CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena, senza l'individuazione di vizi deducibili in questa sede, a fronte di una motivazione in cui si dà atto che le condotte risultano espressione di maggiore pericolosità alla luce dei precedenti da cui il ricorrente è gravato e nel contempo si segnala la congruità della pena in rapporto alla rilevanza del reato più grave e ai profili personologici; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente