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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18058/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9590/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia n. 30 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- e contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12/d, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 19/10/2021; -controricorrente- Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento -Controllo formale o automatizzato.Cons. est.

G.M.

Nonno e nei confronti di Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 17/03/2012, depositata il 14 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 1 7 / 03 / 1 2 del 1 4 / 0 2 /201 2 , la Commissione tributaria regionale del Lazio ( di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 339/39/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma ( di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso una cartella di pagamento per IVA , ritenute alla fonte e recupero di credito di imposta indebitamente compensato relativiagli anni d’imposta 2000 e 2001.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

1.1. La CTR a ccoglieva l’appello di AE evidenziando che : a) il mancato inoltro della comunicazione di irregolarità di cui all’art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212 non determinava la nullità della cartella non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; b) non era prevista la nullità della cartella di pagamento per ruoli anteriori al 01/06/2008 in caso di mancata indicazione del responsabile del Cons. est.

G.M.

Nonno procedimento; c) il condono non era valido con riferimento all’anno d’imposta 2000 mentre non erano state pagate tutte le rate con riferimento all’anno d’imposta 2001.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a settemotivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) resisteva con controricorso e, successivamente, si costituiva in giudizio, in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AdER), che depositava altresì memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.

3.1. AE si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale discussione orale e depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

4. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, non risultando la documentazione inerente all’asserito perfezionamento della definizione agevolata ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, nonché al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che non può farsi luogo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, non risultando, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, la intervenuta definizione agevolata della controversia, in ragione del mancato pagamento di alcuna delle rate indicate dall’Agente della riscossione.

2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 112, 324 e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non avendo AE impugnato Cons. est.

G.M.

Nonno l’autonoma ratio decidendi della sentenza della CTP, concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla medesima circostanza dedotta come error in procedendocon il primo motivo.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 332 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere stato il ricorso in appello proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., regolarmente costituita in primo grado, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario processuale.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la cartella di pagamento impugnata comprende anche il recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato.

2.4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in presenza di errori nella dichiarazione, non sia necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità al contribuente, come nel caso del recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato.

2.5. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo Cons. est.

G.M.

Nonno requisito di perfezionamento del condono relativo all’anno 2001 il mancato pagamento di alcune delle rate previste e non risultando notificato alla società contribuente alcun provvedimento di decadenza.

Inoltre, la cartella di pagamento non ha tenuto conto dei versamenti effettuati.

2.6. Con il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, non avendo la CTR pronunciato in relazione ad alcune voci di credito (ritenuta d’acconto assolta a mezzo ravvedimento operoso, imposte oggetto di compensazione con credito IVA).

3. Il terzo motivo, la cui trattazione è pregiudiziale, è fondato con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso.

3.1. Dall’esame del fascicolo d’ufficio, acquisito a seguito dell’ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evince che il ricorso in appello è stato regolarmente notificato unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., regolarmente costituita in primo grado.

Invero, le relate di notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultano “in bianco” e, pertanto, manca l’attestazione dell’avvenuta notificazione.

3.2. Nel caso di specie, non è possibile ritenere la scindibilità della controversia, anche perché la CTR era chiamata a pronunciarsi e si è pronunciata su questioni (quale quella concernente l’indicazione del responsabile del procedimento) che coinvolgono direttamente la responsabilità dell’Agente della riscossione, che era, dunque, pienamente legittimato a partecipare al giudizio di appello.

3.3. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, oggi, di AdER, nei cui confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio in appello.Cons. est.

G.M.

Nonno

4. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9590/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia n. 30 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- e contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12/d, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 19/10/2021; -controricorrente- Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento -Controllo formale o automatizzato.Cons. est. G.M. Nonno e nei confronti di Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 17/03/2012, depositata il 14 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1 7 / 03 / 1 2 del 1 4 / 0 2 /201 2 , la Commissione tributaria regionale del Lazio ( di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 339/39/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma ( di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso una cartella di pagamento per IVA , ritenute alla fonte e recupero di credito di imposta indebitamente compensato relativiagli anni d’imposta 2000 e 2001. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.1. La CTR a ccoglieva l’appello di AE evidenziando che : a) il mancato inoltro della comunicazione di irregolarità di cui all’art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212 non determinava la nullità della cartella non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; b) non era prevista la nullità della cartella di pagamento per ruoli anteriori al 01/06/2008 in caso di mancata indicazione del responsabile del Cons. est. G.M. Nonno procedimento; c) il condono non era valido con riferimento all’anno d’imposta 2000 mentre non erano state pagate tutte le rate con riferimento all’anno d’imposta 2001. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a settemotivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) resisteva con controricorso e, successivamente, si costituiva in giudizio, in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AdER), che depositava altresì memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. 3.1. AE si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale discussione orale e depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 4. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, non risultando la documentazione inerente all’asserito perfezionamento della definizione agevolata ex d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, nonché al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che non può farsi luogo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, non risultando, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, la intervenuta definizione agevolata della controversia, in ragione del mancato pagamento di alcuna delle rate indicate dall’Agente della riscossione. 2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 112, 324 e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non avendo AE impugnato Cons. est. G.M. Nonno l’autonoma ratio decidendi della sentenza della CTP, concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla medesima circostanza dedotta come error in procedendocon il primo motivo. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 332 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere stato il ricorso in appello proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., regolarmente costituita in primo grado, con conseguente violazione del litisconsorzio necessario processuale. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che la cartella di pagamento impugnata comprende anche il recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000, dell’art. 36 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, in presenza di errori nella dichiarazione, non sia necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità al contribuente, come nel caso del recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato. 2.5. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendo Cons. est. G.M. Nonno requisito di perfezionamento del condono relativo all’anno 2001 il mancato pagamento di alcune delle rate previste e non risultando notificato alla società contribuente alcun provvedimento di decadenza. Inoltre, la cartella di pagamento non ha tenuto conto dei versamenti effettuati. 2.6. Con il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, non avendo la CTR pronunciato in relazione ad alcune voci di credito (ritenuta d’acconto assolta a mezzo ravvedimento operoso, imposte oggetto di compensazione con credito IVA). 3. Il terzo motivo, la cui trattazione è pregiudiziale, è fondato con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso. 3.1. Dall’esame del fascicolo d’ufficio, acquisito a seguito dell’ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si evince che il ricorso in appello è stato regolarmente notificato unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., regolarmente costituita in primo grado. Invero, le relate di notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultano “in bianco” e, pertanto, manca l’attestazione dell’avvenuta notificazione. 3.2. Nel caso di specie, non è possibile ritenere la scindibilità della controversia, anche perché la CTR era chiamata a pronunciarsi e si è pronunciata su questioni (quale quella concernente l’indicazione del responsabile del procedimento) che coinvolgono direttamente la responsabilità dell’Agente della riscossione, che era, dunque, pienamente legittimato a partecipare al giudizio di appello. 3.3. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, oggi, di AdER, nei cui confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio in appello.Cons. est. G.M. Nonno 4. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di s
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