CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 1968
Cassazione n. 37736/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1968 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte d'appello di Cagliari, salvo concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso, secondo la rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in questa sede), amministratore unico della "Quattro mori Soccorso società cooperativa sociale"; tale cooperativa, che erogava servizi socioassistenziali e di salvaguardia ambientale, è stata dichiarata fallita il 22 novembre 2019. Secondo la prospettazione accusatoria, l'imputata, nella qualità di amministratore di una distinta società cooperativa, la "Quattro mori [OSCURATO:PERSONA]", trasferiva a tale società, nel 2016 e nel 2017, 1) circa 236.000 euro, attingendo dal conto intestato alla fallita "Quattro mori Soccorso società cooperativa sociale"; 2) mezzi e dipendenti della cooperativa poi fallita; 3) la convenzione, stipulata da quest'ultima con la A.S.L. n. 8 di Cagliari, alla "Quattro mori [OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello ravvisato gli estremi del contestato reato, malgrado l'insussistenza dell'elemento oggettivo. In primo luogo, non risulta provato lo squilibrio tra attività e passività che, solo, determina l'effettivo vulnus alla consistenza patrimoniale delle ragioni creditorie. In secondo luogo, si censura l'illogicità della motivazione nel punto in cui viene affermata l'irrilevanza dell'argomento, fortemente valorizzato dalla difesa, dello svolgimento di prestazioni ad opera della società amministrata dalla ricorrente, ciò che depriverebbe la condotta ascritta di qualsivoglia offensività. E, infatti, una volta concesso che la fallita, ormai priva di mezzi di produzione (come emerso dalla relazione del curatore fallimentare), aveva esternalizzato o dato in subappalto l'attività oggetto della convenzione con la A.S.L., non si vede come la prova dell'effettiva realizzazione delle prestazioni possa ritenersi irrilevante. La motivazione resa dalla Corte distrettuale, oltre a eludere del tutto il confronto con le risultanze istruttorie, sinteticamente richiamate dalla difesa, sarebbe anche contraddittoria, avendo i giudici di merito ammesso che la ricorrente aveva esercitato, per lungo tempo, l'attività sociale relativa alla convenzione, seppure in regime definito "abusivo" dalla Corte. A tal proposito, la difesa sottolinea il difetto percettivo del dato probatorio, da parte della Corte d'appello, che ha ritenuto fraudolento il contenuto della missiva inviata alla A.S.L., avente a oggetto non già, come erroneamente ritenuto dalla Corte, la creazione di un nuovo soggetto di diritto, distinto dalla fallita cooperativa, bensì il mero cambio di denominazione sociale. Inoltre, l'affermazione secondo cui la somma indicata in rubrica è stata distratta senza alcuna contropartita, con grave danno per i creditori della fallita, sarebbe illogica, oltre che errata in diritto. Tale assunto, infatti, prescinde dal fatto che la realizzazione, da parte della "Quattro mori [OSCURATO:PERSONA]", delle attività socioassistenziali, con la conseguente presa in carico dei relativi costi (manutenzione delle ambulanze, remunerazione dei dipendenti, etc.), ha comportato i medesimi effetti sulla garanzia del ceto creditorio, rappresentata dal patrimonio, destinato a subire le stesse variazioni legate ai costi reali delle attività svolte, indipendentemente dal soggetto (prima o seconda cooperativa) che, concretamente, svolgeva le prestazioni. Infine, il riferimento -di cui in rubrica- all'arbitrario beneficiare, da parte della società "Quattro mori [OSCURATO:PERSONA]" amministrata dalla ricorrente, delle somme asseritamente distratte contrasterebbe con la piena prova, emersa dagli atti del processo (v. relazione integrativa del curatore), dell'effettiva realizzazione delle prestazioni oggetto della convenzione. A tal proposito, la difesa rimarca che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (che ha determinato l'incriminazione per bancarotta fraudolenta documentale della concorrente Buccellato), con conseguente impossibilità di ricostruzione dei movimenti finanziari della fallita, non può sopperire al difetto di prova in ordine al delitto ascritto alla ricorrente, come inteso, invece, dalla Corte d'appello. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ravvisato concorso nel delitto di bancarotta distrattiva, sempre con riguardo all'elemento oggettivo del reato. La motivazione, sul punto, sarebbe meramente apparente, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna prova della partecipazione atipica da parte della ricorrente. L'"operato sinergico", non meglio specificato dalla Corte d'appello, che avrebbe caratterizzato l'agire delle due imputate, non è corredato da elementi utili a dimostrare la partecipazione morale o materiale della ricorrente, né può dirsi a tal scopo sufficiente un mero vantaggio economico; non si rinviene, in motivazione, alcun riferimento a qualche prova di condotte di disposizione, da parte della Fara, delle somme asseritamente distratte, né al carattere abusivo che avrebbe connotato, a parere dei giudici di merito, la of; condotta della ricorrente. A riprova di ciò, la difesa ricorda che alcuna contestazione è mai stata avanzata dalla A.S.L. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, mancando la dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'imputata di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella della garanzia delle obbligazioni assunte. Gli argomenti spesi dalla difesa in relazione alla contestazione dell'elemento oggettivo vengono ribaditi anche per affermare l'insussistenza del dolo generico, richiesto dalla fattispecie incriminatrice; infatti, il tema dell'effettiva realizzazione delle prestazioni oggetto della convenzione con la A.S.L. sarebbe decisivo nel sottrarre rilevanza alla sussistenza di qualsivoglia dolo nella condotta della ricorrente. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso; b) conclusioni nell'interesse dell'imputato, in replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito illustrati. L'eccezione difensiva principale - ripetutamente evidenziata, segnatamente nei motivi primo e terzo, secondo cui il dato dell'effettiva realizzazione, da parte della società amministrata dall'imputata, delle prestazioni oggetto della convenzione con la A.S.L. rivestirebbe rilevanza dirimente ai fini dell'esclusione della responsabilità della Fara per il reato ascritto - è stata destituita di fondamento, con motivazione esente dalle dedotte censure, nell'impugnato provvedimento. A tal proposito, il ricorso manca di un adeguato confronto, critico ed effettivo, con l'obiezione formulata dai giudici dell'appello, i quali hanno correttamente spostato il fuoco argomentativo sul profilo realmente decisivo, ai fini dell'ascrizione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva, vale a dire lo svuotamento delle casse, privo di ogni contropartita, della cooperativa poi fallita, con la conseguente sottrazione, in tal modo realizzata, di garanzie patrimoniali e finanziarie per il ceto creditorio della fallita stessa. Al riguardo, si osserva che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie (v., ad es., Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841, Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Scirè, Rv. 242614 - 01, i cui principi, ancorché riferiti alla cessione d'azienda, dispiegano rilievo più generale, attagliandosi agevolmente anche al caso di specie). Prive di pregio giuridico, in tale contesto, sono le osservazioni difensive tese a valorizzare l'atto con cui fu comunicato ai vertici della A.S.L. la volontà di trasferire la convenzione in capo alla società amministrata dalla ricorrente, con conseguente esternalizzazione o cessione in subappalto dell'attività oggetto della convenzione con la A.S.L. Ferma restando la correttezza della precipua replica formulata, a tal proposito, dei giudici di merito (i quali, a differenza di quanto affermato dalla difesa, non hanno affatto condiviso la bontà di tale premessa, obiettando, al contrario, che l'asserito cambio di denominazione sociale mascherava, in realtà, una radicale diversità soggettiva delle due cooperative), resta comprovato -e non contrastato efficacemente dalla difesa- il fatto del passaggio -tra il 2106 e il 2017- di tutte le attività e di tutti i beni della fallita (in particolare, i 236.800 euro di cui al capo d'imputazione, trasferiti medianti bonifici dal conto della prima cooperativa alla Quattro mori [OSCURATO:PERSONA]; e, a seguire, la convenzione con il 118, le ambulanze convenzionate, i mobili, gli arredi e il personale dipendente) a favore di un distinto soggetto (la nuova cooperativa amministrata dall'imputata), senza contropartita, con conseguente pregiudizio per i creditori della fallita Quattro mori Soccorso società cooperativa sociale. Al punto che, come ricordato dai giudicì di merito, alla data del fallimento, l'unico bene inventariato risultava essere una vecchia ambulanza, ridotta a puro rottame: ciò che depriva di fondamento anche l'eccezione da cui prende l'abbrivio il primo motivo, relativa alla mancata prova dello squilibrio tra attività e passività (cfr. Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Spitoni, Rv. 238212 - 01, dove si è affermato che la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioè le ragioni della massa dei creditori e il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, anti-doveroso; v. anche Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01). Infine, deve considerarsi infondata anche l'eccezione, posta in chiusura del primo motivo, dove si afferma che la Corte territoriale, pur di sopperire al difetto di prova in ordine al delitto ascritto alla Fara, avrebbe fatto leva sul mancato rinvenimento delle scritture contabili (che ha determinato l'incriminazione per bancarotta fraudolenta documentale della concorrente Buccellato), con conseguente impossibilità di ricostruzione dei movimenti finanziari della fallita. Come già riferito, i giudici di merito hanno esaustivamente chiarito in quali termini la condotta dell'imputata si sia tradotta in un'operazione distrattiva, fornendo tanto la prova delle movimentazioni di denaro effettuata dalla fallita in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] quanto la prova di contratti di cessione dei singoli dipendenti, dalla prima alla seconda cooperativa, privi di ragioni sottese al trasferimento. La ricorrente - che insiste, anche a tal proposito, nel sostenere che dagli atti del processo (in particolare, dalla relazione integrativa del curatore fallimentare), emergerebbe invece prova dell'effettiva realizzazione delle prestazioni oggetto della convenzione - torna a proporre profili attinenti al merito, ampiamente indagatí nelle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, aspirando, in termini di assoluta genericità, alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità. A tal riguardo, va ribadito che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la Corte territoriale non si è sottratta all'onere motivazionale facendo leva (in tesi difensiva) sulla contestazione di bancarotta documentale fraudolenta gravante sulla concorrente, evidenziando bensì la mancata dimostrazione (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), ad opera dell'amministratore, della destinazione di beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). In ogni caso, lo svolgimento delle attività da un certo momento in poi, da parte della seconda cooperativa, ha reso esente quest'ultima dalla responsabilità per le passività accumulate dalla prima, ossia non l'ha resa debitrice rispetto ai crediti che erano garantiti dai beni oggetto di distrazione. 2.2 I motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati, omettendo la difesa, anche in tal caso, di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell'impugnata sentenza. L'esame della stessa consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). L'asserita assenza di ragioni esplicative della sinergia di azione tra l'imputata e la Buccellato s'infrange, infatti, contro l'accurata ricostruzione della vicenda, fornita dai giudici di merito, che hanno evidenziato come, fin dagli esordi della stessa (il riferimento è alla natura ingannevole delle comunicazioni inoltrate alla A.S.L. nel 2015 e 2016, vertenti sul mero cambio di denominazione sociale della prima cooperativa, laddove la sostanza della concordata operazione era la creazione di un diverso soggetto giuridico), l'imputata abbia agito di concerto con l'amministratore della prima cooperativa. La prova di "condotte di disposizione" delle somme distratte, di cui la ricorrente lamenta l'assenza, è stata, al contrario, oggetto di una limpida ricostruzione di merito, in cui si è illustrato 1) come le due imprenditrici, a partire dal 2016, realizzarono una serie di attività finalizzate a privare la società amministrata dalla Buccellato di tutti i suoi beni e di tutte le sue attività, per il tramite del trasferimento di quei medesimi beni e attività in capo alla seconda cooperativa: ciò che sarebbe stato impossibile realizzare in difetto dell'assenso e della cooperazione dell'imputata, a dispetto delle inverosimili dichiarazioni della stessa (rimarcate dalla Corte distrettuale) circa l'assenza di qualsivoglia rapporto tra la fallita e la cooperativa da lei gestita; 2) in particolare, il prelevamento di complessivi 236.800 euro, trasferiti dal conto della fallita alla Quattro mori [OSCURATO:PERSONA], è risultata essere la principale "condotta di disposizione" ascritta all'imputata, che ha concorso a sottrarre risorse dal patrimonio della società. Va ribadito, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, con la conseguenza che ogni atto distrattivo assume rifievo ai sensì dell'art. 216 I.fall. in caso di fallimento, coincidendo l'evento del reato con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa (ex multis, Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446). Proprio la dimostrata consapevolezza della ricorrente di determinare, con il proprio concorso nella condotta ascritta, lo svuotamento delle casse della fallita a detrimento del patrimonio sociale dei creditori porta a ritenere manifestamente infondato anche il terzo motivo. Dopo aver compiutamente esposto i motivi per cui si è ritenuta l'odierna ricorrente perfettamente consapevole di imprimere al patrimonio della fallita una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni assunte, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato la sussistenza del dolo generico. Risultano, pertanto, adeguatamente applicati al caso in esame i principi elaborati dalla Cassazione in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (ex plur., cfr Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348 - 01; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 - 01). 3. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio rigetta il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dell