CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro ascritti di lesioni personali volontarie giudicate guaribili in giorni venti, aggravate dai futili motivi e dall'utilizzo di strumenti idonei all'offesa ( un casco da motociclista e un coltello), nonché il solo Diaferia anche per avere portato senza giustificato motivo un coltello utilizzato nell'aggressione, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Violazione di legge e travisamento della prova con riguardo alla ricostruzione dei fatti e alla loro qualificazione giuridica, da sussumersi nella rissa, per quanto emerge dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai suoi stessi amici. Contesta anche la ricostruzione operata in sentenza secondo cui si sarebbero succedute due fasi. 2.2. Totale mancanza di motivazione in merito alle doglianze sollevate con i motivi aggiunti: nonostante entrambi gli imputati avessero provveduto a versare interamente la provvisionale disposta dal primo Giudice, la Corte di appello non ha riconosciuto, come avrebbe dovuto, la sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né ha motivato sul giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto/inammissibilità dei ricorsi con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi come da nota spese allegata. 3.11 difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi, sia perché manifestamente infondati. 2.Giova ricordare, preliminarmente, che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua‘ e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale, della 'doppia conforme', in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 3. Ed è proprio una inammissibile lettura alternativa di brani di prova testimoniali che la Difesa propone con il primo motivo di ricorso, finanche chiedendo al Giudice di legittimità di interferire con la ricostruzione dei giudici di merito circa l'evolversi dello scontro in due distinte fasi, delle quali è nella seconda che si verifica l'aggressione armata, quando già le persone offese si stavano allontanando dal locale, ciò che, evidentemente, sconfessa la tesi della diversa qualificazione giuridica. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale aveva disposto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento di una provvisionale. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui in caso di sospensione condizionale della pena subordinata alt' adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577). Ne consegue che la verifica dell'adempimento della prestazione che dà luogo alla sospensione della pena è attività da compiersi in sede di esecuzione: una volta accertato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, che è stato adempiuto il pagamento della provvisionale, anche nel rispetto del termine fissato dal Giudice, verrà disposta la sospensione della pena, la quale, invece, in caso contrario, verrà mandata in esecuzione ( art. 167 cod. pen.). 4.1. La Corte di appello non era tenuta ad esprimere alcuna valutazione in merito al riconoscimento della sospensione condizionale, giacchè esso, come detto, era già avvenuto in primo grado. 4.2. Del pari infondata la doglianza che attinge le circostanze attenuanti generiche, giacchè la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento, circa la congruità del giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti, valorizzando i precedenti del Diaferia e l'entità delle conseguenze lesive per la vittima. Come è noto, l'art. 62 bis c.p. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accorApagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che Possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale. Trattandosi di valutazione di merito essa si sottrae alle censure di legittimità in quanto, secondo costante orientamento, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola (Sez. 2 - , n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 ). L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità ,_,-- determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa , delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.1 ricorrenti devono anche essere condannati a rifondere, in solido, le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo, e da attribuirsi al procuratore anticipatario. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge, da attri