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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2026

Cassazione n. 23071/2026

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del commissario liquidatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio, n. 6, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTEcontrovirtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocatoNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026domiciliato in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'avvocatoCarmela Giuffrida.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 342/2023 della Corte d'Appello di Messina.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

La cooperativa edilizia [OSCURATO:SOCIETA]. realizzava in Capo d'Orlandoventi alloggi di edilizia agevolata su terreno espropriato ai sensi della legge n.865/1971 e concessole in diritto di superficie giusta convenzione siglata in data4.12.1987 con il Comune di Capo d'Orlando (cfr. ricorso, pagg. 3 e ss.).2.

All'esito del giudizio di opposizione alla stima, definito con sentenza dellaCorte d'appello di Messina n. 133/1995, il Comune di Capo d'Orlando corrispon-deva agli aventi diritto l'indennità di espropriazione.3.

Il Comune di Capo d'Orlando chiedeva ed otteneva in danno della Coope-rativa – nel corso dell'anno 1997 - decreti ingiuntivi, onde conseguire il rimborsodelle indennità versate agli espropriati.4.

Con sentenza n. 5/2006 il Tribunale di Patti dichiarava lo stato di insol-venza della Cooperativa.

Con decreto in data 25.10.2006 della autorità compe-tente la Cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa.

I com-missari liquidatori ammettevano il Comune di Capo d'Orlando al passivo dellal.c.a. per l'importo di euro 191.923,29.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/20265.

Con l'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il socioprenotatario [OSCURATO:PERSONA] – al pari degli altri soci prenotatari – si accollavagli eventuali oneri aggiuntivi sul prezzo dell'assegnazione che la cooperativaavrebbe sopportato successivamente al dì della stipula.All'art. 7 del rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si pattuiva esplicitamente, peraltro, “(…).Le parti assegnatarie restano però espressamente obbligate e si impegnano apagare quelle eventuali somme che a seguito di revisione amministrativa e/ocontabile per spese omesse, in atto non previste o ancora in futuro da sostenereper rapporti pendenti, per oneri fiscali e a qualsiasi altro titolo fossero dovutedalla cooperativa e per essa da tutti i soci pro quota”.Nella premessa dell'atto pubblico di assegnazione veniva richiamata espres-samente la convenzione intercorsa in data 4.12.1987 tra il Comune e la Coope-rativa, con cui quest'ultima si obbligava a rimborsare al Comune quanto lostesso ente avrebbe pagato agli espropriati a seguito dei giudizi da costoro even-tualmente promossi (cfr. ricorso, pag. 4).6.

Successivamente alla stipula degli atti di assegnazione e al deposito delbilancio dell'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Cooperativa più non attendeva néalla redazione e al deposito dei bilanci né alla predisposizione della contabilità.7.

Indi, in ragione dell'assenza di attività sociali e dell'accollo pro quota daparte dei soci del debito della Cooperativa nei confronti del Comune (cfr. ricorso,pag. 5), il commissario liquidatore de [OSCURATO:SOCIETA]., con atto stragiudizialenotificato il 23.7.2007, intimava al socio [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma di euro 9.596,16, quale quota-parte dell'indennità di espropriazione delterreno pagata dal Comune in luogo della Cooperativa.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/20268.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 6.12.2013 al [OSCURATO:PERSONA] – rimasta senza esito l'intimazione di pagamento ‒ il commissario liqui-datore chiedeva ingiungersi ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma dieuro 9.596,16, oltre interessi dalla messa in mora e spese.9.

Con decreto n. 4/2014 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.10. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, notificata il 7.3.2014.Eccepiva, peraltro, la prescrizione dell'avversa pretesa, siccome alla data del23.7.2007 era decorso il termine decennale a far data dal marzo del 1997, epocain cui il Comune di Capo d'Orlando aveva atteso alla notifica dei decreti ingiuntiviottenuti in danno della Cooperativa.Instava per la revoca dell'ingiunzione.10.1.

Si costituiva il commissario liquidatore.Instava per il rigetto dell'opposizione.11.

Con sentenza n. 185/2020 il Tribunale rigettava l'opposizione.12. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva il commissario liquidatore.13.

Con sentenza n. 342/2023 la Corte d'appello di Messina accoglieva il gra-vame e, in accoglimento dell'opposizione, revocava l'ingiunzione; condannava ilcommissario liquidatore alle spese del doppio grado.13.1.

Premetteva la Corte di Messina in ordine al secondo motivo d'appello ‒con cui l'appellante aveva riproposto l'eccezione di inammissibilità della dedu-zione con la quale il commissario liquidatore, nella memoria ex art. 183, 6° co.,n. 1, cod. proc. civ., “ad integrazione delle ragioni già sostenute in comparsa dirisposta”, aveva fatto valere la responsabilità illimitata del socio [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026china per i debiti sociali in conseguenza dell'avvenuto scioglimento di dirittodella Cooperativa, correlato al “prolungato mancato deposito dei bilanci sociali”ed atto a comportare la perdita, per l'organismo societario, della personalitàgiuridica e l'insorgere di un rapporto associativo di fatto tra i soci – che nelricorso monitorio il credito era stato azionato sulla scorta del presunto accolloda parte di ciascun socio degli “oneri futuri del sodalizio mutualistico sino all'e-stinzione” in virtù della clausola di cui all'art. 7 dell'atto di assegnazione ed inrelazione alla convenzione intercorsa in data 4.12.1987 tra la Cooperativa ed ilComune di Capo d'Orlando (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 – 9).Premetteva, altresì, che – contrariamente all'assunto del Tribunale - tratta-vasi senza dubbio di “causae petendi” diverse, fondate, la prima, quella di cui alricorso monitorio, sul contratto di assegnazione di alloggio, la seconda, quelladi cui alla memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ., sul contratto disocietà (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).Premetteva, inoltre, nel quadro della pronuncia n. 12310/2015 delle SezioniUnite, che la diversificazione della “causa petendi” mercé la memoria ex art.183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ. poteva pur reputarsi ammissibile, ovvero nonoggetto di preclusione alcuna, a condizione tuttavia che “la nuova domanda si sostituisca a quella iniziale, da intendersi perciò implicitamente rinunciatadalla parte” (così sentenza d'appello, pag. 11).Indi evidenziava che la domanda di pagamento basata sul rapporto associa-tivo era da qualificare come domanda nuova, perché “non [aveva] sostituitoquella originariamente formulata, ma ad essa si [era] aggiunta” (così sentenzad'appello, pag. 12).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026Evidenziava segnatamente che di tanto si aveva riscontro alla stregua deltestuale tenore della memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ., viepiùche il commissario liquidatore aveva espressamente addotto che “il mancatodeposito dei bilanci e i relativi effetti sono stati oggetto di precisazione (…) me-diante la rappresentazione di una ulteriore ragione di credito, palesemente con-corrente con quella contrattuale, derivante dall'assunzione di debito da parte delsocio ingiunto” (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava inoltre che – contrariamente all'assunto del primo Giudice - laquestione del mancato deposito dei bilanci successivi a quello relativo all'eser-cizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata prefigurata dal commissario liquidatore nellacomparsa di costituzione e risposta di prime cure “solo ed esclusivamente al finedi replicare all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente” (così sentenzad'appello, pag. 13), sicché trattavasi di una mera allegazione di fatto, inidoneaa concretare gli estremi della modificazione della domanda.Evidenziava la Corte di Messina in ordine al quarto motivo d'appello ‒ con cuil'appellante aveva censurato il primo dictum, nella parte in cui l'esposizione de-bitoria nei confronti della Cooperativa era stata ricondotta agli “oneri ancora infuturo da sostenere per rapporti pendenti” di cui all'art. 7 dell'atto di assegna-zione – che al dì della stipula dell'atto di assegnazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) erano giàstati instaurati dinanzi alla Corte di Messina i giudizi di opposizione alla stimapromossi dai proprietari dei terreni espropriati, sicché la pendenza dei medesimigiudizi, come peraltro risultava dall'atto notarile di assegnazione, era senz'altronota alla Cooperativa assegnante (cfr. sentenza d'appello, pag. 16).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026Evidenziava nondimeno che nessun riferimento a siffatto contenzioso erastato inserito nel corpo dell'atto di assegnazione, sicché il socio assegnatarioben avrebbe potuto far affidamento “sull'avvenuto versamento da parte dellaCooperativa al Comune, all'atto della consegna dell'area , dell'intera sommaversata da quest'ultimo ai proprietari a titolo di indennità di espropriazione”(così sentenza d'appello, pag. 17).Evidenziava altresì – “benché tali considerazioni siano già di per sé sufficientia giustificare l'accoglimento della doglianza” (così sentenza d'appello, pag. 17)‒ che l'art. 7 dell'atto di assegnazione faceva riferimento a “somme che a se-guito di revisione amministrativa e/o contabile per spese omesse, in atto nonpreviste o ancora in futuro da sostenere per rapporti pendenti, per oneri fiscalie a qualsiasi altro titolo, fossero dovute dalla cooperativa e per essa da tutti isoci pro quota” (cfr. sentenza d'appello, pag. 17).Evidenziava quindi che nella specie non vi era prova alcuna che la sommaazionata in via monitoria dal commissario liquidatore fosse stata quantificata “inesito ad una revisione contabile e/o amministrativa” effettuata dall'organo com-petente (cfr. sentenza d'appello, pag. 18).Evidenziava, per giunta, che non solo non vi era stata allegazione in tal ultimosenso da parte del commissario liquidatore, ma dagli atti emergeva “pacifica lamancanza di regolarità contabile e amministrativa della gestione societaria apartire dall'anno 1995, posto che l'ultimo bilancio redatto [era] quello relativoall'esercizio 1994” (così sentenza d'appello, pag. 18).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026Evidenziava al contempo che non poteva qualificarsi come atto di contabilitàsociale lo stato passivo della l.c.a. depositato nel gennaio 2009 presso la can-celleria del Tribunale di Patti (cfr. sentenza d'appello, pag. 18).Evidenziava in conclusione che, “in mancanza di prova di un legittimo fonda-mento contrattuale della pretesa creditoria azionata dalla cooperativa nei con-fronti del Franchina”, il decreto ingiuntivo era senz'altro da revocare (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 19).14.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il commissario liquidatore dellaliquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].;ne ha chiesto sulla base di cinque motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, recante ricorso incidentalecondizionato affidato ad un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso principale; in via condizionata, in ipotesi di accoglimento delricorso principale, ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso, conil favore delle spese.15.

Il ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all'av-verso ricorso incidentale.16.

Il ricorrente principale ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE17.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1346,Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/20261362, 1363, 1372, 2521 e 2544 (nella formulazione vigente ratione temporis)cod. civ. nonché degli artt. 112, 183 e 345 cod. proc. civ.

“per avere la Corte dimerito ritenuto che l'iniziale pretesa creditoria, fondata sul rapporto mutuali-stico, sarebbe stata successivamente basata sul rapporto associativo , inquanto conseguente al transito sul socio dell'obbligazione sociale per gli effettidell'art. 2544 c.c., sicché dalle due prospettazioni ne sarebbero derivate lerispettive diverse causae petendi, con la conseguente inammissibilità dell'ecce-pito ulteriore presidio normativo a sostegno dell'unico credito ingiunto, comeverbalizzato nella prima udienza di comparizione e circostanziato con la primamemoria istruttoria” (così ricorso, pag. 6).Deduce, in primo luogo, che “l'insorgenza della società di fatto per gli ef-fetti dell'art. 2544 c.c., ratione temporis, non ha mutato la natura dell'obbliga-zione dedotta in atti, comunque, riconducibile al rapporto contrattuale mutuali-stico” (così ricorso, pag. 6).Deduce segnatamente che nel caso di specie “l'obbligazione sociale tran-sitata in capo al socio per la sopraggiunta di lui responsabilità illimitata e l'ob-bligazione dedotta nel ricorso monitorio sono perfettamente sovrapponibili, at-tenendo entrambe al rapporto mutualistico e specificatamente alla spesa so-praggiunta relativa all'obbligo di rimborso dell'indennità espropriativa deri-vante dalla Convenzione ex art. 35 L. 865/71, imposta ex lege” (così ricorso,pag. 10).Deduce dunque che, contrariamente all'assunto dalla Corte di Messina, “il ri-chiamo alla disciplina dell'art. 2544 c.c., ratione temporis, effettuato dalla Liqui-datela sia nella prima udienza di comparizione del 10.05.2016 (…), che nellaNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026prima memoria istruttoria del 24.12.18 (…), non indica una obbligazione deri-vante dal rapporto associativo , ma si riporta alla medesima obbligazione dasempre enunciata in atti, riguardante il rapporto mutualistico e prevista nellastessa clausola n. 7 dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio” (così ricorso,pag. 10).Deduce, in secondo luogo, che “l'enunciazione in sede istruttoria dell'ulteriorepresidio normativo a sostegno dell'unica obbligazione dedotta in atti non hacomportato la proposizione di una nuova domanda ” (così ricorso, pag. 10).Deduce segnatamente che “il diritto di credito di cui alla domanda intro-duttiva è rimasto identico nelle diverse fasi del giudizio, ciò non solo relativa-mente al petitum, (…) ma anche in riferimento alla causa petendi” (così ricorso,pag. 13).Deduce segnatamente che il chiaro tenore letterale della clausola n. 7 dell'attodi assegnazione depone nel senso che “il socio si è obbligato a sopportare le spese sopraggiunte , che a qualsiasi altro titolo fossero dovute dalla Coope-rativa e per essa da tutti i soci pro-quota ”, “sicché, anche sotto questo profilointerpretativo (…), l'obbligazione per gli effetti dell'art. 2544 c.c. non è affattodiversa da quella dedotta in atti” (così ricorso, pag. 13).Deduce, in terzo luogo, che “anche sotto il profilo dell'enunciazione del fatto,tempestivamente eseguita nella comparsa di costituzione, non sussiste la no-vità in ordine a quanto eccepito dalla Liquidatela sugli effetti delle disposizionidell'art. 2544 c.c.” (così ricorso, pag. 14).Deduce segnatamente che “il mancato deposito dei Bilanci per due eserciziconsecutivi comporta, ai sensi dell'art. 2544 c.c. (ratione temporis), lo sciogli-Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026mento di diritto della Cooperativa, con la conseguente responsabilità illimitatadei soci per le obbligazioni sociali” (così ricorso, pag. 17).Deduce dunque che “i succitati effetti giuridici , in quanto derivanti diret-tamente dalla norma di diritto positivo (art. 2544 c.c. ratione temporis), risul-tano impliciti già con l'esposizione del fatto e si devono ritenere ipso iureparte integrante della domanda formulata con l'atto di costituzione” (cosìricorso, pag. 17).Deduce al contempo che “gli effetti dell'art. 2544 c.c., in quanto rilevabilid'ufficio, non scontano le preclusioni dei termini fissati per le memorie istrutto-rie” (così ricorso, pag. 17).18.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.19.

Il mezzo in disamina veicola una duplice quaestio ermeneutica.Da un canto, il ricorrente censura l'interpretazione (“(…) il diritto di credito di cui alla domanda introduttiva è rimasto identico nelle diverse fasi del giudizio(…)”: così ricorso, pag. 13) cui la Corte di Messina ha fatto luogo – in sede didelibazione del secondo motivo d'appello ‒ in ordine alla deduzione dallo stessoricorrente operata con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ.,deduzione sostanziante la prospettazione – ha reputato la Corte di merito ‒ diun'aggiuntiva e non sostitutiva “causa petendi”.D'altro canto, il ricorrente censura l'interpretazione (“(…) a bene esaminarela predetta clausola n. 7 (…)”: così ricorso, pag. 13) cui la Corte di Messina hafatto luogo in ordine alla clausola di cui all'art. 7 dell'atto di assegnazione pernotar Penna del 22.12.1994.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202620.

In relazione ad ambedue i profili ermeneutici il dictum della Corte d'ap-pello si rivela ineccepibile “in diritto”, congruo ed esaustivo “in fatto”.21.

Ineccepibile “in diritto”.Invero, la Corte distrettuale ha fatto inappuntabile applicazione dell'insegna-mento questa Corte a tenor del quale il socio di una cooperativa edilizia è partedi un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal con-tratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazionee l'assegnazione dell'alloggio (cfr. Cass. (ord.) 13.5.2021, n. 12949; Cass.16.4.2003, n. 6016).Invero, la Corte distrettuale ha fatto inappuntabile applicazione dell'insegna-mento delle Sezioni Unite di questa Corte – del 15.6.2015, n. 12310 (Rv.635536) – ove in motivazione si legge testualmente:«E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande “nuove” ammesse,nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del conve-nuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo,sono “altro” da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con laconseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre)domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) siaggiungono alla domanda principale».«La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in rela-zione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate”espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “mo-difiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che ledomande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ul-Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026teriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali mo-dificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole,di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostitui-scono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività».22.

Congruo ed esaustivo “in fatto”.Tanto nel quadro degli insegnamenti di questa Corte sia relativi all'esegesidegli atti processuali (l'interpretazione degli atti processuali costituisce attivitàriservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto perviolazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di moti-vazione: cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360) siarelativi all'esegesi degli atti sostanziali di autonomia privata (l'interpretazionedel contratto si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito,censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ.: cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 14355; né la censura ex n. 3 né lacensura ex n. 5 cit. possono risolversi in una critica del risultato interpretativoraggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una diffe-rente interpretazione: cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n.10131).Più esattamente, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate- giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte- ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026360 cod. proc. civ., si scorge in ordine alle motivazioni cui la Corte distrettualeha ancorato il suo dictum.Segnatamente, la Corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmenteesplicitato il proprio iter argomentativo.23.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

“peravere la Corte di merito pronunciato sulla inosservanza del principio di buonafede e sul conseguente vizio del consenso in ordine alla clausola n. 7 del con-tratto di assegnazione dell'alloggio, nonostante l'assenza di una specifica do-manda dell'appellante, così incorrendo nella extrapetizione” (così ricorso, pag.18); la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1372, 1375, 2729 cod. civ. edella legge n. 865/1971 “per avere la Corte di merito presunto che l'opponenteavesse accettato l'obbligo della predetta clausola n. 7, considerando in buonafede che gli oneri espropriativi fossero inclusi nel prezzo pagato, trascurando gliopposti indizi concordanti in atti e la vincolatività del contratto stipulato dal sociomedesimo” (così ricorso, pag. 18).Deduce che l'appellante giammai ha domandato l'annullamento della clausolan. 7 per vizio del consenso ovvero giammai ha addotto la violazione del principiodi buona fede da parte della Cooperativa, sicché la Corte di Messina ha pronun-ciato extrapetita allorché ha opinato per la violazione del principio di “buonafede” (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce in ogni caso che l'assunto della Corte d'appello, secondo cui Antoniomento da parte della Cooperativa al Comune, “all'atto della consegna dell'area”,Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026dell'intera somma versata da quest'ultimo ai proprietari a titolo di indennità diespropriazione ” si basa “su una presunzione priva dei presupposti di cui all'art.2729 c.c.” (così ricorso, pag. 21).Deduce del resto che “l'art. 8 della (…) Convenzione ex art. 35 L. 865/71, (…)riportando la locuzione anche a seguito di eventuali azioni giudiziarie dopol'emissione del decreto di espropriazione in essa contenuta, lascia supporre lapossibilità dell'insorgenza dei giudizi sulla determinazione della relativa inden-nità di esproprio” (così ricorso, pag. 21).Deduce, d'altra parte, che la conoscenza da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] mancato pagamento delle spese per gli oneri espropriativi – rilevante al finedi escludere la sua buona fede – era da presumere alla stregua della “consape-volezza del socio stipulante di non avere egli stesso mai pagato alcuna sommaper la predetta voce di spesa ” (così ricorso, pag. 22).24.

Il secondo motivo di ricorso è del pari e a più ragioni inammissibile.25.

In primo luogo, con il mezzo in disamina, si censurano indebitamente subspecie di extrapetizione mere argomentazioni formulate a semplice corredo deirilievi motivazionali sulla cui scorta la Corte d'appello, in sede di delibazione delquarto motivo di gravame ed in ordine all'esegesi della clausola di cui all'art. 7dell'atto di assegnazione, ha poi concluso nel senso che non era stato acquisitoriscontro del fondamento contrattuale della pretesa azionata in via monitoria (“ilprincipio della buona fede avrebbe imposto di menzionare espressamente leeventuali ulteriori debenze stabilite all'esito dei predetti giudizi di opposizionealla stima, ancora in corso”: così sentenza d'appello, pagg. 16 - 17).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202626.

In secondo luogo, con il mezzo in disamina, si veicolano parimenti dellecensure/doglianze ermeneutiche (“l'art. 8 è stato poi associato all'omessa indi-cazione della pendenza giudiziaria nell'atto pubblico di assegnazione (…)”:così ricorso, pag. 21), in relazione alle quali esplicano valenza i rilievi giàespressi in sede di esame del primo motivo di ricorso.27.

In terzo luogo, con il mezzo in disamina, si adducono doglianze “di me-rito”, rilevanti in relazione al giudizio “di fatto” (“il socio stipulante (…) avrebbedovuto accertare preventivamente se i pagamenti in favore del Comune per glioneri espropriativi fossero stati eseguiti (…)”: così ricorso, pag. 21) e sollecitantiquesta Corte al riesame di circostanze asseritamente rilevanti in chiave presun-tiva/probatoria.Cosicché soccorre l'insegnamento per cui con il ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpreta-zione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispe-cie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattocompiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Ovviamente, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimitàl'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzareelementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che – ed è il caso di specie‒ la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune daerrori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni(cfr. Cass. sez. lav. 20.7.2006, n. 16728; altresì, Cass. (ord.) 25.9.2023, n.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202627266, secondo cui, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricor-renza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729cod. civ. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimo-strare, secondo il criterio dell' “id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da pro-vare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezio-nale del giudice di merito).28.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1369cod. civ., “per avere la Corte di merito disatteso l'effettivo significato logico eletterale della clausola contrattuale posta a fondamento del credito, ritenendoerroneamente che la condizione sospensiva in essa contenuta si riferisse allaRevisione legale eseguita dai professionisti abilitati e non già alla mera revi-sione nel senso di modifica della contabilità per gli oneri sopraggiunti” (cosìricorso, pag. 23).Premette che la Corte di Messina “ha valorizzato l'espressione letterale aseguito di revisione amministrativa e/o contabile quale condizione sospensivadell'efficacia della clausola dell'art. 7 (…)” e tuttavia, in tal guisa, la Corte d'ap-pello ha omesso “di valutarne correttamente il significato letterale e logico, de-sumibile da tutte le frasi ivi contenute, come disposto dall'art. 1363 c.c.” (cosìricorso, pag. 24).Premette segnatamente che la Corte distrettuale, “prendendo in considera-zione solo una parte dell'intera clausola” (“a seguito di revisione amministrativae/o contabile”), ha erroneamente ritenuto che “il richiamo alla revisione am-ministrativa e/o contabile , fosse necessariamente collegabile all'attività svoltaNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026dai Revisori o dalle Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro (…)” (cosìricorso, pag. 24).Indi deduce che i rilievi della Corte territoriale si palesano erronei per piùragioni.Innanzitutto, giacché “nella clausola in questione non esiste alcun richiamo aiRevisori Ufficiali dei Conti” (così ricorso, pag. 24).Altresì, giacché in ragione e del significato logico-letterale e del contesto com-plessivo della clausola di cui all'art. 7 dell'atto di assegnazione con il termine“revisione” è stata indicata “proprio la modifica della contabilità del prezzo diassegnazione …per spese omesse, in atto non previste o ancora in futuro dasostenere per rapporti pendenti, per oneri fiscali e a qualsiasi altro titolo fosserodovute dalla Cooperativa e per essa da tutti i soci pro-quota ” (così ricorso,pag. 25).29.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti a più ragioni inammissibile.30.

Per un verso, il motivo attinge il secondo autonomo complesso di ragioni(“benché tali considerazioni siano già di per sé sufficienti a giustificare l'accogli-mento della doglianza, mette conto, altresì, considerare che (…)”: così sentenzad'appello, pag. 17) sulla cui scorta la Corte di Messina ha respinto il quartomotivo d'appello.Ebbene, si è dapprima dato contezza dell'inammissibilità del secondo motivodi ricorso e dunque, propriamente, del motivo che attinge il primo autonomocomplesso di ragioni sulla cui scorta la Corte di Messina ha in pari tempo respintoil quarto motivo d'appello.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026In tal guisa soccorre l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualorala decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, laritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi"rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relativealle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).31.

Per altro verso, il motivo patentemente veicola censure ermeneutiche.Cosicché analogamente esplicano valenza i rilievi già formulati in sede di di-samina del primo motivo di ricorso.32.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1359 e 2479 cod. civ., dell'art.115 cod. proc. civ., dell'art. 207 r.d. n. 267/1942, degli artt. 2 e 11 d.lgs.

C.P.S.n. 1577/1947 e della legge n. 220/2002, “per avere la Corte di merito disattesol'avvenuta contabilizzazione del credito secondo le norme del [OSCURATO:PERSONA], così ritenendo erroneamente non verificata la condizione so-spensiva della revisione amministrativa e/o contabile , nonché assente in attila prova del credito ingiunto” (così ricorso, pag. 26).Deduce, peraltro, che “l'attività svolta dai [OSCURATO:PERSONA], in ragionedel controllo pubblico normativamente previsto (…) si appalesa riconducibilealla revisione amministrativa di cui alla clausola n. 7, non solo sotto l'aspettologico-letterale, ma anche in senso tecnico-normativo” (così ricorso, pag. 27).33.

Il quarto motivo di ricorso è similmente inammissibile.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202634.

Il motivo attinge egualmente il secondo autonomo complesso di ragionisulla cui scorta la Corte di Messina ha respinto il quarto motivo d'appello.Soccorre perciò l'insegnamento di questa Corte dapprima citato (il riferimentoè a Cass. n. 2108/2012).Il motivo veicola censure ermeneutiche.Simmetricamente esplicano valenza i rilievi già espressi in sede di esame delprimo motivo di ricorso.35.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. edell'art. 115 cod. proc. civ.

“per avere la Corte di merito invertito l'onere proba-torio sull'estinzione del debito ingiunto, trascurando le prove fornite dalla credi-trice in ordine credito dedotto in atti” (così ricorso, pag. 29).Deduce che “in ordine alla prova del credito ingiunto, l'odierna ricorrente haprodotto in atti (…)” (cfr. ricorso, pag. 30).Deduce quindi che “la Corte di merito, nel rilevare l'assenza della prova delcredito ingiunto, non solo ha disatteso la documentazione in atti, così violandoil disposto dell'art. 115 c.p.c., ma ha anche ignorato il disposto di cui all'art.2697 c.c.”, siccome “a fronte dei supporti probatori sopra indicati, avrebbe do-vuto essere il debitore ingiunto a dare la prova dell'estinzione del debito da luiassunto con la clausola n. 7 dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio del22.12.94” (così ricorso, pag. 29).36.

Il quinto motivo di ricorso è al pari dei precedenti inammissibile.37.

La Corte di Messina sulla scorta della – si è detto ‒ ineccepibile e congruainterpretazione dell'art. 7 dell'atto di assegnazione ha ritenuto che non vi fosseNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026margine per ricondurvi la pretesa oggetto dell'iniziale ingiunzione (“non puòcondividersi l'argomentazione del primo decidente, secondo cui (…), in quantosmentita dalle emergenze documentali sopra richiamate”: così sentenza d'ap-pello, pag. 19).Invano, perciò, il ricorrente adduce l'erronea inversione dell'onere dellaprova.Invano, in ogni caso, il ricorrente si duole per l'omessa valutazione dei riscon-tri probatori del credito oggetto dell'ingiunzione.Soccorre l'insegnamento di questa Corte secondo cui il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meritonon dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non es-sendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., néin quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n.4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tra-muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016,n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).38.

L'inammissibilità del ricorso principale assorbe la disamina del ricorsoincidentale condizionato.39.

In dipendenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricor-rente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giu-dizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.40.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass.

Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA]” s.c. a r.l. in l.c.a., a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario dellespese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del commissario liquidatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio, n. 6, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.RICORRENTEcontrovirtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocatoNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026domiciliato in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'avvocatoCarmela Giuffrida.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 342/2023 della Corte d'Appello di Messina.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La cooperativa edilizia [OSCURATO:SOCIETA]. realizzava in Capo d'Orlandoventi alloggi di edilizia agevolata su terreno espropriato ai sensi della legge n.865/1971 e concessole in diritto di superficie giusta convenzione siglata in data4.12.1987 con il Comune di Capo d'Orlando (cfr. ricorso, pagg. 3 e ss.).2. All'esito del giudizio di opposizione alla stima, definito con sentenza dellaCorte d'appello di Messina n. 133/1995, il Comune di Capo d'Orlando corrispon-deva agli aventi diritto l'indennità di espropriazione.3. Il Comune di Capo d'Orlando chiedeva ed otteneva in danno della Coope-rativa – nel corso dell'anno 1997 - decreti ingiuntivi, onde conseguire il rimborsodelle indennità versate agli espropriati.4. Con sentenza n. 5/2006 il Tribunale di Patti dichiarava lo stato di insol-venza della Cooperativa. Con decreto in data 25.10.2006 della autorità compe-tente la Cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. I com-missari liquidatori ammettevano il Comune di Capo d'Orlando al passivo dellal.c.a. per l'importo di euro 191.923,29.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/20265. Con l'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il socioprenotatario [OSCURATO:PERSONA] – al pari degli altri soci prenotatari – si accollavagli eventuali oneri aggiuntivi sul prezzo dell'assegnazione che la cooperativaavrebbe sopportato successivamente al dì della stipula.All'art. 7 del rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si pattuiva esplicitamente, peraltro, “(…).Le parti assegnatarie restano però espressamente obbligate e si impegnano apagare quelle eventuali somme che a seguito di revisione amministrativa e/ocontabile per spese omesse, in atto non previste o ancora in futuro da sostenereper rapporti pendenti, per oneri fiscali e a qualsiasi altro titolo fossero dovutedalla cooperativa e per essa da tutti i soci pro quota”.Nella premessa dell'atto pubblico di assegnazione veniva richiamata espres-samente la convenzione intercorsa in data 4.12.1987 tra il Comune e la Coope-rativa, con cui quest'ultima si obbligava a rimborsare al Comune quanto lostesso ente avrebbe pagato agli espropriati a seguito dei giudizi da costoro even-tualmente promossi (cfr. ricorso, pag. 4).6. Successivamente alla stipula degli atti di assegnazione e al deposito delbilancio dell'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Cooperativa più non attendeva néalla redazione e al deposito dei bilanci né alla predisposizione della contabilità.7. Indi, in ragione dell'assenza di attività sociali e dell'accollo pro quota daparte dei soci del debito della Cooperativa nei confronti del Comune (cfr. ricorso,pag. 5), il commissario liquidatore de [OSCURATO:SOCIETA]., con atto stragiudizialenotificato il 23.7.2007, intimava al socio [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellasomma di euro 9.596,16, quale quota-parte dell'indennità di espropriazione delterreno pagata dal Comune in luogo della Cooperativa.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/20268. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 6.12.2013 al [OSCURATO:PERSONA] – rimasta senza esito l'intimazione di pagamento ‒ il commissario liqui-datore chiedeva ingiungersi ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma dieuro 9.596,16, oltre interessi dalla messa in mora e spese.9. Con decreto n. 4/2014 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.10. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, notificata il 7.3.2014.Eccepiva, peraltro, la prescrizione dell'avversa pretesa, siccome alla data del23.7.2007 era decorso il termine decennale a far data dal marzo del 1997, epocain cui il Comune di Capo d'Orlando aveva atteso alla notifica dei decreti ingiuntiviottenuti in danno della Cooperativa.Instava per la revoca dell'ingiunzione.10.1. Si costituiva il commissario liquidatore.Instava per il rigetto dell'opposizione.11. Con sentenza n. 185/2020 il Tribunale rigettava l'opposizione.12. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva il commissario liquidatore.13. Con sentenza n. 342/2023 la Corte d'appello di Messina accoglieva il gra-vame e, in accoglimento dell'opposizione, revocava l'ingiunzione; condannava ilcommissario liquidatore alle spese del doppio grado.13.1. Premetteva la Corte di Messina in ordine al secondo motivo d'appello ‒con cui l'appellante aveva riproposto l'eccezione di inammissibilità della dedu-zione con la quale il commissario liquidatore, nella memoria ex art. 183, 6° co.,n. 1, cod. proc. civ., “ad integrazione delle ragioni già sostenute in comparsa dirisposta”, aveva fatto valere la responsabilità illimitata del socio [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026china per i debiti sociali in conseguenza dell'avvenuto scioglimento di dirittodella Cooperativa, correlato al “prolungato mancato deposito dei bilanci sociali”ed atto a comportare la perdita, per l'organismo societario, della personalitàgiuridica e l'insorgere di un rapporto associativo di fatto tra i soci – che nelricorso monitorio il credito era stato azionato sulla scorta del presunto accolloda parte di ciascun socio degli “oneri futuri del sodalizio mutualistico sino all'e-stinzione” in virtù della clausola di cui all'art. 7 dell'atto di assegnazione ed inrelazione alla convenzione intercorsa in data 4.12.1987 tra la Cooperativa ed ilComune di Capo d'Orlando (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 – 9).Premetteva, altresì, che – contrariamente all'assunto del Tribunale - tratta-vasi senza dubbio di “causae petendi” diverse, fondate, la prima, quella di cui alricorso monitorio, sul contratto di assegnazione di alloggio, la seconda, quelladi cui alla memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ., sul contratto disocietà (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).Premetteva, inoltre, nel quadro della pronuncia n. 12310/2015 delle SezioniUnite, che la diversificazione della “causa petendi” mercé la memoria ex art.183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ. poteva pur reputarsi ammissibile, ovvero nonoggetto di preclusione alcuna, a condizione tuttavia che “la nuova domanda si sostituisca a quella iniziale, da intendersi perciò implicitamente rinunciatadalla parte” (così sentenza d'appello, pag. 11).Indi evidenziava che la domanda di pagamento basata sul rapporto associa-tivo era da qualificare come domanda nuova, perché “non [aveva] sostituitoquella originariamente formulata, ma ad essa si [era] aggiunta” (così sentenzad'appello, pag. 12).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026Evidenziava segnatamente che di tanto si aveva riscontro alla stregua deltestuale tenore della memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ., viepiùche il commissario liquidatore aveva espressamente addotto che “il mancatodeposito dei bilanci e i relativi effetti sono stati oggetto di precisazione (…) me-diante la rappresentazione di una ulteriore ragione di credito, palesemente con-corrente con quella contrattuale, derivante dall'assunzione di debito da parte delsocio ingiunto” (cfr. sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava inoltre che – contrariamente all'assunto del primo Giudice - laquestione del mancato deposito dei bilanci successivi a quello relativo all'eser-cizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata prefigurata dal commissario liquidatore nellacomparsa di costituzione e risposta di prime cure “solo ed esclusivamente al finedi replicare all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente” (così sentenzad'appello, pag. 13), sicché trattavasi di una mera allegazione di fatto, inidoneaa concretare gli estremi della modificazione della domanda.Evidenziava la Corte di Messina in ordine al quarto motivo d'appello ‒ con cuil'appellante aveva censurato il primo dictum, nella parte in cui l'esposizione de-bitoria nei confronti della Cooperativa era stata ricondotta agli “oneri ancora infuturo da sostenere per rapporti pendenti” di cui all'art. 7 dell'atto di assegna-zione – che al dì della stipula dell'atto di assegnazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) erano giàstati instaurati dinanzi alla Corte di Messina i giudizi di opposizione alla stimapromossi dai proprietari dei terreni espropriati, sicché la pendenza dei medesimigiudizi, come peraltro risultava dall'atto notarile di assegnazione, era senz'altronota alla Cooperativa assegnante (cfr. sentenza d'appello, pag. 16).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026Evidenziava nondimeno che nessun riferimento a siffatto contenzioso erastato inserito nel corpo dell'atto di assegnazione, sicché il socio assegnatarioben avrebbe potuto far affidamento “sull'avvenuto versamento da parte dellaCooperativa al Comune, all'atto della consegna dell'area , dell'intera sommaversata da quest'ultimo ai proprietari a titolo di indennità di espropriazione”(così sentenza d'appello, pag. 17).Evidenziava altresì – “benché tali considerazioni siano già di per sé sufficientia giustificare l'accoglimento della doglianza” (così sentenza d'appello, pag. 17)‒ che l'art. 7 dell'atto di assegnazione faceva riferimento a “somme che a se-guito di revisione amministrativa e/o contabile per spese omesse, in atto nonpreviste o ancora in futuro da sostenere per rapporti pendenti, per oneri fiscalie a qualsiasi altro titolo, fossero dovute dalla cooperativa e per essa da tutti isoci pro quota” (cfr. sentenza d'appello, pag. 17).Evidenziava quindi che nella specie non vi era prova alcuna che la sommaazionata in via monitoria dal commissario liquidatore fosse stata quantificata “inesito ad una revisione contabile e/o amministrativa” effettuata dall'organo com-petente (cfr. sentenza d'appello, pag. 18).Evidenziava, per giunta, che non solo non vi era stata allegazione in tal ultimosenso da parte del commissario liquidatore, ma dagli atti emergeva “pacifica lamancanza di regolarità contabile e amministrativa della gestione societaria apartire dall'anno 1995, posto che l'ultimo bilancio redatto [era] quello relativoall'esercizio 1994” (così sentenza d'appello, pag. 18).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026Evidenziava al contempo che non poteva qualificarsi come atto di contabilitàsociale lo stato passivo della l.c.a. depositato nel gennaio 2009 presso la can-celleria del Tribunale di Patti (cfr. sentenza d'appello, pag. 18).Evidenziava in conclusione che, “in mancanza di prova di un legittimo fonda-mento contrattuale della pretesa creditoria azionata dalla cooperativa nei con-fronti del Franchina”, il decreto ingiuntivo era senz'altro da revocare (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 19).14. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il commissario liquidatore dellaliquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].;ne ha chiesto sulla base di cinque motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, recante ricorso incidentalecondizionato affidato ad un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso principale; in via condizionata, in ipotesi di accoglimento delricorso principale, ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso, conil favore delle spese.15. Il ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all'av-verso ricorso incidentale.16. Il ricorrente principale ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE17. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1346,Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/20261362, 1363, 1372, 2521 e 2544 (nella formulazione vigente ratione temporis)cod. civ. nonché degli artt. 112, 183 e 345 cod. proc. civ. “per avere la Corte dimerito ritenuto che l'iniziale pretesa creditoria, fondata sul rapporto mutuali-stico, sarebbe stata successivamente basata sul rapporto associativo , inquanto conseguente al transito sul socio dell'obbligazione sociale per gli effettidell'art. 2544 c.c., sicché dalle due prospettazioni ne sarebbero derivate lerispettive diverse causae petendi, con la conseguente inammissibilità dell'ecce-pito ulteriore presidio normativo a sostegno dell'unico credito ingiunto, comeverbalizzato nella prima udienza di comparizione e circostanziato con la primamemoria istruttoria” (così ricorso, pag. 6).Deduce, in primo luogo, che “l'insorgenza della società di fatto per gli ef-fetti dell'art. 2544 c.c., ratione temporis, non ha mutato la natura dell'obbliga-zione dedotta in atti, comunque, riconducibile al rapporto contrattuale mutuali-stico” (così ricorso, pag. 6).Deduce segnatamente che nel caso di specie “l'obbligazione sociale tran-sitata in capo al socio per la sopraggiunta di lui responsabilità illimitata e l'ob-bligazione dedotta nel ricorso monitorio sono perfettamente sovrapponibili, at-tenendo entrambe al rapporto mutualistico e specificatamente alla spesa so-praggiunta relativa all'obbligo di rimborso dell'indennità espropriativa deri-vante dalla Convenzione ex art. 35 L. 865/71, imposta ex lege” (così ricorso,pag. 10).Deduce dunque che, contrariamente all'assunto dalla Corte di Messina, “il ri-chiamo alla disciplina dell'art. 2544 c.c., ratione temporis, effettuato dalla Liqui-datela sia nella prima udienza di comparizione del 10.05.2016 (…), che nellaNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026prima memoria istruttoria del 24.12.18 (…), non indica una obbligazione deri-vante dal rapporto associativo , ma si riporta alla medesima obbligazione dasempre enunciata in atti, riguardante il rapporto mutualistico e prevista nellastessa clausola n. 7 dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio” (così ricorso,pag. 10).Deduce, in secondo luogo, che “l'enunciazione in sede istruttoria dell'ulteriorepresidio normativo a sostegno dell'unica obbligazione dedotta in atti non hacomportato la proposizione di una nuova domanda ” (così ricorso, pag. 10).Deduce segnatamente che “il diritto di credito di cui alla domanda intro-duttiva è rimasto identico nelle diverse fasi del giudizio, ciò non solo relativa-mente al petitum, (…) ma anche in riferimento alla causa petendi” (così ricorso,pag. 13).Deduce segnatamente che il chiaro tenore letterale della clausola n. 7 dell'attodi assegnazione depone nel senso che “il socio si è obbligato a sopportare le spese sopraggiunte , che a qualsiasi altro titolo fossero dovute dalla Coope-rativa e per essa da tutti i soci pro-quota ”, “sicché, anche sotto questo profilointerpretativo (…), l'obbligazione per gli effetti dell'art. 2544 c.c. non è affattodiversa da quella dedotta in atti” (così ricorso, pag. 13).Deduce, in terzo luogo, che “anche sotto il profilo dell'enunciazione del fatto,tempestivamente eseguita nella comparsa di costituzione, non sussiste la no-vità in ordine a quanto eccepito dalla Liquidatela sugli effetti delle disposizionidell'art. 2544 c.c.” (così ricorso, pag. 14).Deduce segnatamente che “il mancato deposito dei Bilanci per due eserciziconsecutivi comporta, ai sensi dell'art. 2544 c.c. (ratione temporis), lo sciogli-Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026mento di diritto della Cooperativa, con la conseguente responsabilità illimitatadei soci per le obbligazioni sociali” (così ricorso, pag. 17).Deduce dunque che “i succitati effetti giuridici , in quanto derivanti diret-tamente dalla norma di diritto positivo (art. 2544 c.c. ratione temporis), risul-tano impliciti già con l'esposizione del fatto e si devono ritenere ipso iureparte integrante della domanda formulata con l'atto di costituzione” (cosìricorso, pag. 17).Deduce al contempo che “gli effetti dell'art. 2544 c.c., in quanto rilevabilid'ufficio, non scontano le preclusioni dei termini fissati per le memorie istrutto-rie” (così ricorso, pag. 17).18. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.19. Il mezzo in disamina veicola una duplice quaestio ermeneutica.Da un canto, il ricorrente censura l'interpretazione (“(…) il diritto di credito di cui alla domanda introduttiva è rimasto identico nelle diverse fasi del giudizio(…)”: così ricorso, pag. 13) cui la Corte di Messina ha fatto luogo – in sede didelibazione del secondo motivo d'appello ‒ in ordine alla deduzione dallo stessoricorrente operata con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ.,deduzione sostanziante la prospettazione – ha reputato la Corte di merito ‒ diun'aggiuntiva e non sostitutiva “causa petendi”.D'altro canto, il ricorrente censura l'interpretazione (“(…) a bene esaminarela predetta clausola n. 7 (…)”: così ricorso, pag. 13) cui la Corte di Messina hafatto luogo in ordine alla clausola di cui all'art. 7 dell'atto di assegnazione pernotar Penna del 22.12.1994.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202620. In relazione ad ambedue i profili ermeneutici il dictum della Corte d'ap-pello si rivela ineccepibile “in diritto”, congruo ed esaustivo “in fatto”.21. Ineccepibile “in diritto”.Invero, la Corte distrettuale ha fatto inappuntabile applicazione dell'insegna-mento questa Corte a tenor del quale il socio di una cooperativa edilizia è partedi un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal con-tratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazionee l'assegnazione dell'alloggio (cfr. Cass. (ord.) 13.5.2021, n. 12949; Cass.16.4.2003, n. 6016).Invero, la Corte distrettuale ha fatto inappuntabile applicazione dell'insegna-mento delle Sezioni Unite di questa Corte – del 15.6.2015, n. 12310 (Rv.635536) – ove in motivazione si legge testualmente:«E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande “nuove” ammesse,nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del conve-nuto, è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo,sono “altro” da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con laconseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre)domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) siaggiungono alla domanda principale».«La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in rela-zione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate”espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “mo-difiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che ledomande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ul-Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026teriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali mo-dificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole,di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostitui-scono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività».22. Congruo ed esaustivo “in fatto”.Tanto nel quadro degli insegnamenti di questa Corte sia relativi all'esegesidegli atti processuali (l'interpretazione degli atti processuali costituisce attivitàriservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto perviolazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di moti-vazione: cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360) siarelativi all'esegesi degli atti sostanziali di autonomia privata (l'interpretazionedel contratto si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito,censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ.: cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 14355; né la censura ex n. 3 né lacensura ex n. 5 cit. possono risolversi in una critica del risultato interpretativoraggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una diffe-rente interpretazione: cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n.10131).Più esattamente, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate- giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte- ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026360 cod. proc. civ., si scorge in ordine alle motivazioni cui la Corte distrettualeha ancorato il suo dictum.Segnatamente, la Corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmenteesplicitato il proprio iter argomentativo.23. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. “peravere la Corte di merito pronunciato sulla inosservanza del principio di buonafede e sul conseguente vizio del consenso in ordine alla clausola n. 7 del con-tratto di assegnazione dell'alloggio, nonostante l'assenza di una specifica do-manda dell'appellante, così incorrendo nella extrapetizione” (così ricorso, pag.18); la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1372, 1375, 2729 cod. civ. edella legge n. 865/1971 “per avere la Corte di merito presunto che l'opponenteavesse accettato l'obbligo della predetta clausola n. 7, considerando in buonafede che gli oneri espropriativi fossero inclusi nel prezzo pagato, trascurando gliopposti indizi concordanti in atti e la vincolatività del contratto stipulato dal sociomedesimo” (così ricorso, pag. 18).Deduce che l'appellante giammai ha domandato l'annullamento della clausolan. 7 per vizio del consenso ovvero giammai ha addotto la violazione del principiodi buona fede da parte della Cooperativa, sicché la Corte di Messina ha pronun-ciato extrapetita allorché ha opinato per la violazione del principio di “buonafede” (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce in ogni caso che l'assunto della Corte d'appello, secondo cui Antoniomento da parte della Cooperativa al Comune, “all'atto della consegna dell'area”,Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026dell'intera somma versata da quest'ultimo ai proprietari a titolo di indennità diespropriazione ” si basa “su una presunzione priva dei presupposti di cui all'art.2729 c.c.” (così ricorso, pag. 21).Deduce del resto che “l'art. 8 della (…) Convenzione ex art. 35 L. 865/71, (…)riportando la locuzione anche a seguito di eventuali azioni giudiziarie dopol'emissione del decreto di espropriazione in essa contenuta, lascia supporre lapossibilità dell'insorgenza dei giudizi sulla determinazione della relativa inden-nità di esproprio” (così ricorso, pag. 21).Deduce, d'altra parte, che la conoscenza da parte del socio [OSCURATO:PERSONA] mancato pagamento delle spese per gli oneri espropriativi – rilevante al finedi escludere la sua buona fede – era da presumere alla stregua della “consape-volezza del socio stipulante di non avere egli stesso mai pagato alcuna sommaper la predetta voce di spesa ” (così ricorso, pag. 22).24. Il secondo motivo di ricorso è del pari e a più ragioni inammissibile.25. In primo luogo, con il mezzo in disamina, si censurano indebitamente subspecie di extrapetizione mere argomentazioni formulate a semplice corredo deirilievi motivazionali sulla cui scorta la Corte d'appello, in sede di delibazione delquarto motivo di gravame ed in ordine all'esegesi della clausola di cui all'art. 7dell'atto di assegnazione, ha poi concluso nel senso che non era stato acquisitoriscontro del fondamento contrattuale della pretesa azionata in via monitoria (“ilprincipio della buona fede avrebbe imposto di menzionare espressamente leeventuali ulteriori debenze stabilite all'esito dei predetti giudizi di opposizionealla stima, ancora in corso”: così sentenza d'appello, pagg. 16 - 17).Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202626. In secondo luogo, con il mezzo in disamina, si veicolano parimenti dellecensure/doglianze ermeneutiche (“l'art. 8 è stato poi associato all'omessa indi-cazione della pendenza giudiziaria nell'atto pubblico di assegnazione (…)”:così ricorso, pag. 21), in relazione alle quali esplicano valenza i rilievi giàespressi in sede di esame del primo motivo di ricorso.27. In terzo luogo, con il mezzo in disamina, si adducono doglianze “di me-rito”, rilevanti in relazione al giudizio “di fatto” (“il socio stipulante (…) avrebbedovuto accertare preventivamente se i pagamenti in favore del Comune per glioneri espropriativi fossero stati eseguiti (…)”: così ricorso, pag. 21) e sollecitantiquesta Corte al riesame di circostanze asseritamente rilevanti in chiave presun-tiva/probatoria.Cosicché soccorre l'insegnamento per cui con il ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpreta-zione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispe-cie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattocompiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Ovviamente, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimitàl'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzareelementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che – ed è il caso di specie‒ la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune daerrori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni(cfr. Cass. sez. lav. 20.7.2006, n. 16728; altresì, Cass. (ord.) 25.9.2023, n.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202627266, secondo cui, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricor-renza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729cod. civ. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimo-strare, secondo il criterio dell' “id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da pro-vare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezio-nale del giudice di merito).28. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1369cod. civ., “per avere la Corte di merito disatteso l'effettivo significato logico eletterale della clausola contrattuale posta a fondamento del credito, ritenendoerroneamente che la condizione sospensiva in essa contenuta si riferisse allaRevisione legale eseguita dai professionisti abilitati e non già alla mera revi-sione nel senso di modifica della contabilità per gli oneri sopraggiunti” (cosìricorso, pag. 23).Premette che la Corte di Messina “ha valorizzato l'espressione letterale aseguito di revisione amministrativa e/o contabile quale condizione sospensivadell'efficacia della clausola dell'art. 7 (…)” e tuttavia, in tal guisa, la Corte d'ap-pello ha omesso “di valutarne correttamente il significato letterale e logico, de-sumibile da tutte le frasi ivi contenute, come disposto dall'art. 1363 c.c.” (cosìricorso, pag. 24).Premette segnatamente che la Corte distrettuale, “prendendo in considera-zione solo una parte dell'intera clausola” (“a seguito di revisione amministrativae/o contabile”), ha erroneamente ritenuto che “il richiamo alla revisione am-ministrativa e/o contabile , fosse necessariamente collegabile all'attività svoltaNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026dai Revisori o dalle Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro (…)” (cosìricorso, pag. 24).Indi deduce che i rilievi della Corte territoriale si palesano erronei per piùragioni.Innanzitutto, giacché “nella clausola in questione non esiste alcun richiamo aiRevisori Ufficiali dei Conti” (così ricorso, pag. 24).Altresì, giacché in ragione e del significato logico-letterale e del contesto com-plessivo della clausola di cui all'art. 7 dell'atto di assegnazione con il termine“revisione” è stata indicata “proprio la modifica della contabilità del prezzo diassegnazione …per spese omesse, in atto non previste o ancora in futuro dasostenere per rapporti pendenti, per oneri fiscali e a qualsiasi altro titolo fosserodovute dalla Cooperativa e per essa da tutti i soci pro-quota ” (così ricorso,pag. 25).29. Il terzo motivo di ricorso è parimenti a più ragioni inammissibile.30. Per un verso, il motivo attinge il secondo autonomo complesso di ragioni(“benché tali considerazioni siano già di per sé sufficienti a giustificare l'accogli-mento della doglianza, mette conto, altresì, considerare che (…)”: così sentenzad'appello, pag. 17) sulla cui scorta la Corte di Messina ha respinto il quartomotivo d'appello.Ebbene, si è dapprima dato contezza dell'inammissibilità del secondo motivodi ricorso e dunque, propriamente, del motivo che attinge il primo autonomocomplesso di ragioni sulla cui scorta la Corte di Messina ha in pari tempo respintoil quarto motivo d'appello.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026In tal guisa soccorre l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualorala decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, laritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi"rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relativealle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ul-time non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).31. Per altro verso, il motivo patentemente veicola censure ermeneutiche.Cosicché analogamente esplicano valenza i rilievi già formulati in sede di di-samina del primo motivo di ricorso.32. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1359 e 2479 cod. civ., dell'art.115 cod. proc. civ., dell'art. 207 r.d. n. 267/1942, degli artt. 2 e 11 d.lgs. C.P.S.n. 1577/1947 e della legge n. 220/2002, “per avere la Corte di merito disattesol'avvenuta contabilizzazione del credito secondo le norme del [OSCURATO:PERSONA], così ritenendo erroneamente non verificata la condizione so-spensiva della revisione amministrativa e/o contabile , nonché assente in attila prova del credito ingiunto” (così ricorso, pag. 26).Deduce, peraltro, che “l'attività svolta dai [OSCURATO:PERSONA], in ragionedel controllo pubblico normativamente previsto (…) si appalesa riconducibilealla revisione amministrativa di cui alla clausola n. 7, non solo sotto l'aspettologico-letterale, ma anche in senso tecnico-normativo” (così ricorso, pag. 27).33. Il quarto motivo di ricorso è similmente inammissibile.Numero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/202634. Il motivo attinge egualmente il secondo autonomo complesso di ragionisulla cui scorta la Corte di Messina ha respinto il quarto motivo d'appello.Soccorre perciò l'insegnamento di questa Corte dapprima citato (il riferimentoè a Cass. n. 2108/2012).Il motivo veicola censure ermeneutiche.Simmetricamente esplicano valenza i rilievi già espressi in sede di esame delprimo motivo di ricorso.35. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. edell'art. 115 cod. proc. civ. “per avere la Corte di merito invertito l'onere proba-torio sull'estinzione del debito ingiunto, trascurando le prove fornite dalla credi-trice in ordine credito dedotto in atti” (così ricorso, pag. 29).Deduce che “in ordine alla prova del credito ingiunto, l'odierna ricorrente haprodotto in atti (…)” (cfr. ricorso, pag. 30).Deduce quindi che “la Corte di merito, nel rilevare l'assenza della prova delcredito ingiunto, non solo ha disatteso la documentazione in atti, così violandoil disposto dell'art. 115 c.p.c., ma ha anche ignorato il disposto di cui all'art.2697 c.c.”, siccome “a fronte dei supporti probatori sopra indicati, avrebbe do-vuto essere il debitore ingiunto a dare la prova dell'estinzione del debito da luiassunto con la clausola n. 7 dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio del22.12.94” (così ricorso, pag. 29).36. Il quinto motivo di ricorso è al pari dei precedenti inammissibile.37. La Corte di Messina sulla scorta della – si è detto ‒ ineccepibile e congruainterpretazione dell'art. 7 dell'atto di assegnazione ha ritenuto che non vi fosseNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026margine per ricondurvi la pretesa oggetto dell'iniziale ingiunzione (“non puòcondividersi l'argomentazione del primo decidente, secondo cui (…), in quantosmentita dalle emergenze documentali sopra richiamate”: così sentenza d'ap-pello, pag. 19).Invano, perciò, il ricorrente adduce l'erronea inversione dell'onere dellaprova.Invano, in ogni caso, il ricorrente si duole per l'omessa valutazione dei riscon-tri probatori del credito oggetto dell'ingiunzione.Soccorre l'insegnamento di questa Corte secondo cui il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di meritonon dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non es-sendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., néin quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n.4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tra-muta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016,n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).38. L'inammissibilità del ricorso principale assorbe la disamina del ricorsoincidentale condizionato.39. In dipendenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricor-rente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giu-dizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.40. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 12428/2023Numero sezionale 2061/2026Numero di raccolta generale 23071/2026Data pubblicazione 12/07/2026previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, commissario liquidatore della [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA]” s.c. a r.l. in l.c.a., a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario dellespese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 23071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris