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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 34285/2026

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o la sentenza del 08/05/2026 del TRIBUNALE DI TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso lasentenza, pronunciata ex art. 444 e seguenti, cod. proc. pen. su richiestadelle parti, lamentando l’omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod.proc. pen.2.

Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per un motivo nonconsentito.Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza dipatteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte delgiudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiararel'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01).3.

All’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti evalutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in€ 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 08/05/2026 del TRIBUNALE DI TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso lasentenza, pronunciata ex art. 444 e seguenti, cod. proc. pen. su richiestadelle parti, lamentando l’omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod.proc. pen.2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per un motivo nonconsentito.Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza dipatteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte delgiudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiararel'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01).3. All’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti evalutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in€ 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34285/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris