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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04403/2026

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so iscritto al n. 9386/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania – sez. n. 6 - n. 265/2021,depositata il 13 gennaio 2021; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006 E ALTRO.

R.G.

N.9386/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA], in data 23 gennaio 2014, cartella di pagamento n. 297-2013-0008881272, relativa ad un credito IRPEF per l’anno d’imposta 2006.

2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa la quale, con sentenza n. 2420/2014 , depositata il 9 dicembre 2014, accoglieva il ricorso , annullando l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania – sez. n. 6 , con sentenza n. 256/2021, pronunciata il 18 settembre 2020 e depositata in segreteria il 13 gennaio 2021, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il2 aprile 2021).

Non ha svolto difeseGulino Gianluca, rimasto intimat o .

L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione, al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.

5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N.9386/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; 10 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ; 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ; 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. l’aveva erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite, in quanto la cartella impugnata era stata annullata per infondatezza della pretesa tributaria (e quindi per questioni attinenti al merito della pretesa stessa), e non per vizi propri della procedura esattoriale. 2.Il motivo è inammissibile.

La censura sollevata dalla ricorrente riguarda soltanto la questione della legittimazione passiva del concessionario per la riscossione, in quanto la cartella è stata annullata per mancanza della pretesa impositiva, e quindi non per vizi propri.

Attraverso tale censura, la ricorrente chiede che venga annullata la condanna alle spese disposta nei suoi confronti.

La ricorrente deduce, infatti, che la cartella di pagamento è stata annullata soltanto per assenza della pretesa impositiva (insussistenza dei requisiti per dichiarare la decadenza da una rateazione), e quindi non per vizi propri della cartella stessa.

Tuttavia, il concessionario per la riscossione avrebbe dovuto impugnare la sentenza di secondo grado non già per violazione dei principi in materia di legittimazione passiva, bensì per violazione dell’art. 91 ss. c.p.c., e quindi per violazione delle disposizioni in materia di regolamentazione delle spese di giudizio.

R.G.

N.9386/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo proposto, quindi, non si confronta adeguatamente con il contenuto della decisione, e con la censura che effettivamente il ricorrente avrebbe dovuto proporre.

3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, e l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, senza svolgere ulteriori difese.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n. 9386/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - resistente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania – sez. n. 6 - n. 265/2021,depositata il 13 gennaio 2021; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006 E ALTRO. R.G. N.9386/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA], in data 23 gennaio 2014, cartella di pagamento n. 297-2013-0008881272, relativa ad un credito IRPEF per l’anno d’imposta 2006. 2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa la quale, con sentenza n. 2420/2014 , depositata il 9 dicembre 2014, accoglieva il ricorso , annullando l’atto impugnato. 3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania – sez. n. 6 , con sentenza n. 256/2021, pronunciata il 18 settembre 2020 e depositata in segreteria il 13 gennaio 2021, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il2 aprile 2021). Non ha svolto difeseGulino Gianluca, rimasto intimat o . L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione, al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. 5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.9386/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; 10 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ; 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ; 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. l’aveva erroneamente condannata al pagamento delle spese di lite, in quanto la cartella impugnata era stata annullata per infondatezza della pretesa tributaria (e quindi per questioni attinenti al merito della pretesa stessa), e non per vizi propri della procedura esattoriale. 2.Il motivo è inammissibile. La censura sollevata dalla ricorrente riguarda soltanto la questione della legittimazione passiva del concessionario per la riscossione, in quanto la cartella è stata annullata per mancanza della pretesa impositiva, e quindi non per vizi propri. Attraverso tale censura, la ricorrente chiede che venga annullata la condanna alle spese disposta nei suoi confronti. La ricorrente deduce, infatti, che la cartella di pagamento è stata annullata soltanto per assenza della pretesa impositiva (insussistenza dei requisiti per dichiarare la decadenza da una rateazione), e quindi non per vizi propri della cartella stessa. Tuttavia, il concessionario per la riscossione avrebbe dovuto impugnare la sentenza di secondo grado non già per violazione dei principi in materia di legittimazione passiva, bensì per violazione dell’art. 91 ss. c.p.c., e quindi per violazione delle disposizioni in materia di regolamentazione delle spese di giudizio. R.G. N.9386/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo proposto, quindi, non si confronta adeguatamente con il contenuto della decisione, e con la censura che effettivamente il ricorrente avrebbe dovuto proporre. 3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, e l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, senza svolgere ulteriori difese. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.
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