Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:224
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 aprile 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]53/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica portoghese
e
[OSCURATO:PERSONA]61/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica portoghese
1. Con i due ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la Repubblica portoghese ai sensi dell’art. 226 CE la [OSCURATO:PERSONA] chiede
che sia dichiarato (
2
) che la Repubblica portoghese non ha correttamente attuato gli artt. 2, 4 e 5 (in combinato disposto con l’art. 1) della direttiva
del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (in prosieguo: «la direttiva») (
3
).
La direttiva
2. La direttiva è stata adottata in base, fra l’altro, all’art. 95 CE. Essa mira ad eliminare le differenze nella protezione
giuridica disposta negli [OSCURATO:PERSONA] membri per le opere tutelate dal diritto di autore e per le realizzazioni protette dai diritti
connessi (
4
), con particolar riferimento al diritto di noleggio e di prestito (
5
). La direttiva si limita a stabilire che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie
di titolari e, inoltre, a stabilire i diritti di fissazione (
6
), di riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e comunicazione al pubblico a favore di alcune categorie di titolari
nella materia della tutela dei diritti connessi (
7
). [OSCURATO:PERSONA] I della direttiva, cui fa riferimento il ricorso in esame, disciplina i diritti di noleggio e di prestito conformemente
al primo di detti obiettivi.
3. Nella motivazione della direttiva in esame figurano i seguenti ‘considerando’:
«(1) considerando che negli [OSCURATO:PERSONA] membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore
e delle realizzazioni protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito e che
tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento
e al buon funzionamento del mercato interno;
(2) considerando che vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all’emanazione,
negli [OSCURATO:PERSONA] membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all’emergere di interpretazioni giurisprudenziali
divergenti;
(3) considerando che tali differenze devono essere eliminate per realizzare l’obiettivo dell’articolo 8 A del trattato, il quale
prevede l’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall’articolo 3, lettera f) del trattato;
(4) considerando che il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti
connessi stanno acquistando un’importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti ed i produttori di fonogrammi
e di pellicola; (…);
(…)
(7) considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione
di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente
quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire
livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari
dei diritti;
(…)
(15) considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano
un’irrinunciabile equa remunerazione; (…);
(…)
(17) considerando che l’equa remunerazione deve tener conto dell’importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti
interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola;
(18) considerando che è anche necessario proteggere almeno i diritti degli autori, per quanto riguarda il prestito pubblico, prevedendo
un regime specifico (…)».
4. L’art. 1, n. 1, prescrive che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono il diritto di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito
degli originali e delle copie di opere protette dal diritto di autore.
5. L’art. 1, n. 2, definisce «noleggio» la «cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico
o commerciale diretto o indiretto». L’art. 1, n. 3, definisce «prestito» la «cessione in uso, per un periodo limitato di tempo,
ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni
aperte al pubblico».
6. L’art. 2, n. 1, dispone:
«Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito spetta:
– all’autore, per l’originale e le copie della propria opera,
– all’artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica,
– al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi, e
– al produttore della prima fissazione di una pellicola per l’originale e le copie della sua pellicola; ai sensi della presente
direttiva si intende per “pellicola” un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, siano esse
sonore o meno».
7. L’art. 2, n. 2, dispone che si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un’opera cinematografica
o audiovisiva.
8. L’art. 2, n. 4, dispone che i diritti di cui all’art. 2, n. 1, possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze
contrattuali.
9. L’art. 4 prevede, per quanto qui rileva:
«1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene
a un fonogramma o all’originale o copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista
interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.
2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire (…) «da chi essa [remunerazione] possa essere richiesta o riscossa».
10. L’art. 5 dispone per quanto qui rileva:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche,
a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di stabilire
tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
(…)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1
e 2».
11. L’art. 15, n. 1, della direttiva prescriveva agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recepire la direttiva entro il 1° luglio 1994.
La normativa nazionale pertinente
12. La Repubblica portoghese ha tentato di recepire la direttiva con il decreto legge 27 novembre 1997, n. 332.
13. L’art. 5 di detto decreto dispone:
«1. L’autore che trasferisca o ceda i suoi diritti di noleggio concernenti un fonogramma, un videogramma o l’originale o una copia
di una pellicola ad un produttore di fonogrammi o di pellicole ha un diritto irrinunciabile ad un’equa remunerazione per il
noleggio.
2. Ai fini del primo paragrafo, il produttore è responsabile per il versamento della remunerazione che, in mancanza di accordo,
è stabilita mediante arbitrato e conformemente alla legge».
14. L’art. 6, n. 1, dispone che l’autore ha diritto alla remunerazione per il prestito pubblico dell’originale o di copie della
sua opera.
15. L’art. 6, n. 3, dispone:
«Il presente articolo non si applica alle biblioteche pubbliche, scolastiche o universitarie, ai musei, agli archivi pubblici,
alle fondazioni pubbliche e alle istituzioni private che non perseguono scopi di lucro».
16. L’art. 7, n. 2, conferisce diritti di noleggio e di prestito:
«– (…) all’artista interprete o esecutore per la registrazione del suo spettacolo;
– (…) al produttore di fonogrammi o di videogrammi per i suoi fonogrammi o videogrammi, e
– (…) al produttore della prima registrazione di una pellicola per quanto concerne l’originale e le copie della sua pellicola».
17. L’art. 7, n. 4, intende per «pellicola» «un’opera cinematografica o audiovisiva, e qualsiasi sequenza di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno».
[OSCURATO:PERSONA]61/05: asserita violazione dell’art. 2
18. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che per effetto dell’art. 7 del decreto legge 332/97 il produttore della prima fissazione di un film
non può necessariamente autorizzare o vietare il noleggio di copie della sua pellicola, inclusi videogrammi o registrazioni
su DVD della stessa; egli certamente non ha il diritto esclusivo di agire in tal senso, come prescritto dall’art. 2, n. 1,
della direttiva (
8
).
19. La Repubblica portoghese sostiene che l’elenco di cui all’art. 2, n. 1, non è esaustivo e che la vaga definizione del termine
«pellicola» in tale disposizione può comportare che il produttore della prima fissazione di un film può essere lui stesso
il produttore di copie del film e può anche conferire diritti relativi all’originale e alle copie, o soltanto alle copie,
ad un’altra persona, vale a dire al produttore di videogrammi. Il diritto portoghese pone i produttori di videogrammi sullo
stesso piano dei produttori di fonogrammi.
20. A mio avviso, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è senz’altro fondato per la parte in cui denuncia la violazione dell’art. 2 della
direttiva.
21. In primo luogo, mentre ammetto che l’elenco dell’art. 2, n. 1, della direttiva può non essere necessariamente del tutto esaustivo,
ciò non significa che uno Stato membro possa aggiungere una qualsiasi categoria di titolari a tale elenco. Come la Corte ha
affermato nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(
9
) il diritto di vietare il noleggio di videogrammi può influenzare gli scambi commerciali di videogrammi in uno Stato membro
e quindi, indirettamente, incidere sugli scambi commerciali di detti prodotti. Lo scopo della direttiva – come è evidenziato
nella sua motivazione – consiste nell’evitare differenze nella protezione giuridica del diritto di autore per quanto attiene
al noleggio e al prestito al fine di ridurre le barriere commerciali e le distorsioni di concorrenza. Questo obiettivo non
sarebbe certamente raggiunto se vari [OSCURATO:PERSONA] membri fossero liberi di conferire il diritto di controllare il noleggio di videogrammi
a categorie differenti di persone.
22. Tale interpretazione è inoltre coerente con i
travaux préparatoires
. [OSCURATO:PERSONA] esplicativo relativo alla prima proposta di direttiva (
10
) si rileva che, mentre l’art. 2, n. 1, (che è sopravvissuto essenzialmente indenne al procedimento legislativo) «riguarda
tutti i principali gruppi di titolari di diritti le cui opere e gli oggetti protetti sono noleggiati e prestati», la sua formulazione
«non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di estendere il diritto di noleggio e di prestito ad altri gruppi di titolari di diritti
connessi, quali i titolari di diritto per fotografie semplici» (
11
). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto, tuttavia, che, poiché «tali questioni sono di scarsa importanza sul piano economico per quanto
riguarda la locazione e il prestito, esse non minacciano gli effetti dell’armonizzazione (
12
)». Questo non vale certamente per il noleggio di videogrammi. [OSCURATO:PERSONA] esplicativo si osserva (
13
) anche, quanto all’art. 2, n. 1, che «con [la limitazione alle “prime fissazioni”] i produttori di semplici copie di film
saranno esclusi dalla protezione; ciò si applica, ad esempio, alle copie ricavate dai film cinematografici e adattate alla
distribuzione di videocassette».
23. In secondo luogo, l’art. 2, n. 1, conferisce espressamente un diritto esclusivo di controllare il noleggio al produttore della
prima fissazione di una pellicola quanto all’originale e alle copie del suo film. Se al produttore di un videogramma di detto
film si conferisce anche il diritto di controllare il noleggio di detto videogramma, il diritto del produttore del film non
sarebbe manifestamente esclusivo.
24. In terzo luogo, il diritto che la Repubblica portoghese ha conferito ai produttori di videogrammi non aggiunge «semplicemente»
un’ulteriore categoria di titolari di diritti all’elenco di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva. Piuttosto, i diritti così
conferiti tagliano fuori, e in realtà scalzano, i diritti esclusivi specifici di cui all’art. 2, n. 1.
25. In quarto luogo, emerge dalla motivazione (nella quale – si potrebbe aggiungere – i produttori di videogrammi, a differenza
degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e dei produttori di film, spiccano per la
loro assenza) (
14
) che la ratio della protezione dei diritti di prestito dei produttori di fonogrammi e di film consiste nel garantire il recupero
degli investimenti richiesti, particolarmente elevati e rischiosi (
15
). Non è stato sostenuto che tali investimenti «specialmente elevati e rischiosi» siano necessari per produrre i videogrammi.
26. Al contrario, la Corte ha riconosciuto «l’estrema facilità di riproduzione dei supporti sonori» (
16
). Sebbene tale affermazione sia stata formulata nel contesto delle registrazioni sonore, essa è del pari valida per la registrazione
dei video.
27. Concludo pertanto che la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi che le sono imposti dall’art. 2 della direttiva.
[OSCURATO:PERSONA]61/05: asserita violazione dell’art. 4
28. [OSCURATO:PERSONA] deduce che, poiché l’art. 7, n. 4, del decreto legge n. 332/97 adotta una definizione di «pellicola» tale da
includere i videogrammi, un produttore di videogrammi potrebbe anche rientrare nella definizione di produttore di film ai
fini dell’art. 5, n. 2, del decreto legge. Vi sono quindi due diversi soggetti che ricadono in tale disposizione e che pertanto
possono essere tenuti a versare la remunerazione relativa al noleggio. Ciò ha portato ad una confusione che impedisce agli
artisti interpreti ed esecutori, di ricevere la remunerazione a cui hanno diritto, poiché ignorano chi sia il «produttore»
che deve retribuirli. La direttiva, al contrario, è chiara sul punto: soltanto il produttore della prima fissazione di una
pellicola è soggetto a questo obbligo.
29. La Repubblica portoghese controdeduce che, in via di principio, in mancanza di prova del contrario, il diritto alla remunerazione
deve essere soddisfatto dal produttore della prima fissazione del film. Qualsiasi ambiguità al riguardo deriva non soltanto
dalla normativa portoghese, ma anche dalla stessa direttiva. La definizione di «pellicola» di cui all’art. 2, n. 1, sembra
riferirsi sia all’opera cinematografica (e conferire i diritti al produttore della prima fissazione) sia all’opera quale è
fissata su un videogramma (e conferire i diritti al produttore di detto videogramma).
30. Ho già spiegato perché non ritengo che l’art. 2, n. 1, possa essere interpretato nel senso che esso consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri
di aggiungere i produttori di videogrammi alle categorie di titolari di diritti ivi elencate.
31. L’art. 4 è stato introdotto al fine di garantire che gli autori [ad esempio, il regista di un film (v. art. 2, n. 2, della
direttiva), l’autore di un romanzo dal quale è stato tratto un film o il compositore della colonna sonora] e gli artisti interpreti
o esecutori fruiscano dei diritti di noleggio loro conferiti dalla direttiva. Senza una disposizione espressa in tal senso,
ciò non sarebbe spesso il caso perché gli autori e gli artisti interpreti o esecutori frequentemente conferiscono i loro diritti
al produttore del film o del fonogramma, come, in effetti, riconosce l’art. 2, n. 4, della direttiva. In mancanza di remunerazione
per tale conferimento, il diritto di noleggio sarebbe inutile. Poiché gli autori e gli artisti interpreti o esecutori in genere
hanno meno potere contrattuale dei produttori di film e di fonogrammi, essi non sempre ricevono un’equa remunerazione per
il conferimento dei loro diritti. L’art. 4 mira a garantirli a riguardo (
17
). In base al suo tenore è evidente che esso attiene alla situazione in cui il cessionario di diritti di noleggio concernenti
un originale o una copia del film è il produttore del film stesso.
32. La Repubblica portoghese riconosce l’ambiguità della sua normativa di attuazione. Anche se l’art. 4, n. 4, consente agli [OSCURATO:PERSONA]
membri di stabilire chi è tenuto a versare la remunerazione, il principio della certezza del diritto richiede che sia chiaro
chi è responsabile al riguardo. A mio avviso, la normativa di attuazione non è sufficientemente precisa. Considero pertanto
che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi impostile dall’art. 4 della direttiva.
[OSCURATO:PERSONA]53/05: asserita violazione dell’art. 5
33. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 5, n. 3, della direttiva consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare «alcune categorie» di istituzioni
dal versamento della remunerazione altrimenti garantita dall’art. 5, n. 1, come corrispettivo alla deroga al diritto esclusivo
di prestito conferito dall’art. 1. L’art. 6, n. 3, del decreto legge n. 332/97 esenta tuttavia tutte le biblioteche pubbliche,
scolastiche o universitarie, tutti i musei, tutti gli archivi pubblici, tutte le fondazioni pubbliche, e tutte le istituzioni
private che non perseguono scopi di lucro. Pertanto, tale deroga si applica a tutti i servizi amministrativi dello Stato centrale,
a tutti gli enti che fanno parte dell’amministrazione statale indiretta, quali gli enti pubblici e le associazioni pubbliche,
e a tutti i servizi e agli enti amministrativi locali, insieme a tutte le persone giuridiche di diritto privato che svolgono
funzioni di natura pubblica e persino a tutte le scuole private ed alle università, nonché a tutte le istituzioni private
che non perseguono scopi di lucro. Quest’elenco comprende tutti gli enti che effettuano prestiti a titolo gratuito, e pertanto
tutti gli enti interessati al «prestito» ai sensi dell’art. 1, n. 3. Un’esenzione che valga per tutti non è un’esenzione,
ma un annullamento dell’obbligo cui si riferisce. Per effetto dell’attuazione dell’art. 5 della direttiva da parte della Repubblica
portoghese nessuna istituzione che effettua un prestito pubblico è tenuta a versare la remunerazione disposta dall’art. 5,
n. 1. Ciò viola il diritto esclusivo di prestito e la protezione conferita dalla direttiva.
34. Considero senz’altro fondato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑53/05. A mio avviso, dagli obiettivi della direttiva
e dal sistema e dal tenore dell’art. 5, n. 3, emerge chiaramente che uno Stato membro non è libero di esentare praticamente
tutte le categorie di istituzioni cui tale disposizione fa riferimento.
35. Uno degli obiettivi principali della direttiva è di garantire un reddito adeguato per il lavoro creativo degli autori (
18
). Conformemente a tale obiettivo, l’art. 5, n. 1, richiede che gli autori siano ancora retribuiti per il prestito delle loro
opere qualora uno Stato membro abbia derogato al loro diritto esclusivo di autorizzare o vietare tale prestito. Così, sebbene
l’art. 5, n. 1, sia descritto come una deroga, tale disposizione costituisce in realtà il precetto fondamentale dell’intera
direttiva, secondo cui gli autori devono essere retribuiti, in coerenza con gli artt. 1 e 2 della direttiva.
36. L’art. 5, n. 3, dispone una vera e propria deroga a tale obbligo di remunerazione, consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esentare
talune categorie di istituzioni dal versamento della remunerazione. Come tale, la deroga deve essere interpretata restrittivamente.
I termini utilizzati nell’art. 5, n. 3, fanno fortemente pensare che soltanto un limitato numero di categorie di istituzioni (
19
), potenzialmente tenute a versare la remunerazione ai sensi dell’art. 5, n. 1, possano essere esentate da tale obbligo. Ciò
vale quindi per almeno le versioni olandese, francese, tedesca, italiana, portoghese e spagnola della direttiva (
20
).
37. È vero che la disposizione in parola non è priva di ambiguità, poiché «alcune» può lasciar pensare tanto a «talune, ma non
tutte», quanto a «chiaramente determinate». Una norma che autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad introdurre provvedimenti speciali
al fine di «prevenire “alcuni” tipi di evasione o elusione fiscale» difficilmente può significare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non
possono prevenire tutti i tipi di evasione fiscale (
21
).
38. La Corte ha tuttavia già chiarito che essa interpreta l’art. 5, n. 3, in senso restrittivo, quando ha affermato che «se la
situazione esistente in tale Stato membro non consente di distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, occorre
imporre a tutte le istituzioni interessate l’obbligo di pagare la remunerazione in questione» (
22
).
39. Sono d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che un’esenzione che liberi tutti coloro che altrimenti sarebbero vincolati non
è un’esenzione, ma costituisce un annullamento dell’obbligo soggiacente. Nella fattispecie, la Repubblica portoghese non tenta
di negare che l’ambito di applicazione della sua esenzione coincide effettivamente con le categorie di istituzioni che altrimenti
sarebbero tenute a versare la remunerazione. Essa adduce invece vari argomenti che, a suo avviso, convalidano la sua scelta
legislativa.
40. La Repubblica portoghese afferma, in primo luogo, che alla data della pubblicazione della direttiva la maggior parte degli
[OSCURATO:PERSONA] nel mondo non disciplinava il prestito, né era tenuto a farlo dai vari trattati vigenti (
23
). [OSCURATO:PERSONA] verde della [OSCURATO:PERSONA] del 1988 non mirava a disciplinare il prestito pubblico (
24
).
41. Non comprendo cosa la Repubblica portoghese voglia intendere con ciò. L’art. 5, n. 1, deroga al diritto esclusivo di autorizzare
o di vietare il prestito conferito agli autori dall’art. 2, n. 1. Tale diritto esclusivo risale alla prima proposta di direttiva
della [OSCURATO:PERSONA] (
25
). In effetti, nel [OSCURATO:PERSONA] verde del 1988 si afferma che: «è stato suggerito (…) che la questione del prestito o del noleggio
pubblico di libri e il diritto eventuale dell’autore di ricevere una remunerazione per tale uso della sua opera costituisce
una questione che richiede una soluzione a livello comunitario» (
26
), anche se in realtà la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso in tale fase che un’azione comunitaria non sarebbe stata giustificata (
27
). L’idea di legiferare sul diritto di prestito pubblico è affiorata nuovamente nel 1989 in una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] (
28
). Benché in tale fase la [OSCURATO:PERSONA] non abbia ritenuto che l’armonizzazione delle legislazioni fosse giustificata, essa ha
dichiarato che «il problema del diritto di prestito pubblico è destinato a divenire sempre più sensibile», e che essa avrebbe
controllato gli sviluppi in materia, e se del caso, avrebbe presentato proposte specifiche.
42. Risulta quindi che, anche se non esisteva, in tale periodo, alcuna regolamentazione, comunitaria (o internazionale (
29
)) in vigore o allo studio, era notorio a decorrere dal 1988 che una legislazione sarebbe stata adottata in futuro. Non è dunque
vero che la disposizione contenuta nella prima proposta della [OSCURATO:PERSONA] sul diritto esclusivo di prestito per gli autori
non fosse praticamente stata preannunciata, come sembra suggerire la Repubblica portoghese.
43. In secondo luogo, la Repubblica portoghese sostiene che è poco probabile che il prestito pubblico sia di sufficiente importanza
economica per richiedere un trattamento legislativo specifico a livello comunitario: il mercato è essenzialmente nazionale
ed è economicamente insignificante. Per ragioni culturali ed economiche, tale settore dovrebbe rimanere di competenza degli
[OSCURATO:PERSONA] membri.
44. Se con tale affermazione si vuol far valere che la direttiva, o il suo art. 5, è stata adottata su una base giuridica sbagliata
o in violazione del principio di sussidiarietà, tale motivo non può naturalmente essere accolto (
30
).
45. In ogni caso, la Repubblica portoghese non ha, a mio avviso, giustificato gli argomenti da essa addotti.
46. Nei «travaux préparatoires» la [OSCURATO:PERSONA] ha dato la seguente spiegazione della necessità economica di disciplinare il
prestito pubblico
(
31
):
«Nella misura in cui il campo di attività dei negozi di noleggio e delle biblioteche pubbliche è simile, queste istituzioni
sono in concorrenza fra loro. Dati gli scarsi costi, le biblioteche pubbliche dovrebbero essere in genere più attraenti. In
realtà, lo sviluppo di un sistema di biblioteche pubbliche all’inizio di questo secolo ha comportato l’eliminazione di un
ampio numero di negozi commerciali di noleggio di libri esistenti all’epoca. Poiché le biblioteche pubbliche prestano sempre
di più non soltanto libri, ma anche altri supporti, in particolare fonogrammi e videogrammi, che finora si potevano ottenere
nei negozi di noleggio, non può essere esclusa per detti supporti un’evoluzione simile a quella verificatasi per i libri.
Pertanto, se soltanto il noleggio fosse disciplinato ma non il prestito, sussisterebbe il rischio che tale legislazione [sic]
sarebbe priva di oggetto, nella misura in cui tale noleggio sia in pratica sostituito dal prestito. Inoltre, poiché l’attività
delle biblioteche pubbliche, per la sua intrinseca natura, ha una dimensione culturale maggiore di quella dei negozi commerciali
di noleggio, disciplinare soltanto il diritto di noleggio equivarrebbe ad un ingiustificabile disinteresse per la situazione
economica dei creatori di beni culturali di particolare valore e per quella più ampia nel campo di tali servizi. Pertanto,
il diritto di noleggio non può essere trattato nella sua interezza senza esaminare anche il diritto di prestito.
Inoltre, il fatto che il diritto di prestito pubblico attualmente esista soltanto in quattro [OSCURATO:PERSONA] membri crea distorsioni
di concorrenza fra gli autori e tra i titolari di diritti connessi dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri. Essi devono essere in grado di basare
la loro attività e servizi su condizioni uniformi in tutta la Comunità. Inoltre, in via di principio, condizioni economiche
e sociali simili devono essere create per gli autori e i titolari di diritti connessi. Nel mercato interno, non può essere
ammesso che gli autori e i titolari di diritti connessi ottengano una remunerazione per l’uso delle loro opere e realizzazioni
in una sola parte del mercato, ad esempio in uno Stato membro, e che essi dispongano quindi di una certa base economica per
le loro ulteriori creazioni, mentre questo non si verifica per le altre parti dello stesso mercato» (
32
).
47. Tale esposizione mi sembra spiegare lucidamente e in modo convincente perché la mancanza di un diritto di prestito pubblico
accanto a un diritto di noleggio pregiudicherebbe il mercato interno. Non vi è nulla in quanto addotto dalla Repubblica portoghese
che possa far sorgere dubbi quanto a tale spiegazione.
48. In terzo luogo, la Repubblica portoghese sostiene che l’obbligo della remunerazione per il prestito pubblico è inopportuno.
I titolari di diritti interessati hanno già ottenuto una remunerazione adeguata grazie ai loro diritti di riproduzione e di
distribuzione.
49. Tale argomento si basa tuttavia su una concezione errata della natura e degli obbiettivi del diritto di prestito pubblico.
Anche se è vero che gli autori avranno già ricevuto un reddito dai loro diritti di riproduzione e di distribuzione, tale reddito
riguarderà non i libri prestati, ma piuttosto quelli venduti (
33
). È vero, naturalmente, che non tutti coloro che prendono in prestito libri da una biblioteca pubblica (o li consultano in
loco) acquisterebbero, in mancanza di tale servizio, ogni libro preso in prestito; vi è tuttavia un modello di comportamento
generale al riguardo (
34
). In ogni caso, la direttiva rappresenta una chiara decisione politica di conferire tanto un diritto di prestito esclusivo
quanto un diritto alla remunerazione quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno derogato a tale diritto.
50. Infine, la Repubblica portoghese afferma che l’art. 5 ha costituito oggetto di discussioni particolarmente vivaci fra la [OSCURATO:PERSONA]
e gli [OSCURATO:PERSONA] membri; la redazione adottata – in particolare quella dell’art. 5, n. 3 – costituisce il risultato di un compromesso,
aperto, impreciso ed ambiguo.
51. Il testo finale dell’art. 5 riflette effettivamente, come sostiene la Repubblica portoghese, le divergenze fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
in questo settore (
35
). Ciò non significa però necessariamente che esso sia vago ed impreciso. L’art. 5 lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri – è vero – un margine
di discrezionalità in vari settori – ad esempio, se applicare la deroga o meno, se, in tal caso, essa debba riguardare i libri,
i fonogrammi e/o i film, come determinare la remunerazione, a chi toccherà il suo pagamento (ad esempio, allo Stato, alla
biblioteca interessata, o a un altro ente), chi sarà incaricato delle operazioni di riscossione e di versamento della remunerazione
(ad esempio, società di riscossione), se esentare o meno talune categorie di stabilimenti dal pagamento della remunerazione
e, in tal caso, quali categorie – ma si tratta di altri aspetti.
52. Credo che molti, se non tutti i problemi sollevati dalla Repubblica portoghese nella sua difesa possano in realtà essere trattati
proprio attraverso i settori nei quali l’art. 5 lascia effettivamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità. Tale
margine di discrezionalità non si estende tuttavia a stabilire che tutti gli stabilimenti interessati siano esentati dal pagamento
della remunerazione per il prestito pubblico. Come si è già visto nei precedenti paragrafi (
36
), il significato dell’art. 5, in particolare dell’art. 5, n. 3, mi sembra chiaro.
53. Ritengo di conseguenza che la Repubblica portoghese non abbia adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell’art. 5, in combinato
disposto con l’art. 1 della direttiva.
Osservazione finale
54. Vorrei concludere con un’osservazione quanto allo stile adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte in entrambe
le cause. Nella sua replica in ciascuna causa la [OSCURATO:PERSONA] adotta un linguaggio che io considero manifestamente inopportuno
per un’istituzione che si rivolge alla Corte di giustizia e, in effetti, ad uno Stato membro. Nella causa C-53/05 la [OSCURATO:PERSONA]
afferma che la Repubblica portoghese non sapeva interpretare la direttiva e l’accusa inoltre di un atto di pirateria nell’espropriare
gli autori e nel confiscare la loro proprietà intellettuale. Nella causa C-61/05 la [OSCURATO:PERSONA] accusa il Portogallo di «sfrontatezza»
e di «averla fatta grossa», e si chiede se esso sappia interpretare un testo. In entrambi i documenti la [OSCURATO:PERSONA] usa generalmente
un tono sarcastico e di derisione. A prescindere dalla fondatezza o meno del ricorso per inadempimento, considero inammissibili
tale linguaggio e tono.
Conclusione
55. Suggerisco quindi che la Corte voglia:
– nella causa C-53/05, dichiarare che la Repubblica portoghese non ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell’art. 5, in combinato
disposto con l’art. 1 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto
di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale;
– nella causa C-61/05, dichiarare che la Repubblica portoghese non ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi degli artt. 2 e 4 della
direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale;
– in entrambe le cause, condannare la Repubblica portoghese alle spese.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– La causa C-53/05 riguarda l'asserita violazione dell'art. 5, in combinato disposto con l'art. 1; la causa C-61/05 attiene
all'asserita violazione degli artt. 2 e 4.
3
– GU 1992 L 346, pag. 61.
4
– Nell'ambito del diritto (CE) il «diritto di autore» comprende i diritti esclusivi attribuiti agli autori, ai compositori,
agli artisti, ecc., mentre i «diritti connessi» si riferiscono agli analoghi diritti assegnati agli artisti interpreti o esecutori
(musicisti, attori, ecc.) ed agli imprenditori (editori, produttori cinematografici, ecc.). Per motivi di brevità mi riferirò
semplicemente alle opere tutelate dal «diritto di autore» piuttosto che al termine più ingombrante usato dalla direttiva,
vale a dire al «diritto di autore e alle realizzazioni protette dai diritti connessi», poiché per la causa in esame i due
termini sono equivalenti.
5
– Primo ‘considerando’ della direttiva.
6
– Sembra che con questo infelice termine, sfortunatamente un «leitmotif» che percorre tutta la normativa di armonizzazione
CE sul diritto di autore (e anche le convenzioni internazionali), si intenda nient'altro che la registrazione.
7
– Undicesimo ‘considerando’.
8
– [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento anche alle definizioni di «videogramma» e di «produttori di videogramma» ex art. 176, n. 3,
del Codice portoghese sul diritto di autore e i diritti connessi. Sembra tuttavia che tale disposizione non aggiunga nulla
al presente esame. Non propongo quindi di esaminarla.
9
– [OSCURATO:PERSONA] 158/86, [OSCURATO:PERSONA]. 1988, pag. 2605, punto 10.
10
– Proposta di direttiva del Consiglio, sul diritto di noleggio, sul diritto di prestito, e su taluni diritti connessi al
diritto di autore, 24 gennaio 1991, COM (90) 586 doc. def.
11
– Punti 2.1.3 e 2.1.4.
12
– Punto 2.1.4. J. Reinbothe e S. von Lewinski,
The EC Directive on Rental and [OSCURATO:PERSONA] and on Piracy
(1993) sostengono che, in via di principio, l'elenco di cui all'art. 2, n. 1, è esaustivo, ma rilevano che «sembra che la
[OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri fossero d'accordo sul fatto che la direttiva non mirasse, quanto ai vigenti sistemi pubblici
sul diritto di prestito, ad abolire i diritti vigenti di taluni gruppi di soggetti, in particolare laddove i casi in questione
sono di un'importanza economica ridotta. Di conseguenza, gli attuali diritti connessi dei fotografi, degli editori scientifici
e degli editori per quanto riguarda il prestito possono rimanere in vigore» (pag. 50).
13
– Al punto 2.1.2.2. V. anche Reinbothe e von Lewinski, op cit., nota 12, pagg. 48-50.
14
– Essi non compaiono neanche nell'art. 14 dell'Accordo sugli aspetti di diritti di proprietà intellettuale legati al commercio,
figurante nell'allegato I C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato per conto della
Comunità europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CEE,
relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali
dell'[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (intitolato «protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi») (registrazione sonore)
e delle organizzazioni di radiodiffusione, o nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001,
L 167, pag. 1), che prescrive che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano garantire il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione
per cinque categorie di titolari di diritti – le prime quattro figurano nell'elenco di cui all'art. 2, n. 1, della direttiva
92/100 e la quinta concerne le organizzazioni di radiodiffusione.
15
– V. anche causa C-200/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I-1953, in particolare punti 24 e 25.
16
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 15, punto 24.
17
– [OSCURATO:PERSONA] esplicativo della proposta, menzionata alla nota 10, punto 3.1.1.
18
– V. settimo ‘considerando’, esposto supra al paragrafo 3.
19
– Sembra che l'art. 5, n. 3, sia stato aggiunto per rispondere agli interessi di due [OSCURATO:PERSONA] membri che desideravano poter
escludere le biblioteche di centri educativi e le biblioteche pubbliche dall'obbligo di pagamento per il diritto di prestito
pubblico. V. Reinbothe e von Lewinski, op. cit., nota 12, pag. 82.
20
– Rispettivamente «bepaalde categorieën», «certaines catégories», «bestimmte Kategorien», «alcune categorie», «determinadas
categorias» e «determinadas categorías».
21
– V. paragrafo 17, conclusioni dell'avv. gen. Jacobs nella causa C-144/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1995, pag. 3653.
22
– [OSCURATO:PERSONA]433/02, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ([OSCURATO:PERSONA]. 2003, pag. I-12191), punto 20.
23
– [OSCURATO:PERSONA] di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma
sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione
del 26 ottobre 1961; il Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulle rappresentazioni o l'esecuzione
di opere e sui fonogrammi e il Trattato di detta Organizzazione sul diritto di autore, entrambi del 20 dicembre 1996, nonché
l'accordo TRIPs, cit. alla nota 23.
24
– [OSCURATO:PERSONA] verde del 7 giugno 1988 sul diritto di autore e la sfida tecnologica – problemi di diritto di autore che richiedono
un'azione immediata (COM(88) 172 doc. def.).
25
– Cit. alla nota 10.
26
– Punto 4.4.4. Tali suggerimenti risalgono apparentemente al 1977 («[OSCURATO:PERSONA] action in the cultural sector», Bollettino
delle Comunità europee, Supplemento 6/77, paragrafo 26) e al 1978 (A. Dietz, «[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», paragrafo
233): v. nota 19 del capitolo 4 del libro verde citato alla nota 24.
27
– Punto 4.4.10.
28
– «Books and Reading: a cultural challenge for Europe», 3 agosto 1989, COM(89) 258 doc. def., sezione I.B.3.
29
– Sebbene nel gennaio 1991 l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale avesse apparentemente aggiunto un diritto
di noleggio esclusivo e un diritto opzionale di prestito pubblico nel suo progetto di disposizioni nel campo del diritto di
autore allora in discussione: v. [OSCURATO:PERSONA] esplicativo della prima proposta di direttiva, cit. alla nota 10.
30
– V. quinto comma dell'art. 230 CE.
31
– [OSCURATO:PERSONA] esplicativo della prima proposta della direttiva, cit. alla nota 10.
32
– Punto 44.
33
– Cito l'esempio dei libri; ovviamente il diritto di prestito pubblico si può applicare anche ai fonogrammi e ai videogrammi
che sono registrazione di rappresentazioni o di copie di film o di altre opere audiovisive (anche se i videogrammi sono forse
più frequentemente noleggiati che prestati).
34
– V., per analogia, il punto 44 del [OSCURATO:PERSONA] esplicativo della proposta della Direttiva di cui alla nota 10, cit. supra
al paragrafo 45. V. anche la Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, al Parlamento europeo al Comitato economico e sociale
sul diritto di prestito pubblico nell'Unione europea del 12 settembre 2002, COM(2002) 502, doc. def., Seconda Sezione.
35
– V. Reinbothe & von Lewinski, supra cit. alla nota 12, pagg. 77-82.
36
– V. paragrafi 34-38.