Risultati per «giudizio di legittimità costituzionale parametri»
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18308/2026

Testo disponibile della fonte

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e entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,assistita e difesa dall’Avvocatura generale dello Sato,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.2107/2020 depositata il 04/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamentosull’anno di imposta 1998 in conseguenza di reddito da partecipazioneNumero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026nella soc. [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta accertata per operazionisoggettivamente inesistenti.Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della partecontribuente, donde spiccava appello che trovava accoglimento dalcollegio di secondo grado, la cui sentenza era cassata con rinvio da questaCorte, in ragione della motivazione carente.Riassunto il giudizio, il collegio del rinvio rigettava le ragioni dellaparte privata, che ricorre qui per cassazione, affidandosi a due motivi diimpugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.L’affare era chiamato all’adunanza del 8 maggio 2025, in prossimitàdella quale il Pubblico Ministero in persona del sost.

Procuratore Generaledott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria in forma di memoria,concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.L’affare viene qui in trattazione all’esito di rinvio per eventualetrattazione congiunta con il ricorso rgn 24600/2017 ed il PubblicoMinistero ha reiterato le proprie conclusioni, come già formulate.CONSIDERATOVengono proposti due motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. in parametro all’art. 111 Cost., nonchéall’art. 132 del medesimo codice di rito civile, contestando omessamotivazione della sentenza.

Nello specifico, si lamenta che la sentenza inscrutinio non si confronti con le specifiche censure d’appello che vengonoriprodotte del corpo del ricorso per cassazione ai fine dell’esaustività ecompletezza del motivo di doglianza.1.1.

Il motivo non può essere accolto.Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducaNumero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass.,S.U. n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione diuna sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altrasentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente",riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, inmodo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

Lasentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimentoe non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento deldispositivo (Cass.

VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n.21978/2018).1.2.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n.5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte haritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali ladecisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,Numero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U.n. 34476/2019).Nel caso di specie, la sentenza qui in esame si confronta con lavicenda della ripresa a tassazione dei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] sas,si cui l’odierno ricorrente era socio, riprendendone con vaglio critico lamotivazione che dichiara di condividere.Il primo motivo non può quindi essere accolto.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. per non aver tenuto conto la pronuncia inscrutinio della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste con cuiil contribuente [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dagli addebiti di falsafatturazione.2.1.

Il motivo è inammissibile.Per un verso, infatti, il contribuente non riporta la sentenza diassoluzione nella sua integrità, omettendone la motivazione, necessariaper consentire a questa Suprema Corte di legittimità di valutarne larilevanza ed aderenza al caso in esame.

Per altro verso, altresì, ildispositivo della predetta sentenza, unica parte prodotta in questogiudizio, risulta emesso ai sensi dell’art. 530 cpp primo e secondo comma,senza che il ricorrente chiarisca la sentenza a quali fatti si riferisce e conquale formula sia stata adottata l’assoluzione ad essi relativa.Ne consegue l’inammissibilità del motivo, del tutto generico.2.2.

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilNumero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.Il PresidenteAndreina GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,assistita e difesa dall’Avvocatura generale dello Sato,-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.2107/2020 depositata il 04/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamentosull’anno di imposta 1998 in conseguenza di reddito da partecipazioneNumero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026nella soc. [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta accertata per operazionisoggettivamente inesistenti.Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della partecontribuente, donde spiccava appello che trovava accoglimento dalcollegio di secondo grado, la cui sentenza era cassata con rinvio da questaCorte, in ragione della motivazione carente.Riassunto il giudizio, il collegio del rinvio rigettava le ragioni dellaparte privata, che ricorre qui per cassazione, affidandosi a due motivi diimpugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.L’affare era chiamato all’adunanza del 8 maggio 2025, in prossimitàdella quale il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generaledott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria in forma di memoria,concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.L’affare viene qui in trattazione all’esito di rinvio per eventualetrattazione congiunta con il ricorso rgn 24600/2017 ed il PubblicoMinistero ha reiterato le proprie conclusioni, come già formulate.CONSIDERATOVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. in parametro all’art. 111 Cost., nonchéall’art. 132 del medesimo codice di rito civile, contestando omessamotivazione della sentenza. Nello specifico, si lamenta che la sentenza inscrutinio non si confronti con le specifiche censure d’appello che vengonoriprodotte del corpo del ricorso per cassazione ai fine dell’esaustività ecompletezza del motivo di doglianza.1.1. Il motivo non può essere accolto.Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione perrelationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad unasentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproducaNumero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientementerecepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass.,S.U. n.14815/2008).Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione diuna sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altrasentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente",riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, inmodo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. Lasentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimentoe non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento deldispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n.21978/2018).1.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte haritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali ladecisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,Numero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U.n. 34476/2019).Nel caso di specie, la sentenza qui in esame si confronta con lavicenda della ripresa a tassazione dei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] sas,si cui l’odierno ricorrente era socio, riprendendone con vaglio critico lamotivazione che dichiara di condividere.Il primo motivo non può quindi essere accolto.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c. per non aver tenuto conto la pronuncia inscrutinio della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste con cuiil contribuente [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dagli addebiti di falsafatturazione.2.1. Il motivo è inammissibile.Per un verso, infatti, il contribuente non riporta la sentenza diassoluzione nella sua integrità, omettendone la motivazione, necessariaper consentire a questa Suprema Corte di legittimità di valutarne larilevanza ed aderenza al caso in esame. Per altro verso, altresì, ildispositivo della predetta sentenza, unica parte prodotta in questogiudizio, risulta emesso ai sensi dell’art. 530 cpp primo e secondo comma,senza che il ricorrente chiarisca la sentenza a quali fatti si riferisce e conquale formula sia stata adottata l’assoluzione ad essi relativa.Ne consegue l’inammissibilità del motivo, del tutto generico.2.2. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilNumero registro generale 31009/2020Numero sezionale 4789/2026Numero di raccolta generale 18308/2026Data pubblicazione 06/06/2026giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.Il PresidenteAndreina GIUDICEPIETRO