visto richiedere una inaspettata prestazione onerosa in forme ultimative. Come tali le ha del resto interpretate la persona offesa, che non si è posta alcun dubbio circa la natura estorsiva della domanda. 1.3. Quanto rappresentato dal collegio di merito rende altresì contezza, per le esplicite modalità della minaccia ed il contesto in cui le vicende sono maturate, della concreta integrazione della aggravante del metodo mafioso contestata, avendo l'agente usato modalità tipiche, in quel contesto territoriale, della criminalità mafiosa ed avendo indotto l'offeso a percepire come tale la intimazione sofferta, tanto da indurre le vittime a non denunziare l'accaduto. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione, oggi inserita nella organica complessità codicistica in ragione del principio della riserva di codice enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. peri., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale, ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità e dal contesto, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Del pari è a dirsi per la seconda morfologia della aggravante descritta nella medesima disposizione normativa, in quanto la condotta tenuta dal ricorrente si è concretizzata proprio nella finalità di portare ausilio alla consorteria mafiosa che quello scopo estorsivo perseguiva attraverso gli attori principali della domanda. Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata nella sua duplice morfologia. Nella fattispecie, le persone offese danno conto proprio di questo timore ingenerato dalle modalità della domanda, avendo i dichiaranti avuto la percezione esatta del pericolo di doversi trovare a fronteggiare una agguerrita ed organizzata plurisoggettività, che delinque con metodo mafioso, piuttosto che uno sprovveduto criminale di contrada. 1.4. Del pari è a dirsi quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato (sul punto si veda Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004: La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità.). Né la motivazione che sorregge la scelta della misura di massima afflittività offre il fianco alle generiche censure mosse con l'ultimo motivo di ricorso, dacché la ravvisata ineludibilità del presidio inframurario, accompagnata anche dalla presunzione di legge (art. 275 comma 3, cod. proc. pen.) non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittivive (Sez. 2, n. 31572, del 8/6/2017, Rv. 270463: Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e I pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 2.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. 2.2. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso i
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