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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 2013

Cassazione n. 25814/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26211 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 48; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 396/08/21, depositata in data 17 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, sezione staccata di Sassari, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 6/03/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione MU/2008, per l'anno di imposta 2007, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini Irpef e Iva; - la CTR, per quanto di interesse - nel confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale per difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate nella cartella nonché per avvenuto disconoscimento di crediti senza la previa emissione di motivato avviso di accertamento- ha osservato che: 1) era infondato il motivo di appello di ultrapetizione sollevato dall'Ufficio in quanto la CTP non aveva ecceduto il thema decidendum, avendo considerato i fatti dedotti dalla contribuente negli atti difensivi comprese le non contestate memorie illustrative depositate a seguito delle controdeduzioni dell'Amministrazione in sede di costituzione in giudizio con le quali quest'ultima aveva fornito ulteriori elementi a fondamento della propria pretesa; 2) nel merito, le causali indicate in cartella e quelle riportate nelle controdeduzioni dell'Ufficio non coincidevano, e un mero controllo cartolare non era sufficiente a fondare la pretesa tributaria dell'Amministrazione che avrebbe dovuto emettere un previo avviso di accertamento; - la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/1992 nonché 24 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR disatteso erroneamente l'eccezione sollevata dall'Ufficio di extrapetízione della CTP sebbene quest'ultima- a fronte dei motivi dedotti nel ricorso originario di illegittimità della cartella per omesso riscontro alla richiesta di sgravio e per tardiva comunicazione dell'avviso bonario- avesse dichiarato l'illegittimità della cartella per motivi eccedenti il thema decidedum concernenti l'assunta difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate in cartella e l'irregolare disconoscimento di crediti con la conseguente iscrizione a ruolo non preceduta dalla emissione di motivato avviso di accertamento; ciò senza che la contribuente avesse integrato i motivi secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 546/92 avendo depositato le memorie illustrative nel novembre 2012 ben oltre i sessanta giorni dal deposito in data 5 ottobre 2011 delle controdeduzioni dell'Amministrazione; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto erroneamente che il disconoscimento dei crediti non potesse rientrare nell'ambito dei poteri previsti in sede di controllo cartolare nelle dichiarazioni ma richiedesse l'emissione di un apposito avviso di accertamento; - il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; - secondo l'orientamento di questa Corte il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o " causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868/2015, conf. tra le altre n. 28180/2017; Sez. 1 - , Sentenza n. 12014 del 07/05/2019); - nella specie la CTR ha mal governato il suddetto principio nel disattendere l'eccezione di ultrapetizione sollevata dall'Ufficio in sede di gravame, in quanto - a fronte dei motivi del ricorso originario- debitamente riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza- con i quali la contribuente aveva dedotto l'illegittimità della cartella per omesso riscontro alla richiesta di sgravio e per tardiva comunicazione dell'avviso bonario, con ciò delimitando il thema decidendum, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per motivi diversi quali l'assunta difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate in cartella e l'irregolare disconoscimento di crediti non preceduta dalla emissione di motivato avviso di accertamento; né, peraltro, rileva, sotto tale profilo, quanto evidenziato dalla CTR circa l'avvenuta considerazione da parte della CTP di quanto più ampiamente dedotto dalla contribuente nelle memorie illustrative (in ordine al difetto di motivazione della cartella e alla mancata allegazione di documenti giustificativi della pretesa da parte dell'Agenzia) depositate a seguito delle controdeduzioni svolte dall'Ufficio in sede di costituzione in giudizio; va, infatti, ricordato che il comma 2 dell'art. 24, d.lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" (solo) nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito» ed, altresì, che è pacifico in giurisprudenza che «Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019; n. 14165 del 2021).

Nella specie, la deduzione del motivo di illegittimità della cartella per vizio di motivazione (stante la discrasia tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate in , , , , , cartella), è avvenuta con la memoria illustrativa di cui all'art. 32, d.lgs. 546/1992, pacificamente depositata nel novembre del 2012 oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 2, cit. dal deposito, in data 5 ottobre 2011, delle controdeduzioni dell'Ufficio nell'atto di costituzione; è evidente che la CTP nel fondare la decisione di annullamento della cartella di pagamento sul vizio di motivazione "per difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate nella cartella" dedotto ex novo con la memoria illustrativa ex art. 32, nonché sull'assunta illegittimità del disconoscimento di crediti in assenza di previo avviso di accertamento, quale vizio non dedotto né nel ricorso introduttivo né tantomeno nella memoria illustrativa, ha ecceduto i confini della causa petendi delimitati dai motivi di impugnazione formulati dal contribuente nel ricorso introduttivo; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26211 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 48; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, n. 396/08/21, depositata in data 17 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, sezione staccata di Sassari, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 6/03/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione MU/2008, per l'anno di imposta 2007, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini Irpef e Iva; - la CTR, per quanto di interesse - nel confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità della cartella esattoriale per difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate nella cartella nonché per avvenuto disconoscimento di crediti senza la previa emissione di motivato avviso di accertamento- ha osservato che: 1) era infondato il motivo di appello di ultrapetizione sollevato dall'Ufficio in quanto la CTP non aveva ecceduto il thema decidendum, avendo considerato i fatti dedotti dalla contribuente negli atti difensivi comprese le non contestate memorie illustrative depositate a seguito delle controdeduzioni dell'Amministrazione in sede di costituzione in giudizio con le quali quest'ultima aveva fornito ulteriori elementi a fondamento della propria pretesa; 2) nel merito, le causali indicate in cartella e quelle riportate nelle controdeduzioni dell'Ufficio non coincidevano, e un mero controllo cartolare non era sufficiente a fondare la pretesa tributaria dell'Amministrazione che avrebbe dovuto emettere un previo avviso di accertamento; - la contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/1992 nonché 24 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR disatteso erroneamente l'eccezione sollevata dall'Ufficio di extrapetízione della CTP sebbene quest'ultima- a fronte dei motivi dedotti nel ricorso originario di illegittimità della cartella per omesso riscontro alla richiesta di sgravio e per tardiva comunicazione dell'avviso bonario- avesse dichiarato l'illegittimità della cartella per motivi eccedenti il thema decidedum concernenti l'assunta difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate in cartella e l'irregolare disconoscimento di crediti con la conseguente iscrizione a ruolo non preceduta dalla emissione di motivato avviso di accertamento; ciò senza che la contribuente avesse integrato i motivi secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 546/92 avendo depositato le memorie illustrative nel novembre 2012 ben oltre i sessanta giorni dal deposito in data 5 ottobre 2011 delle controdeduzioni dell'Amministrazione; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto erroneamente che il disconoscimento dei crediti non potesse rientrare nell'ambito dei poteri previsti in sede di controllo cartolare nelle dichiarazioni ma richiedesse l'emissione di un apposito avviso di accertamento; - il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; - secondo l'orientamento di questa Corte il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o " causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868/2015, conf. tra le altre n. 28180/2017; Sez. 1 - , Sentenza n. 12014 del 07/05/2019); - nella specie la CTR ha mal governato il suddetto principio nel disattendere l'eccezione di ultrapetizione sollevata dall'Ufficio in sede di gravame, in quanto - a fronte dei motivi del ricorso originario- debitamente riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza- con i quali la contribuente aveva dedotto l'illegittimità della cartella per omesso riscontro alla richiesta di sgravio e per tardiva comunicazione dell'avviso bonario, con ciò delimitando il thema decidendum, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso per motivi diversi quali l'assunta difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate in cartella e l'irregolare disconoscimento di crediti non preceduta dalla emissione di motivato avviso di accertamento; né, peraltro, rileva, sotto tale profilo, quanto evidenziato dalla CTR circa l'avvenuta considerazione da parte della CTP di quanto più ampiamente dedotto dalla contribuente nelle memorie illustrative (in ordine al difetto di motivazione della cartella e alla mancata allegazione di documenti giustificativi della pretesa da parte dell'Agenzia) depositate a seguito delle controdeduzioni svolte dall'Ufficio in sede di costituzione in giudizio; va, infatti, ricordato che il comma 2 dell'art. 24, d.lgs. 546/1992 consente la proposizione di "motivi aggiunti" (solo) nel primo grado del processo avanti alle Commissioni tributarie alla stretta condizione che essa sia «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti ...entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito» ed, altresì, che è pacifico in giurisprudenza che «Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento ... in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. n. 19616 del 24/07/2018; n. 31605 del 4/12/2019; n. 14165 del 2021). Nella specie, la deduzione del motivo di illegittimità della cartella per vizio di motivazione (stante la discrasia tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate in , , , , , cartella), è avvenuta con la memoria illustrativa di cui all'art. 32, d.lgs. 546/1992, pacificamente depositata nel novembre del 2012 oltre il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 2, cit. dal deposito, in data 5 ottobre 2011, delle controdeduzioni dell'Ufficio nell'atto di costituzione; è evidente che la CTP nel fondare la decisione di annullamento della cartella di pagamento sul vizio di motivazione "per difformità tra le causali indicate dall'Ufficio nelle controdeduzioni e quelle individuate nella cartella" dedotto ex novo con la memoria illustrativa ex art. 32, nonché sull'assunta illegittimità del disconoscimento di crediti in assenza di previo avviso di accertamento, quale vizio non dedotto né nel ricorso introduttivo né tantomeno nella memoria illustrativa, ha ecceduto i confini della causa petendi delimitati dai motivi di impugnazione formulati dal contribuente nel ricorso introduttivo; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di le
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