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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 46045/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'imputazione coatta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. presso il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, formulata dal Pubblico ministero, del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha, invece, disposto l'imputazione coatta "in ordine ai reati configurabili", senza ulteriori specificazioni.

2. Il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento impugnato, osservando che la richiesta di archiviazione era relativa al reato di cui all'art. 348 cod. pen., mentre il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale, aveva disposto l'archiviazione per tale reato, imponendo l'imputazione coatta per un fatto diverso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva il Collegio che, in data 26 agosto, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di Morrone.

2. Il ricorso deve essere dichiarato, conseguentemente, inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue, comunque, ai sensi dell'art.592 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, non ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, alcuna somma di denaro deve essere corrisposta in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ée relatore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'imputazione coatta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. presso il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, formulata dal Pubblico ministero, del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha, invece, disposto l'imputazione coatta "in ordine ai reati configurabili", senza ulteriori specificazioni. 2. Il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento impugnato, osservando che la richiesta di archiviazione era relativa al reato di cui all'art. 348 cod. pen., mentre il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale, aveva disposto l'archiviazione per tale reato, imponendo l'imputazione coatta per un fatto diverso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il Collegio che, in data 26 agosto, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di Morrone. 2. Il ricorso deve essere dichiarato, conseguentemente, inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue, comunque, ai sensi dell'art.592 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, non ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, alcuna somma di denaro deve essere corrisposta in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ée relatore Il P
Sentenza Cassazione n. 46045/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris