CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45878/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. di resistenza ed oltraggio a pubblici ufficiali. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso risulta all'evidenza proposto per motivi non consentiti anche prospettando il ricorrente una difforme ricostruzione in fatto. Si osserva la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione, facendo riferimento alla gravità della condotta tesa a rivolgere plurime minacce ed aggredire fisicamente i pubblici ufficiali, motivi che, unitamente alla personalità del ricorrente gravato da plurimi gravi reati (rapina e traffico di stupefacenti), ha fatto ritenere non particolarmente tenue il fatto, così da escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Motivazione completa che confuta il motivo di gravame sul punto che il ricorrente reitera anche in questa sede prospettando una riduttiva ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si