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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 10996/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Ord. n. sez. 1/2025 CC - 08/01/2025 R.G.N. 33620/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del 23 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato alla Corte di appello di Firenze richiesta di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna emessa il 29 maggio 2015 dalla Corte di appello di Firenze (passata in giudicato il 4 ottobre 2017).

L’istante sosteneva di avere avuto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10996/2025 Roma, lì, 19/03/2025 conoscenza della sentenza solo il 5 maggio 2024, a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione, atteso che tutti gli atti del procedimento erano stati notificati al difensore d’ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, ma con il quale egli non aveva mai avuto contatti, anche perché nel 2015 si era trasferito in Georgia.

Con ordinanza emessa il 17 settembre 2024, la Corte di appello di Firenze ha riqualificato come istanza di restituzione nel termine la richiesta di rescissione del giudicato e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza.

3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la restituzione nel termine. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’istanza deve essere dichiarata inammissibile.

2. I rimedi ripristinatori previsti dall’ordinamento per assicurare, in un nuovo giudizio, il diritto di difesa che non era stato possibile esercitare in un processo celebratosi senza la partecipazione dell’imputato e senza che questi avesse avuto conoscenza del processo sono stati oggetti di ripetute riforme negli ultimi anni.

2.1. Nel 2005 il legislatore, in un sistema processuale ancora basato sull’istituto della contumacia, nel tentativo di dare una prima risposta ai ripetuti moniti provenienti dalla Corte EDU, che pretendeva il rispetto del diritto dell’imputato di partecipare al processo, avendo effettiva conoscenza dell’accusa a suo carico, aveva riformato il tradizionale strumento della rimessione in termini, previsto dall’art. 175 cod. proc. pen.

In particolare, per il caso in cui era stata pronunciata sentenza contumaciale (o era stato emesso decreto penale di condanna), aveva previsto che l’imputato contumace venisse restituito nel termine, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.).

Il contumace, dunque, poteva limitarsi ad addurre la mancata conoscenza del processo, spettando poi al giudice accertare se vi fosse invece stata l’effettiva conoscenza del processo.

2.2. Nel 2014 il legislatore, nell’ambito di una riforma di ampia portata, con la quale aveva abrogato l’istituto della contumacia e aveva introdotto, per la prima volta, il processo in “assenza”, basato sulla verifica della conoscenza del procedimento (seppur mediante il ricorso a indici sintomatici), aveva completamente rivisto il sistema dei rimedi ripristinatori, introducendo, da un lato, il nuovo istituto della rescissione del giudicato e, dall’altro, eliminando dall’art. 175 cod. proc. pen. ogni riferimento alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza, perimetrando il rimedio della restituzione al solo caso del condannato con decreto penale.

Nel 2014 il legislatore, avendo attribuito all’imputato le maggiori garanzie dell’assenza e avendo introdotto a favore dell’assente il mezzo di impugnazione straordinaria della rescissione del giudicato, aveva ritenuto non più necessario mantenere il rimedio ripristinatorio della restituzione del termine per impugnare, nell’ampio ambito applicativo delineato con la riforma del 2005.

Proprio perché la restrizione dell’ambito di operatività della restituzione nel termine trovava fondamento nelle maggiori garanzie del processo in assenza e nell’introduzione della rescissione del giudicato, mediante il quale il condannato poteva ottenere la regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si era verificata la nullità, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, in relazione alle sentenze contumaciali, rispetto alle quali le maggiori garanzie offerte con la riforma del 2014 non erano applicabili, dovesse continuare a trovare applicazione l’istituto della restituzione nel termine, come previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 27, conv. con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005 (cfr. Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte avevano delineato l’ambito applicativo dei due rimedi ripristinatori, precisando che «l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente» (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).

2.3. Con la riforma Cartabia, il legislatore ha nuovamente ripensato il sistema dei rimedi ripristinatori, tornando a dare alla restituzione del termine per impugnare un rilevante ambito applicativo, nonostante le ulteriori maggiori garanzie offerte con il rinnovato processo in assenza, basato ormai sul principio di effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio, e il mantenimento dell’istituto della rescissione del giudicato.

Con la riforma, invero, il legislatore ha introdotto nell’art. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».

Nel vigente ordinamento processuale, dunque, gli istituti della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine per impugnare concorrono, anche se rimangono distinti per natura, petitum, operatività ed effetti conseguibili.

Va, in particolare, posto in rilievo che, almeno in astratto, i due istituti sembrano non avere un ambito applicativo perfettamente coincidente, atteso che, mentre l’art. 629-bis consente la richiesta di rescissione in relazione a tutte le ipotesi in cui il processo in assenza sia svolto in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis, l’art. 175, comma 2.1., limita la possibilità di istanza di restituzione nel termine ai soli casi in cui il processo in assenza si sia svolto in mancanza dei presupposti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420-bis (sembra, cioè, esclusa la possibilità di restituzione nel termine nei casi di notifica a mani o a mani di una persona delegata e quando l’imputato abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero quando, pur sussistendo un impedimento, abbia rinunciato espressamente a farlo valere).

Parzialmente diverso è anche l’oggetto della prova che deve fornire il condannato.

Nel caso di rescissione, il condannato deve dare prova di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis e di non aver potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa.

Nel caso di restituzione del termine, il condannato deve fornire prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

Va evidenziato anche che la rescissione del giudicato ha una più ampia portata rispetto alla restituzione nel termine per impugnare, potendo portare alla regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si è verificata la nullità.

3. Venendo al caso in esame, va rilevato che la sentenza di cui il condannato aveva originariamente chiesto la rescissione era stata pronunciata all’esito di un processo celebrato in contumacia dell’imputato.

3.1. Al riguardo, deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi a seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2014, avevano espressamente escluso che l’istituto della rescissione del giudicato potesse applicarsi ai processi contumaciali, atteso che esso riguardava i condannati nei cui confronti si era proceduto in assenza.

Avevano escluso anche qualsiasi problema di diritto intertemporale, atteso che i processi svoltisi secondo il regime contumaciale non «potrebbero risentire del jus superveniens, che si riferisce esplicitamente a un imputato “assente” nei termini definiti dalla nuova disciplina» (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992).

Nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite avevano affermato che «ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente».

3.2. Questo collegio ritiene che i principi affermati da Sezioni Unite Burba debbano continuare a essere applicati ai processi contumaciali, anche dopo la riforma Cartabia.

L’art. 629-bis cod. proc. pen., invero, anche nel testo rinnovato conseguente alla riforma Cartabia, continua a riferirsi esclusivamente al condannato «nei cui confronti si sia proceduto in assenza» e la prova che egli è chiamato a fornire è che il giudice lo abbia dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., norma chiaramente non riferibile al processo contumaciale.

Anche dopo la riforma Cartabia, pertanto, permangono le ragioni che avevano indotto le Sezioni Unite a ritenere precluso al contumace il ricorso alla restituzione del giudicato.

Al condannato in contumacia, si può, tuttavia, continuare ad applicare il rimedio ripristinatorio previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente alla riforma del 2014.

La possibilità di far riferimento al testo introdotto dalla riforma Cartabia – che rispetto al suo antesignano del 2005, si differenzia soprattutto per l’onere della prova (nel vecchio sistema, era difatti demandato all’autorità giudiziaria, a fronte dell’allegazione della mancata conoscenza del processo da parte del condannato, l’accertamento della conoscenza del processo da parte dell’istante; nel nuovo sistema, invece, spetta al condannato l’onere di provare di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo) – sembra precluso non solo dall’espresso riferimento della nuova norma all’imputato «giudicato in assenza», ma anche dall'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, che, quanto alle disposizioni dell’art. 175 cod. proc. pen., ha previsto l'applicazione della nuova disciplina solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704).

Ed è davvero difficile immaginare sentenze contumaciali pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

3.3. La Corte di appello, nel caso in esame, relativo a un processo celebrato in contumacia, ha, dunque, correttamente ritenuto non applicabile l’istituto della rescissione del giudicato, essendo questo riferibile ai soli condannati all’esito di processo svolto in assenza.

Questo collegio, però, non ritiene condivisibile la statuizione della Corte territoriale di riqualificare la richiesta di rescissione in istanza di restituzione nel termine, seppur con riferimento al testo vigente in epoca anteriore alla riforma del 2014.

Al riguardo, va ricordato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, «l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, Okoro, Rv. 282566).

Questo collegio ritiene di dovere dare seguito a tale orientamento giurisprudenziale non condividendo il principio affermato da Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, H., Rv. 280346: «l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo».

Tale orientamento, invero, non solo non tiene conto del fatto che i due rimedi differiscono per natura, petitum e per effetti conseguibili, ma non si pone neppure in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il principio della conservazione dei mezzi di impugnazione, consacrato nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può trovare un’applicazione generalizzata, ma è operante per il solo settore delle impugnazioni, in riferimento a provvedimenti impugnabili e per rimediare ad eventuali errori di attribuzione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente.

Giurisprudenza che, in ragione di tali argomentazioni, ha escluso non solo la possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato in istanza di rimessione in termini (cfr. anche Sez. 6, n.10000 del 14/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269665; Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015, Lazar, Rv. 263510; Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, sul punto non massimata), ma anche l’analoga possibilità di riqualificare come rescissione del giudicato una richiesta di incidente di esecuzione (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931).

Ne segue che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile.

4. Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e, poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie, in cui il procedimento è stato attivato con una «richiesta».

Quanto alle spese processuali, deve osservarsi che questa Corte – con motivazione pienamente condivisibile – ha già escluso la condanna al pagamento delle spese processuali, osservando che, nei casi come quello in esame, non è possibile applicare l'art. 592 cod. proc. pen. (che contempla siffatta pronuncia), non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione (Sez. 5, ord. n. 43 del 16/01/2023, Metrevelli, n. m.; Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, Hamboussi, n. m.).

P.Q.M Dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso, l’8 gennaio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Ord. n. sez. 1/2025 CC - 08/01/2025 R.G.N. 33620/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 23 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato alla Corte di appello di Firenze richiesta di rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza di condanna emessa il 29 maggio 2015 dalla Corte di appello di Firenze (passata in giudicato il 4 ottobre 2017). L’istante sosteneva di avere avuto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10996/2025 Roma, lì, 19/03/2025 conoscenza della sentenza solo il 5 maggio 2024, a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione, atteso che tutti gli atti del procedimento erano stati notificati al difensore d’ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, ma con il quale egli non aveva mai avuto contatti, anche perché nel 2015 si era trasferito in Georgia. Con ordinanza emessa il 17 settembre 2024, la Corte di appello di Firenze ha riqualificato come istanza di restituzione nel termine la richiesta di rescissione del giudicato e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza. 3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la restituzione nel termine. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’istanza deve essere dichiarata inammissibile. 2. I rimedi ripristinatori previsti dall’ordinamento per assicurare, in un nuovo giudizio, il diritto di difesa che non era stato possibile esercitare in un processo celebratosi senza la partecipazione dell’imputato e senza che questi avesse avuto conoscenza del processo sono stati oggetti di ripetute riforme negli ultimi anni. 2.1. Nel 2005 il legislatore, in un sistema processuale ancora basato sull’istituto della contumacia, nel tentativo di dare una prima risposta ai ripetuti moniti provenienti dalla Corte EDU, che pretendeva il rispetto del diritto dell’imputato di partecipare al processo, avendo effettiva conoscenza dell’accusa a suo carico, aveva riformato il tradizionale strumento della rimessione in termini, previsto dall’art. 175 cod. proc. pen. In particolare, per il caso in cui era stata pronunciata sentenza contumaciale (o era stato emesso decreto penale di condanna), aveva previsto che l’imputato contumace venisse restituito nel termine, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.). Il contumace, dunque, poteva limitarsi ad addurre la mancata conoscenza del processo, spettando poi al giudice accertare se vi fosse invece stata l’effettiva conoscenza del processo. 2.2. Nel 2014 il legislatore, nell’ambito di una riforma di ampia portata, con la quale aveva abrogato l’istituto della contumacia e aveva introdotto, per la prima volta, il processo in “assenza”, basato sulla verifica della conoscenza del procedimento (seppur mediante il ricorso a indici sintomatici), aveva completamente rivisto il sistema dei rimedi ripristinatori, introducendo, da un lato, il nuovo istituto della rescissione del giudicato e, dall’altro, eliminando dall’art. 175 cod. proc. pen. ogni riferimento alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza, perimetrando il rimedio della restituzione al solo caso del condannato con decreto penale. Nel 2014 il legislatore, avendo attribuito all’imputato le maggiori garanzie dell’assenza e avendo introdotto a favore dell’assente il mezzo di impugnazione straordinaria della rescissione del giudicato, aveva ritenuto non più necessario mantenere il rimedio ripristinatorio della restituzione del termine per impugnare, nell’ampio ambito applicativo delineato con la riforma del 2005. Proprio perché la restrizione dell’ambito di operatività della restituzione nel termine trovava fondamento nelle maggiori garanzie del processo in assenza e nell’introduzione della rescissione del giudicato, mediante il quale il condannato poteva ottenere la regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si era verificata la nullità, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, in relazione alle sentenze contumaciali, rispetto alle quali le maggiori garanzie offerte con la riforma del 2014 non erano applicabili, dovesse continuare a trovare applicazione l’istituto della restituzione nel termine, come previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 27, conv. con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005 (cfr. Sez. 2, n. 12630 del 4/3/2015, Rv. 262929; Sez. 2, n. 23882 del 27/5/2014, Rv. 259634). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte avevano delineato l’ambito applicativo dei due rimedi ripristinatori, precisando che «l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992). 2.3. Con la riforma Cartabia, il legislatore ha nuovamente ripensato il sistema dei rimedi ripristinatori, tornando a dare alla restituzione del termine per impugnare un rilevante ambito applicativo, nonostante le ulteriori maggiori garanzie offerte con il rinnovato processo in assenza, basato ormai sul principio di effettiva conoscenza del processo, da intendersi come conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di citazione a giudizio, e il mantenimento dell’istituto della rescissione del giudicato. Con la riforma, invero, il legislatore ha introdotto nell’art. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». Nel vigente ordinamento processuale, dunque, gli istituti della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine per impugnare concorrono, anche se rimangono distinti per natura, petitum, operatività ed effetti conseguibili. Va, in particolare, posto in rilievo che, almeno in astratto, i due istituti sembrano non avere un ambito applicativo perfettamente coincidente, atteso che, mentre l’art. 629-bis consente la richiesta di rescissione in relazione a tutte le ipotesi in cui il processo in assenza sia svolto in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis, l’art. 175, comma 2.1., limita la possibilità di istanza di restituzione nel termine ai soli casi in cui il processo in assenza si sia svolto in mancanza dei presupposti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420-bis (sembra, cioè, esclusa la possibilità di restituzione nel termine nei casi di notifica a mani o a mani di una persona delegata e quando l’imputato abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero quando, pur sussistendo un impedimento, abbia rinunciato espressamente a farlo valere). Parzialmente diverso è anche l’oggetto della prova che deve fornire il condannato. Nel caso di rescissione, il condannato deve dare prova di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis e di non aver potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa. Nel caso di restituzione del termine, il condannato deve fornire prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Va evidenziato anche che la rescissione del giudicato ha una più ampia portata rispetto alla restituzione nel termine per impugnare, potendo portare alla regressione del processo fino alla fase e al grado in cui si è verificata la nullità. 3. Venendo al caso in esame, va rilevato che la sentenza di cui il condannato aveva originariamente chiesto la rescissione era stata pronunciata all’esito di un processo celebrato in contumacia dell’imputato. 3.1. Al riguardo, deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi a seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2014, avevano espressamente escluso che l’istituto della rescissione del giudicato potesse applicarsi ai processi contumaciali, atteso che esso riguardava i condannati nei cui confronti si era proceduto in assenza. Avevano escluso anche qualsiasi problema di diritto intertemporale, atteso che i processi svoltisi secondo il regime contumaciale non «potrebbero risentire del jus superveniens, che si riferisce esplicitamente a un imputato “assente” nei termini definiti dalla nuova disciplina» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992). Nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite avevano affermato che «ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente». 3.2. Questo collegio ritiene che i principi affermati da Sezioni Unite Burba debbano continuare a essere applicati ai processi contumaciali, anche dopo la riforma Cartabia. L’art. 629-bis cod. proc. pen., invero, anche nel testo rinnovato conseguente alla riforma Cartabia, continua a riferirsi esclusivamente al condannato «nei cui confronti si sia proceduto in assenza» e la prova che egli è chiamato a fornire è che il giudice lo abbia dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., norma chiaramente non riferibile al processo contumaciale. Anche dopo la riforma Cartabia, pertanto, permangono le ragioni che avevano indotto le Sezioni Unite a ritenere precluso al contumace il ricorso alla restituzione del giudicato. Al condannato in contumacia, si può, tuttavia, continuare ad applicare il rimedio ripristinatorio previsto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente alla riforma del 2014. La possibilità di far riferimento al testo introdotto dalla riforma Cartabia – che rispetto al suo antesignano del 2005, si differenzia soprattutto per l’onere della prova (nel vecchio sistema, era difatti demandato all’autorità giudiziaria, a fronte dell’allegazione della mancata conoscenza del processo da parte del condannato, l’accertamento della conoscenza del processo da parte dell’istante; nel nuovo sistema, invece, spetta al condannato l’onere di provare di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo) – sembra precluso non solo dall’espresso riferimento della nuova norma all’imputato «giudicato in assenza», ma anche dall'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, che, quanto alle disposizioni dell’art. 175 cod. proc. pen., ha previsto l'applicazione della nuova disciplina solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704). Ed è davvero difficile immaginare sentenze contumaciali pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia. 3.3. La Corte di appello, nel caso in esame, relativo a un processo celebrato in contumacia, ha, dunque, correttamente ritenuto non applicabile l’istituto della rescissione del giudicato, essendo questo riferibile ai soli condannati all’esito di processo svolto in assenza. Questo collegio, però, non ritiene condivisibile la statuizione della Corte territoriale di riqualificare la richiesta di rescissione in istanza di restituzione nel termine, seppur con riferimento al testo vigente in epoca anteriore alla riforma del 2014. Al riguardo, va ricordato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, «l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine» (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, Okoro, Rv. 282566). Questo collegio ritiene di dovere dare seguito a tale orientamento giurisprudenziale non condividendo il principio affermato da Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, H., Rv. 280346: «l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo». Tale orientamento, invero, non solo non tiene conto del fatto che i due rimedi differiscono per natura, petitum e per effetti conseguibili, ma non si pone neppure in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il principio della conservazione dei mezzi di impugnazione, consacrato nell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può trovare un’applicazione generalizzata, ma è operante per il solo settore delle impugnazioni, in riferimento a provvedimenti impugnabili e per rimediare ad eventuali errori di attribuzione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente. Giurisprudenza che, in ragione di tali argomentazioni, ha escluso non solo la possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato in istanza di rimessione in termini (cfr. anche Sez. 6, n.10000 del 14/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269665; Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015, Lazar, Rv. 263510; Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474; Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, sul punto non massimata), ma anche l’analoga possibilità di riqualificare come rescissione del giudicato una richiesta di incidente di esecuzione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931). Ne segue che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile. 4. Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e, poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie, in cui il procedimento è stato attivato con una «richiesta». Quanto alle spese processuali, deve osservarsi che questa Corte – con motivazione pienamente condivisibile – ha già escluso la condanna al pagamento delle spese processuali, osservando che, nei casi come quello in esame, non è possibile applicare l'art. 592 cod. proc. pen. (che contempla siffatta pronuncia), non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione (Sez. 5, ord. n. 43 del 16/01/2023, Metrevelli, n. m.; Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, Hamboussi, n. m.). P.Q.M Dichiara inammissibile l’istanza. Così deciso, l’8 gennaio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10996/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris