CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26720/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il fallimento della“[OSCURATO:SOCIETA]. ”, con sede in Sant’Anastasia (NA), in persona del curatore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania il 9 aprile 2021, n. 3095/20/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del17 settembre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CHE: 1. l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 9 aprile 2021, n. 3095/20/2021, che, in controversia su impugnazione di cartelladi pagamento (asseritamente mai notificata) per vari tributi , h a rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento della “ Sopenpa n S.r.l. ” e dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (nella qualità di successore a titolo universale di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 30 settembre 2019, n. 9654/09/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario - sul rilievo che , nonostante la rituale notifica, il credito portato dalla cartella di pagamento era ormai prescritto per il decorso di oltre un decennio dalla notifica ricevuta nell’anno 2006 fino al momento della proposizione della domanda di insinuazione al passivo nel fallimento della contribuente nell’anno 2018 , non potendo avere valore interruttivo della prescrizione la formazione dei giudicati sulle impugnazion i dei prodromici avvisi di accertamento (che erano state parzialmente accolte con conseguente emanazione di sgravi parziali delle iscrizioni a ruoloda parte dell’agente della riscossione); 3. il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].” e l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati ;4. con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rimessa alla Sezione Tributaria per la rilevanza della esaminanda questione di diritto; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenutadal giudice di secondo grado l’ammissibilità de l ricorso proposto dal curatore fallimentare della contribuente per l’impugnazione dell’estratto di ruolo (allegato alla domanda di insinuazione al passivo del fallimento, che era stata proposta dall’agente della riscossionenell’anno 2018), sul presupposto che lo stesso aveva avuto conoscenza soltanto da tale documento della cartella di pagamento , lamentandone l’omessa notifica; 2. preliminarmente, il collegio rileva che la censura non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, la quale è incentrata sul preliminare accertamento della regolare notifica della cartella di pagamento, a dispetto dell’irritualità riscontrata dalla decisione di prime cure; 2.1a tal proposito, infatti, il giudice di appello ha ritenuto che: «La notifica della cartella, stante la irreperibilità della società destinataria, nel Comune dove la notificazione doveva essere eseguita, era stata effettuata ai sensi dell’art. 60 co. 1 lett. e D.P.R. 600/73, mediante deposito dell’atto nella casa comunale con la relativa affissione e la sentenza non chiarisce quale sarebbe il motivo della irregolarità»; non a caso, il rigetto dell’appello proposto dall’agente della riscossione è motivato con riguardo alla maturazione della prescrizione ordinaria, essendo decorso oltre un decennio dalla notifica della cartella di pagamento (nell’anno 2006) fino alla proposizione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento (nell’anno 2018) senza la sopravvenienza medio tempore di atti interruttivi, valutandosi che: «(...)la cartella di pagamento era stata notificata il 30-8-2006 e successivamente e fino alla richiesta di insinuazione al passivo fallimentare, nel 2018, non era intervenuto alcun atto interruttivo»; e concludendosi che: «(...) l’impugnata sentenza –sia pure per motivi diversi –deve essere confermata»; 2.2 di contro, secondo la prospettazione della ricorrente: «(...) la curatela della società aveva impugnato l’estratto ruolo, allegato alla domanda di insinuazione al passivo, relativo alla cartella di pagamento (...), eccependo la mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento nonché la nullità dell’iscrizione a ruolo per decadenza e/o prescrizione»; per cui, a suo dire, il giudice di appello è incorso «(...) nella denunziata violazione di legge laddove ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’estratto ruolo ed anzi lo ha deciso nel merito – accogliendolo, per la ritenuta intervenuta prescrizione della pretesa – anziché dichiararlo inammissibile » ; laddove, « (...) verificata la corretta notifica dell’atto prodromico all’estratto ruolo impugnato, appurato cioè che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata nel 2006, visto il disposto dell’art. 19 d.lgs. 546-1992 avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso»; ciò in quanto: «Il contribuente (...), con l’impugnazione proposta avverso l’estratto ruolo, ha inteso far valere vizi della prodromica cartella di pagamento, di cui contesta la notifica. Il contribuente, invece, avrebbe dovuto tempestivamente proporre ricorso, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/92, avverso la cartella che si è resa definitiva proprio a causa della mancata impugnazione»;2.3 tuttavia, così argomentando, la censura è del tutto avulsa e disallineata rispetto alla suesposta motivazione della sentenza impugnata, che ha giustificato il rigetto del gravame in riferimento alla prescrizione decennale del credito portato dalla cartella di pagamento, essendosene computata la decorrenza proprio dalla notifica regolarmente fattane alla contribuente; per cui, è evidente che la contestazione si è appuntata su un’argomentazione assolutamente estranea alle ragioni enunciate dal giudice diappello; 2.4 si rammenta, in proposito, che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^ - 5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34760; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2024, n. 16325; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2024, n. 24214); 2.5 peraltro, posto che la sentenza impugnata ha accertato la regolare notifica della cartella di pagamento, senza contestazioni sul punto, nessun rilievo assume la sopravvenienza dell’art. 3-bisdel d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 - bis . L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; difatti, l’incidenza dello ius superveniens nei giudizi in corso postula l’inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento; 2.6 si aggiunga che, pur precludendo ogni contestazione sul merito della pretesa impositiva, l’accertata regolarità della notifica non comporta l’irretrattabilità sine die del credito portato dalla cartella di pagamento, che rimane, comunque, sempre soggetto al decorso della prescrizione decennale in caso di inerzia nel dare impulso alla procedura di riscossione; in tal senso, è pacifico che il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod.civ., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione; con riferimento ai tributi erariali (IRPEF; IRES ; IRAP ; IVA; imposte di registr o , ipotecaria e catastale;imposta sulle successioni e donazioni), il diritto alla riscossione, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500 ; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2022, n. 8713; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12744; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2024, n. 23912); 3. di talché, alla stregua delle suesposte argomentazioni, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorsoper incoerenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata , che non è attinta da una specifica e pertinente censura; 4.nulla si dispone in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa; 5. nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che,mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024. LAP