CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20248/2020 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] B ENTIVOGLIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72C27 H501 E) del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via E. Gianturco, n. 11, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Assago (MI), al [OSCURATO:PERSONA], Strada 3, Palazzo B5, in persona dell’amministratore delegato, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69A10 L840 R) del Foro di Como, elettivamente T [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 8. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 559/3/2020 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 18 febbraio 2020, notificata il 29 marzo 2020. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 16 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia è il credito di 17.284,00 € (acconto di 8.593,00 € e saldo di 8.681,00 €) richiesto dal Comune di Bentivoglio alla suindicata società, esercente attività di logistica integrata per conto terzi, a titolo di Tari per l’anno di imposta 2015 con riguardo all’occupazione anche del locale adibito a magazzino, in relazione alla quale la contribuente ha rivendicato l’esenzione (« la detassazione integrale»v. pagina nn. 11 e 16 del controricorso) sul rilievo di produrre in detta area imballaggi terziari avviati a recupero e di aver assolto al relativo onere informativo; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettava – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – l’appello proposto dal Comune contro le sentenze n. 112/1/2017 e 1301/5/2016 della Commissione tributaria provinciale di Bologna,ritenendo che: - fosse ammissibile l’impugnativa degli avvisi di pagamento (muniti del modello F24 precompilato) con il quale il Comune aveva rappresentato l’esistenza dei predetti crediti, siccome idonei a manifestare, nella loro entità e scadenza, la pretesa impositiva dell’ente; - in ragione dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella determinazione della superfice assoggettabile alla Tari non si dovesse tener conto di quella parte di essa in cui si formano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali; - « l'uso del termine prevalente esclude che la presenza di persone nei locali possa di per sé comportare l'assoggettamento delle superfici al tributo essendo sufficiente che nella superficie si producano in modo prevalente rifiuti speciali, in quanto la presenza umana di regola comporta la formazione di una quantità modesta di rifiuti»; -«[…] la società Ceva ha provato la sussistenza dei presupposti per l'esenzione avendo presentato per tempo (2013) specifica istanza in tal senso ed avendo poi documentato tramite MUD 2015 lo smaltimento dei rifiuti da imballaggi equiparati a rifiuti speciali» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 9 luglio 2020 il Comune di Bentivoglio proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi di censura; 4.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificava controricorso in data 15 settembre 2020, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Bentivoglio ha eccepito l’«illegittimità delle sentenze per mancato rilievo della improcedibilità e dell'ammissibilità dei ricorsi originari per violazione dell'articolo 19 D. Lgs. 546/92» (così nel ricorso, privo di numerazione), ribadendo la non impugnabilità degli avvisi di pagamento contestati, trattandosi di meri bollettini di pagamento della tassa rifiuti, come tali non riconducibili ad alcuno degli atti indicati dall'articolo 19 lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, evidenziando che nemmeno il modello F/24 precompliato poteva essere inteso come sollecito di pagamento, restando il contribuente libero di determinare diversamente l'imposta da versare, tenuto conto del sistema di autoliquidazione del tributo, operante già con l'introduzione della Tares e, poi, della Tari; 2. con la seconda censura l’ente ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 641 e 649, L. 147/2013 (ed, in quanto applicabile, dell’art. 62, D. Lgs. 507/93) […]; motivazione illogica e incoerente» (così nel ricorso), richiamando la sentenza di questa Corte n. 14414 del 9 giugno 2017 (nonché le pronunce 27 novembre 2002, n. 16785 e «Cass. 9309/2003; 9920/2003; 130/2004» così nel ricorso in esame) ed assumendo che il locale posseduto è destinato a magazzino ed è tassabile alla luce del citato art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione della sua occupazione e detenzione (al netto delle superfici in cui si formano, di regola, rifiuti speciali tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi) e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base della potenziale disponibilità dell’immobile, essendo le situazioni di esonero dal pagamento del tributo legate alla sussistenza di condizioni obiettive (la natura o l’assetto delle superfici) che impediscono la produzione di rifiuti, lamentando, quindi, che la «sentenza in esame ha […] confermato, di fatto, un’interpretazione restrittiva della disposizione esonerativa, operando una netta distinzione tra “non utilizzabilità” e “non utilizzo”», laddove la «tassa deve essere corrisposta indipendentemente dal fatto che l’immobile venga utilizzato e che il contribuente si avvalga del servizio svolto dal Comune»(così nella sentenza impugnata); 3. con la terza ragione di impugnazione l’ente territoriale ha nuovamente dedotto «la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 641 e 649, L. 147/2013 (ed, in quanto applicabile, dell’art. 62, D.Lgs. 507/93), motivazione illogica e incoerente» (così nel ricorso), assumendo, sulla scorta di tali disposizioni, nonché in base alle previsioni del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. decreto Ronchi) e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’Ambiente), che: a. l'imballaggio, anche quello terziario, non è un rifiuto, tantomeno speciale, ma un prodotto destinato a essere usato e riutilizzato, divenendo imballaggio e rifiuto solo quando il suo utilizzatore decide di disfarsene; b. il locale deposito in cui vengono stoccati e/o utilizzati gli imballaggi terziari non è escluso dall'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e la relativa tassa è legittima, in quanto costituisce il corrispettivo del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani; c. il divieto posto dall’art. 226, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di conferire gli imballaggi terziari al pubblico servizio di raccolta non deriva dalla sua natura di rifiuto speciale, ma dalla particolare disciplina concordata a livello europeo finalizzata ad una gestione ecocompatibile ed ecosostenibile degli imballaggi, aggiungendo che la gestione degli imballaggi è tenuta ex lege separata da quella dei rifiuti urbani; d.i costi della raccolta, del recupero degli imballaggi terziari e dello smaltimento dei rifiuti di imballaggio sono addossati ex lege ai produttori utilizzatori degli imballaggi stessi, senza alcuna agevolazione e/o riduzione del tributo e senza nessuna incidenza sul calcolo della tariffa rifiuti urbani; e. «la tassa versata al Comune riguarda esclusivamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, sempre prodotti/ producibili laddove vi sia presenza umana» (così nel ricorso) ed è calcolata, con riferimento ai locali ad uso deposito, tenendo conto dei costi di raccolta e del recupero e smaltimento degli imballaggi che la legge pone a carico dei produttori degli stessi, graduandola secondo la potenziale produzione di rifiuto urbano ed assimilato rispetto alle varie attività raggruppate in classi omogenee, senza che su di essa si ripercuota in alcun modo la gestione degli imballaggi; f. il locale deposito costituisce una superficie ordinariamente tassabile, sebbene in misura inferiore, in quanto trattasi di superfice pur sempre caratterizzata dalla presenza umana e dallo svolgersi di altre attività potenzialmente produttive di rifiuti urbani e/o assimilabili da conferire obbligatoriamente al servizio di raccolta e smaltimento del comune e la tassa di rifiuti quantificata alla resistente copre unicamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con esclusione di qualsiasi importo legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti di imballaggio; g. non è vessatoria la coesistenza in relazione allo stesso locale deposito di due diversi oneri a carico del contribuente relativi a due diverse tipologie di servizi ad esso resi, poiché il costo che il contribuente deve sostenere per la raccolta e lo smaltimento degli imballaggi secondari e terziari è imposto dalla legge, mentre la tassa rifiuti costituisce il corrispettivo del servizio comunale di raccolta e smaltimento degli ordinari rifiuti solidi urbani; h. « Il fatto che nel deposito si formino anche rifiuti di imballaggio non determina quindi un venir meno dell’assoggettabilità alla Tarsu, la cui tariffa è stata calcolata sulla base del solo rifiuto urbano prodotto da un locale usato come deposito, con contestuale compartecipazione anche ai costi legati al servizio di spazzamento delle strade» (così nel ricorso); 4. con la quarta doglianza, il Comune ha, infine, lamentato l’«illegittimità della sentenza per aver posto l’onere probatorio a carico del contribuente in violazione dell’art. 1, comma 641 e 649, l. 147/13» (così nel ricorso in cui –giova osservare - appare evidente il relativo lapsus calami nella parte in cui discorre di onere probatorio erroneamente posto a carico del contribuente), assumendo che, contrariamente a quanto asseritamente ritenuto dalla Commissione regionale, nessuna prova era stata, invece, offerta in sede di denuncia originaria e nel corso del giudizio circa l'assenza dell'uomo nei locali adibiti a deposito o dell’oggettiva impossibilità di suo accesso a queste aree; 4.1.il Comune ha poi ribadito che la produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati in locali accessibili all’uomo si presume ed ha aggiunto che la contribuente non aveva presentato idonea dichiarazione avente ad oggetto l’indicazione dei locali improduttivi di rifiuti e che nemmeno aveva assolto l'onere di provare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti, affermando che «tantomeno i MUD a cui il Giudice di merito si riferisce comprovano alcunchè in merito all’eventuale rapporto di prevalenza dei rifiuti speciale (che come visto più sopra, comunque, speciale non è) rispetto al rifiuto urbano»(così nella sentenza impugnata); 5.il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni che seguono, subito avvertendo che non merita seguito l’eccezione della controricorrente volta a contestare l’ammissibilità dei motivi di impugnazione per avere il Comune mescolato e soprapposto mezzi di impugnazione eterogenei nella parte in cui ha lamentato le suindicate violazioni di legge e la sussistenza di una motivazione della sentenza illogica ed incoerente; 5.1. questa Corte ha, difatti, chiarito che è ammissibile la proposizione di motivi cd. misti se la loro formulazione permette di cogliere le doglianze prospettate, onde consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. sul principio Cass., Sez. U. civ., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass., Sez. VI/III civ., 17 marzo 2017, n. 7009/2017; Cass., Sez. II civ., 23 ottobre 2018, n. 26790/2018 e Cass., Sez. I civ., 9 dicembre 2021, n. 39169); 5.2. nella specie, la narrazione contenuta nel ricorso individua – non importa sotto il profilo che occupa se a torto o a ragione - le plurime ragioni di contestazione mosse alla sentenza impugnata, con ciò permettendo alla controparte di contraddire sulle censure proposte ed alla Corte di valutare la fondatezza delle doglianze prospettate; 5.3. per altro verso, va osservato che i motivi di impugnazione attinenti al merito della controversia (segnatamente il secondo, il terzo), che si provvederà esaminare unitariamente in ragione della loro connessione, riposano – al netto di non sempre pertinenti divagazioni e puntali riferimenti normativi - sulle fondamentali contestazioni mosse dal Comune al Giudice regionale nella parte in cui questi ha ravvisato le condizioni di esonero dal pagamento dell’intera tassa a fronte della ritenuta dimostrazione della produzione nel locale magazzino di rifiuti speciali non assimilabili in quanto imballaggi terziari, smaltiti a spese e cura della contribuente, opponendo l’istante a tale valutazione che il «deposito in cui vengono utilizzati gli imballaggi terziari […] non è intassabile ai fini Tarsu ai sensi dell’art. 62, comma 3» del d.lgs. 15 novembre 507/1993 (così nel ricorso, motivo «C», nel relativo riassunto al n. «3)» e nella parte in cui ha rivendicato la legittima coesistenza in relazione allo stesso locale-deposito del duplice onere posto a carico della contribuente, tenuta a sopportare il costo della raccolta e del recupero degli imballaggi terziari, nonché a pagare la tassa rifiuti per la raccolta e smaltimento degli ordinari rifiuti solidi urbani; 5.4. si tratta – all’evidenza – di questioni giuridiche, su cui nessun giudicato può essere invocato, essendo l'attività interpretativa delle norme giuridiche consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, (cfr., su tale principio, ex multis, Cass. Sez. V., aprile 2022, n. 11331), dovendo aggiungersi che risulta priva di rilevanza il non (sempre) puntuale (o il diverso) riferimento alla norma di diritto applicabile, alla luce del principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., il quale legittima il giudice a porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, senza dare ingresso a questioni o domande nuove, purché – come accaduto nella specie - i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr. sul principio, anche da ultimo, Cass. 15 febbraio 2023, n. 4759, che richiama Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561); 5.5. si tratta di motivi ammissibili, salvo quanto si dirà in relazione alla quarta censura (cfr. § 8.2.), in quanto le citate contestazioni non mirano ad un diverso apprezzamento di merito delle circostanze fattuali acquisite al processo, ma pongono temi di peculiare rilevanza tecnico-giuridica, il che pure esclude che la loro illustrazione richiedesse l’inserimento, la trascrizione o lo specifico richiamo di elementi diversi ed ulteriori dalla normativa asseritamente violata in rapporto alle domande ed eccezioni di parte (cfr. sul principio Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222); 6. come ben noto alle parti, per aver partecipato ai relativi giudizi concernenti la medesima pretesa (TARI), sebbene per un diverso anno di imposta (2014), questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sui temi in questione, con le due sentenze gemelle nn. 8088 e 8889 del 23 aprile 2020, i cui contenuti vanno ora ribaditi, tenendo conto delle osservazioni critiche mosse dalla difesa della contribuente; 6.1. non va, del resto, trascurato di segnalare che sulle tematiche in rassegna la Corte ha assunto un orientamento consolidato attraverso una serie di altre, recenti, pronunce (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5580; Cass., Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5579; Cass., Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5578; Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4902; Cass., Sez. T, 5 aprile 2022, n. 10899; Cass., Sez. T., 29 marzo 2022, n. 10829; Cass., Sez. T., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., Sez. T, 27 gennaio 2022, n. 2373, Cass., Sez. T., 14 marzo nn. 8205 e 8222; Cass., Sez. T., 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089 ed ancora Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032), in talune delle quali è stata parte la suindicata controricorrente, che hanno sancito i principi che di seguito si riassumeranno nei loro passaggi argomentativi principali, rinviando ai più estesi contenuti di dette pronunce; 7.va, intanto, subito rigettato il primo motivo di impugnazione diretto a contestare l’impugnabilità degli avvisi (o dei bollettini) di pagamento in questione, dovendosi ribadire sul punto quanto già chiarito da questa Corte con le citate pronunce nn. 8088 e 8889 del 23 aprile 2020, rese tra le medesime parti, nel solco di un costante orientamento del giudice di legittimità (cfr. ancora Cass., Sez. T., 10 giugno 2022, n. 18700; Cass., Sez. T., 8 aprile 2022, n. 11481), secondo cui: - l’elencazione degli "atti impugnabili" contenuta nell'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 va interpretata in senso estensivo, il che comporta la facoltà (e non l’obbligo) del contribuente di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti che manifestano la pretesa impositiva, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato, sorgendo in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia della pretesa impositiva, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della predetta pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico; - deve, pertanto, ritenersi che « l'invito al pagamento della T.A.R.I. sia autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, contenendo una chiara ed inequivoca formulazione della pretesa tributaria per l'anno di riferimento e generando l'interesse del contribuente a contestarne l'an e/o il quantum» debeatur (così Cass., Sez. V., 23 aprile 2020, n. 8088 e Cass., Sez. V., 23 aprile 2020, n. 8089, che richiamano, ex plurimis, Cass., Sez. 5", 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass. Sez. 5", 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. 5", 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5", 11 febbraio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 6", 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5", 30 maggio 2017, n. 13584; Cass., Sez. 6", 2 novembre 2018, n. 26129; Cass., Sez. 5",9 agosto 2007, n. 17526; Corte Cost., 24 luglio 2009 n. 238; Cass., Sez. 5", 10 maggio 2013, n. 11157; Cass., Sez. 6^, 18 luglio 2016, n. 14675; Cass., Sez. 5A, 31 ottobre 2018, n. 27805); 8. esaminando congiuntamente – come anticipato - il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, deve premettersi che le ragioni dell’originaria impugnazione da parte della contribuente ed il nucleo essenziale dell’attuale controversia restano ancorate alla dedotta pretesa della società di conseguire «la detassazione integrale del magazzino»(così a pagina nn. 11 e 16 del controricorso); 8.1. occorre pure segnalare che può considerarsi fatto processualmente acquisito al giudizio la pacifica occupazione da parte della società, esercente attività di logistica integrata, del locale-magazzinoove venivano, nell’anno di imposta che interessa, allocati imballaggi terziari, mentre il Giudice d’appello ha considerato provato il loro smaltimento in proprio da parte della contribuente, dando conto che la stessa aveva anche provveduto ad inoltrare la relativa denuncia circa la natura dei rifiuti prodotti nella menzionata area; 8.2. va puntualizzato, al riguardo, anticipando la trattazione del quarto motivo di impugnazione, che non possono trovare ingresso nella presente sede le contestazioni del Comune, sviluppate nella predetta doglianza, solo apparentemente da considerarsi proposte «in via del tutto subordinata»(per l’ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti censure), ipotizzando erroneamente l’istante una loro valenza accessoria ed un eventuale assorbimento del loro scrutinio, laddove trattasi di profili di autonoma ed in tesi dirimente valore giuridico, nient’affatto succedanei perchè teoricamente idonei a definire l’esito del giudizio e, pertanto, come tali da esaminare; 8.2.1. tale censura, concernente l’omessa indicazione nella denuncia presentata dalla società dell’assenza dell’uomo e dell’oggettiva inaccessibilità dell’area oggetto di contenzioso, nonché la mancata dimostrazione dell’avviamento dei rifiuti al recupero, va dichiarata inammissibile, in quanto: - - il profilo concernente la contestazione dell’inidoneità della denuncia originaria presentata dalla società a dar conto dell’assenza dell'uomo nelle superfici dichiarate esenti e dell’oggettiva impossibilità di accesso nell’area oggetto di controversia, coinvolge aspetti, da un lato, diretti e contestare l’accertamento di merito svolto dal Giudice regionale sulla «specifica istanza in tal senso » avanzata dalla società e, dall’altro lato, volti ad introdurre questioni del tutto irrilevanti ai fini che occupano, tenuto conto della corretta riconducibilità da parte del Giudice regionale della richiesta esenzione alla previsione dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione alla quale non ha rilevanza il tema dell’inaccessibilità ai luoghi; -con riguardo al MUD va, invece, osservato che le osservazioni critiche avanzate con il motivo di impugnazione risultano del tutto oscure, non essendo stata precisata l’attinenza e la rilevanza, ai fini che occupano (autosmaltimento dei rifiuti) ed in merito ai contenuti della decisione impugnata (pure concernente sul punto detto smaltimento), della dedotta necessità di dimostrare il «rapporto di prevalenza del rifiuto speciale (che come si è visto più sopra, comunque, speciale non è) rispetto a quello ordinario» (così nel ricorso), in quanto detta relazione rileva per il diverso aspetto concernente il computo, ai fini della tassazione, delle superfici in cui si producono i rifiuti, per cui il motivo si presenta, sotto tale aspetto, privo della sua necessaria pertinenza alle ragioni della decisione, difettando, quindi, di specificità; -il Giudice regionale non ha addossato al Comune alcun onere probatorio, avendo solo chiarito, a fronte della documentazione prodotta dalla società ritenuta idonea a giustificare la richiesta di esenzione (e quindi riconoscendo in capo a questi l’onere probatorio), che l’ente territoriale non aveva con l’appello «portato elementi idonei a confutare la situazione di fatto rappresentata dai sopra citati documenti prodotti dalla contribuente» (così nella sentenza impugnata), in tal modo non rovesciando le regole del riparto probatorio, ma reputando che il Comune non avesse contrastato la prova fornita dalla società, il che vale a far considerare il motivo non correlato sul punto alle ragioni della decisione, non avendo la ricorrente colto il portato effettivo della pronuncia; 9. senza riepilogare funditus i principi di diritto (ben noti alle parti per le ragioni sopra esposte) elaborati dalla Cortein relazione alla tassazione, ai fini TARSU, TIA e TARES, degli imballaggi terziari, va evidenziato che nella fattispecie in rassegna riceve applicazione l’art. 1, comma 641, 642 e 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che: - « Il pr esupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (c. 641); -«La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (c. 642); -«Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette 6 attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione [...]» (c. 649); 9.1. al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, cc. 684 e ss.); 10. la Corte ha già avuto modo di esaminare (cfr., da ultimo, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032) il suindicato complesso normativo, reputandolo sostanzialmente omogeneo a quello che (già) connotava la disciplina della TARSU ed ha, in particolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così come, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130), giacché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina una presunzione iuris tantum di produttività degli stessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (cfr. Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459, tutte citate da Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490); 10.1. va, poi, posto in rilievo che, in tema di TARI, l'esenzione dal tributo, a differenza del previgente regime (art. 62, comma 3, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507) che lo correlava a «quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti» (v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass.„ 4 aprile 2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa e prevalente» ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»; 10.2. quanto ai magazzini questa Corte ha poi chiarito che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» (così, anche da ultimo, in giudizio in cui era parte la medesima contribuente, Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032); 10.3. resta, tuttavia, confermato che l’esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. in termini Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), per cui tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (ancora, in termini, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.); 10.4.è stato chiarito, anche nelle citate pronunce del 14 marzo 2022 n. 8205 e 8222, che l a « riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per quei particolari ‘rifiuti speciali’ costituiti dagli imballaggi terziari […] non assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari» , affermandosi che «agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica appunto la disciplina di cui all’art.62, co. 3^ cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formino i rifiuti speciali; per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 co. 7^ d.lgs 22/1997», precisandosi che «La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare sia l’inclusione degli imballaggi terziari in questo tipo di disciplina (Cass. nn. 10010/19; 703/19; 4960/18; 4793/16 ed altre), sia l’accollo in capo al contribuente dell’onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti; entità della superficie di loro produzione; autosmaltimento)» (così Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n, 8205 e nello stesso senso, Cass. Sez. T, 14 marzo 2022, n. 8222); 10.5. si è inoltre precisato che la tassa in questione è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b. in una parte fissa, sempre dovuta invece dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purchè effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (v. Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360); 10.6. per tale via, è stato precisato che «in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850)» (così Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429); 11. in tale contesto, la Corte ha ritenuto – per quanto più direttamente occupa -che la pertinente disposizione di cui all’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 esprime sulla questione dirimente «una sostanziale continuità regolativa» rispetto alla disciplina della TARSU, come affermato, in modo espresso, dalla pronuncia di questa Corte del 7 luglio 2022, n. 21490 e come già ritenuto nelle menzionate due pronunce del 23 aprile 2020, n. 8088 e 8089, che hanno esteso «alla T.A.R.I. l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di T.A.R.S.U. con riguardo all’art. 62, comma 3, del D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507» (così alle pagine n. 7 delle citate sentenze); 11.1. analogamente, ancor più di recente, la pronuncia della Corte di cassazione dell’8 febbraio 2023, n. 3818 ha ribadito che «questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019)»; 12. la difesa della società ha opposto a tale ricostruzione che la diversa formula normativa dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (lo si ripete: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali …»)rispetto alla previsione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (secondo cui, giova ripetersi: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali …») sta a significare che il requisito della sola prevalenza postula – diversamente dall’interpretazione (pur contestata dalla controricorrente) fornita alla precedente locuzione «di regola» in termini di esclusività – l’ovvia presenza umana e cioè dei magazzinieri che ivi operano, movimentando le merci, sostenendo, pertanto, che sia «sufficiente che la produzione dei rifiuti abbia carattere di prevalenza e non di esclusività» (v. pagina n. 25 del controricorso), al fine di considerare sottratta dall’imposizione l’intera superfice del magazzino sul presupposto dell’irrilevanza della presenza umana in detta area; 12.1. tale argomento contrasta, tuttavia, con il predetto dato normativo. La menzionata diversa formula legislativa riferisce testualmente l’esenzione, o meglio, dispone che nonè computabile ai fini della tassazione «quella parte» di superfice in cui «si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali», con ciò, quindi, chiaramente rapportando la tassa a tale specifica porzione dell’area sottoposta a tassazione; 12.2. la diversa valutazione circa il come si determina la produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e cioè se «di regola» e/o in via esclusiva (secondo la disciplina TARSU) oppure «in via continuativa e prevalente» (secondo la normativa TARI), cambia l’apprezzamento sul modo con cui intendere l’incidenza della formazione del rifiuto speciale sull’area considerata (ovvero in termini di esclusività o prevalenza), ma nulla muta sulla necessaria individuazione della parte di superfice in cui gli stessi si producono, che vale ad integrare il dato essenziale su cui sviluppare la verifica in oggetto; 12.3. in siffatti termini, resta allora applicabile il principio elaborato da questa Corte, secondo cui l’esclusione della tassa opera per «la sola parte della superfice in cui(ndr. a regime Tarsu), per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2015, n. 4793; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2016, nn. 4792 e 4793)» (così Cass., Sez. T. 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8022) e ora, in tema di TARI, per la sola «parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali», come stabilito dall’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 13. sulla base di tali riflessioni, dovute a fronte delle sollecitazioni critiche avanzate dalla difesa della società, va, allora, osservato che la Commissione regionale non si è attenuta tali principi, ove si consideri che: a. ha riconosciuto la legittimità della rivendicata detassazione dell’intera superfice del locale-magazzino, osservando che «l'uso del termine prevalente» di cui alla predetta disposizione renderebbe irrilevante, ai fini che interessano, la presenza delle persone nella citata area, cosa di cui, la Corte, per vero, non ha mai dubitato, dandola per scontata e reputando, invece rilevante la natura dei rifiuti prodotti (cfr. la risalente Cass., Sez. T., 20 luglio 2009, n. 16859, citata dalla stessa controricorrente), il che vale a rendere del tutto inconferente, anche perché relativa alla diversa ipotesi di cui all’art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il riferimento alla necessaria assenza dell’uomo nell’area in contestazione o all’obiettiva inaccessibilità dei locali; b. non ha, quindi, provveduto a determinare, nell’ambito dell’area destinata a magazzino, la porzione di superfice ove si sono formati, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, estendendo così erroneamente l’esenzione a tutta l’area occupata dal magazzino, in termini non consentanei alla previsione dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nei termini sopra illustrati; c. non si è avveduta che, in ogni caso, tanto l’area non assoggettabile a tassazione (lo si ripete: la sola parte in cui si sono formati, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali), che la restante parte erano sottoposte al pagamento della quota fissa della tassa, profilo questo – come anticipato - coinvolto nella contestazione avanzata dal Comune concernente la dedotta legittima coesistenza in relazione alla stessa area del costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ordinari e quello della raccolta e recupero dei rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari) ed implicato nella stessa pretesa della società contribuente di conseguire la detassazione integrale del magazzino; 14.i predetti profili dovevano (e dovranno) essere accertati dal Giudice regionale tenuto conto della natura (di impugnazione – merito) del giudizio tributario (cfr. le tante le citate Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, n. 8205 e 8222), il che giustifica l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla