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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 35023/2022

Testo disponibile della fonte

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e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25089-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo Ric. 2021 n. 25089 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1770/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 2 marzo 2021, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del T.A.R.

Lazio, che (in sede di rinvio per annullamento, ai sensi dell’art. 105 c.a., della sentenza n. 9227/2016 del T.A.R.

Lazio di declinazione della giurisdizione amministrativa, per effetto della sentenza n. 3325/2017 del Consiglio di Stato, che l’aveva invece ritenuta) aveva rigettato l’impugnazione dalla stessa proposta contro la nota 26 novembre 2014 di [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), di attivazione del procedimento di recupero delle somme già pagate, a titolo di contributo, in quanto non dovute per mancato smantellamento di silos, pari a € 14.843.650,28, con invito alla società Ric. 2021 n. 25089 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 3 - di restituirle, salva la propria facoltà di compensare il recupero su futuri pagamenti, oltre che di recupero coattivo.

2. Nonostante l’aiuto ricevuto (per ristrutturazione delle imprese operanti nella produzione dello zucchero, a norma dell’art. 3 Reg.

CE n. 320/2006 e dell’art. 4 del Regolamento di attuazione n. 968/2006) per lo smantellamento completo degli impianti di produzione, in esso inclusi i silos di stoccaggio, siccome incompatibili con detto aiuto (integrale), la società non aveva, infatti, adempiuto alla diffida del 22 marzo 2011 di [OSCURATO:PERSONA] di provvedervi.

3. Anzi, essa l’aveva impugnata, con ricorso rigettato dalla sentenza n. 9467/2011 del T.A.R.

Lazio, confermata, in quanto appellata da [OSCURATO:SOCIETA]., dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3184/2014, in esito a riassunzione dopo sospensione per rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia UE, che,con sentenza 14 novembre 2013 in cause C-187/12 e C-189/12, aveva interpretato la nozione, contenuta nelle norme regolamentari CE suindicate, di “impianti di produzione” come comprensiva anche dei silos utilizzati per lo stoccaggio di zucchero prodotto dal beneficiario dell’aiuto.

Anche questa sentenza del Consiglio di Stato era impugnata (oltre che per revocazione, decisa dal medesimo Consiglio di Stato con provvedimento n. 2966/2015 di smantellamento del solo silos n. 3 e non anche n. 1 e n. 2, per essere questi di mero confezionamento del prodotto) con ricorso per Corte di Cassazione, rigettato con sentenza n. 10501/2016.

4. Con la decisione qui impugnata sono state ritenute infondate le deduzioni della società appellante, per le seguenti ragioni: a) inidoneità al giudicato sostanziale della citata sentenza n. 3325/2017, che aveva ritenuto, a fondamento dell’affermata giurisdizione amministrativa, l’inesistenza di un vincolo assoluto dell’azione ammnistrativa, invece Ric. 2021 n. 25089 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 4 - tale reputato dalla decisione del T.A.R.

Lazio impugnata, in violazione del supposto giudicato del Consiglio di Stato, per essere detta decisione in rito e non nel merito; b) ribadita illegittimità originaria del beneficio concesso, per il mancato smantellamento dei silos di stoccaggio, e non sopravvenuta per effetto del mero riconoscimento di erronea interpretazione dell’Amministrazione;c) doverosità del recupero, non essendo configurabile alcun incolpevole affidamento della società e tanto meno una lesionedella sfera giuridica della stessa.

5. Con atto notificato il 1° ottobre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve essere disattesa l’istanza di rinvio avanzata dalla società ricorrente, basata su un allegato atto transattivo tra le parti recante la rinuncia ai giudizi tra le stesse, siccome privo di idonea documentazione.

2. Con unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 362 c.p.c., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per avere il Consiglio di Stato, dopo la conferma della giurisdizione amministrativa (adita dalla società ricorrente e declinata dal T.A.R.

Lazio) sul presupposto di una discrezionalità valutativa dell’Amministrazione, contraddittoriamente dichiarato la natura vincolata e doverosa dell’attività di recupero di [OSCURATO:PERSONA] delle somme erogatele, a titolo di aiuto alla ristrutturazione in quanto impresa operante nella produzione dello zucchero, così qualificando la posizione soggettiva della stessa in termini di diritto soggettivo, radicante la giurisdizione del giudice ordinario.

Ric. 2021 n. 25089 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 5 -

2. Il ricorsoè inammissibile.

3. In via di premessa, occorre rilevare come sulla giurisdizione amministrativa, esplicitamente affermata nell’odierna controversia tra le parti dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3325/2017, si sia formato il giudicato ed esso sia stato addirittura invocato, benché infondatamente per essere sulla sola giurisdizione, dalla stessa ricorrente sotto un profilo di merito (al p.to 9, sub i) di pgg. 9 e 10 e al p.to 10.1 di pg. 12 della sentenza).

3.1. E’ poi principio di diritto consolidato che l'attore, il quale abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non sia legittimato ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (Cass. s.u. 20 aprile 2016, n. 21260; Cass. s.u. 19 gennaio 2017, n. 1309: Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22439; Cass. s.u. 10 ottobre 2022, n. 29502, in motivazione subp.ti 8 – 11, esattamente in termini).

4. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ognuna in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ric. 2021 n. 25089 sez.

SU -ud. 08-11-2022 - 6 - Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25089-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo Ric. 2021 n. 25089 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1770/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 2 marzo 2021, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, che (in sede di rinvio per annullamento, ai sensi dell’art. 105 c.a., della sentenza n. 9227/2016 del T.A.R. Lazio di declinazione della giurisdizione amministrativa, per effetto della sentenza n. 3325/2017 del Consiglio di Stato, che l’aveva invece ritenuta) aveva rigettato l’impugnazione dalla stessa proposta contro la nota 26 novembre 2014 di [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), di attivazione del procedimento di recupero delle somme già pagate, a titolo di contributo, in quanto non dovute per mancato smantellamento di silos, pari a € 14.843.650,28, con invito alla società Ric. 2021 n. 25089 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - di restituirle, salva la propria facoltà di compensare il recupero su futuri pagamenti, oltre che di recupero coattivo. 2. Nonostante l’aiuto ricevuto (per ristrutturazione delle imprese operanti nella produzione dello zucchero, a norma dell’art. 3 Reg. CE n. 320/2006 e dell’art. 4 del Regolamento di attuazione n. 968/2006) per lo smantellamento completo degli impianti di produzione, in esso inclusi i silos di stoccaggio, siccome incompatibili con detto aiuto (integrale), la società non aveva, infatti, adempiuto alla diffida del 22 marzo 2011 di [OSCURATO:PERSONA] di provvedervi. 3. Anzi, essa l’aveva impugnata, con ricorso rigettato dalla sentenza n. 9467/2011 del T.A.R. Lazio, confermata, in quanto appellata da [OSCURATO:SOCIETA]., dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3184/2014, in esito a riassunzione dopo sospensione per rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia UE, che,con sentenza 14 novembre 2013 in cause C-187/12 e C-189/12, aveva interpretato la nozione, contenuta nelle norme regolamentari CE suindicate, di “impianti di produzione” come comprensiva anche dei silos utilizzati per lo stoccaggio di zucchero prodotto dal beneficiario dell’aiuto. Anche questa sentenza del Consiglio di Stato era impugnata (oltre che per revocazione, decisa dal medesimo Consiglio di Stato con provvedimento n. 2966/2015 di smantellamento del solo silos n. 3 e non anche n. 1 e n. 2, per essere questi di mero confezionamento del prodotto) con ricorso per Corte di Cassazione, rigettato con sentenza n. 10501/2016. 4. Con la decisione qui impugnata sono state ritenute infondate le deduzioni della società appellante, per le seguenti ragioni: a) inidoneità al giudicato sostanziale della citata sentenza n. 3325/2017, che aveva ritenuto, a fondamento dell’affermata giurisdizione amministrativa, l’inesistenza di un vincolo assoluto dell’azione ammnistrativa, invece Ric. 2021 n. 25089 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 4 - tale reputato dalla decisione del T.A.R. Lazio impugnata, in violazione del supposto giudicato del Consiglio di Stato, per essere detta decisione in rito e non nel merito; b) ribadita illegittimità originaria del beneficio concesso, per il mancato smantellamento dei silos di stoccaggio, e non sopravvenuta per effetto del mero riconoscimento di erronea interpretazione dell’Amministrazione;c) doverosità del recupero, non essendo configurabile alcun incolpevole affidamento della società e tanto meno una lesionedella sfera giuridica della stessa. 5. Con atto notificato il 1° ottobre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve essere disattesa l’istanza di rinvio avanzata dalla società ricorrente, basata su un allegato atto transattivo tra le parti recante la rinuncia ai giudizi tra le stesse, siccome privo di idonea documentazione. 2. Con unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 362 c.p.c., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per avere il Consiglio di Stato, dopo la conferma della giurisdizione amministrativa (adita dalla società ricorrente e declinata dal T.A.R. Lazio) sul presupposto di una discrezionalità valutativa dell’Amministrazione, contraddittoriamente dichiarato la natura vincolata e doverosa dell’attività di recupero di [OSCURATO:PERSONA] delle somme erogatele, a titolo di aiuto alla ristrutturazione in quanto impresa operante nella produzione dello zucchero, così qualificando la posizione soggettiva della stessa in termini di diritto soggettivo, radicante la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 25089 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 5 - 2. Il ricorsoè inammissibile. 3. In via di premessa, occorre rilevare come sulla giurisdizione amministrativa, esplicitamente affermata nell’odierna controversia tra le parti dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3325/2017, si sia formato il giudicato ed esso sia stato addirittura invocato, benché infondatamente per essere sulla sola giurisdizione, dalla stessa ricorrente sotto un profilo di merito (al p.to 9, sub i) di pgg. 9 e 10 e al p.to 10.1 di pg. 12 della sentenza). 3.1. E’ poi principio di diritto consolidato che l'attore, il quale abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non sia legittimato ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (Cass. s.u. 20 aprile 2016, n. 21260; Cass. s.u. 19 gennaio 2017, n. 1309: Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22439; Cass. s.u. 10 ottobre 2022, n. 29502, in motivazione subp.ti 8 – 11, esattamente in termini). 4. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ognuna in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Ric. 2021 n. 25089 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 6 - Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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