CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Sesta sezione penale n. 25519 del 17/06/2025, in parziale riforma della sentenza del 14/06/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) riconosceva all'imputato [OSCURATO:PERSONA] - il quale era stato condannato per il reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan Mallardo" di cui al capo A) - le circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza rispetto alla circostanza aggravliknte dell'essere la menzionata associazione armata, rideterminando di conseguenza in sei anni e otto mesi direclusione la pena (così ridotta per la scelta del rito abbreviato) irrogata al [OSCURATO:PERSONA] per il suddetto reato di cui al capo A); b) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan Mallardo" di cui al capo A), aggravato dall'essere tale associazione armata. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta: la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen., con riferimento agli artt. 69 e 133 dello stesso codice, «nonché dei principi affrontati dalla sentenza rescindente»; in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione «con riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravante». La Corte d'appello di Napoli avrebbe «riprodotto le medesime carenze logiche già stigmatizzate» con la sentenza rescindente. La motivazione dell'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata sarebbe manifestamente illogica. In particolare, avere, da un lato, valorizzato come elemento negativo «la militanza di lungo corso all'interno del sodalizio» e, dall'altro lato, riconosciuto che tale militanza «negli ultimi tempi aveva assunto una funzione più di consulenza che attiva, non prendendo parte alla commissione di reati scopo», renderebbe la motivazione contradittoria e, perciò, manifestamente illogica. Il ricorrente deduce che, «[s]e la condotta dell'imputato si era ormai ridotta a una funzione di "consulenza", senza partecipazione a reati-fine, non si comprende per quale ragione la "militanza di lungo corso" - che è elemento costitutivo della stessa partecipazione associativa - possa essere utilizzata come fattore di compensazione degli elementi positivi, anziché essere assorbita dalla valutazione complessiva della gravità del fatto già operata in sede di accertamento della responsabilità». La motivazione sarebbe anche apparente, in quanto la Corte d'appello di Napoli si sarebbe «limitata a richiamare la "gravità della condotta criminosa", la "capacità a delinquere" e la "militanza di lungo corso", senza specificare [...] in che modo tali elementi potessero controbilanciare l'insieme degli elementi positivi che la stessa sentenza aveva precedentemente descritto (età avanzata, ruolo marginale, assenza di condanne per reati-fine, incensuratezza specifica)», con la 2conseguenza che la stessa motivazione si risolverebbe «in una mera petizione di principio, che non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal decidente». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. «per irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e per difetto di proporzionalità». La pena irrogata di sei anni e otto mesi di reclusione si porrebbe in «contrasto con i principi proporzionalità e di adeguatezza della risposta punitiva» desumibili dalle norme invocate. Secondo il ricorrente, «N'età dell'imputato (81 anni all'epoca della sentenza), l'incensuratezza specifica, l'assenza di condanne per i reati-fine, nonché la constatata emarginazione fattuale dalle attività operative del clan avrebbero dovuto indurre il Giudice a privilegiare la prevalenza delle generiche, non già a limitarsi a un'equivalenza motivata in modo contraddittorio». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «in relazione alla doglianza assolutoria dal capo A) di cui all'atto di appello». Dopo avere ripercorso la vicenda processuale, il [OSCURATO:PERSONA] contesta anzitutto che costituisse «"nuova prova"» la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/04/2020, divenuta irrevocabile il 28/05/2021, che era stata prodotta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli e con la quale egli era stato condannato per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. commesso il 18/01/2018, atteso che il fatto che egli, nel 2018, si trovasse agli arresti domiciliari in relazione a un fatto estorsivo era già stato considerato a suo carico sia dal G.u.p. del Tribunale di Napoli sia della Corte d'appello di Napoli nella prima sentenza di appello. Nell'illustrare in cosa deve consistere la condotta di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, il ricorrente argomenta che, attesa la nozione di partecipazione da lui illustrata, «isolati coinvolgimenti nelle singole estorsioni o altre attività criminali [..] non appaiono sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi, a concretizzare in capo al singolo soggetto gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo». Il percorso motivazionale della sentenza impugnata sarebbe «disancorato dalla piattaforma probatoria a carico dell'odierno imputato, tale da fondare un giudizio di colpevolezza oltre l'ogni ragionevole dubbio». Dovrebbe in proposito «far riflettere» il fatto che, a fronte della contestazione di avere svolto il «compito di compiere le estorsioni ai danni delle attività 3imprenditoriali della cd "fascia costiera"» (così il capo d'imputazione), non gli era stato contestato alcuno specifico reato-fine. Sarebbe, poi, «singolare», che un affiliato «storico» al clan, come egli era stato ritenuto, fosse stato controllato dalla Polizia solo due volte, il 18/06/2015 insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] insieme a [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, entrambi affiliati al clan e operanti nella "fascia costiera". Il ricorrente afferma di voler «porre l'accento sulla mancanza di attendibilità e coerenza di alcune dichiarazioni rese dal c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] a carico del [OSCURATO:PERSONA], (in quanto privi di riscontri estrinseci), che risultano essere quelle più attuali e recenti, rispetto al residuo materiale investigativo posto a carico del predetto, costituito da dichiarazioni datate addirittura agli anni 2012-2014 (cfr. ad esempio verbale c.d.g. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti)». [OSCURATO:PERSONA] riporta uno stralcio delle dichiarazioni che furono rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] relative a un episodio di estorsione che sarebbe stato commesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] insieme al [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe consistito nell'imposizione ai titolari di esercizi commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di acquistare il pane da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ciò, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, in un altro procedimento penale che pende davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a essere imputati del reato di estorsione pluriaggravata in concorso con l'ormai deceduto [OSCURATO:PERSONA] consistito nell'imposizione dell'acquisto del pane dal [OSCURATO:PERSONA] erano altri soggetti. Rappresenta, inoltre, che aveva allegato alla memoria difensiva che aveva depositato nel giudizio di primo grado i verbali delle sommarie informazioni che erano state rese agli inquirenti dai titolari degli esercizi commerciali che erano stati indicati dal [OSCURATO:PERSONA] come destinatari di richieste estorsive, sottolineando come da tali atti risultasse che nessuno dei suddetti titolari aveva affermato di essere stato vittima di estorsione né aveva fatto alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe, poi, «inverosimile» che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato in grado di indicare in quali esercizi commerciali si sarebbe recato il [OSCURATO:PERSONA], insieme ad [OSCURATO:PERSONA], per imporre l'acquisto del pane da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Napoli sarebbe incorsa in una «valutazione erronea», atteso che «si può affermare che il propalato proveniente da ciascun propalante difetti dei requisiti essenziali della specificità, coerenza, costanza e spontaneità, così come non vi è assoluta convergenza tra le varie dichiarazioni dei collaboratori». 4.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 416-bis, quarto comma, prima parte, cod. pen. 4La motivazione della sentenza impugnata sul punto della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata sarebbe «lacunosa, congetturale, e totalmente spuria da quanto emerso dal materiale probatorio», atteso anche che, al fine di ritenere la sussistenza della suddetta circostanza aggravante, «è comunque necessario dimostrare che la circostanza della partecipazione armata si debba comunicare ai concorrenti e spiegare sulla scorta di quali elementi costoro abbiano avuto contezza diretta ovvero abbiano colpevolmente ignorato l'esistenza di una dotazione armata, attraverso elementi di prova specifici», laddove, nel caso di specie, mancherebbe «la prova della consapevolezza da parte dell'odierno imputato di tale disponibilità». 4.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. 4.3.1. La motivazione della Corte d'appello di Napoli sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe «ipertrofica e identica per ciascun imputato», nonché «del tutto congetturale non aderente alle risultanze emerse nel corso del giudizio». Inoltre, all'imputato non può essere negata «la libertà di non praticare un atteggiamento collaborativo, e finanche la libertà di mentire», sicché tali elementi non possono essere valutati ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce infine che il G.u.p. del Tribunale di Napoli, nel comminare la pena al coimputato [OSCURATO:PERSONA], con la medesima motivazione che aveva adottato per determinare la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], «muove inaspettatamente da una pena base di 12 anni di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di otto anni di reclusione», con la conseguente disparità di trattamento, a suo danno, rispetto al suddetto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per due motivi - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - manifestamente infondati. Si deve anzitutto rilevare che la Corte d'appello di Napoli ha determinato la pena nella misura del minimo edittale di dieci anni di reclusione, riducendola poi di un terzo per la scelta del rito abbreviato (e, quindi, alla pena finale di sei anni e otto mesi di reclusione). Ciò rilevato, si deve rammentare che Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di 5ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01. Successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01. In senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha giustificato la propria scelta nel senso dell'equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla già ritenuta circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, motivandola nel senso di reputare che tale scelta fosse la più idonea ad adeguare la pena nel caso concreto, tenuto conto degli elementi costituiti dalla gravità della condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA], dalla sua capacità a delinquere e dalla sua lunga militanza nel sodalizio criminoso. In tale modo, la Corte d'appello di Napoli mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., pervenendo alla conclusione che la soluzione dell'equivalenza era, appunto, la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, tale conclusione è priva di contraddizioni e di illogicità. In particolare, il fatto che negli ultimi tempi la militanza del [OSCURATO:PERSONA] nel clan camorristico aveva «assunto una funzione più di consulenza che attiva» non esclude la lunghezza della stessa militanza («di lungo corso»), con la conseguenza che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non vi è alcuna contraddizione tra l'affermare la lunghezza della militanza e il riconoscere che essa, peraltro solo «negli ultimi tempi», «aveva assunto una funzione più di consulenza che attiva». Né la natura di reato permanente del delitto di associazione di tipo mafioso esclude che la partecipazione alla stessa associazione possa essere più o meno lunga e che, pertanto, l'entità di tale lunghezza possa essere valorizzata dal giudice. 6L'indicata motivazione della sentenza impugnata, sempre diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non si può reputare apparente, atteso che la Corte d'appello di Napoli, avendo puntualmente indicato - come si è visto - gli elementi che l'hanno indotta ritenere la soluzione dell'equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, non si poteva ritenere tenuta a valorizzare in modo esplicito gli elementi addotti dalla difesa costituiti dall'età avanzata, dal ruolo marginale, dall'assenza di condanne per i reati-fine e dall'incensuratezza «specifica». 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per dei motivi non consentiti e/o manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo non è consentito ed è, comunque, manifestamente infondato. La Corte d'appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan Mallardo" di cui al capo A) sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che erano stati indicati dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, i quali avevano tutti concordemente indicato il [OSCURATO:PERSONA] come un affiliato storico al "clan Mallardo" e avevano anche precisato quale fosse il suo ruolo specifico all'interno di tale clan, cioè quello di essere prevalentemente dedito alle attività estorsive per conto dello stesso; b) in particolare, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le quali erano state oltremodo precise con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale collaboratore aveva riferito di avere personalmente compiuto, proprio insieme al [OSCURATO:PERSONA], numerosi taglieggiamenti sul fascia costiera dei territori di Licola, Varcaturo e [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito nei dettagli un episodio del 2016 quando si era recato insieme al [OSCURATO:PERSONA] presso un'impresa che stava asfaltando una strada nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], aveva riportato ulteriori episodi relativi a estorsioni presso alberghi risalenti a tre anni precedenti le sue dichiarazioni del 21/06/2016, aveva ribadito che, in epoca immediatamente precedente la sua collaborazione con la giustizia, faceva parte di un gruppo criminale al quale partecipava anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di compiere le estorsioni in tutto il territorio giulianese; c) tali precise dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] avevano trovato conferma, oltre che nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, nel contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, dimostrative del pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel clan, come nel caso, addotto dalla Corte d'appello a titolo di esempio, della conversazione tra presenti del 24/01/2018 tra i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali commentavano esplicitamente l'iniziativa del Quaranta di revocare la direttiva che era stata data al Sestile di portare con sé il [OSCURATO:PERSONA] a compiere un'estorsione e criticavano il fatto che, nell'ultimo periodo, 7gli affiliati avevano preso di mira il [OSCURATO:PERSONA] nonostante egli fosse «andato sempre per tutte le parti»; d) la condanna del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 28/05/2021, per il reato di tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con sede in Giugliano in Campania, commesso il 18/01/2018, la quale si doveva ritenere confermativa del ruolo attivo dell'imputato nella realizzazione del programma criminale del clan. Tale motivazione, nell'evidenziare chiaramente lo stabile inserimento attivo del [OSCURATO:PERSONA] nel "clan Mallardo", idoneo ad attestare la "messa a disposizione" dell'imputato in favore dello stesso clan, risulta completa, non contraddittoria e non illogica, oltre che in linea con le norme di legge e con l'orientamento della Corte di cassazione sulla nozione di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01), sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente, oltre a non confrontarsi compiutamente con la stessa motivazione - sicché il motivo, prima ancora che manifestamente infondato, risulta aspecifico e, per tale ragione, non consentito - appaiono sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], che i giudici del merito, con un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede, hanno ritenuto attendibile, e, più in generale, una diversa conclusione in ordine alla valenza probatoria degli elementi di prova, il che esula dal sindacato che è attribuito alla Corte di cassazione dalle invocate lett. b) ed e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio di tipo mafioso (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, Battaglia, Rv. 288336-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01). La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, Cosa nostra, ma anche, evidentemente, la camorra), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione di esse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da 8considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761-01). Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli, prendendo evidentemente le mosse dal fatto che si trattava di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso storica quale è la camorra, ha argomentato che il ricorrente, anche in quanto affiliato di lunga data al clan camorristico, non poteva non essere a conoscenza della disponibilità di armi da parte dello stesso clan. Tale motivazione risulta conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione sul tema della circostanza aggravante dell'essere l'associazione di tipo mafioso armata, in particolare, nel caso di associazioni storiche come la camorra e di clan appartenenti alla stessa, e, altresì, tutt'altro che illogica, con la conseguenza che si deve ritenere esente dai vizi denunciati. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 2.3.1. Quanto al primo di essi, che è stato riassunto al punto 4.3.1 della parte in fatto, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi della gravità dei fatti, tenuto anche conto della lunga adesione 9dell'imputato all'associazione e del ruolo che egli aveva svolto nella stessa, e della mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza. È vero che, come è stato ricordato dal ricorrente, la Corte d'appello di Napoli ha valorizzato anche «la mancanza [...] di collaborazione con gli inquirenti», così come è vero che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di circostanze attenuanti generiche, la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o di non collaborare con l'autorità giudiziaria non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778-01; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592-01). Tuttavia, nel caso di specie, la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche non è stata presa dalla Corte d'appello di Napoli assumendo, da solo, come elemento decisivo sfavorevole, la mancata collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], ma ritenendo altresì legittimamente significativi gli elementi già menzionati della gravità dei fatti, tenuto anche conto della lunga adesione dell'imputato all'associazione e del ruolo che egli aveva svolto nella stessa, e della mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza. In tale modo, la Corte d'appello di Napoli ha legittimamente espresso un giudizio di fatto che, non essendo contraddittorio e dando conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti preponderanti ai fini del diniego, non è sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). 2.3.2. Quanto al secondo profilo del motivo, che è stato riassunto al punto 4.3.2 della parte in fatto, si deve rammentare che è stato più volte chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880-1). Rammentato tale principio, si deve rilevare che, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza di primo grado sulla determinazione della misura della pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] non è affatto «la medesima». Ad essere «la medesima» era solo «la cornice edittale cui far riferimento per la determinazione della pena da irrogare», in quanto, nei confronti di entrambi i 10menzionati imputati: era stata ritenuta la circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata; non era stata contestata la recidiva; non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Quanto, invece, alla determinazione della misura della pena nell'ambito, quindi, della medesima cornice edittale, il G.u.p. del Tribunale di Napoli aveva differenziato la sanzione irrogata ai due imputati avendo riguardo, da un lato, alla personalità di ciascuno di essi - che è evidentemente diversa e che, per il solo [OSCURATO:PERSONA], era connotata dal fatto che egli era «un affiliato di lungo corso» -, nonché, con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], al fatto che, allo stesso, erano «affidate le azioni estorsive del clan» (quintultimo capoverso della pag. 331 e settimo capoverso della pag. 332 della sentenza di primo grado). Da ciò la manifesta assenza della lamentata ingiustificata disparità di trattamento. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M