Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:T:2001:185
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998TJ0202_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98,
[OSCURATO:PERSONA] & Lyle plc, con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. R. Fowler, QC, e A.L. Morris, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-202/98,
[OSCURATO:PERSONA] plc, con sede in Peterborough ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. T. Sharpe, QC, D. Jowell, barrister, sig.ra L.R. Lindsay e sig. A. Nourry, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-204/98,
[OSCURATO:PERSONA] & Co. Ltd, con sede in Londra, rappresentata dalla sig.ra D. Guy, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-207/98,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/F-3/33.708 - [OSCURATO:PERSONA] plc, IV/F-3/33.709 - [OSCURATO:PERSONA] & Lyle plc, IV/F-3/33.710 - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], IV/F-3/33.711 - [OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 76, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 novembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Regime comunitario del mercato dello zucchero e situazione del mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA]
1 Il regime comunitario del mercato dello zucchero è destinato a sostenere e a tutelare la produzione dello zucchero all'interno della [OSCURATO:PERSONA]. Esso prevede un prezzo minimo, al quale il produttore potrà sempre vendere il proprio zucchero alle autorità pubbliche, ed un prezzo soglia, al quale può essere importato da paesi terzi lo zucchero non soggetto a contingentamenti.
2 Il sostegno alla produzione comunitaria mediante prezzi garantiti è tuttavia limitato alle quote nazionali di produzione (quote A e B) assegnate dal Consiglio a ciascuno Stato membro, che le ripartisce poi tra i suoi produttori. Lo zucchero che rientra nella quota B è soggetto ad un prelievo alla produzione maggiore rispetto a quello previsto per la quota A. Lo zucchero prodotto in eccedenza delle quote A e B è chiamato «zucchero C» e non può essere venduto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] europea, bensì immagazzinato per dodici mesi. Le esportazioni extracomunitarie beneficiano di restituzioni all'esportazione, ad eccezione dello zucchero C. Il fatto che la vendita con restituzione è, di regola, più vantaggiosa di quella effettuata nell'ambito del sistema di intervento consente di smerciare le eccedenze comunitarie verso l'esterno della [OSCURATO:PERSONA].
3 [OSCURATO:PERSONA] è l'unico trasformatore britannico che produce zucchero a partire dalle barbabietole e si è vista attribuire l'intera quota di barbabietole britanniche, pari a 1 144 000 tonnellate. [OSCURATO:PERSONA] & Lyle acquista zucchero di canna nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), per poi trasformarlo.
4 Il mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA] è di natura oligopolistica. A causa del regime dello zucchero nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle soffre tuttavia uno svantaggio strutturale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ed è pacifico che quest'ultima domina il mercato in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle producono, insieme, una quantità di zucchero pari quasi alla domanda totale di zucchero in [OSCURATO:PERSONA].
5 Un elemento supplementare che incide sulla concorrenza nel mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA] è l'esistenza di distributori di zucchero. Tali distributori esercitano la loro attività tanto in conto proprio, vale a dire acquistando lo zucchero all'ingrosso presso la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle o altri importatori per poi rivenderlo, quanto per conto di terzi, cioè assumendosi la responsabilità della trasmissione degli ordini, della fatturazione ai clienti in nome del committente e della riscossione dei crediti. Nel caso di negozio concluso per conto di terzi le trattative in materia di prezzi e di condizioni di consegna dello zucchero si svolgono direttamente tra la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle e il cliente finale, sebbene i distributori siano quasi sempre al corrente dei prezzi convenuti.
Fatti all'origine della controversia
6 Tra il 1984 e il 1986 la [OSCURATO:PERSONA] ha messo in pratica una guerra di prezzi che ha condotto a prezzi anormalmente bassi sul mercato dello zucchero industriale e dello zucchero al dettaglio. Nel 1986 la [OSCURATO:PERSONA], distributore di zucchero, ha ripresentato la denuncia inizialmente depositata presso la [OSCURATO:PERSONA] nel 1980, lamentando il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sfruttato in modo abusivo la propria posizione dominante, in violazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE).
7 L'8 luglio 1986 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione delle censure, corredata da misure provvisorie dirette a far cessare la violazione dell'art. 86 del Trattato. Il 5 agosto 1986, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA] taluni impegni relativi alla sua condotta futura, accettati dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera 7 agosto 1986 (in prosieguo: gli «impegni»).
8 Il procedimento avviato a seguito della denuncia della [OSCURATO:PERSONA] si è concluso con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1988, 88/518/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/30.178 - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 284, pag. 41), che constatava la violazione dell'art. 86 del Trattato da parte della [OSCURATO:PERSONA] e le irrogava un'ammenda.
9 Intanto, il 20 giugno 1986, si è svolta una riunione fra i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e quelli della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la fine della guerra dei prezzi sui mercati dello zucchero industriale e dello zucchero al dettaglio nel [OSCURATO:PERSONA].
10 La detta riunione è stata seguita, precisamente fino al 13 giugno 1990, da 18 altre riunioni relative ai prezzi dello zucchero industriale, alle quali hanno partecipato altresí i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], principali distributori di zucchero nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «distributori»). Nel corso di tali riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito a tutti i partecipanti informazioni relative ai suoi prezzi futuri. Durante una di tali riunioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì distribuito agli altri partecipanti una tabella dei suoi prezzi per lo zucchero industriale in rapporto ai quantitativi di acquisto.
11 Inoltre, fino al 9 maggio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle e la [OSCURATO:PERSONA] si sono incontrati in otto occasioni per discutere i prezzi dello zucchero al dettaglio. [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato i suoi prontuari alla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle in tre occasioni, una volta cinque giorni e una volta due giorni prima della loro messa in circolazione ufficiale.
12 Il 4 maggio 1992, in seguito a due lettere inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle all'Office of [OSCURATO:PERSONA] inglese, recanti le date del 16 luglio e del 29 agosto 1990, copia delle quali è stata inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle alla [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima ha avviato un procedimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e di taluni altri produttori di zucchero dell'Europa continentale ed ha inviato loro, il 12 giugno 1992, una comunicazione delle censure riguardanti una violazione degli artt. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) e 86 del Trattato.
13 Il 18 agosto 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] una seconda comunicazione delle censure, il cui contenuto era più circoscritto rispetto a quello della comunicazione delle censure del 12 giugno 1992, in quanto riguardava soltanto la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
14 Il 14 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 1999/210/CE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato CE (IV/F-3/33.708 - [OSCURATO:PERSONA] plc, IV/F-3/33.709 - [OSCURATO:PERSONA] & Lyle plc, IV/F-3/33.710 - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], IV/F-3/33.711 - [OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 76, pag. 1, in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, inviata alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] constata la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, da parte di questi ultimi e stabilisce, all'art. 3, un'ammenda pari a ECU 39,6 milioni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e a ECU 7 milioni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle per la violazione dell'art. 85, n. 1, sui mercati dello zucchero industriale e dello zucchero al dettaglio, nonché un'ammenda pari a ECU 1,8 milioni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell'art. 85, n. 1, sul mercato dello zucchero industriale.
Procedimento
15 Con atto introduttivo depositato il 18 dicembre 1998 presso la cancelleria del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle ha proposto il ricorso registrato con il numero di ruolo T-202/98.
16 Con atto introduttivo depositato il 21 dicembre 1998 presso la cancelleria del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso registrato con il numero di ruolo T-204/98.
17 Con atto separato, depositato il 25 gennaio 1999 presso la cancelleria del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione dell'art. 4 della decisione impugnata, che fissa le modalità di pagamento dell'ammenda inflitta, e, dall'altro, all'adozione di tutte le misure provvisorie necessarie attinenti alle condizioni di pagamento della detta ammenda.
18 Con ordinanza del Presidente del Tribunale 11 ottobre 2000 la domanda di provvedimenti urgenti proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata radiata dal ruolo del Tribunale, in seguito alla rinuncia agli atti da parte di quest'ultima, conformemente all'art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale. La decisione relativa alle spese in tale procedimento è stata sospesa.
19 Con atto introduttivo depositato il 23 dicembre 1998 presso la cancelleria del Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso registrato con il numero di ruolo T-207/98.
20 Con ordinanza 20 luglio 2000 il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di riunire le tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
21 Le parti sono state sentite nelle loro conclusioni e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale durante l'udienza del 29 novembre 2000.
Conclusioni delle parti
22 Nella causa T-202/98, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare l'art. 3 della decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
24 Nella causa T-204/98, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata nella sua totalità o, in via sussidiaria, parzialmente;
- se la decisione impugnata dovesse essere integralmente o parzialmente confermata, annullare gli artt. 3 e 4 o ridurre l'importo delle ammende;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
26 Nella causa T-207/98, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;
- annullare l'ammenda inflittale con la decisione, ovvero ridurne l'importo;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsarle le spese da essa sostenute per la costituzione di una garanzia ai fini del pagamento dell'ammenda.
27 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Osservazioni preliminari
28 Le ricorrenti nelle cause T-204/98 e 207/98 fondano su tre motivi la loro domanda principale di annullamento della decisione impugnata. In primo luogo, esse ritengono che, considerando che le pratiche censurate rappresentavano un accordo o una pratica concordata, la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di fatto e di diritto, in particolare in un errore circa la determinazione di cosa rappresenti un accordo o una pratica concordata e in un errore circa la definizione dell'oggetto anticoncorrenziale dei fatti censurati. In secondo luogo, esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato un effetto anticoncorrenziale seguente ai fatti censurati. In terzo luogo, la ricorrente nella causa T-204/98 fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di diritto nell'analisi del requisito relativo all'incidenza della condotta dei partecipanti alle riunioni controverse sul commercio tra Stati membri.
29 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere diversi motivi a sostegno della domanda subordinata di annullamento, relativa all'importo dell'ammenda loro inflitta. In particolare, esse contestano il calcolo delle dette ammende, affermando che la decisione impugnata, da un lato, viola il principio di proporzionalità nell'applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5 del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), e, dall'altro, non ha preso in considerazione la struttura del mercato ed il contesto economico delle condotte censurate. La ricorrente nella causa T-204/98 aggiunge che, omettendo di considerare l'insieme degli argomenti dei partecipanti alle riunioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una violazione delle forme sostanziali, in particolare, per quanto riguarda il suo trattamento differenziato rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, il carattere non intenzionale dell'infrazione, l'inutilità di tutte le misure di dissuasione e la sua collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento. Infine, le due ricorrenti confermano che il ritardo della [OSCURATO:PERSONA] nell'adozione della decisione impugnata avrebbe causato un aumento del livello delle loro ammende.
30 La ricorrente nella causa T-202/98 contesta solo la parte della decisione relativa al calcolo dell'ammenda. Con il suo primo motivo essa sostiene che la decisione impugnata applica erroneamente la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla collaborazione») e, con il suo secondo motivo, essa fa valere un difetto di motivazione della decisione su tale punto.
Sui motivi proposti a sostegno della domanda principale di annullamento della decisione impugnata nelle cause T-204/98 e T-207/98
Sul primo motivo, attinente ad errori di fatto e di diritto nella determinazione di cosa rappresenti un accordo o una pratica concordata
- Argomenti delle parti
31 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la decisione impugnata è la conseguenza di un'analisi errata della [OSCURATO:PERSONA] in merito tanto alla struttura del mercato, quanto ai fatti avvenuti tra il 1986 e il 1990.
32 In primo luogo, una valutazione corretta dei fatti da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evidenziato che i partecipanti alle riunioni controverse non hanno agito in modo coordinato sul mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tale mercato sarebbe particolare in quanto, da un lato, la sua stessa natura obbligherebbe gli altri produttori a seguire la politica dei prezzi attuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dall'altro, il carattere insulare del paese, aumentando i costi di trasporto, consentirebbe ai produttori inglesi di beneficiare di un livello minimo di importazioni. Pertanto, le caratteristiche di tale mercato limiterebbero naturalmente la concorrenza tra le imprese ivi presenti. D'altra parte, nella sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, ([OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la Corte avrebbe riconosciuto che l'industria dello zucchero nella [OSCURATO:PERSONA] è fortemente regolamentata e che il regime comunitario dello zucchero lascia alle regole della concorrenza soltanto un margine di applicazione residuo. Infine, l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], al punto 72 della decisione impugnata, secondo cui i partecipanti alle riunioni controverse erano d'accordo nell'aumentare i prezzi e nell'astenersi dall'ampliare le loro quote di mercato mediante una riduzione dei prezzi, sarebbe smentita dal fatto che la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] è determinata dalle sue quote A e B.
33 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che le riunioni controverse hanno avuto luogo al fine di applicare gli impegni sottoscritti dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di rassicurare i distributori e la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle in merito al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe più impegnata in una politica dei prezzi aggressiva.
34 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono di non aver realizzato alcun accordo o pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto il loro comportamento sul mercato non era influenzato dalle informazioni ottenute durante tali riunioni. [OSCURATO:PERSONA], che conduce il settore dei prezzi, avrebbe soltanto fatto dichiarazioni unilaterali in merito alla sua futura politica dei prezzi. In più, tali informazioni sarebbero già state note sul mercato poiché, oltre la naturale trasparenza del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato in via informale e sistematica ai suoi clienti le modifiche dei suoi prezzi prima delle riunioni controverse. Così, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle sarebbe venuta a conoscenza dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] prima della loro diffusione «ufficiale» sul mercato, ma non prima che ne fossero informati i clienti di quest'ultima. Inoltre, poiché i distributori erano interessati da taluni contratti conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA], essi sarebbero stati informati dei prezzi praticati da quest'ultima prima che si tenessero le riunioni controverse.
35 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che informazioni vengano fornite unilateralmente da un'impresa a un'altra sarebbe insufficiente per costituire una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, per aversi una pratica concordata, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe provare che tra le imprese interessate vi è stato uno scambio di informazioni relativo, eventualmente, alla futura politica dei prezzi.
36 Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che la sua partecipazione alle riunioni deve essere distinta da quella dei produttori di zucchero. Infatti, essa è non solo concorrente, ma anche cliente dei due produttori britannici. In quanto cliente, essa sarebbe interessata dalla politica dei prezzi dei produttori, come tutti gli altri clienti. Invece di valutare le giustificazioni fornite individualmente da ogni partecipante alle riunioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esaminato tali giustificazioni nel loro insieme, deducendone che, considerato che i partecipanti non fornivano spiegazioni plausibili alla presenza congiunta, in tali riunioni, dei produttori e dei distributori, essa poteva agire in questo modo. Inoltre, le prove raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che l'intenzione dei distributori era di concorrere il più possibile con i produttori.
37 [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il mercato è molto specifico, ma replica che è ancora possibile una concorrenza in materia di prezzi tra il prezzo minimo offerto dal regime comunitario dello zucchero ed i prezzi decisi dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & Lyle ed i distributori seguirebbero (price followers) la [OSCURATO:PERSONA], sarebbero cioè obbligati a ridurre i loro prezzi se la [OSCURATO:PERSONA] riduce i suoi; non sarebbero tuttavia obbligati ad aumentarli se la [OSCURATO:PERSONA] aumenta i suoi. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle ed i produttori hanno deciso di non concorrere con la [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi, sebbene ciò sarebbe stato possibile, ed hanno preferito seguire una strategia di collaborazione diretta ad aumentare i prezzi.
38 Per quanto riguarda gli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che un'interpretazione di questi ultimi non può, in nessun caso, giungere fino ad includere le riunioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, alle quali non sono stati invitati i distributori. Inoltre, le prime riunioni avrebbero avuto luogo nel giugno 1986, mentre gli impegni sono stati presentati alla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nell'agosto dello stesso anno.
39 D'altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se le informazioni relative alle intenzioni future della [OSCURATO:PERSONA] in materia di prezzi potevano essere conosciute dagli attori del mercato considerato, i partecipanti alle riunioni controverse hanno cionondimeno ricevuto informazioni più rapidamente ed in modo più affidabile rispetto al caso in cui essi stessi avrebbero dovuto controllare il mercato. Ne deriverebbe che, al momento della fissazione dei loro prezzi, essi sono stati influenzati dai prezzi annunciati dalla [OSCURATO:PERSONA].
40 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che uno scambio d'informazioni non è una componente indispensabile di un'infrazione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in un caso come quello in esame. [OSCURATO:PERSONA] considera che un operatore economico cessa di determinare la sua politica in modo autonomo se assiste a riunioni regolari nel corso delle quali viene informato dei prezzi che il suo concorrente principale tenta di ottenere in circostanze nelle quali esso non può non tener conto di tali informazioni.
41 Per quanto riguarda in particolare la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che quest'ultima ammette che la decisione impugnata fornisce prove di una pratica concordata tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle. Ora, qualora un'impresa assista ad una riunione avente carattere anticoncorrenziale, essa è corresponsabile del risultato della riunione, a meno che non dimostri di avere indicato ai suoi concorrenti che partecipava a tali riunioni in un'ottica diversa dalla loro (sentenza 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-907).
- Giudizio del Tribunale
42 Occorre constatare in primo luogo che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta di avere partecipato, tra il 1986 e il 1990, alle riunioni bilaterali con la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle e multilaterali con i distributori. Anche la [OSCURATO:PERSONA] ammette la sua partecipazione alle riunioni multilaterali. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] riconoscono altresì che tali riunioni davano luogo ad una comunicazione dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] agli altri partecipanti, anche se contestano il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato la detta comunicazione.
43 Occorre quindi esaminare soltanto se siffatte riunioni avevano un oggetto anticoncorrenziale.
44 Al riguardo, per quanto attiene alla natura del mercato comunitario dello zucchero, si deve rilevare che la Corte, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che il regime comunitario tende a perpetuare l'isolamento dei mercati nazionali, ha dichiarato che «alle norme sulla concorrenza spetta un reale, ancorché residuo, ambito di applicazione» (punto 24). Inoltre, la Corte ha affermato che «i prezzi fissati o contemplati dal regime comunitario non sono prezzi di vendita ai commercianti, agli utilizzatori od ai consumatori; essi lasciano quindi ai produttori una certa libertà di determinare autonomamente il prezzo al quale intendono smerciare i loro prodotti» (punto 21).
45 A ragione, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tra il prezzo minimo offerto dal regime comunitario dello zucchero e i prezzi stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] sia ancora possibile la concorrenza (dall'ottantaseiesimo all'ottantottesimo considerando della decisione impugnata).
46 Inoltre, per quanto riguarda la natura oligopolistica del mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolta l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui se è vero che in un mercato oligopolistico è possibile che ciascun operatore disponga di tutte le informazioni necessarie per comprendere a posteriori la politica commerciale degli altri, l'incertezza relativa alle politiche dei prezzi che gli altri operatori intendono praticare nel futuro rappresenta, in un mercato siffatto, l'elemento di più forte stimolo della concorrenza (ottantasettesimo considerando della decisione impugnata).
47 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ribadiscono altresì che gli impegni adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] imponevano le riunioni controverse, il cui oggetto era perfettamente legittimo in quanto erano dirette a correggere un comportamento anticoncorrenziale precedente.
48 Si deve anzitutto rilevare che gli impegni prevedevano quanto segue:
«(C) [OSCURATO:PERSONA] riconosce il ruolo necessario dei distributori di zucchero e considera di particolare utilità la funzione da essi svolta sul mercato del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna intenzione, né oggi né in futuro, di adottare politiche dei prezzi che possano in qualche modo mettere a repentaglio la sopravvivenza dei distributori.
[OSCURATO:PERSONA] si impegna nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una politica dei prezzi normale e ragionevole che non possa essere in alcun modo interpretata come predatoria. [OSCURATO:PERSONA] riconosce la fondatezza del timore espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] che un margine insufficiente tra il proprio prezzo dello zucchero industriale e quello dello zucchero al dettaglio possa essere considerato alla stregua di una politica dei prezzi irragionevole».
49 Ora, occorre considerare che il tenore letterale di tali impegni non giustifica in nessun caso la necessità, per la [OSCURATO:PERSONA], di discutere o anche soltanto di informare regolarmente i suoi concorrenti delle sue intenzioni in materia di prezzi. Deve inoltre essere accolta l'osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui difficilmente i detti impegni potrebbero giustificare incontri bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, dato che essi riguardavano solo condotte abusive nei confronti dei distributori.
50 Inoltre, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] le ha presentato per la prima volta un progetto di impegni durante il mese di agosto 1986, mentre la prima riunione con la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle risale al 20 giugno 1986. Ora, se anche si accettasse il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva le conseguenze delle indagini sul suo conto condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] ed era a conoscenza della domanda di provvedimenti urgenti proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], essa non è stata comunque in grado di chiarire per quale ragione, presentando alla [OSCURATO:PERSONA] il progetto di impegni, non ha menzionato che aveva deciso di riunirsi con i suoi concorrenti per porre fine alla violazione precedentemente contestata.
51 Inoltre, se le riunioni erano dovute soltanto all'esigenza di realizzare gli impegni, i concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunque potuto essere in concorrenza con quest'ultima fissando i loro prezzi ad un livello più alto, ciò che non è mai stato fatto.
52 Infine, non può essere accolto l'argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse a coordinare la sua condotta con quella dei suoi concorrenti in quanto essa non avrebbe mai potuto aumentare la sua parte di mercato. [OSCURATO:PERSONA] aveva, in ogni caso, interesse a smerciare la totalità delle sue quote di produzione sul mercato britannico, ciò che avrebbe potuto essere ostacolato dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle e dai distributori.
53 A ragione, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tali riunioni avevano per oggetto la limitazione della concorrenza mediante il coordinamento delle politiche dei prezzi.
54 D'altra parte, il fatto che soltanto uno dei partecipanti alle riunioni controverse sveli le sue intenzioni non basta per escludere l'esistenza di un'intesa.
55 Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza nella giurisprudenza della Corte, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, e secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 173).
56 Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 174).
57 Nel caso di specie, è pacifico che vi sono stati contatti diretti fra le tre ricorrenti, mediante i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha informato i suoi concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle e la [OSCURATO:PERSONA], della condotta che aveva l'intenzione di adottare sul mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA].
58 Ora, occorre rilevare che, riguardo alla causa che ha condotto alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, (Rhône-Poulenc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-867), in cui veniva contestato alla ricorrente il fatto di aver partecipato a riunioni nel corso delle quali venivano scambiate tra concorrenti informazioni relative, in particolare, ai prezzi che auspicavano fossero praticate sul mercato, il Tribunale ha constatato che un'impresa, con la sua partecipazione ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale, non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l'incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni per definire la politica che essa intendeva seguire sul mercato (sentenza Rhône-Poulenc/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 122-123). Il Tribunale ritiene che tale conclusione sia applicabile altresì qualora, come nel caso di specie, la partecipazione di una o più imprese a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale è limitata alla sola percezione di informazioni relative al comportamento futuro dei loro concorrenti sul mercato.
59 Certo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che le informazioni sui prezzi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano noti ai clienti di quest'ultima prima della loro comunicazione ai partecipanti alle riunioni controverse e che, pertanto, nel corso di tali riunioni la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svelato ai suoi concorrenti informazioni che questi ultimi non potessero già raccogliere sul mercato.
60 Tale circostanza, anche a volerla considerare accertata, non ha alcuna incidenza nel caso di specie. Infatti, anche a supporre che la [OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato ai suoi clienti, in via preliminare, individuale e regolare, i prezzi che aveva intenzione di praticare, ciò non comporta che, in quel momento, tali prezzi rappresentassero un dato obiettivo del mercato, immediatamente reperibile. E' d'altra parte pacifico che le riunioni di cui trattasi precedessero l'immissione sul mercato delle informazioni ivi comunicate. In secondo luogo, l'organizzazione delle riunioni controverse consentiva ai partecipanti di venire a conoscenza di tali informazioni in un modo più semplice, rapido e diretto che mediante il mercato. In terzo luogo, come constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] al settantaduesimo considerando della decisione impugnata, la partecipazione sistematica delle imprese ricorrenti alle riunioni di cui trattasi consentiva loro di creare un clima di mutua sicurezza relativamente alle loro future politiche dei prezzi.
61 Considerato quanto precede, non può essere accolto l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le loro riunioni non rappresentavano né un accordo, né una pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
62 Per quanto riguarda l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui questa era non soltanto concorrente, ma altresì cliente dei produttori, occorre rilevare che essa intende in tal modo sostenere che la sua partecipazione alle riunioni era priva di qualsiasi spirito anticoncorrenziale, considerato che, in quanto cliente, essa aveva bisogno di raccogliere informazioni sulle politiche dei prezzi dei suoi fornitori e, in quanto distributore, intendeva in realtà fare un'accanita concorrenza ai produttori.
63 Si deve al riguardo osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale e che essa ha almeno dato l'impressione che la sua partecipazione si svolgeva nella stessa prospettiva dei suoi concorrenti.
64 Spetta quindi alla [OSCURATO:PERSONA] addurre indizi tali da provare che la sua partecipazione alle riunioni controverse era assolutamente priva di spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver fatto presente ai suoi concorrenti di partecipare a dette riunioni in una prospettiva diversa dalla loro (sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 99).
65 Ora, si deve osservare che le tesi della [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla sua posizione di cliente non costituiscono indizi tali da provare, sul suo lato, un'assenza di spirito anticoncorrenziale, in quanto essa non offre nessun elemento in grado di dimostrare che i suoi concorrenti sapevano che il suo comportamento sul mercato non dipendeva dal contenuto delle riunioni.
66 D'altra parte, anche supponendo che i suoi concorrenti l'abbiano saputo, il mero fatto di avere ricevuto in occasione di tali riunioni da questi ultimi informazioni relative ai concorrenti, informazioni che un operatore indipendente tutela rigorosamente come segreti d'ufficio, basta a rendere manifesta l'esistenza in capo ad essa di uno spirito anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza Solvay/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 100).
67 Infatti, partecipando a una di tali riunioni, ciascuno sapeva che durante le riunioni future il suo concorrente più importante, a capo dell'industria interessata, avrebbe rivelato le sue intenzioni future circa i prezzi. Indipendentemente da qualsiasi altra ragione per partecipare alle dette riunioni, ne esisteva almeno una, cioè quella di eliminare in anticipo l'incertezza relativa alla condotta futura dei concorrenti. Inoltre, grazie alla sola partecipazione alle dette riunioni, ciascun partecipante ha necessariamente preso in considerazione, direttamente o indirettamente, le informazioni ottenute durante tali riunioni per determinare la politica che intendeva condurre sul mercato.
68 Alla luce di quanto precede, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, attinente alla mancanza di effetto anticoncorrenziale delle riunioni controverse
- Argomenti delle parti
69 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la loro partecipazione alle riunioni controverse non ha avuto alcun effetto sui prezzi da esse praticati nei confronti dei loro clienti. Inoltre, l'aumento dei prezzi durante il periodo di cui trattasi non ha mai superato l'1% annuo. Questo dato osterebbe alla conclusione secondo cui tali aumenti di prezzo sarebbero il risultato di una pratica concordata. Inoltre, l'analisi dei prezzi nel corso del periodo successivo alla fine delle condotte censurate, nel luglio 1990, non mostrerebbe alcuna variazione sostanziale. Ciò suggerirebbe che tali riunioni non hanno avuto alcun effetto sul livello dei prezzi.
70 [OSCURATO:PERSONA] non nega che non esistono sufficienti elementi di prova per dimostrare un effetto anticoncorrenziale dei fatti contestati, per cui si concentra, nella decisione impugnata, solo sull'oggetto anticoncorrenziale della condotta dei partecipanti alle riunioni controverse (settantacinquesimo e dal centosedicesimo al centodiciottesimo considerando della decisione impugnata). La giurisprudenza mostra chiaramente che un accordo o una pratica concordata violano comunque l'art. 85, n. 1, del Trattato, anche se hanno per oggetto (e non necessariamente per effetto) di restringere la concorrenza.
- Giudizio del Tribunale
71 L'art. 85, n. 1, del Trattato, vieta qualsiasi collusione tra imprese avente per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza.
72 Dalla giurisprudenza emerge che, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un'intesa, ove risulti, come nella fattispecie in esame, ch'essa ha lo scopo di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-142/89, Boël/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-867, punto 89, e T-152/89, ILRO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1197, punto 32).
73 Pertanto, una volta accertata la natura anticoncorrenziale dell'oggetto delle riunioni, non è più necessario verificare se l'intesa ha avuto anche effetti sul mercato.
74 L'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere accolto.
Sul terzo motivo, attinente ad una errata valutazione dell'incidenza delle riunioni controverse sul commercio tra Stati membri
- Argomenti delle parti
75 [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che le condotte censurate dalla [OSCURATO:PERSONA] non hanno avuto un effetto sostanziale sul commercio tra gli Stati membri. In particolare, essa sostiene che la decisione impugnata non contiene, nei confronti dei partecipanti alle riunioni controverse, alcuna censura relativa ad una collusione in materia di importazioni o esportazioni. Essa non avrebbe avuto, inoltre, alcuna ragione né interesse a frenare le importazioni, dato che poteva smerciare in [OSCURATO:PERSONA] le sue quote A e B. Al contrario, con una politica coerente, consistente nel fissare i prezzi in [OSCURATO:PERSONA] ad un livello tale che la redditività delle vendite di zucchero in [OSCURATO:PERSONA] non faccia aumentare le importazioni, essa sarebbe riuscita a evitare la minaccia rappresentata dalle importazioni nei confronti della realizzazione del suo obiettivo legittimo.
76 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in modo più significativo, il regime comunitario dello zucchero crea incoraggiamenti all'esportazione non verso altri Stati membri, bensì verso il mercato mondiale mediante il sistema della restituzione all'esportazione. Ne risulterebbe che l'interconnessione sul mercato dello zucchero dell'Unione europea non è uno degli obiettivi del regime dello zucchero previsti dalla politica agricola comune. Come la Corte avrebbe osservato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il regime dello zucchero sarebbe destinato a isolare i mercati nazionali.
77 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella decisione impugnata, essa dimostra che l'accordo e/o la pratica concordata potevano sensibilmente pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85 del Trattato. Non sarebbe, d'altra parte, necessario che la condotta contestata abbia effettivamente pregiudicato sensibilmente il commercio tra gli Stati membri. Sarebbe sufficiente determinare se tale condotta sia idonea a produrre un simile effetto. Nel caso di specie sarebbe evidente che il mercato è permeabile alle importazioni, in quanto la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha potuto scegliere una politica dei prezzi diretta ad ostacolarle.
- Giudizio del Tribunale
78 Secondo una costante giurisprudenza, un accordo tra imprese, o una pratica concordata, per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri (sentenze della Corte 9 luglio 1969, causa 5/69, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 295, punto 5; 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 171, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1307, punto 143; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1739, punto 175, e 8 ottobre 1996, cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1201, punto 201). Così, non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato il commercio tra Stati membri in misura rilevante; è sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto (sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-289, punto 235).
79 Inoltre, la circostanza che un accordo abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che il commercio tra Stati membri possa essere pregiudicato. Qualora si tratti di un mercato permeabile alle importazioni, le imprese aderenti ad un accordo nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato soltanto se si tutelano contro la concorrenza straniera (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2117, punti 33 e 34).
80 Nel caso di specie, non è contestato che il mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA] sia permeabile alle importazioni, nonostante la regolamentazione comunitaria del mercato dello zucchero e i costi del trasporto contribuiscano a renderle più difficili.
81 D'altra parte, risulta dalla decisione impugnata e dall'insieme della pratica che una delle maggiori preoccupazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle consisteva nel limitare il livello delle importazioni, in quanto queste ultime non consentivano loro di smerciare la produzione all'interno del mercato nazionale (sedicesimo e diciassettesimo considerando della decisione impugnata). Infatti, da un lato, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di aver coscientemente adottato, durante il periodo di riferimento, una politica dei prezzi diretta a impedire le importazioni, poiché la sua priorità era di vendere sul mercato in [OSCURATO:PERSONA] la totalità delle sue quote A e B (ricorso, punti 257 e 258). Dall'altro, risulta dal diciassettesimo considerando della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle aveva attivamente applicato, durante il periodo di riferimento, una politica diretta a ridurre il rischio di un aumento del livello delle importazioni.
82 Non a torto, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'intesa di cui trattasi, che copriva la quasi totalità del territorio nazionale e che era stata realizzata da imprese rappresentanti circa il 90% del mercato rilevante, potesse incidere sul commercio tra gli Stati membri.
83 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l'effetto potenziale sui flussi di scambio tra Stati membri non era rilevante.
84 Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] non ha l'obbligo di dimostrare che la partecipazione della ricorrente ad un accordo o ad una pratica concordata ha un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è solo che gli accordi e le pratiche concordate restrittivi della concorrenza possano pregiudicare il commercio fra Stati membri (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 279).
85 Alla luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] ha a ragione ritenuto che l'intesa contestata poteva incidere sugli scambi intracomunitari.
86 Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto nel suo insieme.
Sui motivi proposti a sostegno della domanda in via subordinata di annullamento nelle cause T-204/98 e T-207/98, relativa all'importo dell'ammenda
Sul motivo attinente alla proporzionalità delle ammende ed alla presa in considerazione della struttura del mercato
- Argomenti delle parti
87 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, fissando l'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato, in contrasto con gli orientamenti, il principio di proporzionalità, né ha tenuto conto della gravità e della durata delle presunte violazioni in materia di concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì incorsa in una violazione del diritto comunitario non prendendo in considerazione il contesto legislativo riguardante il regime comunitario dello zucchero ed il contesto economico relativo a ciascuna pretesa violazione.
88 Per quanto riguarda la violazione del principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno osservare che, secondo gli orientamenti, una violazione grave è caratterizzata da restrizioni alla concorrenza applicate in modo rigoroso e la cui incidenza sul mercato è più ampia rispetto al caso di violazioni poco gravi. Ora, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a descrivere la condotta dei partecipanti alle riunioni controverse, consistente nel riunirsi periodicamente, ma non avrebbe identificato un'intesa diretta a restringere la concorrenza, ancor meno restrizioni della concorrenza applicate in modo rigoroso. Inoltre, tali due ricorrenti sottolineano che, come risulta dal centonovantatreesimo considerando della decisione impugnata, la violazione contestata non ha avuto effetti reali, né incidenza sulla concorrenza sul mercato rilevante. L'unico elemento che potrebbe qualificare come violazioni gravi le condotte contestate sarebbe il fatto che si trattava di restrizioni orizzontali piuttosto che verticali. Al riguardo, tali due ricorrenti sottolineano, da un lato, che i distributori partecipavano alle riunioni in quanto clienti dei produttori di zucchero e, dall'altro, che, se secondo gli orientamenti le infrazioni «poco gravi» sono di regola restrizioni verticali, in linea di principio una restrizione orizzontale che non incide sul mercato ed è limitata ad una parte dello Stato membro, dovrebbe ciononostante essere qualificata come una violazione poco grave.
89 [OSCURATO:PERSONA] contesta altresì la maggiorazione dell'importo dell'ammenda dovuta al fatto che la durata della violazione è stata ritenuta media. In particolare, una maggiorazione del 40% sarebbe eccessiva se si considera che, in mancanza di incidenza sul mercato, la durata dell'infrazione non ha influenzato l'entità del danno causato agli obiettivi comunitari perseguiti dalle regole di concorrenza del Trattato.
90 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la maggiorazione dell'importo di base dell'ammenda a causa dell'applicazione di circostanze aggravanti. A suo avviso, la nozione di circostanze aggravanti introdotta dagli orientamenti non sarebbe conforme al regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), ai sensi del quale tale tipo di circostanze deve essere considerato in sede di valutazione della gravità della violazione.
91 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], in sede di irrogazione delle ammende, avrebbe dovuto prendere in considerazione le circostanze proprie a ciascuna impresa interessata. Al riguardo, essa sottolinea che la stessa [OSCURATO:PERSONA], al centonovantottesimo considerando della decisione impugnata, dichiara espressamente che l'influenza della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato di cui trattasi, e con essa la possibilità di esercitarvi un qualsivoglia potere, erano limitate.
92 Per quanto riguarda la valutazione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la Corte ha affermato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso sufficientemente in considerazione le limitazioni della concorrenza causate dall'organizzazione comune del mercato dello zucchero (punti 612-621). Inoltre, la Corte avrebbe considerato che, a causa dell'autonomia molto limitata riconosciuta agli operatori economici dal regime comunitario dello zucchero, le condotte dei detti operatori non dovevano essere giudicate con la stessa severità. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la sentenza [OSCURATO:PERSONA] suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare gli effetti reali delle condotte anticoncorrenziali alla luce del contesto legislativo ed economico. Il mercato dello zucchero in [OSCURATO:PERSONA] è tale per cui qualsiasi effetto sul mercato non può che essere molto limitato. Tale elemento dovrebbe condurre ad una riduzione piuttosto che ad un aumento della sanzione delle condotte contestate, in quanto esso limita i loro effetti sul mercato, in particolare sui clienti e sui consumatori.
93 [OSCURATO:PERSONA] replica che il regolamento n. 17 l'autorizza a imporre ammende fino a ECU 1 milione o fino al 10% del volume d'affari dell'impresa interessata, in funzione della gravità e della durata della violazione. Nella decisione impugnata essa tiene conto di tali due criteri per determinare un'ammenda di base, che essa aumenta o riduce a seconda delle circostanze aggravanti o attenuanti.
94 Essa sostiene altresì che gli orientamenti non hanno un rapporto diretto con la decisione impugnata, che non li menziona neppure. Comunque, il testo degli orientamenti preciserebbe chiaramente che essi sono diretti a fornire indicazioni circa il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare l'importo delle ammende, ma che non espongono un sistema automatico per calcolare l'ammenda che sarà inflitta in un caso particolare. Gli esempi forniti dagli orientamenti vi figurerebbero solo a titolo indicativo e sono preceduti da espressioni quali «trattasi ad esempio», «trattasi per lo più» o «trattasi essenzialmente».
95 Gli esempi di violazioni «molto gravi» comprenderebbero «restrizioni orizzontali, quali "cartelli" di prezzi e di ripartizione dei mercati», che sicuramente rientrano nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Nel caso di specie, le violazioni sarebbero orizzontali, in quanto i distributori erano anche concorrenti e non solo clienti della [OSCURATO:PERSONA], ed il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle era solo di tipo orizzontale.
96 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce di aver tenuto conto della mancanza di effetti sul mercato quando ha qualificato «gravi» le violazioni. D'altra parte, il riferimento, negli orientamenti, alla mancata applicazione degli accordi o delle pratiche in violazione, sarebbe diretto a coprire le situazioni in cui una parte si ritira dal cartello e non il caso in cui le condotte contestate non hanno avuto effetti sul mercato.
97 Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel caso che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], non era rilevante la distinzione tra oggetto e effetto ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Ciò spiegherebbe perché, in tale sentenza, la Corte ha menzionato gli effetti sugli utenti e sui consumatori. Nella fattispecie in esame, invece, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe fondata sugli effetti sul mercato, bensì si limiterebbe a dimostrare l'oggetto anticoncorrenziale dell'intesa.
- Giudizio del Tribunale
98 Ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende da un minimo di 1 000 euro ed un massimo di un milione di euro, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla violazione. Per determinare l'importo dell'ammenda all'interno di tali limiti, la detta disposizione prevede che debbano essere prese in considerazione la gravità e la durata della violazione.
99 Secondo una giurisprudenza costante, l'importo dell'ammenda dev'essere commisurato alle circostanze della violazione ed alla gravità dell'infrazione e la valutazione della gravità dell'infrazione per stabilire l'importo dell'ammenda deve essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza (v. sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-549, punto 92).
100 Occorre inoltre rammentare che il potere della [OSCURATO:PERSONA] d'infliggere ammende alle imprese le quali, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l'art. 85, n. 1, o l'art. 86 del Trattato costituisce uno dei mezzi di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito comprende indubbiamente quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 105).
101 Ne consegue che, per valutare la gravità di un'infrazione, onde determinare l'importo dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l'infrazione e curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 106).
102 Ora, per quanto riguarda la proporzionalità delle ammende inflitte, le ricorrenti nelle cause T-204/98 e T-207/98 fanno valere sostanzialmente che il carattere sproporzionato delle ammende sarebbe la conseguenza della qualificazione della violazione come «grave». Infatti, la loro argomentazione può essere riassunta nel senso che, alla luce degli orientamenti, la loro intesa, sebbene di tipo orizzontale, dovrebbe essere qualificata come «poco grave» a causa della mancanza di sostanziali effetti anticoncorrenziali sul mercato.
103 Basti constatare, al riguardo, da un lato, che l'intesa contestata deve essere considerata orizzontale, in quanto i distributori vi partecipavano in qualità di concorrenti dei produttori e, dall'altro, che essa era relativa alla fissazione dei prezzi. Ora, una siffatta intesa è sempre stata considerata particolarmente nociva ed è qualificata «molto grave» negli orientamenti. Inoltre, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nei suoi scritti, la qualifica di «grave» dell'intesa di cui trattasi, a causa della sua incidenza limitata sul mercato, rappresenta già una qualifica attenuata rispetto ai criteri generalmente applicati nella fissazione delle ammende nel caso di cartelli di prezzo che avrebbero dovuto condurla a qualificare l'intesa molto grave.
104 Per quanto riguarda la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla proporzionalità della maggiorazione dell'ammenda in funzione della durata dell'infrazione, occorre ricordare che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». La durata della violazione costituisce quindi, ai sensi di tale disposizione, uno degli elementi da prendere in considerazione per determinare l'importo della sanzione pecuniaria da infliggere alle imprese che hanno commesso violazioni delle regole di concorrenza (sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-441, punto 154). E' quindi a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto, nella fissazione delle ammende inflitte, alla valutazione della durata della violazione.
105 In tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato di essere in presenza di una violazione di media durata ed ha, di conseguenza, applicato una maggiorazione di circa il 40% dell'importo stabilito in funzione della gravità. Al riguardo, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 59, e 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1989, punto 268, confermata dalla Corte dietro impugnazione con sentenza 16 novembre 2000, causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9855, punto 45).
106 Ciononostante, spetta al giudice comunitario verificare se l'importo dell'ammenda irrogata è proporzionato alla durata e agli altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 1997, causa T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1689, punto 127). Al riguardo, non può essere condivisa l'opinione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe procedere ad una maggiorazione dell'ammenda in funzione della durata della violazione soltanto se, e nella misura in cui, esiste un rapporto diretto tra la durata e un danno maggiore eventualmente apportato agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] sanciti dalle regole di concorrenza, rapporto che sarebbe escluso in mancanza di effetti della violazione sul mercato. Al contrario, si deve considerare che l'incidenza della durata della violazione sul calcolo dell'importo dell'ammenda deve essere valutata anche in funzione degli altri elementi che caratterizzano la violazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 178). Occorre considerare che, nel caso di specie, la maggiorazione del 40% applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'importo calcolato in funzione della gravità della violazione non ha un carattere sproporzionato.
107 L'argomento fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la nozione di circostanze aggravanti presente negli orientamenti sarebbe contraria all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è del tutto privo di fondamento.
108 In primo luogo, occorre analizzare le pertinenti disposizioni degli orientamenti. Il punto 1 A dispone che «per valutare la gravità dell'infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico rilevante». Il punto 2, intitolato «circostanze aggravanti», riporta un elenco non tassativo di circostanze che possono condurre ad un aumento dell'importo di base calcolato in funzione della gravità e della durata della violazione, come la recidiva, il rifiuto di cooperazione, l'istigazione, l'applicazione di misure di ritorsione e la necessità di tener conto degli utili illeciti realizzati grazie all'infrazione.
109 Ora, risulta dalle disposizioni sopra citate che la valutazione della gravità della violazione viene svolta in due tappe. In una prima fase, la gravità viene valutata esclusivamente in funzione degli elementi propri alla violazione, come la sua natura e la sua incidenza sul mercato, e, in una seconda fase, la valutazione della gravità è modulata sulla base delle circostanze proprie all'impresa interessata, ciò che, d'altra parte, conduce la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione non soltanto eventuali circostanze aggravanti, bensì anche, se del caso, circostanze attenuanti (v. punto 3 degli orientamenti). Questa pratica, lungi dall'essere contraria alla lettera e alla ratio dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, consente, in particolare nell'ambito di violazioni nelle quali sono implicate diverse imprese, di tener conto, in sede di valutazione della gravità della violazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e dell'attitudine avuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] durante lo svolgersi del procedimento.
110 In secondo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità della maggiorazione applicata all'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] in funzione delle circostanze aggravanti, si deve constatare che, tenuto conto delle circostanze fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 207-209 della decisione impugnata, una maggiorazione del 75% non è da considerare sproporzionata.
111 Infine, per quanto riguarda le osservazioni della ricorrente nella causa T-207/98, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe distinto a sufficienza il ruolo dei distributori da quello dei produttori, deve essere rilevato che, al centonovantacinquesimo considerando della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ammette chiaramente che deve essere operata una distinzione palese tra i contributi di ciascun partecipante alla violazione. Tale considerazione si riflette al centonovantottesimo considerando della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] fissa l'ammenda dei distributori in modo da tener conto del ruolo limitato di questi ultimi.
112 Il motivo fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, attinente al carattere asseritamente sproporzionato delle ammende, deve quindi essere respinto.
113 Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata considerazione della struttura del mercato rilevante, occorre rilevare che la Corte, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha considerato che il contesto regolamentare ed economico nel mercato dello zucchero è di natura tale da giustificare un trattamento meno severo delle pratiche potenzialmente anticoncorrenziali. Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato che le intese oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non riguardano un aumento di prezzo, bensì la ripartizione dei mercati secondo quote determinate. Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che, in caso di intesa sui prezzi, le sue conclusioni sarebbero state diverse. Essa ha aggiunto, al riguardo, che «il danno che il comportamento in esame ha potuto causare agli utilizzatori o ai consumatori non è stato rilevante, visto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto carico agl'interessati di aver determinato aumenti concertati o abusivi dei prezzi, e che gli ostacoli posti alla libera scelta del fornitore grazie alla ripartizione dei mercati, pur essendo criticabili, hanno effetti meno gravi allorché si tratti di un prodotto largamente omogeneo come lo zucchero» (punto 621). Poiché, nella fattispecie in esame, si tratta proprio di un'intesa sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] si è correttamente allontanata dalle conclusioni raggiunte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
114 Occorre quindi concludere nel senso che anche la censura relativa alla mancata presa in considerazione della struttura del mercato rilevante per le violazioni deve essere respinta.
115 Occorre pertanto respingere tale motivo nel suo insieme.
Sul motivo attinente all'asserita violazione del principio della parità di trattamento
- Argomenti delle parti
116 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'ammenda di ECU 18 milioni inflittale sia dovuta alla sua posizione sul mercato piuttosto che alla gravità della violazione. L'importo di tale ammenda è vicino al massimale previsto per le violazioni in materia di concorrenza. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, pur avendo una posizione sul mercato analoga a quella della [OSCURATO:PERSONA], si è vista infliggere un'ammenda di soli ECU 10 milioni.
117 [OSCURATO:PERSONA] replica che la [OSCURATO:PERSONA] era la capofila nel coordinamento dei prezzi e che, senza di essa, non vi sarebbero state intese.
- Giudizio del Tribunale
118 Secondo una giurisprudenza costante, una violazione del principio della parità di trattamento presuppone che situazioni tra loro equiparabili siano state trattate in maniera differente (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 295).
119 Ora, nel caso di specie è giocoforza constatare che le differenze sottolineate dalla [OSCURATO:PERSONA] tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e quella della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle sono sufficienti per giustificare un diverso trattamento di tali due imprese.
120 E' pacifico che le riunioni contestate sono iniziate e sono state organizzate su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] e che durante tali riunioni quest'ultima informava i suoi concorrenti della sua politica dei prezzi. D'altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere alcun elemento che contraddica le prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il ruolo attivo e principale svolto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nell'intesa, in quanto si è limitata a contestare la natura anticoncorrenziale di quest'ultima.
121 Ne consegue che il motivo deve essere respinto.
Sul motivo attinente all'asserita mancanza del carattere intenzionale in sede di svolgimento dei fatti contestati
- Argomenti delle parti
122 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella fissazione dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione la mancanza del carattere intenzionale in sede di svolgimento dei fatti contestati.
123 In particolare, tentando di rispettare gli impegni sottoscritti e di garantire che i suoi rapporti con i distributori fossero conformi all'art. 86 del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe al massimo, inavvertitamente, commesso una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
124 I contatti quotidiani tra compratore e venditore, imposti dagli impegni, avrebbero necessariamente comportato contatti periodici tra i responsabili delle diverse imprese. I distributori erano compratori importanti di zucchero da rivendita. Di conseguenza, sarebbe stato impossibile per questi ultimi non discutere i prezzi.
125 Non vi sarebbe alcuna prova che le imprese interessate hanno partecipato alle riunioni con la consapevolezza di violare l'art. 85 del Trattato o di causare un qualsivoglia problema in materia di concorrenza. I partecipanti alle riunioni controverse non avrebbero tenuto segrete tali riunioni e sarebbe dimostrato che, durante tali riunioni, venivano trattati anche altri temi.
126 [OSCURATO:PERSONA] conferma che, se il Tribunale confermasse che le riunioni avevano per oggetto di violare la concorrenza, esso dovrebbe anche concludere che tali riunioni non erano concepite esclusivamente per applicare gli impegni. Gli orientamenti dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] può considerare il fatto che un'impresa di grandi dimensioni dispone delle conoscenze giuridiche e economiche che le consentono di valutare il carattere illegittimo delle sue condotte e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del diritto della concorrenza.
- Giudizio del Tribunale
127 Secondo una giurisprudenza costante, perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire tali norme, è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze della Corte 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punto 45 e Belasco e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 41; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Trefileurope/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-791, punto 176, e 14 maggio 1998, causa T-310/94, Gruber + Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1043, punto 259).
128 Nel caso di specie, dato che la [OSCURATO:PERSONA] è un'impresa di grandi dimensioni e dispone delle conoscenze giuridiche e economiche necessarie per conoscere il carattere illegittimo della sua condotta e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista del diritto della concorrenza, e che la stessa era appena stata oggetto di indagini della [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 86 del Trattato, si deve ritenere che essa non possa pretendere di non aver agito con negligenza né con intenzione.
129 Il motivo deve quindi essere respinto.
Sul motivo attinente alla presa in considerazione dell'effetto dissuasivo delle ammende
- Argomenti delle parti
130 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non sussisteva alcuna necessità di aumentare il livello delle sue ammende a fini dissuasivi. A partire dal 1991, essa sarebbe divenuta una filiale, controllata al 100%, della [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l'«ABF»). A partire da tale momento, i suoi impegni sono stati rivisti e rinforzati. [OSCURATO:PERSONA] sottopone relazioni annuali alla [OSCURATO:PERSONA], e il rispetto dei suoi impegni rientra nella responsabilità personale del direttore giuridico dell'ABF, che è uno dei membri del suo consiglio d'amministrazione.
131 D'altra parte, la decisione impugnata riguarda solo fatti verificatisi in [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda lo zucchero industriale, le autorità nazionali hanno deciso, nel 1991, di non adottare alcuna misura sulla base del [OSCURATO:PERSONA] del 1976. In merito allo zucchero al dettaglio, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe giudicato che il memorandum redatto congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, inviato all'Office of [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 1991, non doveva essere corretto. Di conseguenza, alle luce delle circostanze, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle sarebbero state emanati taluni decreti ingiuntivi e qualsiasi violazione di tali decreti ingiuntivi potrebbe comportare ammende e perfino misure detentive per i singoli responsabili di tali violazioni. Sarebbe quindi inutile aumentare l'ammenda della [OSCURATO:PERSONA] per rinforzarne l'effetto dissuasivo.
132 [OSCURATO:PERSONA] replica che un'ammenda simbolica non sortirebbe alcun effetto dissuasivo su imprese che avessero l'intenzione di ripetere le stesse azioni. Poiché, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che la sua condotta era legittima e necessaria per rispettare le regole della concorrenza, non si può escludere che la detta impresa intenda commettere le stesse azioni in futuro.
- Giudizio del Tribunale
133 Come è già stato rammentato, il potere della [OSCURATO:PERSONA] d'infliggere ammende alle imprese le quali, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l'art. 85, n. 1, o l'art. 86 del Trattato costituisce uno dei mezzi di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito comprende indubbiamente quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 105).
134 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] può inasprire l'entità delle ammende onde rafforzarne l'effetto dissuasivo qualora pratiche di una determinata categoria siano ancora relativamente frequenti, sebbene la loro illegittimità sia stata dimostrata sin dagli inizi della politica comunitaria in materia di concorrenza, dati i vantaggi che determinate imprese possono trarne (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 108).
135 Nella causa in esame, in cui si tratta di un classico tipo di violazione del diritto della concorrenza, la cui illegittimità è stata dichiarata a più riprese dalla [OSCURATO:PERSONA], sin dai suoi primi interventi nel settore, quest'ultima era autorizzata a considerare necessaria la fissazione dell'importo dell'ammenda tenendo conto del suo effetto dissuasivo.
136 Pertanto, il motivo deve essere respinto.
Sul motivo attinente alla collaborazione durante il procedimento amministrativo
- Argomenti delle parti
137 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver collaborato pienamente con la [OSCURATO:PERSONA] dal 1990 e rileva che gli orientamenti stabiliscono che la collaborazione è una circostanza attenuante. Essa avrebbe impiegato una gran quantità delle sue risorse per rispondere alle censure della [OSCURATO:PERSONA], che sono state, in seguito, ritirate da quest'ultima.
138 [OSCURATO:PERSONA] replica che la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] non ha oltrepassato la soglia di ciò che ci si aspetta da un'impresa parte di un procedimento di applicazione delle regole della concorrenza (duecentoquattordicesimo considerando della decisione impugnata).
- Giudizio del Tribunale
139 Anche questo motivo deve essere respinto. Dal fascicolo e dalla lettura della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato soltanto le informazioni che era obbligata a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un'indagine in materia di concorrenza. D'altronde, al duecentoquattordicesimo considerando della decisione impugnata, è riportato che le ammende inflitte in tale procedimento sono state ridotte del 10% per il fatto che gli interessati avevano ammesso taluni fatti contestati.
140 Il motivo deve pertanto essere respinto.
Sul motivo attinente all'asserito danno derivante dal ritardo con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione
- Argomenti delle parti
141 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la decisione impugnata sia intervenuta otto anni dopo la scoperta della violazione implica la conseguenza che esse hanno subito il cambiamento della politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, il quale ha condotto quest'ultima ad aumentare il livello delle ammende inflitte alle imprese.
142 [OSCURATO:PERSONA] replica, da un lato, che le ricorrenti a torto sostengono che il livello generale delle ammende è aumentato dopo l'adozione degli orientamenti e, dall'altro, che, indipendentemente dagli orientamenti, essa è abilitata a maggiorare l'importo delle ammende a seconda dei casi, in modo che nella materia non può esservi legittimo affidamento.
- Giudizio del Tribunale
143 Secondo una giurisprudenza costante, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. L'applicazione efficace delle regole comunitarie della concorrenza esige al contrario che la [OSCURATO:PERSONA] possa adeguare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle necessità di tale politica (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 109, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1155, punto 346).
144 D'altra parte, nel valutare l'entità generale delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ha la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2111, punto 167).
145 Infine, in sede di fissazione del livello generale delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto della lunga durata e del carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 169).
146 Ne discende che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in materia di ammende non può esservi, da parte delle imprese sottoposte ad un procedimento d'infrazione delle regole della concorrenza, un legittimo affidamento riguardante l'applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un determinato livello di ammende, purché sia rispettato il limite previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
147 Il motivo deve quindi essere respinto.
148 Alla luce di quanto precede, deve essere respinta anche la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a far condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese sostenute per la costituzione di una cauzione per il pagamento dell'ammenda.
149 Considerato quanto precede, i ricorsi nelle cause T-204/98 e T-207/98 devono essere respinti.
Sulla domanda di annullamento nella causa T-202/98
Sul primo motivo nella causa T-202/98, attinente ad un'erronea applicazione della comunicazione sulla collaborazione.
- Argomenti delle parti
150 [OSCURATO:PERSONA] & Lyle sostiene di aver pienamente collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento. Sulla base della comunicazione sulla collaborazione, una collaborazione continua e completa consente una riduzione dell'ammenda tra il 75 e il 100%, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l'ammenda di soli ECU 14 milioni, vale a dire il 50%.
151 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] non rispetterebbero i fatti, i quali dimostrano, al contrario, una sua completa collaborazione. Non soltanto essa ha esposto la situazione alla [OSCURATO:PERSONA] per iscritto in due lettere del luglio e dell'agosto 1990, ma avrebbe collaborato costantemente con la [OSCURATO:PERSONA] rispondendo immediatamente ad ogni richiesta di informazioni durante l'intero svolgimento del procedimento.
152 In mancanza di una motivazione esplicita nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle deduce che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sono dovute alla convinzione di quest'ultima secondo cui essa ha ritrattato dichiarazioni fatte durante il procedimento.
153 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato come ritrattazioni correzioni o chiarimenti delle interpretazioni dei fatti svolte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver portato i fatti a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA], essa avrebbe avuto il diritto di accertarsi che tali fatti fossero compresi in modo corretto. Ciò non potrebbe essere ragionevolmente considerato come espressione di una collaborazione ridotta. Nella sua risposta alla seconda comunicazione delle censure, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle non avrebbe ritrattato fatti precedentemente emersi nel procedimento, né ritrattato un'interpretazione dei fatti da essa svolta. La seconda risposta avrebbe soltanto chiarito o corretto l'interpretazione dei fatti svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].
154 [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che la comunicazione sulla collaborazione è stata pubblicata dopo i fatti rilevanti e, di conseguenza, essa è stata applicata solo in via analogica. La decisione impugnata riconosce il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle nella scoperta del cartello e prevede che quest'ultima soddisfa taluni requisiti necessari per ottenere una riduzione dell'ammenda in base alla detta comunicazione (duecentosedicesimo e duecentodiciottesimo considerando della decisione impugnata). Pertanto, la decisione impugnata le riconosce una riduzione del 50%. Tuttavia, perché si abbia piena collaborazione, un soggetto non dovrebbe limitarsi a fornire informazioni che è obbligato a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver reso nota l'esistenza del cartello, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle avrebbe solo adempiuto i suoi obblighi o soddisfatto i suoi interessi commerciali.
155 Due ritrattazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle consentirebbero di concludere nel senso della mancanza di collaborazione permanente. In primo luogo, l'ottantaduesimo e l'ottantatreesimo considerando della decisione impugnata metterebbero in evidenza un ripensamento delle risposte di questa ricorrente alle due comunicazioni delle censure. All'inizio, essa avrebbe ammesso di essere parte di un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In seguito, essa avrebbe dichiarato che non vi era alcuna necessità di accordi, in quanto era comunque obbligata a seguire la politica dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, tra la prima e la seconda comunicazione delle censure, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle avrebbe tentato di ritrattare la sua posizione iniziale e di far riconoscere che la pratica concordata non aveva come oggetto la restrizione della concorrenza.
156 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che una seconda ritrattazione è sottolineata al centosedicesimo considerando della decisione impugnata. Nella sua prima lettera inviata all'Office of [OSCURATO:PERSONA], datata 16 luglio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle ammetterebbe che vi è stato uno scambio di informazioni in merito agli sconti da accordare a taluni clienti, mentre, in seguito, nel memorandum redatto congiuntamente con la [OSCURATO:PERSONA] ed inviato a tale ufficio il 15 aprile 1991, essa affermerebbe che non è stata fornita alcuna informazione relativa agli sconti accordati a clienti determinati. A causa di tali cambiamenti di posizione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto provare l'esistenza di scambi d'informazioni relative agli sconti applicati a singoli clienti (v. centosedicesimo e centonovantatreesimo considerando della decisione impugnata).
- Giudizio del Tribunale
157 Occorre rammentare che, ai sensi della comunicazione sulla collaborazione, le imprese che soddisfano i requisiti previsti al punto B, lett. a)-e), della comunicazione, beneficiano di una riduzione pari almeno al 75% dell'ammontare dell'ammenda, che sarebbe stata inflitta loro in assenza di cooperazione, o della totale non imposizione della medesima. In particolare, il punto B, lett. d), prevede che, per poter beneficiare della riduzione prevista al punto B, l'impresa interessata deve aver collaborato in modo continuo e completo durante l'intero svolgimento dell'indagine. Occorre quindi verificare se la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle possa essere qualificata continua e completa ai sensi del punto B, lett. d), di tale comunicazione.
158 [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle al duecentosedicesimo e al duecentodiciottesimo considerando della decisione impugnata. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce il ruolo svolto da quest'ultima nella scoperta del cartello e ammette che essa soddisfa taluni requisiti per ottenere una riduzione dell'ammenda secondo la comunicazione sopra menzionata. Il duecentodiciassettesimo considerando della decisione impugnata stabilisce in termini generali che la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle non ha collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] in modo continuo e completo, mentre i punti 82, 83 e 116 della stessa decisione indicano le sue condotte che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato ritrattazioni che le impediscono di qualificare la sua collaborazione come continua ai sensi del punto B, lett. d), della comunicazione sulla collaborazione. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle non soddisfa i requisiti necessari per l'applicazione della riduzione dell'ammenda prevista al punto B della detta comunicazione.
159 Al riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, quest'ultima ha effettivamente modificato le sue dichiarazioni durante le indagini della [OSCURATO:PERSONA].
160 Tuttavia, per quanto riguarda la prima di tali modifiche, contenuta nelle risposte della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle alla seconda comunicazione delle censure, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle si è limitata a fornire una diversa qualificazione dei fatti, ma che essa non ha contestato i fatti precedentemente ammessi, né ritrattato l'affermazione secondo cui le riunioni controverse rientravano nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
161 Per quanto riguarda la seconda modifica, relativa alla circolazione delle informazioni relative agli sconti da concedere a particolari clienti, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto provare, nella decisione impugnata, tale elemento della violazione. Ora, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] affermi di non essere stata in grado di dimostrare tale elemento proprio a causa della ritrattazione della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, è giocoforza constatare che l'esistenza di tali comunicazioni non è stata dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] e non è stata quindi contestata alle ricorrenti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle la mancata collaborazione attinente ad un elemento della violazione la cui esistenza non è provata.
162 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente qualificato la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle come non continua e completa ai sensi del punto B, lett. d), della comunicazione e che, di conseguenza, l'ambito di tale collaborazione non è stato correttamente valutato nella decisione impugnata.
163 Occorre pertanto che il Tribunale, nell'ambito del suo potere giurisdizionale anche di merito, proceda alla riforma della decisione per quanto riguarda l'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle.
164 Al riguardo, spetta al Tribunale, nell'ambito delle sue competenze in materia, valutare le circostanze della fattispecie per stabilire l'importo dell'ammenda (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 111).
165 Si deve ritenere, da un lato, che, alla luce dell'importanza e del carattere continuativo e completo della collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, è insufficiente una riduzione del 50% dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in mancanza di collaborazione. Dall'altro, se, come è stato constatato al punto 160, supra, nella sua risposta alla seconda comunicazione delle censure la [OSCURATO:PERSONA] & Lyle non ha ritrattato le sue dichiarazioni iniziali, essa ha cionondimeno modificato la qualificazione dei fatti precedentemente esposti. Occorre ritenere che tale circostanza, come l'importanza del ruolo ricoperto nell'intesa dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, non consente di accordare a quest'ultima una riduzione superiore al 60%.
166 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, il Tribunale, statuendo nell'esercizio della sua giurisdizione di merito ai sensi dell'art. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e dell'art. 17 del regolamento n. 17, ritiene giustificato ridurre l'importo dell'ammenda, espresso in euro in attuazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), a euro 5,6 milioni.
167 Pertanto, non occorre esaminare il secondo motivo fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] & Lyle, attinente ad un difetto di motivazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
168 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, le ricorrenti nelle cause T-204/98 e T-207/98, rimaste soccombenti, vanno condannate all'insieme delle spese relative al ricorso proposto, incluse quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente nella causa T-204/98 è condannata altresì alle spese relative alla domanda di provvedimenti urgenti in tale procedimento, conformemente alle conclusioni della convenuta. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è risultata sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni nella causa T-202/98, occorre condannarla all'insieme delle spese relative a tale procedimento, conformemente alle conclusioni della ricorrente nel detto procedimento.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/F-3/33.708 - [OSCURATO:PERSONA] plc, IV/F-3/33.709 - [OSCURATO:PERSONA] & Lyle plc, IV/F-3/33.710 - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], IV/F-3/33.711 - [OSCURATO:PERSONA]), è annullato nella parte relativa alla ricorrente nella causa T-202/98.
2) L'importo dell'ammenda inflitta, all'art. 3 della decisione 1999/210/CE, alla ricorrente nella causa T-202/98 è fissato in euro 5,6 milioni.
3) Nella causa T-202/98 la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
4) I ricorsi nelle cause T-204/98 e T-207/98 sono respinti.
5) La ricorrente nella causa T-204/98 sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale causa, comprese quelle attinenti al procedimento sommario.
6) La ricorrente nella causa T-207/98 sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale causa.