CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46484/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA (A( c.,\ CLOA_u. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 del TRIBUNALE di CASSINO Vn3()h-'dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due di reclusione ed euro ottocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per essere carente la motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio, ivi compreso il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Tra detti motivi non rientrano quelli devoluti con l'impugnazione in esame, ove, peraltro genericamente, ci si duole dei mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. che, dalla incontestata sintesi della richiesta di pena concordata della difesa, riportata nell'intestazione della pronuncia impugnata, non risulta oggetto di richiesta, nonché di vizi di motivazione non deducibili. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefF