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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 07694/2023

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed ope legis domiciliata presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Gavorrano n. 12, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate– avverso la sentenza n. 642/2018 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 28.6.2018, N.R.G. 793/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.02.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Livorno, per quanto qui ancora interessa ha accolto, in misura di sette mensilità di retribuzione globale di fatto, la domanda con cui i docenti di religione della scuola pubblica meglio indicati in epigrafe avevano chiesto, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) il risarcimento del danno per la reiterazione, per ben più di 36 mesi, di contratti a tempo determinato; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi illustrato da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo il MIUR denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e sostiene che, avendo la Corte territoriale argomentato sul fatto che i docenti, al momento della pronuncia, non fossero stabilizzati, anche attraverso il richiamo ai precedenti di questa S.C. riguardanti in generale gli insegnanti della scuola pubblica, avrebbe violato la regola di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato perché la domanda era incentrata sull’appartenenza degli istanti allo specifico settore dei docenti di religione; il motivo va disatteso, dovendosi ribadire che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (Cass., Sez.

I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez.

II, 21 marzo 2019, n. 8048); il vizio riguarda, dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021), e quindi non ricorre la violazione di tale disposizione allorquando il giudice del merito, senza alterare petitum e causa petendi , accolga o respinga la domanda ritenendo applicabile una disciplina che non si riferisce specificamente al rapporto controverso, in quanto in detta ipotesi la sentenza non è nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc.civ., bensì errata e l’errore deve essere denunciato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; nessuna violazione della regola processuale denunciata vi è dunque stata nel caso di specie, avendo semplicemente la Corte di merito deciso, tra l’altro con esplicito richiamo alla disciplina (anche) dei docenti di religione, utilizzando a fini argomentativi e giuridici l’assetto giurisprudenziale riguardante i docenti della scuola pubblica in generale; il secondo motivo addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 186/2003 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; il ricorrente richiama la disciplina dettata dalla legge n. 186/2003 e sostiene, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all’assunzione a tempo indeterminato e per la quale l’amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale; rileva che sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare che la vacanza, dalla quale era dipesa la necessità di ricorrere all’assunzione a tempo determinato, era conseguenza della mancata indizione dei concorsi ed insiste nel sostenere che il sistema, così come delineato dalla disciplina speciale, è conforme alla direttiva 1999/70/CE perché le esigenze di flessibilità che stanno alla base della previsione di due distinti ruoli (70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato) costituiscono una ragione oggettiva che legittima la reiterazione del contratto; anche tale motivo va disatteso in tutte le sue articolazioni; questa S.C., con plurime concordanti decisioni – rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 − da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento − richiamandosi in particolare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 − sono stati enunciatii principi di seguito trascritti: «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (negli stessi termini delle due massime sopra citate, poi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); infondatamente il MIUR sostiene poi che spettava ai docenti addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamentoe l’esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale; è infatti pacifico, anche per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell’ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all’origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie; in ciò sta l’abuso lesivo dell’[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore; in questa situazione, in cui è positivamente certo il reiterarsi di contratti a termine ben oltre il triennio senza indizionedi concorso, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2697 cc (nella distribuzione dell’onere probatorio), né tanto meno dell’art. 115 c.p.c., dovendo, al riguardo ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un eventuale errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5 o n. 4 c.p.c. (vedi, per tutte: nel § 5 di Cass. n. 35666/2021); le spese restano regolate, nei riguardi delle parti controricorrenti, secondo soccombenza; nulla è a disporsi in punto spese rispetto alle docenti rimaste intimate; neppure sussistono le condizioni di cui all’art. 13, co. 1-quater d.p.r. n. 115/2002, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il MIUR al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge e con distrazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed ope legis domiciliata presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Gavorrano n. 12, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate– avverso la sentenza n. 642/2018 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 28.6.2018, N.R.G. 793/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.02.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Livorno, per quanto qui ancora interessa ha accolto, in misura di sette mensilità di retribuzione globale di fatto, la domanda con cui i docenti di religione della scuola pubblica meglio indicati in epigrafe avevano chiesto, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) il risarcimento del danno per la reiterazione, per ben più di 36 mesi, di contratti a tempo determinato; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Amico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi illustrato da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo il MIUR denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e sostiene che, avendo la Corte territoriale argomentato sul fatto che i docenti, al momento della pronuncia, non fossero stabilizzati, anche attraverso il richiamo ai precedenti di questa S.C. riguardanti in generale gli insegnanti della scuola pubblica, avrebbe violato la regola di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato perché la domanda era incentrata sull’appartenenza degli istanti allo specifico settore dei docenti di religione; il motivo va disatteso, dovendosi ribadire che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato) (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048); il vizio riguarda, dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021), e quindi non ricorre la violazione di tale disposizione allorquando il giudice del merito, senza alterare petitum e causa petendi , accolga o respinga la domanda ritenendo applicabile una disciplina che non si riferisce specificamente al rapporto controverso, in quanto in detta ipotesi la sentenza non è nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc.civ., bensì errata e l’errore deve essere denunciato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; nessuna violazione della regola processuale denunciata vi è dunque stata nel caso di specie, avendo semplicemente la Corte di merito deciso, tra l’altro con esplicito richiamo alla disciplina (anche) dei docenti di religione, utilizzando a fini argomentativi e giuridici l’assetto giurisprudenziale riguardante i docenti della scuola pubblica in generale; il secondo motivo addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 186/2003 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; il ricorrente richiama la disciplina dettata dalla legge n. 186/2003 e sostiene, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all’assunzione a tempo indeterminato e per la quale l’amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale; rileva che sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare che la vacanza, dalla quale era dipesa la necessità di ricorrere all’assunzione a tempo determinato, era conseguenza della mancata indizione dei concorsi ed insiste nel sostenere che il sistema, così come delineato dalla disciplina speciale, è conforme alla direttiva 1999/70/CE perché le esigenze di flessibilità che stanno alla base della previsione di due distinti ruoli (70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato) costituiscono una ragione oggettiva che legittima la reiterazione del contratto; anche tale motivo va disatteso in tutte le sue articolazioni; questa S.C., con plurime concordanti decisioni – rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 − da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio; in tali decisioni, alle quali si fa riferimento − richiamandosi in particolare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 − sono stati enunciatii principi di seguito trascritti: «nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»; «i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» (negli stessi termini delle due massime sopra citate, poi anche Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); infondatamente il MIUR sostiene poi che spettava ai docenti addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamentoe l’esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale; è infatti pacifico, anche per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell’ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all’origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie; in ciò sta l’abuso lesivo dell’[OSCURATO:PERSONA], che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore; in questa situazione, in cui è positivamente certo il reiterarsi di contratti a termine ben oltre il triennio senza indizionedi concorso, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2697 cc (nella distribuzione dell’onere probatorio), né tanto meno dell’art. 115 c.p.c., dovendo, al riguardo ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un eventuale errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5 o n. 4 c.p.c. (vedi, per tutte: nel § 5 di Cass. n. 35666/2021); le spese restano regolate, nei riguardi delle parti controricorrenti, secondo soccombenza; nulla è a disporsi in punto spese rispetto alle docenti rimaste intimate; neppure sussistono le condizioni di cui all’art. 13, co. 1-quater d.p.r. n. 115/2002, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il MIUR al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge e con distrazi