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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 32809/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, evidenziando la non estendibilità all'imputato dell'offerta risarcitoria effettuata (e, peraltro, non accolta) effettuata dal correo; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), essendo sufficiente evidenziare, come nel caso, che non fosse emerso alcun elemento favorevole anche in considerazione, tra l'altro, delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta, nonché del fatto che il ricorrente risultasse gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto, evidenziando la non estendibilità all'imputato dell'offerta risarcitoria effettuata (e, peraltro, non accolta) effettuata dal correo; ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano pagine 13 e 14 della sentenza impugnata), essendo sufficiente evidenziare, come nel caso, che non fosse emerso alcun elemento favorevole anche in considerazione, tra l'altro, delle modalità particolarmente violente e lesive della condotta, nonché del fatto che il ricorrente risultasse gravato da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32809/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris