CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43715/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Trapani, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale il 19/12/2016, irrevocabile il 20/01/2017, sul presupposto della commissione di altro delitto, nel quinquennio di sospensione, giudicato con sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di Trapani in data 4/03/2020, irrevocabile in data 12/07/2020. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 2.1. Col primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 127, comma 1, in relazione all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Rileva che il Tribunale ha provveduto in assenza di una prova certa in ordine alla notifica del decreto di fissazione del procedimento in camera di consiglio all'imputato; e che detta notifica non sembra perfezionata, in assenza della attestazione di notifica, tentata a mezzo posta, non esitata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. proc. pen. Si evidenzia che la concessione della sospensione condizionale della pena in occasione della seconda condanna è stata disposta dal giudice nella piena consapevolezza della precedente concessione, ma entro il limite di pena di due anni, previsto e consentito dalla legge. Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato non offre motivazione alcuna sul potere discrezionale adottato, richiamando unicamente la norma codicistica che si assume violata. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Infondato è il primo motivo di ricorso, in quanto in atti risulta esservi la certificazione della notifica della raccomandata contenente l'avviso di fissazione dell'udienza. 2. Fondato è, invece, nei limiti di seguito specificati, il secondo motivo di impugnazione. La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena del P.m. presso il Tribunale di Trapani, in atti, premette che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti, fra gli altri, i seguenti titoli esecutivi, ovvero le sentenze a) del Tribunale di Trapani del 19/12/2016, irrevocabile il 20/01/2017, per i reati di cui agli artt. 56, 81, 610, 339, 61 n. 5 cod. pen. e 81, 582, 61 n. 5, cod. pen., commessi in Paceco il 19.08.2015, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale, b) del G.i.p. del Tribunale di Marsala del 4/03/2020, irrevocabile il 12/07/2020, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291 bis d.R.R. n. 43 del 1973, commesso il 20.11.19 in Campobello di Mazara, con la quale il medesimo era condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.100,00 di multa, con la concessione della sospensione condizionale, e c) del Tribunale di Trapani del 19/12/2019 (per mero errore materiale risulta indicata la data del 19/12/2016, non conciliabile con quella del commesso reato.: 18.12.19), irrevocabile il 30/07/2020, per il reato di cui all'ad, 385 cod. pen., commesso in Paceco il 18.12.19„ con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Rileva che il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza sub a) deve essere revocato, avendo il condannato commesso il 18.12.19 e quindi entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza in data 19/12/216, irrevocabile il 20/01/2017, altro delitto per il quale è stato condannato con la sentenza sub c) alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. E chiede, quindi, che il Tribunale di Trapani dichiari la revoca del beneficio sopra menzionato. E' evidente che la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Trapani non è correlata alla richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, relativa sì alla revoca *della sospensione condizionale disposta con la sentenza sub a), ma per effetto della commissione non del reato di cui alla sentenza sub b) per il quale veniva inflitta un'ulteriore pena sospesa, ma della commissione del delitto di cui alla sentenza sub c) la cui condanna non era condizionalmente sospesa. Orbene, il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante (Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Rv. 254095; si veda anche sez. 6, n.1579 del 24/04/1998, Rv. 211712, secondo cui il giudice della esecuzione esercita la stia funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d'ufficio). Si impone, pertanto, in considerazione dello sfasamento tra la domanda di parte e quanto disposto dal provvedimento impugnato, con riguardo non al petitum ma alla causa petendi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra individuati, al Tribunale di Trapani. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di