CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 47222/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1982 avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno, ribaltando la decisione assolutoria resa in primo grado dal Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di giustizia ritenendolo responsabile dei fatti di detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana nonchè di coltivazione di marijuana allo stesso ascritti. 2.Si lamenta nel ricorso: -violazione degli artt. 178, lettera c), e 601, comma 5, cod. proc. pen. per la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello al difensore di fiducia del ricorrente ( segnatamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), essendo stato piuttosto instaurato il contradditorio nei confronti di un pregresso co-difensore dell'imputato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) che, tuttavia, aveva rinunziato al mandato già nel corso del primo grado (rinunzia immediatamente operativa per la detta presenza del co-difensore all'atto della stessa) -violazione dell'ad 597 cod. proc. pen. per avere la Corte violato il principio devolutivo alla luce del tenore dell'atto di appello del Pubblico Ministero; -violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere la Corte ribaltato la sentenza di primo grado senza disporre la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado avuto riguardo al tema della destinazione ad uso personale della sostanza detenuta e coltivata addotto dalla difesa sin dal primo grado; -travisamento probatorio in relazione alla ritenuta sussistenza, tra gli elementi acquisiti agli atti, di strumenti utili al confezionamento delle sostanze psicotrope diversi da un coltellino e da un bilancino, già segnalati dal primo giudice, trattandosi di risultanze non confermate dalle emergenze processuali. 3. Con memoria trasmessa via " pec" la dofesa ha ribadito le conclusioni esposte con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La riscontrata fondatezza del tema pregiudiziale in rito sollevato con il primo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte del merito competente. 2.La disamina degli atti, imposta dalla natura processuale del vizio prospettato, consente di evidenziare, in linea con quanto rimarcato dalla difesa, come in primo grado il ricorrente fosse assistito congiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( quantomeno a far data dalla udienza del 12 maggio 2017, al cui verbale risulta allegata la nomina resa in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Già nel corso del giudizio di primo grado l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 9 aprile 2018, ebbe a rinunziare al mandato; rinunzia da ritenersi immediatamente dotata di efficacia esecutiva, giusta quanto previsto dal comma 3 dell'art. 107 cod. proc. pen. proprio in ragione della contestuale co-difesa garantita dalla presenza dell'altro difensore, all'epoca già officiato.2.2. Ciò malgrado, in appello, la notifica del decreto di citazione venne effettuata in favore del difensore rinunziante e non dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, all'epoca della instaurazione del giudizio di appello era rimasto l'unico a patrocinare l'imputato. Da qui la nullità correttamente prospettata, all'evidenza destinata ad inficiare la decisione impugnata, perchè assunta senza la preventiva rituale istaurazìone del contradditorio nei confronti del difensore di fiducia dell'appellato, che non ebbe a prendere parte al relativo giudizio. 2.3. Conclusione, questa, cui nel caso non può del resto ovviarsi, dando rilievo alla memoria depositata, nel corso del giudizio di appello, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'appellato, malgrado la rinunzia operata in precedenza: lo scrutinio degli atti, infatti, non dà conto di un nuovo mandato difensivo all'uopo conferito dall'imputato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sicchè, in assenza di altri elementi, deve ritenersi che siffatta attività processuale venne realizzata in assenza del relativo rapporto fiduciario (reciso sin dal deposito della rinunzia), senza potersene estendere gli effetti all'appellato (non potendosi desumere la presenza del mandato difensivo per facta concludentia, soprattutto a fronte della formalizzazione della precedente rinunzia). Ne consegue che alla partecipazione al contraddittorio del citato difensore rinunziante (resa senza sollevare alcuna eccezione pregiudiziale) non può essere ascritto alcun rilievo sanante rispetto alla mancata instaurazione del contradditorio nei confronti dell' unico difensore di fiducia che all'epoca assisteva l'appellato ( ipotesi che per contro ben si sarebbe potuta sostenere laddove il medesimo vizio fosse stato riscontrato in costante perduranza della co-difesa connotante in origine il primo grado di giudizio). 3.Di qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli e conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze prospettate con il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Bened5to Pa