CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 05977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di Torino: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, contestatogli nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione sino al 29 dicembre 2014 e quale amministratore unico da tale data sino a quella del fallimento (26 febbraio 2015) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; b) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità dello stesso in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, attribuitogli nella stessa veste sopra indicata. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale, attraverso un mero richiamo alle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, esibito una motivazione apparente inidonea a dimostrare la necessaria sussistenza dell'elemento psicologico, soprattutto alla luce della contestuale assoluzione del Mtstrinaro dall'accusa di bancarotta distrattiva e della valutazione di inattendibilità espressa al riguardo dalla Corte con riferimento alla teste Rolando. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali ribadendo la contraddittorietà argomentativa che emerge dall'avere, da un lato, ritenuto inattendibile la teste Rolando, ai fini della bancarotta distrattiva e, dall'altro, richiamato, ai fini dell'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale le considerazioni del giudice di primo grado che aveva, appunto, valorizzato le dichiarazioni del teste appena menzionato. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello eluso il tema della riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice, anche alla luce dell'elemento soggettivo. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. All'udienza del 21 ottobre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. I quattro motivi, esaminabili congiuntamente sia per la loro connessione che Per la frequentg.sovrapposizione di considerazioni critiche che si registrano nelle varie doglianze, sono fondati, dal momento che le argomentazioni dedicate dalla Corte territoriale alla conferma della decisione di primo grado sono, per un verso, del tutto carenti, per altro, contraddittorie. Esse, infatti, traggono espressamente la prova del dolo dall'impossibilità di individuare con certezza e completezza gli appartenenti al ceto c:reditorio, ma ciò attiene non alle modalità della condotta, che pure rappresenta una solida base di ricostruzione dell'elemento psicologico, ma agli effetti della condotta. A ciò deve aggiungersi che la stessa Corte territoriale utilizza l'avverbio «maldestramente» per indicare il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, in tal modo evocando una scarsa perizia anziché i tratti del dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata (sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili, non essendo stati consegnati al curatore il libro giornale, fatta eccezione per quello relativo all'anno 2007, le schede contabili e il libro degli inventari dal 1° gennaio 2011 alla data del fallimento). Infine, la Corte d'appello richiama la motivazione della sentenza di primo grado, che, tuttavia, proprio occupandosi del dolo, aveva valorizzato le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la cui terzietà e indifferenza è stata giudicata dalla sentenza impugnata gravemente compromessa, in relazione alla ricostruzione dei fatti di bancarotta distrattiva. Ora è certo possibile giungere ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni di un teste, ma all'esito di un percorso argomentativo, del tutto assente nel caso di specie, die illustri, con argomentazioni razionalmente credibili, le ragioni delle conclusioni raggiunte. Ne discende che la sentenza impugnata, limitatamente alla pronuncia di condanna, ossia all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta documentale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cor