CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ue/1 visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censura adeguatamente confutata e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rilevato come si rivelasse strumentale quanto dichiarato nel corso dell'interrogatorio (circa la prosecuzione dell'attività illecita per mezzo dello stupefacente non rinvenuto in occasione della perquisizione e sequestro operato sette mesi prima), tenuto conto, da un canto, che tale circostanza non era stata rappresentata sette mesi prima allorché altro stupefacente venne rinvenuto, dall'altro, che ciò dovesse ritenersi inverosimile tenuto conto del tempo trascorso, valutazione involgente il merito che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, con cui si censura la parte della decisione che ha escluso l'uso condiviso con il figlio della sostanza stupefacente rinvenuta, risultando adeguata e corretta la motivazione che evidenzia l'assenza di elementi che deponessero per la comune titolarità della stessa con il figlio, visto che tutto lo stupefacente, unitamente all'occorrente per la predisposizione in dosi ed il bilancino di precisione, era stato rinvenuto nella camera da letto dello Storace; che tale evenienza, anche per la differente quantità e non indifferente dato ponderale, ha portato a ritenere che la sostanza stupefacente sequestrata fosse destinata allo spaccio; rilevato che analoga riproduttività presenta il terzo motivo, avendo la Corte di appello supportato per mezzo di precisa e non illogica motivazione il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo ritenuto che la condotta processuale del ricorrente, che aveva accusato il figlio della comune detenzione di parte della sostanza stupefacente, non potesse essere favorevolmente apprezzata, in assenza di un contegno teso a rielaborare quanto posto in essere proprio nel corso della misura cautelare degli arresti domiciliari; rilevato che manifestamente infondata e generica si rileva la censura in ordine alla contestata recidiva, che trova conferma, secondo la Corte di appello, non solo nella constatata presenza di plurimi precedenti commessi anche nel quinquennio, ma nell'apprezzata consistenza e, di conseguenza, palesata aumentata pericolosità sociale dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co