CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13548/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 86/90; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 101, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA]— Di cose — Atti interruttivi e contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di HDI-[OSCURATO:PERSONA] AG, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 195; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1 2 4 /20 20 , depositata il14 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marz o 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel dicembre 2013 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in avanti SCL) venne incaricata da una società lombarda di un trasporto stradale di materiale farmaceutico da Livraga (LO) a Nola (NA). Con separato contratto SCL affidò il trasporto alla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti Eurodifa rm o EDF) , quale sub - vettore; quest’ultima si avvalse a sua volta, per un ultimo tratto del tragitto, quale sub-vettore, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in avanti [OSCURATO:PERSONA]). Durante il trasporto il carico venne sottrattoda rapinatori.2. La HDI-[OSCURATO:PERSONA] AG (d’ora in avanti, HDI) indennizzò la mittente, sua assicurata, e, surrogandosi nei suoi diritti, convenne in giudizio avanti il Tribunale di Milano la SCL chiedendone la condanna al risarcimento. SCL chiamò in giudizio, per esserne manlevata, sia [OSCURATO:SOCIETA] che [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta rivolse domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 9461/2018 del 10 settembre 2018, il Tribunale accolse la domanda della HDI e condannò SCL al pagamento in suo favore della somma di € 368.050,48, oltre rivalutazione e interessi. Accolse altresì la domanda di garanzia di SCL ma solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Rigettò invece le domande proposte da SCL e da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; per quanto interessa in questa sede,venne in particolare accolta l’eccezione di prescrizione da questa opposta alla domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con sentenza n. 124/2020 del 14/01/2020 la Corte d’appello di Milano, pronunciando sui gravami riuniti proposti rispettivamente da SCL (per il solo capo di sentenza che la vedeva soccombente nei confronti di HDI) e da [OSCURATO:SOCIETA] (in relazione alla sua soccombenza nei confronti di SCL ed alla ritenuta prescrizione della sua pretesa di rivalsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), nonché sull’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], li rigettò tutti , regolando le spese secondo soccombenza. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Vi resistono sia SCL che [OSCURATO:PERSONA] depositando controricors i con i quali a loro volta propongono ricorsi incidentali condizionati affidati, rispettivamente,a sei e a quattro motivi .HDI deposita controricorso per resistere ai ricorsi incidentali. 6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente principale, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA] denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «violazione della legge processuale per inosservanza dell’obbligo di motivazione». Premette che: ─ la sentenza di primo grado, nella determinazione del grado di colpa fra i tre soggetti impegnati nel trasporto, aveva esteso al comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] verso SCL lo stesso metodo utilizzato per la valutazione del comportamento di SCL verso la società che aveva commissionato il trasporto (Mediolanum); ─ contro « tale semplificazione nel metodo cognitivo che considerava in modo uniforme situazioni di fatto e posizioni contrattuali differenti» e , quindi , « a difesa della posizione di [OSCURATO:SOCIETA] che, a tutto concedere, avrebbe potuto essere condannata a risarcire SCL per colpa presunta e non per colpa grave», essa «si era prodigata … oltre che nel primo, anche nel secondo grado di giudizio». Ciò premesso, lamenta che la Corte d'appello «non si è pronunciata su tale primo motivo di appello ed esiste palesemente una lacuna nella sentenza oggi impugnata». 2. Il motivo ─ al di là dell’equivoco riferimento in rubrica alla violazione dell’obbligo di motivazione ─ appare chiaramente diretto a denunciare un vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame e , dunque, un error in procedendo per inosservanza dell’art. 112 cod. proc. civ.. Risultano, in tale prospettiva, assolti gli oneri di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., essendo stati riportati testualmente (alle pagg. 3 – 4 del ricorso) i termini ne i quali il motivo di gravame era stato proposto nell’atto di appello (a pag. 8 di tale atto). Nel merito il motivo è,però, in fondato. È vero che la sentenza d’appello si diffonde, in motivazione, principalmente sui motivi d’appello proposti da SCL nei confronti di HDI e sulle ragioni per le quali deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale della prima nei confronti della società mittente del trasporto (e, quindi, per la esercitata surrogatoria, nei confronti della assicuratricedi quest’ultima). Non può negarsi tuttavia che, alle pagine 7-8 della sentenza, nell’esame di un ottavo tema di discussione, peraltro di rilievo trasversale e decisivo anche in relazione al rapporto di garanzia tra SCL (vettore) e EDF (sub-vettore) ─ quello cioè della grave colpa ravvisata già dal primo giudice per la mancata installazione o comunque il mancato funzionamento dei dispositivi anti jammer ─ la Corte milanese abbia espresso un giudizio di inconsistenza non solo dei motivi di gravame dedotti da SCL ma anche di quelli proposti da EDF. Appare altresì evidente che la Corte d’appello ha con tale valutazione ritenuto di aver disimpegnato l’obbligo di pronunciarsi sui motivi d’appello di EDF diretti a contestare il fatto costitutivo della responsabilità ad essa ascritto, ciò indirettamente ricavandosi dall’apertura del successivo capoverso (l’ultimo di pag. 8) là dove si dice: «Resta da esaminare, quanto all’appello di [OSCURATO:SOCIETA], l’eccezione di prescrizione …». Tale inciso si correla alla parte narrativa della sentenza là dove (v. pag. 3, quarto cpv.), nel riferiredell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], se ne descrive il contenuto, sinteticamente, come orientato verso due obiettivi censori: il prim o dirett o a contestare l’ascritta responsabilità «poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata sotto il profilo del comportamento gravemente colposodi [OSCURATO:SOCIETA].»; il second o dirett o , invece , a contestare , in subordine, il rigetto della domanda di garanzia a sua vol ta proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Appare chiaro dunque che, con la motivazione addotta in relazione al tema del mancato uso di efficienti sistemi “anti jammer”, la Corte di meritoha inteso pronunciar e anche sul gravame di EDF, nella parte riferita a tale tema di lite. Il che è certamente sufficiente ad escludere che possa ravvisarsi il denunciato vizio di omessa pronuncia, tanto più considerato che la formulazione del motivo del quale si lamenta omesso esame non lascia emergere ulteriori e specifici profili di critica che non possano dirsi direttamente o indirettamente coinvolti dall’esame condotto, nei detti termini, dalla corte di merito. 3. Il secondo e il terzo motivosono diretti a censurare il rigetto del secondo motivo di gravame in punto di prescrizione della domanda di garanzia propostada [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito la Corte d’appello ha rilevato che ─ a fronte della motivazione del primo giudice (testualmente riportata per esteso in sentenza) che aveva evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] avesse coltivato in giudizio l’eccezione di prescrizione opposta in comparsa adducendo la mancanza di atti interruttivi ed aves se in tal senso contestato specificamente, nella comparsa conclusionale, la ricezione della raccomandatache [OSCURATO:SOCIETA] le avrebbe inviato il 22 ottobre 2015 e come ancora non fosse stata rinvenuta agli atti prova della spedizione di tale lettera─ [OSCURATO:SOCIETA] si è limita ta , in appello , a produrre copia di detta comunicazione, accompagnata dalla ricevuta di invio e da quella di ricezione, la quale però costituiva « produzione tardiva, e dunque inammissibile, trattandosi di documentazione già in possesso di [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe ben potuto produrre nel primo giudizio», in assenza della allegazione di fondate ragioni circa l'impossibilità della relativa produzione nei termini prescritti. Ha poi soggiunto che, «tenuto conto… degli atti e delle relative conclusioni delle parti, deve pure essere respinta l'eccezione di ultrapetizione, sul punto svolta da [OSCURATO:SOCIETA], in cui sarebbe incorso il primo giudice». 4. Con il secondo motivo la ricorrente aggredisce tale motivazione nella parte in cui ha ritenuto tardiva e inammissibile la produzione documentale operata in appello, ascrivendo sul punto alla sentenza, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione mancante (perché effettuata per relationem) e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Osserva in premessa che: ─ è ben vero che [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto all'atto della propria costituzione in giudizio la comunicazionedel 22 ottobre 2015 senza le ricevute di spedizione e di ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; è però altrettanto vero che per tutta la fase procedimentale assertiva, determinativa e di cristallizzazione del thema decidendum [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai sollevato l'eccezione in parola, ciò facendo solo in sede di comparsa conclusionale; ─ avendo il giudice di primo grado accolto l’ eccezione, essa aveva prodotto nella prima successiva sede utile ─ ovvero all’atto della costituzione in appello ─ le ricevute mancanti, deducendo la legittimità di tale produzione con il triplice rilievo che: a) la necessità di tale produzione non era sorta prima , atteso che il mancato ricevimento della raccomandata era stato eccepito solo in comparsa conclusionale; b) la produzione avrebbe dovuto comunque ammettersi ex art. 345 , comma terzo, cod. proc. civ. nella interpretazione fornita da Cass. Sez. U. n. 10790 del 2017;c) ciò a maggior ragione in un caso quale quello di specie ove l'evidenza documentale era stata già versata in atti in primo grado e alla Corte d’appello era stat o richiest o sol tanto di ammettere le ricevute di accettazione e di consegna. Ciò premesso deduce la ricorrente che: a) la ripresa testuale della parte della sentenza di primo grado in punto di prescrizione costituisce una palese motivazione per relationem; b) la motivazione con la quale la Corte d'appello si è limitata a rilevare la tardività e quindi l’inammissibilità della produzione documentale offerta in appello, è frutto di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, inoltre , con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «violazione della legge processuale per inosservanza dell’obbligo di motivazione della sentenza in punto (di) eccezione di ultrapetizione». Premette che,con un terzo motivo di gravame, essa aveva dedotto che, illegittimamente, il primo giudice aveva accolto l’eccezione di prescrizione opposta da [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento ad un fatto (la comunicazione del 22 ottobre 2005) diverso da quello sulla base del quale la medesima eccezione era stata inizialmente sollevata. Lamenta quindi che, nel rigettare anche tale motivo, la Corte d’appello ha reso una motivazione (concentrata nella frase: «tenuto conto, poi, degli atti e delle relative conclusioni delle parti deve pure essere respinta l'eccezione di ultrapetizione, sul punto svolta da [OSCURATO:SOCIETA], in cui sarebbe incorso il primo giudice») manifestamente insufficiente e meramente apparente. 6. Entrambi detti motivi si appalesanoinfondati. Con riferimento al primo di essi (ossia al secondo motivo di ricorso), e quanto dunque al tema cui esso si riferisce della ammissibilità della produzione documentale offerta in appello, deve anzitutto osservarsi — facendo esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuiti a questa Corte (v.Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931)— che il motivo di ricorso , più che un vizio di omessa motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (vizi non prospettabili con riferimento a questioni prettamente processuali: v. Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012),può ritenersi volto, nella sostanza , a denunciare l’errore processuale in cui sarebbe incorso il giudice d’appello per avere ritenuto inammissibile la produzione documentale. Ebbene, in tale prospettiva, mette conto rilevare che il richiamato principio di cui a Cass. Sez. U. n. 10790 del 04/05/2017 è espressamente riferito all’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. Esso, dunque, non è applicabile nella specie, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado in data 5 ottobre 2015 ed al quale è dunque applicabile il nuovo testo del dettocomma terzo dell’art. 345 , che quale unica ed eccezionale ipotesi nella quale consente la produzione di nuovi documenti in appello contempla (solo) quella in cui «la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» e non più quella, prevista dalla previgente formulazione ed alla quale è come detto riferito il principio giurisprudenziale evocato in ricorso, «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa». 7. Considerazioni analoghe valgonoper il terzo motivo. Letto anch’esso, al di là della qualificazione operata in rubrica (prospettante di per sé un vizio non configurabile nemmeno in astratto con riferimento a questioni prettamente processuali), come diretto a denunciare nella sostanza un error in procedendo per avere la Corte di merito ritenuto insussistente il vizio di extrapetizione ascritto in appello alla sentenza di primo grado, se ne deve comunque rilevare l’infondatezza.Nel rilevare, infatti, la mancata prova della ricezione della comunicazione del 22 ottobre 2005, il Tribunale non ha affatto decampato dal tema di giudizio ad esso sottoposto come derivante rispettivamente: a) dalla domanda di garanzia; b) dalla eccezione di prescrizione tempestivamente opposta dalla pretesa garante; c) dalla controeccezione di interruzione della stessa. Nel dedurre, in comparsa conclusionale, il mancato ricevimento della raccomandata del 22 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] non ha introdotto un tema di indagine nuovo, ma ha semplicemente opposto una mera difesa volta a contestare il fatto interruttivo (invio e ricezione di atti volti a far valere la garanzia) dedotto da controparte a fondamento della controeccezione. Si trattava, dunque , del medesimo tema di giudizio già derivante dall’intreccio tra domanda, eccezione e controeccezione e sul quale il giudice, anche indipendentemente dall’argomento difensivo illustrato nella comparsa conclusionale, avrebbe comunque dovuto indirizzare la propria valutazione. Incombe, infatti , sulla parte che oppone l’esistenza di atti interruttivi della eccepita prescrizione darne la prova, con la conseguenza che,ex latere judicis, ove si tratti, come nella specie , di tema controverso, intanto la controeccezione di interruzione della prescrizione può ritenersi fondata in quanto ne sia data la prova, attraverso la produzione dell’atto interruttivo e la dimostrazione della sua ricezione da parte del destinatario. 8. Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato , restando conseguentemente assorbito l’esame dei ricorsi incidentali condizionati. 9. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principale al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna come da dispositivo. Non è invece apprezzabile alcuna soccombenza di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di HDI, avendo questa proposto controricorso solo per resistere airicorsi incidentali di SCL e di [OSCURATO:PERSONA]. Le ragioni della decisione, precludendo l’esame dei ricorsi incidentali condizionati, giustificano la compensazione integrale dellespese tra queste ultime (società ricorrenti incidentali) ed HDI. P.Q.M. rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore delle controricorrent i [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente le spese tra HDI e le ricorrenti incidentali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, d