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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26459/2022

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/3/2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi.

Con il primo viene dedotta erronea applicazione della legge penale, lamentandosi in tal senso che oggetto del presunto è res derelicta, trattandosi di materiale ferroso asportato da una stazione di servizio pacificamente dismessa da circa dieci anni.

Analogo vizio viene denunziato con il secondo motivo in merito alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché solo tentato, nonostante dal verbale di arresto risultasse che gli imputati sono stati sorpresi dagli operanti mentre la condotta di sottrazione era ancora in itinere.

Con il terzo motivo viene infine dedotta inosservanza della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380).

Non è dunque sufficiente che la struttura cui accedono i beni asportati sia stata disnnessa perché possa ritenersi che si tratti di cose abbandonate, atteso che la stessa e le sue componenti conservano un valore ed il complesso dei materiali che la costituiscono non è agevolmente smantellabile e ricoverabile in altro luogo, rimanendo irrilevante che il proprietario non abbia predisposto effettivi strumenti a difesa dei beni.

Correttamente dunque la Corte ha ritenuto che la sottrazione di alcuni quintali di materiale ferroso dall'area di servizio integri il reato di furto.

3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Infatti l'impossessamento, anche se per un breve lasso di tempo, della cosa sottratta costituisce il discrimine tra il furto consumato e quello tentato.

Principio di cui la sentenza ha fatto buon governo rilevando come una parte della refurtiva, all'atto dell'intervento degli operanti, già era stata caricata dagli imputati sul proprio veicolo, azione che determina l'effettivo impossessamento della cosa.

Il fatto che altra parte del materiale fosse invece ancora in corso di asportazione al momento dell'intervento degli operanti - che dunque non hanno monitorato l'azione furtiva - potrebbe al più configurare in astratto il concorso I con l'ulteriore reato di tentato furto, per consolidata giurisprudenza assorbito in quello di furto consumato in un caso del genere.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, atteso che la configurabilità dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. non è profilo devoluto al giudice dell'appello con il gravame di merito e, pertanto, non può costituire oggetto di doglianza per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Non di meno le censure dei ricorrenti sul punto si rivelano intrinsecamente generiche ed assertive, a maggior ragione laddove nell'atto di impugnazione si ricorda che il materiale sottratto aveva un valore approssimativo di 1.000 euro.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/3/2021 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo viene dedotta erronea applicazione della legge penale, lamentandosi in tal senso che oggetto del presunto è res derelicta, trattandosi di materiale ferroso asportato da una stazione di servizio pacificamente dismessa da circa dieci anni. Analogo vizio viene denunziato con il secondo motivo in merito alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché solo tentato, nonostante dal verbale di arresto risultasse che gli imputati sono stati sorpresi dagli operanti mentre la condotta di sottrazione era ancora in itinere. Con il terzo motivo viene infine dedotta inosservanza della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, affinché una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380). Non è dunque sufficiente che la struttura cui accedono i beni asportati sia stata disnnessa perché possa ritenersi che si tratti di cose abbandonate, atteso che la stessa e le sue componenti conservano un valore ed il complesso dei materiali che la costituiscono non è agevolmente smantellabile e ricoverabile in altro luogo, rimanendo irrilevante che il proprietario non abbia predisposto effettivi strumenti a difesa dei beni. Correttamente dunque la Corte ha ritenuto che la sottrazione di alcuni quintali di materiale ferroso dall'area di servizio integri il reato di furto. 3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Infatti l'impossessamento, anche se per un breve lasso di tempo, della cosa sottratta costituisce il discrimine tra il furto consumato e quello tentato. Principio di cui la sentenza ha fatto buon governo rilevando come una parte della refurtiva, all'atto dell'intervento degli operanti, già era stata caricata dagli imputati sul proprio veicolo, azione che determina l'effettivo impossessamento della cosa. Il fatto che altra parte del materiale fosse invece ancora in corso di asportazione al momento dell'intervento degli operanti - che dunque non hanno monitorato l'azione furtiva - potrebbe al più configurare in astratto il concorso I con l'ulteriore reato di tentato furto, per consolidata giurisprudenza assorbito in quello di furto consumato in un caso del genere. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, atteso che la configurabilità dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. non è profilo devoluto al giudice dell'appello con il gravame di merito e, pertanto, non può costituire oggetto di doglianza per la prima volta con il ricorso per cassazione. Non di meno le censure dei ricorrenti sul punto si rivelano intrinsecamente generiche ed assertive, a maggior ragione laddove nell'atto di impugnazione si ricorda che il materiale sottratto aveva un valore approssimativo di 1.000 euro. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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