Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26502/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11594/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 10/24/19, depositata il 2 gennaio 2019.

Oggetto: Tributi -Credito IVA - Rimborso.[OSCURATO:PERSONA]. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 10/24/19 del 02 / 0 1 /20 19 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 5384 / 04 / 1 7 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un pr ovvedimento tacito di diniego di rimborso IVA relativa all’anno 2014.

1.1. La CTR accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che il credito IVA maturato in corso di procedura a seguito della procedura di variazione non poteva essere compensato con il debito IVA della società maturato antecedentemente al fallimento in ragione del mancato versamento dell’imposta all’Erario.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivodi ricorso principale AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR erroneamente ritenuto il diritto a rimborso di un credito mai sorto in quanto concernente un versamento IVA mai effettuato.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso principale , proposto in via subordinata, si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria exart. 132 cod. proc. cive e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , [OSCURATO:PERSONA]. est.

G.M.

Nonno per non avere la CTR effettuato alcuna valutazione critica delle difese di AE, riconoscendo, da un lato, il mancato versamento dell’imposta e, dall’altro, il diritto al rimborso.

2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo sulla medesima circostanza.

Il primo è fondato e il secondo, esplicitamente proposto in via subordinata, resta assorbito.

2.1. Appare opportuno riassumere i fatti percome emergenti dalla sentenza impugnata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso alcune fatture nei confronti del proprio cliente [OSCURATO:PERSONA] per un totale di euro 298.709,50, oltre IVA per euro 59.741,90.

Dette fatture rimangono insolute, [OSCURATO:PERSONA] non versa all’Erario l’IVA risultante dalle fatture e, conseguentemente, AE iscrive a ruolo il debito exart. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

2.2.1. Nelle more falliscono sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA].

Il curatore della prima si insinua al fallimento della seconda e chiede il pagamento del debito, ottenendolo solo per l’importo del 4,29% in sede di liquidazione fallimentare.

2.2.2. Detto curatore, pertanto, emette nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, espone nelladichiarazione per l’anno 2015 della procedura il corrispondente credito IVA di euro 58.723,00 e lo cede a [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rimborso all’Erario.

2.3. Orbene, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, il credito IVA chiesto al rimborso è inesistenteperché attinente ad un’IVA che , come accertato dalla sentenza impugnata,non è stata mai versata da [OSCURATO:PERSONA].Ed è pacifico che il rimborso è dato solo se l’IVA a monte sia stata effettivamente versata e sia stato eliminato qualsiasi pericolo di danno per l’Erario (cfr. Cass. n. 26515 del 30/09/2021; Cass. n. 20843 del 30/09/2020; Cass. n. 7080 del 12/03/2020).

2.4. Sotto altro profilo, la scissione operata dalla sentenza impugnata tra debito IVA sorto anteriormente alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]. est.

G.M.

Nonno fallimento (quello sorto a seguito della cessione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]) e credito sorto in corso di procedura (quello determinato dalla nota di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 redatta dal curatore di [OSCURATO:PERSONA])è erronea.

2.4.1. Invero, la nota di variazione riguarda pur sempre un’operazione verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], atteso che ciò che rileva è il fatto genetico dell'obbligazione (Cass. n. 14620 del 29/05/2019; Cass. n. 14418 del 07/06/2013; Cass. n. 18915 del 31/08/2010; Cass. n. 10025 del 27/04/2010).

2.4.2. Ne consegue che non ha alcun fondamento la tesi per la quale l’Erario avrebbe inteso indebitamente compensare un credito nascente prima della dichiarazione di fallimento con un credito sorto successivamente alla stessa: AE non ha posto in essere alcuna compensazione, ma ha solo contestato la sussistenza del credito, mai sorto in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento per il semplice fatto che l’IVA non è stata versata.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 20 e 38 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.56 l.fall., nonché degli artt. 1243 e 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi su tutta la domanda e, segnatamente in ordine: a)alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia versato l’IVA con conseguente iscrizione a ruolo del relativo importo; b) alla questione della compensabilità del credito IVA maturato in corso di procedura fallimentare con il debito maturato ante fallimento.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 1243 e 2697 cod. civ., dell’art. 56 l.fall., nonché degli artt. 30 e [OSCURATO:PERSONA]. est.

G.M.

Nonno 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che: a) l’Ufficio abbia fornito la prova che il debito IVA iscritto a ruolo coincida con il credito IVA chiesto a rimborso; b) la pretesa dell’Ufficio di compensare il credito IVA maturato in corso di procedura fallimentare con il debito IVA maturato ante fallimento sia legittima.

4. I due motivi, che, vertendo sulle medesime questioni, possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi.

4.1. La CTR, pronunciando sulle questioni dedotte dalle parti, ha accertato nel merito che il credito IVA dichiarato dal curatore della [OSCURATO:PERSONA], oggi chiesto a rimborso da [OSCURATO:PERSONA], è il medesimo debito IVA iscritto a ruolo nei confronti di detta società, a nulla potendo rilevare che le somme oggetto dell’accertamento ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 siano maggiori di quelle oggetto della richiesta di variazione exart. 26 del medesimo decreto presidenziale.

4.2. Trattasi di accertamento in fatto che [OSCURATO:PERSONA] tende indebitamente a rimettere in discussione con la proposizione di vizi procedimentali o di violazione di legge da ritenersi inammissibili in sede di legittimità.

4.3. Sotto altro aspetto, la CTR ha sicuramente pronunciato in ordine all’impossibilità della compensazione tra debito maturato ante procedura fallimentare e credito maturato in corso di procedura; e, tuttavia, il convincimento espresso dal giudice di appello è stato già ritenuto erroneo in sede di esame dei motivi di ricorso principale, sicché anche sotto questo profilola censura è infondata .

5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni in fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Le peculiari questioni di diritto affrontate nella presente controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese [OSCURATO:PERSONA]. est.

G.M.

Nonno relative ai gradi di merito del presente giudizio; la controricorrente va, invece, condannata al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 59.000,00.

5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso proposto dalla controricorrente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11594/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 10/24/19, depositata il 2 gennaio 2019. Oggetto: Tributi -Credito IVA - Rimborso.[OSCURATO:PERSONA]. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10/24/19 del 02 / 0 1 /20 19 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 5384 / 04 / 1 7 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un pr ovvedimento tacito di diniego di rimborso IVA relativa all’anno 2014. 1.1. La CTR accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che il credito IVA maturato in corso di procedura a seguito della procedura di variazione non poteva essere compensato con il debito IVA della società maturato antecedentemente al fallimento in ragione del mancato versamento dell’imposta all’Erario. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivodi ricorso principale AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR erroneamente ritenuto il diritto a rimborso di un credito mai sorto in quanto concernente un versamento IVA mai effettuato. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso principale , proposto in via subordinata, si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria exart. 132 cod. proc. cive e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , [OSCURATO:PERSONA]. est. G.M. Nonno per non avere la CTR effettuato alcuna valutazione critica delle difese di AE, riconoscendo, da un lato, il mancato versamento dell’imposta e, dall’altro, il diritto al rimborso. 2. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo sulla medesima circostanza. Il primo è fondato e il secondo, esplicitamente proposto in via subordinata, resta assorbito. 2.1. Appare opportuno riassumere i fatti percome emergenti dalla sentenza impugnata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso alcune fatture nei confronti del proprio cliente [OSCURATO:PERSONA] per un totale di euro 298.709,50, oltre IVA per euro 59.741,90. Dette fatture rimangono insolute, [OSCURATO:PERSONA] non versa all’Erario l’IVA risultante dalle fatture e, conseguentemente, AE iscrive a ruolo il debito exart. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 2.2.1. Nelle more falliscono sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. Il curatore della prima si insinua al fallimento della seconda e chiede il pagamento del debito, ottenendolo solo per l’importo del 4,29% in sede di liquidazione fallimentare. 2.2.2. Detto curatore, pertanto, emette nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, espone nelladichiarazione per l’anno 2015 della procedura il corrispondente credito IVA di euro 58.723,00 e lo cede a [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rimborso all’Erario. 2.3. Orbene, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, il credito IVA chiesto al rimborso è inesistenteperché attinente ad un’IVA che , come accertato dalla sentenza impugnata,non è stata mai versata da [OSCURATO:PERSONA].Ed è pacifico che il rimborso è dato solo se l’IVA a monte sia stata effettivamente versata e sia stato eliminato qualsiasi pericolo di danno per l’Erario (cfr. Cass. n. 26515 del 30/09/2021; Cass. n. 20843 del 30/09/2020; Cass. n. 7080 del 12/03/2020). 2.4. Sotto altro profilo, la scissione operata dalla sentenza impugnata tra debito IVA sorto anteriormente alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]. est. G.M. Nonno fallimento (quello sorto a seguito della cessione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]) e credito sorto in corso di procedura (quello determinato dalla nota di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 redatta dal curatore di [OSCURATO:PERSONA])è erronea. 2.4.1. Invero, la nota di variazione riguarda pur sempre un’operazione verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], atteso che ciò che rileva è il fatto genetico dell'obbligazione (Cass. n. 14620 del 29/05/2019; Cass. n. 14418 del 07/06/2013; Cass. n. 18915 del 31/08/2010; Cass. n. 10025 del 27/04/2010). 2.4.2. Ne consegue che non ha alcun fondamento la tesi per la quale l’Erario avrebbe inteso indebitamente compensare un credito nascente prima della dichiarazione di fallimento con un credito sorto successivamente alla stessa: AE non ha posto in essere alcuna compensazione, ma ha solo contestato la sussistenza del credito, mai sorto in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento per il semplice fatto che l’IVA non è stata versata. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 20 e 38 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art.56 l.fall., nonché degli artt. 1243 e 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi su tutta la domanda e, segnatamente in ordine: a)alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia versato l’IVA con conseguente iscrizione a ruolo del relativo importo; b) alla questione della compensabilità del credito IVA maturato in corso di procedura fallimentare con il debito maturato ante fallimento. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 1243 e 2697 cod. civ., dell’art. 56 l.fall., nonché degli artt. 30 e [OSCURATO:PERSONA]. est. G.M. Nonno 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che: a) l’Ufficio abbia fornito la prova che il debito IVA iscritto a ruolo coincida con il credito IVA chiesto a rimborso; b) la pretesa dell’Ufficio di compensare il credito IVA maturato in corso di procedura fallimentare con il debito IVA maturato ante fallimento sia legittima. 4. I due motivi, che, vertendo sulle medesime questioni, possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi. 4.1. La CTR, pronunciando sulle questioni dedotte dalle parti, ha accertato nel merito che il credito IVA dichiarato dal curatore della [OSCURATO:PERSONA], oggi chiesto a rimborso da [OSCURATO:PERSONA], è il medesimo debito IVA iscritto a ruolo nei confronti di detta società, a nulla potendo rilevare che le somme oggetto dell’accertamento ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 siano maggiori di quelle oggetto della richiesta di variazione exart. 26 del medesimo decreto presidenziale. 4.2. Trattasi di accertamento in fatto che [OSCURATO:PERSONA] tende indebitamente a rimettere in discussione con la proposizione di vizi procedimentali o di violazione di legge da ritenersi inammissibili in sede di legittimità. 4.3. Sotto altro aspetto, la CTR ha sicuramente pronunciato in ordine all’impossibilità della compensazione tra debito maturato ante procedura fallimentare e credito maturato in corso di procedura; e, tuttavia, il convincimento espresso dal giudice di appello è stato già ritenuto erroneo in sede di esame dei motivi di ricorso principale, sicché anche sotto questo profilola censura è infondata . 5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni in fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Le peculiari questioni di diritto affrontate nella presente controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese [OSCURATO:PERSONA]. est. G.M. Nonno relative ai gradi di merito del presente giudizio; la controricorrente va, invece, condannata al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 59.000,00. 5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso proposto dalla controricorrente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de