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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00327/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale etneo - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore unico e socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha rideterminato la pena finale in anni due e mesi otto di reclusione (in luogo di anni tre), a cui ha conformato le pene accessorie fallimentari.

2. Ricorre l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi:

2.1. violazione degli artt. 216 L.fall. , 43 cod. pen. e 192,125, 546 cod. proc. pen. con riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputato, contestando il difetto di motivazione sia in relazione alla condotta materiale che all'elemento psicologico del delitto di bancarotta documentale.

La sentenza produce una motivazione formale nella ricostruzione degli elementi costitutivi del reato, e comunque inesatta, giacchè si esprime in termini di difficoltà di ricostruzione della vita e del patrimonio della società ( rilevante ai fini dell'inquadramento del fatto quale bancarotta semplice ex art. 217 L.F.) e non come impossibilità di ricostruzione degli affari.

Manca, d'altronde, un percorso motivazionale che dia conto della finalità di occultare le attività distrattive.

2.2. violazione degli artt. 62 bis, 69 cod. pen, 125 e 597 cod proc. pen.

La Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in pejus, giacchè, ritenendo erroneo il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F. operato dal Tribunale - nel rideterminare la pena principale - ha considerato quale pena base quella di anni quattro di reclusione, invece che di tre anni che era stata individuata dal primo giudice.

Cosicchè, la pena sulla quale deve essere operata la riduzione di un terzo, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è quella di anni tre di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo di ricorso, cosicchè la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato.

Nel resto il ricorso è inammissibile.

2. E', infatti, manifestamente infondato il primo motivo, perché generico e privo di correlazione con la sentenza impugnata, nella quale, richiamandosi gli argomenti del primo Giudice, si dà atto, con dovizia di argomenti ( a pg. 4 e ss.), della "assoluta mancanza di documentazione e di qualunque registrazione dei fatti di gestione nel libro giornale" dal 2007 al fallimento, carenza che "ha reso impossibile per il curatore la ricostruzione delle vicende che hanno determinato il dissesto della società".

La Corte ha, inoltre, sottolineato come si tratti di condotte orientate ad arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori, da esse derivando la mancanza di riscontro contabile dei prelievi ingiustificati dalle casse sociali effettuati dal ricorrente, che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla loro destinazione; inoltre, nella sentenza, si sottolinea come il dolo della fattispecie di bancarotta documentale discenda dalla posizione giuridica del ricorrente, quale amministratore unico della società, in quanto tale, garante nei confronti dei creditori della regolare tenuta delle scritture contabili.

La motivazione è sufficiente e adeguata all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. ( quale è quella contestata in imputazione sub 2) in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili. (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 (dep. 2009 ), Rv. 242550).

E' sufficiente, cioè, la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico ( Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 (dep. 2014) Rv. 258982 - 01; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258881.)

3. Come premesso è fondato il secondo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, come rideterminato dalla Corte di appello.

3.1. Occorre preliminarmente osservare che la Corte territoriale ha affermato correttamente che le due diverse condotte di bancarotta, contestate ex art. 216 LF, non danno luogo all'applicazione di un'aggravante, ma ad un concorso di reati unificati ai sensi dell'art. 219, comma 2 n.1, L. F..

Fatta tale premessa, ritiene, tuttavia, il Collegio che la Corte di appello non abbia riformato la decisione di primo grado nel senso di ritenere insussistente, in quanto non formalmente contestata nella imputazione, come sembra credere la Difesa ricorrente, la circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., che viene in rilievo quando "il colpevole ha commesso più fatti" di bancarotta. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, piuttosto, ne ha semplicemente specificato la natura, escludendo che si tratti di una aggravante, giacchè, come è stato precisato nella giurisprudenza di questa Corte ( peraltro espressamente richiamata in sentenza), la predetta disposizione di legge disciplina una speciale ipotesi di continuazione fallimentare.

Nondimeno, la Corte di appello è incorsa nell'errore di non considerare che, sotto il profilo processuale, la predetta circostanza si comporta, comunque, come una circostanza aggravante e, sussistendone le condizioni, potendo essere bilanciata con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, così come aveva fatto il Tribunale.

Erra, dunque, la Corte di appello, laddove afferma, a pg. 11, che " non appare corretto il bilanciamento effettuato dal tribunale con Licircostanze attenuanti generiche".

3.1.1. Dunque, per un verso, può affermarsi che la sussistenza della circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1.

L.F., è stata ravvisata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, ritenendo che, in presenza di una pluralità di condotte, essa risultasse contestata in fatto.

Sul punto, la sentenza impugnata - affrontando la deduzione difensiva "secondo la quale non sarebbe stata contestata alcuna aggravante " - è chiarissima nell'escludere la circostanza aggravante del danno di particolare gravità (art. 219 co. 1 L.F.), e lo è altrettanto nel passaggio argomentativo successivo, laddove affronta la natura della circostanza declinata dalla predetta disposizione di legge, al numero 1 del secondo comma, ovvero quella della pluralità di fatti, precisando che si tratta, non già di circostanza aggravante ( in tal senso solamente potendosi, dunque, ritenere accolta la deduzione dell'appellante), ma, di "un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219 comma secondo n. 1, L. F. " in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite " Loy" ( Sez.

Un. n. 21039 del 27/1/2011, Rv. 249665 ), giacchè le diverse fattispecie mantengono la propria autonomia ontologica ( Sez. 5 n. 44097 del 05/07/2019 Rv. 277407).

E' chiaro, pertanto, che nello scrutinare la natura della predetta circostanza la si è ritenuta inequivocabilmente sussistente.

3.1.2. Non è superfluo ricordare che questa Corte si è già espressa nel senso che" In tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fa/I. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perchè il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa. (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840), altresì precisando che "trattasi di circostanza che comporta una disciplina più favorevole di quella derivante dalle regole generali sulla determinazione della pena in caso di pluralità di reati" (Sez. 5 n. 20532 del 02/04/2019, Rv. 275311).

3.2. Sotto altro profilo, va, però, chiarito che il Tribunale aveva correttamente considerato - in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio - la commissione di una pluralità di fatti di bancarotta, nell'ambito del medesimo fallimento, come una circostanza aggravante, bilanciabile, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con le generiche attenuanti, ex art. 62 bis cod. pen., già in quella sede riconosciute.

Infatti, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Sez. 5 n. 48361 del 17/09/2018 Rv. 274182; conf.

Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346; Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013 , Rv. 255146 ; Sez. 5, n. 4431 del 04/03/1998, Rv. 211052; Sez. 5, n. 1022 del 26/06/1967, Rv. 105301).

Invero, già le Sezioni Unite "Loy" avevano precisato che la disposizione menzionata "postula l'unificazione quoad poenam di fatti - reato autonomi e non sovrapponi549:a loro, facendo ricorso I alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica; b) la generica formula Utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento ("le pene... sono aumentate") implica il necessario richiamo all'art. 64 c.p., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria" aggiungendo altresì come sia "indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante".

Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che "la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante".

Questo vuol dire, in sintesi, che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla cd. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 c.p., e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 qualora, all'esito del giudizio di bilanciamento, la "circostanza" in questione dovesse essere ritenuta minusvalente ( Sez. 5, n. 21036/2013 cit. )

3.3. Da ciò è derivato l'ulteriore errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, attinente al calcolo della pena, nella parte in cui i giudici hanno ritenuto che il Tribunale avesse individuato, quale pena base, quella di anni quattro di reclusione.

In realtà, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, la pena base, individuata da quel Giudice, è di anni tre di reclusione.

3.4. Va, a questo punto, richiamato il principio secondo cui: «il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello quando impugnante sia il solo imputato» (Sez.

U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652).

3.5. La soluzione della questione in commento si rinviene alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite "Morales", (Sez.

U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066) che - ponendosi espressamente in linea con le sentenze Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 e Sez.

U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034 - hanno ribadito che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono.

Questa la ricostruzione sistematica che si trae dalla predetta pronuncia: - l'appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice gli ampi poteri decisori delineati nell'art.597 comma 2 cod. proc. pen.; - a norma dell'art. 597 comma 3, invece, ove il gravame sia proposto solo dall'imputato, opera il divieto di reformatio in peius.

In tal caso, infatti, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado; - l'art. 597 comma 4 non solo conferma il divieto di "reformatio in peius", ma ne rafforza l'efficacia sotto il profilo del contenuto, stabilendo che se viene accolto l'appello dell'imputato, relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere "corrispondentemente" diminuita.

Cf

3.5.1. La medesima sentenza osserva che il divieto di "reformatio in peius" investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva e riguarda non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo: «la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 individua, come elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, con conseguente obbligo di diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione».

Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite era accaduto che la Corte di merito, investita dell'impugnazione del solo imputato, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e, pur infliggendogli una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, nel calcolo di essa aveva elevato l'entità della pena base.

In tale modo di procedere, alla luce del principio espresso, le Sezioni Unite hanno ravvisato una violazione sia del principio del divieto della reformatio in peius, sancito dall'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen., sia di quello del devolutum, di cui al comma 1 della stessa norma di legge.

3.6. Ciò posto, e calando tali principi nel caso di specie, la Corte di appello - compulsata dal solo appello dell'imputato - non avrebbe potuto considerare, quale pena base, una più elevata di quella individuata dal primo giudice.

3.7. In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catania, il Tribunale di quella stessa città aveva correttamente interpretato il contesto normativo di riferimento, con riguardo alla natura e alla disciplina della circostanza declinata dall'art. 219 co.2 n. 1 L.F.; mentre è la Corte di appello a cadere in errore, quando nega che la circostanza in questione possa entrare nel bilanciamento con le circostanze attenuanti, applicandosi, invece, anche in questo caso, il predetto criterio di disciplina del concorso di circostanze di segno opposto di cui all'art. 69 cod. pen.

Per altro verso, la sentenza impugnata ha proceduto, in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio, in violazione del divieto di "reformatio in pejus".

4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere oggetto di rinnovato scrutinio da parte della Corte di appello di Catania, attenendosi ai principi richiamati sia con riguardo alla circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., e alla possibilità di operare il bilanciamento ex art.69 cod. pen., sia a quelli che governano la portata del giudizio di appello in caso di impugnazione del solo imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale etneo - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore unico e socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha rideterminato la pena finale in anni due e mesi otto di reclusione (in luogo di anni tre), a cui ha conformato le pene accessorie fallimentari. 2. Ricorre l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi: 2.1. violazione degli artt. 216 L.fall. , 43 cod. pen. e 192,125, 546 cod. proc. pen. con riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputato, contestando il difetto di motivazione sia in relazione alla condotta materiale che all'elemento psicologico del delitto di bancarotta documentale. La sentenza produce una motivazione formale nella ricostruzione degli elementi costitutivi del reato, e comunque inesatta, giacchè si esprime in termini di difficoltà di ricostruzione della vita e del patrimonio della società ( rilevante ai fini dell'inquadramento del fatto quale bancarotta semplice ex art. 217 L.F.) e non come impossibilità di ricostruzione degli affari. Manca, d'altronde, un percorso motivazionale che dia conto della finalità di occultare le attività distrattive. 2.2. violazione degli artt. 62 bis, 69 cod. pen, 125 e 597 cod proc. pen. La Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in pejus, giacchè, ritenendo erroneo il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F. operato dal Tribunale - nel rideterminare la pena principale - ha considerato quale pena base quella di anni quattro di reclusione, invece che di tre anni che era stata individuata dal primo giudice. Cosicchè, la pena sulla quale deve essere operata la riduzione di un terzo, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è quella di anni tre di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo di ricorso, cosicchè la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato. Nel resto il ricorso è inammissibile. 2. E', infatti, manifestamente infondato il primo motivo, perché generico e privo di correlazione con la sentenza impugnata, nella quale, richiamandosi gli argomenti del primo Giudice, si dà atto, con dovizia di argomenti ( a pg. 4 e ss.), della "assoluta mancanza di documentazione e di qualunque registrazione dei fatti di gestione nel libro giornale" dal 2007 al fallimento, carenza che "ha reso impossibile per il curatore la ricostruzione delle vicende che hanno determinato il dissesto della società". La Corte ha, inoltre, sottolineato come si tratti di condotte orientate ad arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori, da esse derivando la mancanza di riscontro contabile dei prelievi ingiustificati dalle casse sociali effettuati dal ricorrente, che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla loro destinazione; inoltre, nella sentenza, si sottolinea come il dolo della fattispecie di bancarotta documentale discenda dalla posizione giuridica del ricorrente, quale amministratore unico della società, in quanto tale, garante nei confronti dei creditori della regolare tenuta delle scritture contabili. La motivazione è sufficiente e adeguata all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. ( quale è quella contestata in imputazione sub 2) in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che è invece necessario per l'integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili. (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 (dep. 2009 ), Rv. 242550). E' sufficiente, cioè, la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico ( Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 (dep. 2014) Rv. 258982 - 01; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258881.) 3. Come premesso è fondato il secondo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, come rideterminato dalla Corte di appello. 3.1. Occorre preliminarmente osservare che la Corte territoriale ha affermato correttamente che le due diverse condotte di bancarotta, contestate ex art. 216 LF, non danno luogo all'applicazione di un'aggravante, ma ad un concorso di reati unificati ai sensi dell'art. 219, comma 2 n.1, L. F.. Fatta tale premessa, ritiene, tuttavia, il Collegio che la Corte di appello non abbia riformato la decisione di primo grado nel senso di ritenere insussistente, in quanto non formalmente contestata nella imputazione, come sembra credere la Difesa ricorrente, la circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., che viene in rilievo quando "il colpevole ha commesso più fatti" di bancarotta. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, piuttosto, ne ha semplicemente specificato la natura, escludendo che si tratti di una aggravante, giacchè, come è stato precisato nella giurisprudenza di questa Corte ( peraltro espressamente richiamata in sentenza), la predetta disposizione di legge disciplina una speciale ipotesi di continuazione fallimentare. Nondimeno, la Corte di appello è incorsa nell'errore di non considerare che, sotto il profilo processuale, la predetta circostanza si comporta, comunque, come una circostanza aggravante e, sussistendone le condizioni, potendo essere bilanciata con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, così come aveva fatto il Tribunale. Erra, dunque, la Corte di appello, laddove afferma, a pg. 11, che " non appare corretto il bilanciamento effettuato dal tribunale con Licircostanze attenuanti generiche". 3.1.1. Dunque, per un verso, può affermarsi che la sussistenza della circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1. L.F., è stata ravvisata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, ritenendo che, in presenza di una pluralità di condotte, essa risultasse contestata in fatto. Sul punto, la sentenza impugnata - affrontando la deduzione difensiva "secondo la quale non sarebbe stata contestata alcuna aggravante " - è chiarissima nell'escludere la circostanza aggravante del danno di particolare gravità (art. 219 co. 1 L.F.), e lo è altrettanto nel passaggio argomentativo successivo, laddove affronta la natura della circostanza declinata dalla predetta disposizione di legge, al numero 1 del secondo comma, ovvero quella della pluralità di fatti, precisando che si tratta, non già di circostanza aggravante ( in tal senso solamente potendosi, dunque, ritenere accolta la deduzione dell'appellante), ma, di "un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219 comma secondo n. 1, L. F. " in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite " Loy" ( Sez. Un. n. 21039 del 27/1/2011, Rv. 249665 ), giacchè le diverse fattispecie mantengono la propria autonomia ontologica ( Sez. 5 n. 44097 del 05/07/2019 Rv. 277407). E' chiaro, pertanto, che nello scrutinare la natura della predetta circostanza la si è ritenuta inequivocabilmente sussistente. 3.1.2. Non è superfluo ricordare che questa Corte si è già espressa nel senso che" In tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fa/I. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perchè il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa. (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Rv. 279840), altresì precisando che "trattasi di circostanza che comporta una disciplina più favorevole di quella derivante dalle regole generali sulla determinazione della pena in caso di pluralità di reati" (Sez. 5 n. 20532 del 02/04/2019, Rv. 275311). 3.2. Sotto altro profilo, va, però, chiarito che il Tribunale aveva correttamente considerato - in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio - la commissione di una pluralità di fatti di bancarotta, nell'ambito del medesimo fallimento, come una circostanza aggravante, bilanciabile, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con le generiche attenuanti, ex art. 62 bis cod. pen., già in quella sede riconosciute. Infatti, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Sez. 5 n. 48361 del 17/09/2018 Rv. 274182; conf. Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346; Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013 , Rv. 255146 ; Sez. 5, n. 4431 del 04/03/1998, Rv. 211052; Sez. 5, n. 1022 del 26/06/1967, Rv. 105301). Invero, già le Sezioni Unite "Loy" avevano precisato che la disposizione menzionata "postula l'unificazione quoad poenam di fatti - reato autonomi e non sovrapponi549:a loro, facendo ricorso I alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica; b) la generica formula Utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento ("le pene... sono aumentate") implica il necessario richiamo all'art. 64 c.p., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria" aggiungendo altresì come sia "indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante". Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che "la L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1 disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante". Questo vuol dire, in sintesi, che, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla cd. continuazione fallimentare debba applicarsi tra l'altro anche l'art. 69 c.p., e che pertanto, nell'ipotesi in cui vengano contestualmente riconosciute una o più attenuanti, la stessa debba essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento di pena previsto dall'art. 219 qualora, all'esito del giudizio di bilanciamento, la "circostanza" in questione dovesse essere ritenuta minusvalente ( Sez. 5, n. 21036/2013 cit. ) 3.3. Da ciò è derivato l'ulteriore errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, attinente al calcolo della pena, nella parte in cui i giudici hanno ritenuto che il Tribunale avesse individuato, quale pena base, quella di anni quattro di reclusione. In realtà, come emerge dalla lettura della sentenza di primo grado, la pena base, individuata da quel Giudice, è di anni tre di reclusione. 3.4. Va, a questo punto, richiamato il principio secondo cui: «il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello quando impugnante sia il solo imputato» (Sez. U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652). 3.5. La soluzione della questione in commento si rinviene alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite "Morales", (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066) che - ponendosi espressamente in linea con le sentenze Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034 - hanno ribadito che il divieto di reformatio in peius si riferisce non solo alla pena complessiva, ma anche ai singoli elementi che la compongono. Questa la ricostruzione sistematica che si trae dalla predetta pronuncia: - l'appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice gli ampi poteri decisori delineati nell'art.597 comma 2 cod. proc. pen.; - a norma dell'art. 597 comma 3, invece, ove il gravame sia proposto solo dall'imputato, opera il divieto di reformatio in peius. In tal caso, infatti, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado; - l'art. 597 comma 4 non solo conferma il divieto di "reformatio in peius", ma ne rafforza l'efficacia sotto il profilo del contenuto, stabilendo che se viene accolto l'appello dell'imputato, relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere "corrispondentemente" diminuita. Cf 3.5.1. La medesima sentenza osserva che il divieto di "reformatio in peius" investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva e riguarda non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo: «la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 individua, come elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, con conseguente obbligo di diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione». Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite era accaduto che la Corte di merito, investita dell'impugnazione del solo imputato, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e, pur infliggendogli una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, nel calcolo di essa aveva elevato l'entità della pena base. In tale modo di procedere, alla luce del principio espresso, le Sezioni Unite hanno ravvisato una violazione sia del principio del divieto della reformatio in peius, sancito dall'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen., sia di quello del devolutum, di cui al comma 1 della stessa norma di legge. 3.6. Ciò posto, e calando tali principi nel caso di specie, la Corte di appello - compulsata dal solo appello dell'imputato - non avrebbe potuto considerare, quale pena base, una più elevata di quella individuata dal primo giudice. 3.7. In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catania, il Tribunale di quella stessa città aveva correttamente interpretato il contesto normativo di riferimento, con riguardo alla natura e alla disciplina della circostanza declinata dall'art. 219 co.2 n. 1 L.F.; mentre è la Corte di appello a cadere in errore, quando nega che la circostanza in questione possa entrare nel bilanciamento con le circostanze attenuanti, applicandosi, invece, anche in questo caso, il predetto criterio di disciplina del concorso di circostanze di segno opposto di cui all'art. 69 cod. pen. Per altro verso, la sentenza impugnata ha proceduto, in sede di quantificazione del trattamento sanzionatorio, in violazione del divieto di "reformatio in pejus". 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere oggetto di rinnovato scrutinio da parte della Corte di appello di Catania, attenendosi ai principi richiamati sia con riguardo alla circostanza di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., e alla possibilità di operare il bilanciamento ex art.69 cod. pen., sia a quelli che governano la portata del giudizio di appello in caso di impugnazione del solo imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deci
Sentenza Cassazione n. 00327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris