Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 1999

Cassazione n. 38884/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del Tribunale del riesame di Venezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Venezia adito ex art. 310 cod. proc. pen. ha accolto l'appello avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Venezia, dichiarando la perdita di efficacia dell'ordinanza emessa il 26 marzo 2021 che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in considerazione della retrodatazione dei termini a far data dall'ordinanza emessa da G.i.p. del Tribunale di Torino il 19 dicembre 2019, tenuto conto della connessione qualificata esistente tra i reati inerenti alle distinte misure e della desumibilità dagli atti in considerazione dell'informativa riepilogativa pervenuta presso la Procura di Venezia il 24 marzo 2020, data precedente alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.i.p. torinese il 15 giugno 2020.

2. Il Procuratore della Repubblica di Venezia propone ricorso deducendo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; attraverso un unico articolato motivo censura la motivazione del Tribunale di Venezia sia in ordine alla ritenuta connessione qualificata sia quanto a necessaria desumibilità dagli atti.

2.1. In ordine alla ritenuta connessione qualificata osserva come risulti generica la parte della decisione del Tribunale che avrebbe, su basi non solide, fondato l'illazione a mente della quale il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 sarebbe stato previsto già all'atto della nascita dell'associazione, evenienza eccentrica alla luce delle estemporanee decisioni in merito ai singoli rifornimenti di stupefacenti da parte dei componenti della associazione.

Il provvedimento torinese risulta del tutto autonomo ed indipendente in quanto fondato sull'arresto in flagranza di Imonidhe, circostanza che non consentiva, da parte di tale autorità, l'emissione di altra misura per delitto associativo connesso ai traffico di sostanza stupefacenti; né l'autorità giudiziaria veneziana avrebbe potuto adottare misura cautelare in ordine al reato associativo la cui consistenza era nota in data successiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sia in punto di ritenuta connessione sia quanto a ritenuta desumibilità dagli atti.

2. Il Tribunale di Venezia ha ritenuto sussistente la connessione qualificata ex art. 12, lett. b) , cod. proc. pen. tra il delitto per cui aveva proceduto l'autorità giudiziaria torinese a seguito dell'arresto in flagranza dell'indagato e i fatti per cui era stata emessa ordinanza da parte dell'autorità giudiziaria veneziana afferente a condotte associative in materia di narcotraffico rientranti nella contestata fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e reati-fine ex art. 73 d.P.R. cit., evenienza che ha portato quel Collegio a ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione dei termini dell'ordinanza.

2.1. Ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione rilevante ex art. 12, lett. b) , cod. proc. pen. è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

In ordine alla connessione qualificata deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui, ai fini della rilevanza processuale ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente configurabilità dell'istituto della continuazione di cui all'art. 12, lett. b) , cod. proc. pen., è necessaria la presenza di una fattispecie monosoggettiva o una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi (Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, Molinaro, Rv. 240806, ma soprattutto, Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione v.

Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347); mentre, per quel che riguarda la configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., pur non essendo necessaria l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, si richiede che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223), rilevando la connessione teleologica a fini di retrodatazione limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri.

2.2. Ciò premesso, risulta erronea la ritenuta connessione qualificata che sembrerebbe essere stata fatta rientrare nell'ambito della continuazione rilevante ex art 12, lett. b) , cod. proc. pen. per la integrazione dei presupposti di operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto esistente una connessione qualificata tra il delitto per il quale Imonidhe era stato arrestato il 17 dicembre 2019 e sottoposto a custodia cautelare in carcere - misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari e attinto il 2 febbraio 2021 dopo essere rimasto in stato custodiale senza soluzione di continuità -, e l'ordinanza emessa dal G.i.p. di Venezia il 13 novembre 2020.

In particolare, ha ritenuto sussistente la connessione qualificata tra i reati contestati nel procedimento veneziano ed analogo delitto giudicato dall'autorità giudiziaria torinese sulla base della contingenza cronologica, della omogeneità delle violazioni in materia di stupefacenti finalizzate ad alimentare il "mercato veneto" degli stupefacenti, dato supportato dalle concrete modalità attraverso cui veniva effettuato l'approvvigionamento dall'estero.

Elementi che, secondo il Collegio della cautela, avrebbero portato a ritenere che, al momento della costituzione del sodalizio, sarebbero state programmate - seppure per linee essenziali - le successive operazioni di importazione.

La motivazione resa dal Tribunale in punto di ritenuta connessione qualificata risulta, oltre che manifestamente illogica, certamente apparente specie nella parte in cui pretenderebbe di intravedere una previa programmazione (per grandi linee, si afferma) degli approvvigionamenti all'atto della costituzione dell'organizzazione dedita al narcotraffico, giudizio apodittico se solo si osserva come l'arresto in flagranza effettuato in differente città ha dato causa ad un distinto ed autonomo reato che ha visto la conclusione del relativo giudizio (a dimostrazione dell'inoperatività processuale della connessione qualificata quanto a ritenuta continuazione).

Anche gli ulteriori rilievi in ordine al contenuto periodo di operatività del sodalizio oltre che la rilevata preliminare programmazione dei reati fine al momento della costituzione della associazione dedita al narcotraffico, pur dando risposta a taluni principi di questa Corte in ordine ai presupposti per la operatività della retrodatazione, risultano meramente apparenti nella parte in cui non chiariscano come sia stato possibile programmare determinati approvvigionamenti al momento della costituzione dì un sodalizio che, per sua natura, nasce e perdura in considerazione della programmazione di una serie indeterminata di reati fine; né maggiore chiarezza si rileva in ordine all'identità soggettiva tra persone appartenenti all'associazione e coloro che si reputano responsabili del reato fine, in considerazione di quanto sopra evidenziato in ordine alla rilevanza processuale della continuazione per come interpretata da questa Corte a Sezioni Unite.

2.3. Determinante, risulta comunque il dato a mente del quale, trattandosi di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della ordinanza veneziana non potrebbe operare.

Esplicito al riguardo il passaggio della sentenza di questa Corte nel suo massimo consesso (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909) secondo cui, «la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura.

Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perché, a norma dell'art. 291, comma 2, c.p.p., il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui "sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze caute/ari previste dall'art. 274" c.p.p., e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze caute/ari disponendo la misura per i fatti di propria competenza».

3. Ma anche con riferimento alla ritenuta desumibilità degli atti, erronee si rivelano le conclusioni cui perviene il Collegio della cautela, motivo determinante che impone di disporre ad un annullamento senza rinvio.

3.1. Va ribadito il principio di diritto secondo cui, quando si vede in materia di misure cautelari riferibili a fatti oggetto di diversi procedimenti pendenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie tra i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" trova applicazione a condizione che siano desumibili dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali previsti dal secondo periodo del citato art. 297, comma 3, gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione dell'ordinanza cautelare i cui effetti sono da retrodatare (Sez.

U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulìa, rv. 231058; Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909).

Nella sentenza Librato questa Corte ha osservato che la retrodatazione, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, «costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui (...) detta scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero».

Differente risulta, quindi, l'ipotesi in cui gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato, tali da necessitare di un'interpretazione tanto più necessaria allorché si tratta di dare un senso a colloqui intercettati, plurime risultanze afferenti numerosi reati commessi in un medesimo o differente contesto territoriale, rendendosi così non solo utile, ma indispensabile la necessità dì complessivo accertamento che potrebbe, in ipotesi, realizzare un sensibile iato di tempo tra astratta acquisizione della notizia di reato e l'inizio del procedimento penale.

Solo se tale necessità non sussiste ed i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria, la loro separazione è frutto di una scelta del pubblico ministero che non può in alcun modo incidere sulla durata dei termini massimi di custodia previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. 3.2.

Valutata pertanto - con motivazione apparente per come sopra messo in evidenza - l'esistenza della connessione qualificata tra i due procedimenti autonomi anche a cagione delle diverse autorità giudiziarie procedenti, erronea risulta altresì lo stesso punto di osservazione della desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio, momento individuato invece correttamente all'atto della definizione del procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha motivato l'esistenza dei presupposti rilevanti per la retrodatazione evidenziando che, al momento della definizione del provvedimento torinese addivenuto all'applicazione della pena su richiesta delle parti (sentenza poi divenuta definitiva), sarebbero stati noti tutti gli elementi su cui si fondava l'ordinanza che aveva attinto Imonidhe ed altri appartenenti al sodalizio dedito al narcotraffico, ciò in considerazione della ricezione dell'informativa definitiva in epoca precedente (24 marzo 2020) oltre che della stessa richiesta di misura (18 maggio 2020); circostanza che avrebbe deposto per la concreta possibilità per il Pubblico Ministero veneziano di valutare adeguatamente l'integrale compendio indiziario comprensivo del rapporto esistente tra delitto associativo e delitto per il quale era stato operato l'arresto in flagranza a Torino nel frangente giunto a decisione.

Così facendo, anziché prendere in esame la sussistenza della "desumibilità dagli atti" afferente al procedimento torinese, (testualmente «mai il pubblico ministero torinese avrebbe potuto adottare, anche anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio, individuata alla data del 15.6.2020, ordinanza restrittiva ulteriore a carico dell'indagato»), ha declinato la desumibilità in direzione del diverso e non rilevante angolo prospettico dell'autorità requirente veneziana («non potendosi fare alcun tipo di rimarco all'indagine torinese in ordine alla possibile richiesta cautelare per reato associativo, non può essere nemmeno svolta retrodatazione dell'ordinanza veneziana, giunta all'esito della piena elaborazione di elementi investigativi autonomi e diversi rispetto a quelli piemontesi»).

Fondato pertanto risulta anche su detto aspetto il ricorso del Procuratore ricorrente che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, l'autorità requirente torinese che aveva definito il giudizio non aveva a disposizione atti da cui poter desumere l'esistenza di un delitto associativo coinvolgente, oltre al ricorrente, altre persone; atti che erano invece a disposizione dell'autorità veneziana che però non era competente in ordine all'episodio per il quale ha proceduto il P.M. di Torino.

4. In ragione del carattere definitivo della presente decisione, consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M. di Venezia per quanto di competenza in ordine alla esecuzione della misura.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dispone la trasmissione degli atti al PM del Tribunale di Venezia per i provvedimenti di competenza in ordine alla esecuzion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del Tribunale del riesame di Venezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia adito ex art. 310 cod. proc. pen. ha accolto l'appello avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Venezia, dichiarando la perdita di efficacia dell'ordinanza emessa il 26 marzo 2021 che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in considerazione della retrodatazione dei termini a far data dall'ordinanza emessa da G.i.p. del Tribunale di Torino il 19 dicembre 2019, tenuto conto della connessione qualificata esistente tra i reati inerenti alle distinte misure e della desumibilità dagli atti in considerazione dell'informativa riepilogativa pervenuta presso la Procura di Venezia il 24 marzo 2020, data precedente alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.i.p. torinese il 15 giugno 2020. 2. Il Procuratore della Repubblica di Venezia propone ricorso deducendo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; attraverso un unico articolato motivo censura la motivazione del Tribunale di Venezia sia in ordine alla ritenuta connessione qualificata sia quanto a necessaria desumibilità dagli atti. 2.1. In ordine alla ritenuta connessione qualificata osserva come risulti generica la parte della decisione del Tribunale che avrebbe, su basi non solide, fondato l'illazione a mente della quale il delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 sarebbe stato previsto già all'atto della nascita dell'associazione, evenienza eccentrica alla luce delle estemporanee decisioni in merito ai singoli rifornimenti di stupefacenti da parte dei componenti della associazione. Il provvedimento torinese risulta del tutto autonomo ed indipendente in quanto fondato sull'arresto in flagranza di Imonidhe, circostanza che non consentiva, da parte di tale autorità, l'emissione di altra misura per delitto associativo connesso ai traffico di sostanza stupefacenti; né l'autorità giudiziaria veneziana avrebbe potuto adottare misura cautelare in ordine al reato associativo la cui consistenza era nota in data successiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sia in punto di ritenuta connessione sia quanto a ritenuta desumibilità dagli atti. 2. Il Tribunale di Venezia ha ritenuto sussistente la connessione qualificata ex art. 12, lett. b) , cod. proc. pen. tra il delitto per cui aveva proceduto l'autorità giudiziaria torinese a seguito dell'arresto in flagranza dell'indagato e i fatti per cui era stata emessa ordinanza da parte dell'autorità giudiziaria veneziana afferente a condotte associative in materia di narcotraffico rientranti nella contestata fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e reati-fine ex art. 73 d.P.R. cit., evenienza che ha portato quel Collegio a ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione dei termini dell'ordinanza. 2.1. Ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione rilevante ex art. 12, lett. b) , cod. proc. pen. è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). In ordine alla connessione qualificata deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui, ai fini della rilevanza processuale ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente configurabilità dell'istituto della continuazione di cui all'art. 12, lett. b) , cod. proc. pen., è necessaria la presenza di una fattispecie monosoggettiva o una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi (Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, Molinaro, Rv. 240806, ma soprattutto, Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione v. Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347); mentre, per quel che riguarda la configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., pur non essendo necessaria l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, si richiede che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223), rilevando la connessione teleologica a fini di retrodatazione limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. 2.2. Ciò premesso, risulta erronea la ritenuta connessione qualificata che sembrerebbe essere stata fatta rientrare nell'ambito della continuazione rilevante ex art 12, lett. b) , cod. proc. pen. per la integrazione dei presupposti di operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale di Venezia ha ritenuto esistente una connessione qualificata tra il delitto per il quale Imonidhe era stato arrestato il 17 dicembre 2019 e sottoposto a custodia cautelare in carcere - misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari e attinto il 2 febbraio 2021 dopo essere rimasto in stato custodiale senza soluzione di continuità -, e l'ordinanza emessa dal G.i.p. di Venezia il 13 novembre 2020. In particolare, ha ritenuto sussistente la connessione qualificata tra i reati contestati nel procedimento veneziano ed analogo delitto giudicato dall'autorità giudiziaria torinese sulla base della contingenza cronologica, della omogeneità delle violazioni in materia di stupefacenti finalizzate ad alimentare il "mercato veneto" degli stupefacenti, dato supportato dalle concrete modalità attraverso cui veniva effettuato l'approvvigionamento dall'estero. Elementi che, secondo il Collegio della cautela, avrebbero portato a ritenere che, al momento della costituzione del sodalizio, sarebbero state programmate - seppure per linee essenziali - le successive operazioni di importazione. La motivazione resa dal Tribunale in punto di ritenuta connessione qualificata risulta, oltre che manifestamente illogica, certamente apparente specie nella parte in cui pretenderebbe di intravedere una previa programmazione (per grandi linee, si afferma) degli approvvigionamenti all'atto della costituzione dell'organizzazione dedita al narcotraffico, giudizio apodittico se solo si osserva come l'arresto in flagranza effettuato in differente città ha dato causa ad un distinto ed autonomo reato che ha visto la conclusione del relativo giudizio (a dimostrazione dell'inoperatività processuale della connessione qualificata quanto a ritenuta continuazione). Anche gli ulteriori rilievi in ordine al contenuto periodo di operatività del sodalizio oltre che la rilevata preliminare programmazione dei reati fine al momento della costituzione della associazione dedita al narcotraffico, pur dando risposta a taluni principi di questa Corte in ordine ai presupposti per la operatività della retrodatazione, risultano meramente apparenti nella parte in cui non chiariscano come sia stato possibile programmare determinati approvvigionamenti al momento della costituzione dì un sodalizio che, per sua natura, nasce e perdura in considerazione della programmazione di una serie indeterminata di reati fine; né maggiore chiarezza si rileva in ordine all'identità soggettiva tra persone appartenenti all'associazione e coloro che si reputano responsabili del reato fine, in considerazione di quanto sopra evidenziato in ordine alla rilevanza processuale della continuazione per come interpretata da questa Corte a Sezioni Unite. 2.3. Determinante, risulta comunque il dato a mente del quale, trattandosi di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della ordinanza veneziana non potrebbe operare. Esplicito al riguardo il passaggio della sentenza di questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909) secondo cui, «la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perché, a norma dell'art. 291, comma 2, c.p.p., il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui "sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze caute/ari previste dall'art. 274" c.p.p., e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze caute/ari disponendo la misura per i fatti di propria competenza». 3. Ma anche con riferimento alla ritenuta desumibilità degli atti, erronee si rivelano le conclusioni cui perviene il Collegio della cautela, motivo determinante che impone di disporre ad un annullamento senza rinvio. 3.1. Va ribadito il principio di diritto secondo cui, quando si vede in materia di misure cautelari riferibili a fatti oggetto di diversi procedimenti pendenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie tra i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" trova applicazione a condizione che siano desumibili dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali previsti dal secondo periodo del citato art. 297, comma 3, gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione dell'ordinanza cautelare i cui effetti sono da retrodatare (Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, Rahulìa, rv. 231058; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909). Nella sentenza Librato questa Corte ha osservato che la retrodatazione, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, «costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui (...) detta scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero». Differente risulta, quindi, l'ipotesi in cui gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato, tali da necessitare di un'interpretazione tanto più necessaria allorché si tratta di dare un senso a colloqui intercettati, plurime risultanze afferenti numerosi reati commessi in un medesimo o differente contesto territoriale, rendendosi così non solo utile, ma indispensabile la necessità dì complessivo accertamento che potrebbe, in ipotesi, realizzare un sensibile iato di tempo tra astratta acquisizione della notizia di reato e l'inizio del procedimento penale. Solo se tale necessità non sussiste ed i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria, la loro separazione è frutto di una scelta del pubblico ministero che non può in alcun modo incidere sulla durata dei termini massimi di custodia previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. 3.2. Valutata pertanto - con motivazione apparente per come sopra messo in evidenza - l'esistenza della connessione qualificata tra i due procedimenti autonomi anche a cagione delle diverse autorità giudiziarie procedenti, erronea risulta altresì lo stesso punto di osservazione della desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio, momento individuato invece correttamente all'atto della definizione del procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. Il Tribunale ha motivato l'esistenza dei presupposti rilevanti per la retrodatazione evidenziando che, al momento della definizione del provvedimento torinese addivenuto all'applicazione della pena su richiesta delle parti (sentenza poi divenuta definitiva), sarebbero stati noti tutti gli elementi su cui si fondava l'ordinanza che aveva attinto Imonidhe ed altri appartenenti al sodalizio dedito al narcotraffico, ciò in considerazione della ricezione dell'informativa definitiva in epoca precedente (24 marzo 2020) oltre che della stessa richiesta di misura (18 maggio 2020); circostanza che avrebbe deposto per la concreta possibilità per il Pubblico Ministero veneziano di valutare adeguatamente l'integrale compendio indiziario comprensivo del rapporto esistente tra delitto associativo e delitto per il quale era stato operato l'arresto in flagranza a Torino nel frangente giunto a decisione. Così facendo, anziché prendere in esame la sussistenza della "desumibilità dagli atti" afferente al procedimento torinese, (testualmente «mai il pubblico ministero torinese avrebbe potuto adottare, anche anteriormente alla richiesta di rinvio a giudizio, individuata alla data del 15.6.2020, ordinanza restrittiva ulteriore a carico dell'indagato»), ha declinato la desumibilità in direzione del diverso e non rilevante angolo prospettico dell'autorità requirente veneziana («non potendosi fare alcun tipo di rimarco all'indagine torinese in ordine alla possibile richiesta cautelare per reato associativo, non può essere nemmeno svolta retrodatazione dell'ordinanza veneziana, giunta all'esito della piena elaborazione di elementi investigativi autonomi e diversi rispetto a quelli piemontesi»). Fondato pertanto risulta anche su detto aspetto il ricorso del Procuratore ricorrente che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, l'autorità requirente torinese che aveva definito il giudizio non aveva a disposizione atti da cui poter desumere l'esistenza di un delitto associativo coinvolgente, oltre al ricorrente, altre persone; atti che erano invece a disposizione dell'autorità veneziana che però non era competente in ordine all'episodio per il quale ha proceduto il P.M. di Torino. 4. In ragione del carattere definitivo della presente decisione, consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M. di Venezia per quanto di competenza in ordine alla esecuzione della misura. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al PM del Tribunale di Venezia per i provvedimenti di competenza in ordine alla esecuzion