CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 08974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato Letta la memoria difensiva contenente anche motivi nuovi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11/03 - 25/03/2021 la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca di prevenzione disposta con decreto del 24/05/2010 dal medesimo Tribunale e con decreto del 03/01/2011 della stessa Corte. In relazione alla richiesta di revoca di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fondata sugli effetti della sentenza 27/02/2019, n. 24, la Corte d'appello di Torino ha rilevato che anche laddove si ritenesse corretta la doglianza gli appellanti in ordine all'inquadramento della Barovero come terza interessata, e non quale proposta, e in ordine alla qualificazione del Lagaren come soggetto socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 1, n.1, I. n. 1423/1956 (ora art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011, comunque la revoca sarebbe preclusa dal fatto che gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale possono incidere sul giudicato solo quando la prima riguardi una norma processuale o sostanziale che incida sul trattamento sanzionatorio. 2. Nell'interesse della Barovero e del Lagaren è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 30 della I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 87, sottolineando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 24/2019 ha privato di base legale la misura ablatoria applicata. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'assenza di motivazione su tutti i profili di doglianza diversi da quelli ruotanti attorno al citato art. 30 della I. n. 87/1953. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nonché memoria con motivi nuovi nell'interesse dei ricorrenti. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato. Risolvendo un contrasto insorto nelle sezioni semplici, quanto allo strumento a disposizione dei destinatari della confisca di prevenzione per contestare la base legale della misura ablatoria, alla luce delle conclusioni di Corte cost. n. 24/2019, Sez. U., n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 31/01/2022, Fiorentino, hanno, da un lato, individuato nella revocazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d. leg. n. 159/2011, dall'altro, fornito decisive indicazioni, condivise dal Collegio, quanto agli effetti della sentenza n. 24/2019. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la revocazione consente di incidere su un titolo genetico ormai privato, quando fondato sulla pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d. leg. n. 159/2011, di una base normativa, a seguito degli effetti demolitori di Corte cost. 24/2019, che, appunto, ha dichiarato l'illegittimità (anche) di tale previsione dal momento che non soddisfa le esigenze di precisione imposte tanto dall'art. 13 Cost., quanto, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., dall'art. 2 prot. n. 4 Cedu per ciò che concerne le misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno; né quelle imposte dall'art. 42 Cost., e, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., 1 prot. addiz. Cedu per ciò che concerne le misure patrimoniali del sequestro e della confisca, restando assorbita la questione relativa all'art. 25, comma 3, Cost. Se in siffatta situazione il giudicato è suscettibile di essere travolto, diversa conclusione si impone, secondo le Sezioni Unite, nel caso di confisca di prevenzione disposta ai sensi dell'art. 16, in relazione all'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, che, sempre secondo Corte cost. 24/2019, è oggi suscettibile di ricevere una interpretazione dai contorni sufficientemente precisi per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, che ha sottolineato la necessità di individuare, sulla base di precisi elementi di fatto, i presupposti di applicazione della misura, ossia l'esistenza di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Il carattere interpretativo della pronuncia di rigetto della Corte rende la decisione insuscettibile di travolgere il giudicato, con l'ulteriore conseguenza operativa che nell'ipotesi in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia sulla base della configurabilità tanto dell'ipotesi di cui alla lett. a), del comma 1, dell'art. 1, d. lgs. n. 159/2011, quanto di quella di cui alla lett. b), la fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto. Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata.Sul piano degli epiloghi decisori del giudizio di legittimità, da ciò consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), mentre non potrà che disporre l'annullamento con rinvio nei casi in cui il riferimento alla qualifica soggettiva di cui alla lett. a) dell'art. 1 cit. e, cumulativamente, alla categoria di cui alla lett. b) non consenta al giudice di legittimità la verifica in quest'ultima dei richiamati connotati dell'autonomia e dell'autosufficienza: verifica che, invece, se svolta con esito positivo, escluderà l'accoglimento del ricorso. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha affrontato il problema della esatta individuazione della base giustificativa della confisca, nella sostanza arrivando alla conclusione, come s'è visto, che si sarebbe dovuto rigettare la richiesta anche nell'ipotesi che la prima fosse stata colta nei presupposti di cui all'attuale art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011. Ne discende che, per le superiori considerazioni, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pe [OSCURATO:PERSONA] zogre-arc-ASSAZI