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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 41434/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14355-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'omonimo titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi 2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura; [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 245/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi indicata, per brevità, come [OSCURATO:PERSONA]) citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Noia, il [OSCURATO:SOCIETA]., la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

L'attrice espose di aver svolto per lungo tempo attività di trasporto di merci per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora S.p.a.). e di aver accertato solo al momento della cessazione di tali rapporti, avvenuta nel 2005, di essere creditrice della società convenuta dell'importo di lire 372.751.800 (corrispondente ad euro 192.510,00); dedusse che, reclamato il saldo alla committente, questa aveva rappresentato l'avvenuto pagamento mediante assegno bancario del 12 novembre 1988 portante detta somma e che dalle attività di verifica svolte nel 2005, era emersa un'attività bancaria «anomala» svoltasi presso la filiale del [OSCURATO:SOCIETA]., sita in [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] affermò che l'assegno emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo sopramenzionato non era mai stato da lui posto all'incasso ma che invece l'incasso era stato, di fatto, "gestito" dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], rappresentante legale della già indicata società, ed era stato trasformato, senza il suo consenso e / senza "transitare" sul suo c/c, ed anzi in esecuzione di un raggiro a suo danno, in 19 assegni circolari da lui mai incassati.

Sostenne che di tale anomala operazione, posta in essere dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il concorso Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -2- del cassiere e del direttore della filiale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] era responsabile oggettivo, il [OSCURATO:SOCIETA]..

L'attrice chiese pertanto di condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 192.510,00, oltre interessi; di accertare che la somma portata dal citato assegno non era mai stata da lui incassata; di dichiarare la simulazione dell'incasso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tale assegno ed accertare le responsabilità dei convenuti al riguardo, con condanna in solido degli stessi al risarcimento del danno.

I convenuti contestarono quanto dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose, a sua volta, domanda riconvenzionale di indebito arricchimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 16.317,09.

Il Tribunale di Noia, con sentenza n. 2937/15, rigettò la domanda attorea, dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito, rigettò altresì la domanda di simulazione, accolse la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò la parte attorea al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti.

Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, del quale tutti i convenuti chiesero il rigetto.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 245/2019, dichiarò inammissibile l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su sette motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo «Errato richiamo all'art. 342 c.p.c. - ammissibilità dell'atto di appello - difetto di Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -3- motivazione», la parte ricorrente impugna l'affermazione contenuta nel dispositivo della sentenza d'appello, secondo la quale la Corte di merito «dichiara inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.».

Sostiene la ricorrente che l'atto d'appello era stato correttamente redatto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, quale quello in esame, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Il ricorrente, pertanto, ove censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità ex art 342 cod. proc. civ. dell'appello (ovvero di alcuni motivi del gravame), non può limitarsi a riportarsi all'atto d'appello, ma deve specificamente individuare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice (Cass., ord., 29/09/2017, n. 22880; Cass., 20/09/2006, n. 20405; v. pure, in motivazione, Cass., ord., 23/07/2020, n. 15820).

Nel caso di specie, invece, la parte ricorrente si è limitata ad una generica ricognizione della disciplina dettata dall'art. 342 cod. proc. civ., senza alcun concreto riferimento all'atto d'appello, del quale non ha riportato il tenore testuale.

1.2. Per mera completezza, si osserva che nella motivazione della sentenza impugnata non ricorre il riferimento all'art. 342 cod. proc. civ..

Tutti i motivi di gravame sono stati effettivamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale, ma non per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

Ric. 2019 n. 14355 sez.

S3 - ud. 24-06-2021 -4- Ma anche a voler ritenere sussistente un contrasto tra motivazione e dispositivo, che pure avrebbe, in astratto, potuto essere denunciato dall'odierna ricorrente, esso sarebbe comunque inidoneo al fine di determinare la nullità della sentenza, in quanto non incide sull'idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, trattandosi, piuttosto, di errore materiale (Cass., ord., 17/10/2018, n. 26074; Cass. 30/12/2015, n. 26077; Cass.11/07/2014, n. 15990).

Così ritenendo, il mezzo d'impugnazione sarebbe, sostanzialmente, privo d'interesse e, quindi, comunque, inammissibile.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia «Difetto di motivazione - violazione dell'adio 112 c.p.c. - mancata applicazione degli art. li 2043 e 2049 c. c. - responsabilità risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza sarebbe carente di motivazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame attinente alla responsabilità risarcitoria della banca.

Deduce, inoltre, che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata su tutto quanto dedotto con il motivo di appello, così violando l'art. 112 cod. proc. civ., con particolare riferimento alla deduzione relativa al mancato incasso e alla sussistenza della complicità tra gli impiegati della Banca e [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe impedito l'incasso delle somme portate dall'assegno.

In proposito, riepiloga le proprie deduzioni, le difese svolte dalla banca, le risultanze dell'istruttoria (prova testimoniale e consulenza grafologica), affermando che dovevano ritenersi sufficientemente dimostrate le circostanze dedotte dalla parte attorea.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, esso è privo di specificità quanto alla denunziata, in rubrica, violazione degli art. 2049 e 2043 cod. civ., essendo del tutto carente di illustrazione a tale riguardo.

Ric. 2019 n. 14355 sez.

S3 - ud. 24-06-2021 -5- Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il mezzo risulta inammissibile, avendo la Corte territoriale dichiarato il motivo di appello in parola inammissibile, così pronunciandosi al riguardo.

Con riferimento all'asserito vizio di carenza della motivazione, si osserva che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale - insussistente nella specie - che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

Infine, il motivo appare comunque volto ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, mostrando la ricorrente di non condividere la statuizione della Corte territoriale e di tendere, in sostanza, alla rivisitazione della stessa, con conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, della censura proposta con il mezzo in scrutinio (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Eccezione di prescrizione - Carenza, ed illogicità della motivazione di inammissibilità del motivo di appello - violazione dell'art. 112 c.p.c. -».

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui a p. 8 la Corte di appello ha ritenuto di disattendere le doglianze proposte Ric. 2019 n. 14355 sez.

S3 - ud. 24-06-2021 -6- da detta parte in tema di prescrizione.

Lamenta che la Corte di merito avrebbe esaminato in modo confuso «il motivo di appello» e «andando oltre alla pronuncia di inammissibilità, [sarebbe] entra[ta] nel merito, con una motivazione illogica, che non te[errebb]e conto delle ragioni di diritto poste a fondamento dello stesso».

Sostiene che il credito azionato non poteva dirsi prescritto, essendo il rapporto con la società chiamata in giudizio iniziato nel 1994-95 e cessato solo nel 2005 e avendo la prescrizione durata quinquennale.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto la censura non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata espresse a p. 7 e 8 della medesima, essendosi la parte ricorrente limitata a ripetere le deduzioni già svolte nell'atto d'appello; né è ravvisabile il difetto di motivazione pure denunziato, in quanto non è violato il minimo costituzionale di cui si è detto nell'esame del precedente motivo.

Va, infine, evidenziato che anche con il mezzo in scrutinio, la ricorrente inammissibilmente ha sostenuto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale comunque dichiarato inammissibile il motivo di appello cui si fa riferimento.

4. Il quarto motivo è così rubricato: «Applicabilità della prescrizione ordinaria decennale - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione - applicabilità dell'art. 2935 c. c. in riferimento all'art. 2946 c.c.».

Assume la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe esaminato e deciso sull'atto di appello laddove era stata con lo stesso sostenuta l'applicabilità della prescrizione decennale e deduce, al riguardo, che «il tema decidendi della domanda era la mancata riscossione dell'assegno che viene imputato a pagamento delle fatture».

In realtà di tale domanda non è stato omesso l'esame, quanto piuttosto ne è stata dichiarata l'irrilevanza, poiché la Corte territoriale ha ritenuto certo che l'appellante aveva effettivamente incassato ilj titolo, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica grafologica, che Ric. 2019 n. 14355 sez.

S3 - ud. 24-06-2021 -7- ha accertato la presenza della firma dello Scarciello.

In sostanza, la Corte ha ritenuto irrilevante la questione della mancata prescrizione del diritto, perché ha accolto l'eccezione di estinzione del credito per pagamento.

Inoltre, quanto all'applicabilità nella specie della prescrizione ordinaria, la Corte di merito ha pure affermato che «l'inammissibilità del motivo trova la sua fonte nello stridente contrasto della tesi con le conclusioni rassegnate sub b) dell'atto introduttivo il primo grado, investendo il profilo di censura tutta/più la domanda di simulazione pure articolata nel libello».

Dunque, il mezzo non si confronta specificamente con le rationes decidendi della pronuncia impugnata sul punto in questione, ed è, pertanto, inammissibile né la sentenza impugnata difetta di motivazione al riguardo.

5. Con il quinto motivo è denunziata «Violazione dell'art. 112 c.p.c.

Applicabilità dell'art.lo 2946 c. c. - Prescrizione decennale del credito- mancato incasso della somma di Lire 372.751.800 da parte del ricorrente- indebito arricchimento dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (art. 2041 c.c.)- illogicità e difetto di motivazione della sentenza sul punto».

La censura è inammissibile perché difetta di specificità, non essendo stato nel motivo all'esame riportato il tenore letterale delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello nonché in sede di precisazione delle conclusioni in entrambi i gradi di merito, onde dar modo a questa Corte di verificare quanto lamentato dalla ricorrente.

Nel motivo all'esame, inoltre, neppure è stata illustrata la violazione delle norme citate in rubrica (Cass., ord., 5/08/2020, n. 16700); piuttosto con tale mezzo la ricorrente in sostanza tende, inammissibilmente in sede di legittimità, ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie e ad una nuova ricostruzione della vicenda occorsa tra le parti.

6. Con il sesto motivo è dedotta «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omesso esame del motivo di appello in merito alla relazione peritale Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -8- della Dr.ssa Ardolino - sua inutilizzabilità- genericità del mandato, non riconducibilità dello stesso all'oggetto della causa- Infondatezza della domanda riconvenzionale».

La ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto la riconvenzionale proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. fondata sulla base della ricostruzione contabile operata dal C.T.U. che ha concluso per un saldo attivo della [OSCURATO:SOCIETA]. neiii'confronti della ditta attrice, pari ad euro 16.317,09.

Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la consulenza tecnica non sarebbe attendibile poiché fondata su documentazione di parte contestata e non su dati certi e riscontrabili.

6.1. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili.

Anzitutto va evidenziato che il passo della sentenza che si assume impugnato in questa sede non si riferisce alla sentenza di secondo grado che, infatti, a p. 7 (v. ricorso p.15), riporta una motivazione diversa da quella riprodotta nel motivo di ricorso.

Inoltre, non viene riportato il tenore testuale del motivo di appello in relazione al quale si lamenta omessa pronuncia (v. ricorso p. 30), non senza evidenziare che dalla sentenza di secondo grado risulta che il quarto motivo, con cui — in base a quanto ivi riportato - era stata denunciata la lacunosità e la mancanza di ogni riferimento, nella c.t.u., a dati contabili certi e riscontrabili, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di merito perché privo di specificità e il motivo all'esame non si confronta con tale ratio decidendi.

Anche la censura ora in scrutinio difetta di specificità, poiché, in tema di ricorso per cassazione, è richiesto al ricorrente che intenda infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il ,, merito, è necessario non solo che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", ma anche Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -9- che ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 17/07/2014, n. 16368; Cass. 6/03/2016, n. 11482; Cass., ord., 3/08/2017, n. 19427).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata a proporre generiche doglianze attinenti al contenuto della consulenza tecnica e a lamentare l'omessa riconvocazione dell'ausiliare del giudice, pur dalla medesima sollecitata.

A tale ultimo riguardo va ribadito che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando - come nella specie - dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7594; Cass. 25/11/2003, n. 17906; Cass. 15/07/2011, n. 15666; Cass., ord., 20/08/2019, n. 21525).

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione dell'art.112 c.p.c. - mancato esame del motivo di appello relativo all'omesso esame della richiesta da parte del Giudice di primo grado- omesso esame da parte della Corte di Appello del motivo- rinnovo dell'istruttoria dibattimentale».

La parte ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta volta a che fosse disposta «perizia fonica», istanza già disattesa in primo grado.

Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -10-

7.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stato riportato il tenore letterale del motivo di appello relativo alla specifica questione (mancata ammissione di consulenza tecnica fonica) cui si riferisce il mezzo all'esame.

8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Tenuto conto della particolarità della vicenda e della circostanza che la causa è iniziata nel 2007, sicché va applicato l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2019 n. 14355 sez.

S3 - ud. 24-06-2021 contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14355-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'omonimo titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi 2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura; [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 245/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi indicata, per brevità, come [OSCURATO:PERSONA]) citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Noia, il [OSCURATO:SOCIETA]., la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. L'attrice espose di aver svolto per lungo tempo attività di trasporto di merci per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora S.p.a.). e di aver accertato solo al momento della cessazione di tali rapporti, avvenuta nel 2005, di essere creditrice della società convenuta dell'importo di lire 372.751.800 (corrispondente ad euro 192.510,00); dedusse che, reclamato il saldo alla committente, questa aveva rappresentato l'avvenuto pagamento mediante assegno bancario del 12 novembre 1988 portante detta somma e che dalle attività di verifica svolte nel 2005, era emersa un'attività bancaria «anomala» svoltasi presso la filiale del [OSCURATO:SOCIETA]., sita in [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] affermò che l'assegno emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo sopramenzionato non era mai stato da lui posto all'incasso ma che invece l'incasso era stato, di fatto, "gestito" dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], rappresentante legale della già indicata società, ed era stato trasformato, senza il suo consenso e / senza "transitare" sul suo c/c, ed anzi in esecuzione di un raggiro a suo danno, in 19 assegni circolari da lui mai incassati. Sostenne che di tale anomala operazione, posta in essere dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il concorso Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -2- del cassiere e del direttore della filiale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] era responsabile oggettivo, il [OSCURATO:SOCIETA].. L'attrice chiese pertanto di condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 192.510,00, oltre interessi; di accertare che la somma portata dal citato assegno non era mai stata da lui incassata; di dichiarare la simulazione dell'incasso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tale assegno ed accertare le responsabilità dei convenuti al riguardo, con condanna in solido degli stessi al risarcimento del danno. I convenuti contestarono quanto dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose, a sua volta, domanda riconvenzionale di indebito arricchimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 16.317,09. Il Tribunale di Noia, con sentenza n. 2937/15, rigettò la domanda attorea, dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito, rigettò altresì la domanda di simulazione, accolse la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò la parte attorea al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, del quale tutti i convenuti chiesero il rigetto. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 245/2019, dichiarò inammissibile l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su sette motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo «Errato richiamo all'art. 342 c.p.c. - ammissibilità dell'atto di appello - difetto di Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -3- motivazione», la parte ricorrente impugna l'affermazione contenuta nel dispositivo della sentenza d'appello, secondo la quale la Corte di merito «dichiara inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.». Sostiene la ricorrente che l'atto d'appello era stato correttamente redatto, secondo le prescrizioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è inammissibile. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, quale quello in esame, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Il ricorrente, pertanto, ove censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità ex art 342 cod. proc. civ. dell'appello (ovvero di alcuni motivi del gravame), non può limitarsi a riportarsi all'atto d'appello, ma deve specificamente individuare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice (Cass., ord., 29/09/2017, n. 22880; Cass., 20/09/2006, n. 20405; v. pure, in motivazione, Cass., ord., 23/07/2020, n. 15820). Nel caso di specie, invece, la parte ricorrente si è limitata ad una generica ricognizione della disciplina dettata dall'art. 342 cod. proc. civ., senza alcun concreto riferimento all'atto d'appello, del quale non ha riportato il tenore testuale. 1.2. Per mera completezza, si osserva che nella motivazione della sentenza impugnata non ricorre il riferimento all'art. 342 cod. proc. civ.. Tutti i motivi di gravame sono stati effettivamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale, ma non per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 14355 sez. S3 - ud. 24-06-2021 -4- Ma anche a voler ritenere sussistente un contrasto tra motivazione e dispositivo, che pure avrebbe, in astratto, potuto essere denunciato dall'odierna ricorrente, esso sarebbe comunque inidoneo al fine di determinare la nullità della sentenza, in quanto non incide sull'idoneità del provvedimento a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, trattandosi, piuttosto, di errore materiale (Cass., ord., 17/10/2018, n. 26074; Cass. 30/12/2015, n. 26077; Cass.11/07/2014, n. 15990). Così ritenendo, il mezzo d'impugnazione sarebbe, sostanzialmente, privo d'interesse e, quindi, comunque, inammissibile. 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia «Difetto di motivazione - violazione dell'adio 112 c.p.c. - mancata applicazione degli art. li 2043 e 2049 c. c. - responsabilità risarcitoria della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza sarebbe carente di motivazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame attinente alla responsabilità risarcitoria della banca. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata su tutto quanto dedotto con il motivo di appello, così violando l'art. 112 cod. proc. civ., con particolare riferimento alla deduzione relativa al mancato incasso e alla sussistenza della complicità tra gli impiegati della Banca e [OSCURATO:PERSONA] che gli avrebbe impedito l'incasso delle somme portate dall'assegno. In proposito, riepiloga le proprie deduzioni, le difese svolte dalla banca, le risultanze dell'istruttoria (prova testimoniale e consulenza grafologica), affermando che dovevano ritenersi sufficientemente dimostrate le circostanze dedotte dalla parte attorea. 2.1. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, esso è privo di specificità quanto alla denunziata, in rubrica, violazione degli art. 2049 e 2043 cod. civ., essendo del tutto carente di illustrazione a tale riguardo. Ric. 2019 n. 14355 sez. S3 - ud. 24-06-2021 -5- Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il mezzo risulta inammissibile, avendo la Corte territoriale dichiarato il motivo di appello in parola inammissibile, così pronunciandosi al riguardo. Con riferimento all'asserito vizio di carenza della motivazione, si osserva che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale - insussistente nella specie - che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053). Infine, il motivo appare comunque volto ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, mostrando la ricorrente di non condividere la statuizione della Corte territoriale e di tendere, in sostanza, alla rivisitazione della stessa, con conseguente inammissibilità, anche sotto tale profilo, della censura proposta con il mezzo in scrutinio (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476). 3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Eccezione di prescrizione - Carenza, ed illogicità della motivazione di inammissibilità del motivo di appello - violazione dell'art. 112 c.p.c. -». La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui a p. 8 la Corte di appello ha ritenuto di disattendere le doglianze proposte Ric. 2019 n. 14355 sez. S3 - ud. 24-06-2021 -6- da detta parte in tema di prescrizione. Lamenta che la Corte di merito avrebbe esaminato in modo confuso «il motivo di appello» e «andando oltre alla pronuncia di inammissibilità, [sarebbe] entra[ta] nel merito, con una motivazione illogica, che non te[errebb]e conto delle ragioni di diritto poste a fondamento dello stesso». Sostiene che il credito azionato non poteva dirsi prescritto, essendo il rapporto con la società chiamata in giudizio iniziato nel 1994-95 e cessato solo nel 2005 e avendo la prescrizione durata quinquennale. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto la censura non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata espresse a p. 7 e 8 della medesima, essendosi la parte ricorrente limitata a ripetere le deduzioni già svolte nell'atto d'appello; né è ravvisabile il difetto di motivazione pure denunziato, in quanto non è violato il minimo costituzionale di cui si è detto nell'esame del precedente motivo. Va, infine, evidenziato che anche con il mezzo in scrutinio, la ricorrente inammissibilmente ha sostenuto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale comunque dichiarato inammissibile il motivo di appello cui si fa riferimento. 4. Il quarto motivo è così rubricato: «Applicabilità della prescrizione ordinaria decennale - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Difetto di motivazione - applicabilità dell'art. 2935 c. c. in riferimento all'art. 2946 c.c.». Assume la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe esaminato e deciso sull'atto di appello laddove era stata con lo stesso sostenuta l'applicabilità della prescrizione decennale e deduce, al riguardo, che «il tema decidendi della domanda era la mancata riscossione dell'assegno che viene imputato a pagamento delle fatture». In realtà di tale domanda non è stato omesso l'esame, quanto piuttosto ne è stata dichiarata l'irrilevanza, poiché la Corte territoriale ha ritenuto certo che l'appellante aveva effettivamente incassato ilj titolo, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica grafologica, che Ric. 2019 n. 14355 sez. S3 - ud. 24-06-2021 -7- ha accertato la presenza della firma dello Scarciello. In sostanza, la Corte ha ritenuto irrilevante la questione della mancata prescrizione del diritto, perché ha accolto l'eccezione di estinzione del credito per pagamento. Inoltre, quanto all'applicabilità nella specie della prescrizione ordinaria, la Corte di merito ha pure affermato che «l'inammissibilità del motivo trova la sua fonte nello stridente contrasto della tesi con le conclusioni rassegnate sub b) dell'atto introduttivo il primo grado, investendo il profilo di censura tutta/più la domanda di simulazione pure articolata nel libello». Dunque, il mezzo non si confronta specificamente con le rationes decidendi della pronuncia impugnata sul punto in questione, ed è, pertanto, inammissibile né la sentenza impugnata difetta di motivazione al riguardo. 5. Con il quinto motivo è denunziata «Violazione dell'art. 112 c.p.c. Applicabilità dell'art.lo 2946 c. c. - Prescrizione decennale del credito- mancato incasso della somma di Lire 372.751.800 da parte del ricorrente- indebito arricchimento dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (art. 2041 c.c.)- illogicità e difetto di motivazione della sentenza sul punto». La censura è inammissibile perché difetta di specificità, non essendo stato nel motivo all'esame riportato il tenore letterale delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello nonché in sede di precisazione delle conclusioni in entrambi i gradi di merito, onde dar modo a questa Corte di verificare quanto lamentato dalla ricorrente. Nel motivo all'esame, inoltre, neppure è stata illustrata la violazione delle norme citate in rubrica (Cass., ord., 5/08/2020, n. 16700); piuttosto con tale mezzo la ricorrente in sostanza tende, inammissibilmente in sede di legittimità, ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie e ad una nuova ricostruzione della vicenda occorsa tra le parti. 6. Con il sesto motivo è dedotta «Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omesso esame del motivo di appello in merito alla relazione peritale Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -8- della Dr.ssa Ardolino - sua inutilizzabilità- genericità del mandato, non riconducibilità dello stesso all'oggetto della causa- Infondatezza della domanda riconvenzionale». La ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto la riconvenzionale proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. fondata sulla base della ricostruzione contabile operata dal C.T.U. che ha concluso per un saldo attivo della [OSCURATO:SOCIETA]. neiii'confronti della ditta attrice, pari ad euro 16.317,09. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la consulenza tecnica non sarebbe attendibile poiché fondata su documentazione di parte contestata e non su dati certi e riscontrabili. 6.1. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili. Anzitutto va evidenziato che il passo della sentenza che si assume impugnato in questa sede non si riferisce alla sentenza di secondo grado che, infatti, a p. 7 (v. ricorso p.15), riporta una motivazione diversa da quella riprodotta nel motivo di ricorso. Inoltre, non viene riportato il tenore testuale del motivo di appello in relazione al quale si lamenta omessa pronuncia (v. ricorso p. 30), non senza evidenziare che dalla sentenza di secondo grado risulta che il quarto motivo, con cui — in base a quanto ivi riportato - era stata denunciata la lacunosità e la mancanza di ogni riferimento, nella c.t.u., a dati contabili certi e riscontrabili, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di merito perché privo di specificità e il motivo all'esame non si confronta con tale ratio decidendi. Anche la censura ora in scrutinio difetta di specificità, poiché, in tema di ricorso per cassazione, è richiesto al ricorrente che intenda infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il ,, merito, è necessario non solo che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", ma anche Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -9- che ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 17/07/2014, n. 16368; Cass. 6/03/2016, n. 11482; Cass., ord., 3/08/2017, n. 19427). Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata a proporre generiche doglianze attinenti al contenuto della consulenza tecnica e a lamentare l'omessa riconvocazione dell'ausiliare del giudice, pur dalla medesima sollecitata. A tale ultimo riguardo va ribadito che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando - come nella specie - dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7594; Cass. 25/11/2003, n. 17906; Cass. 15/07/2011, n. 15666; Cass., ord., 20/08/2019, n. 21525). 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione dell'art.112 c.p.c. - mancato esame del motivo di appello relativo all'omesso esame della richiesta da parte del Giudice di primo grado- omesso esame da parte della Corte di Appello del motivo- rinnovo dell'istruttoria dibattimentale». La parte ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta volta a che fosse disposta «perizia fonica», istanza già disattesa in primo grado. Ric. 2019 n. 14355 sez. 53 - ud. 24-06-2021 -10- 7.1. Il motivo è inammissibile, non essendo stato riportato il tenore letterale del motivo di appello relativo alla specifica questione (mancata ammissione di consulenza tecnica fonica) cui si riferisce il mezzo all'esame. 8. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 9. Tenuto conto della particolarità della vicenda e della circostanza che la causa è iniziata nel 2007, sicché va applicato l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2019 n. 14355 sez. S3 - ud. 24-06-2021 contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto