CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Con sentenza in data 15/11/2021 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Gip del tribunale di Macerata che, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso, con [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e [OSCURATO:PERSONA], nella rapina pluriaggravata in danno dell'ufficio postale di Piediripa di Macerata, fatto avvenuto il 03/12/2019. Deduce il ricorrente: vizio della motivazione. Contesta il percorso logico seguito dai giudici di merito che asserisce essere contraddittorio e incompleto. Sostiene che gli atti processuali smentiscono la dinamica della rapina rappresentata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] con particolare riguardo alla provenienza dell'arma utilizzata. Lamenta inoltre vizio della motivazione con riferimento alle dichiarazioni etero accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] perché non sottoposte ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Sottolinea l'incongruità del ragionamento posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] evidenziando come entrambi i giudici di merito hanno errato nella valutazione delle risultanze; vizio della motivazione con riguardo alla valutazione dei tabulati telefonici intesi quale prova della presenza del ricorrente nell'ufficio postale. Sostiene che, se le disposizioni transitorie consentono l'utilizzazione dei tabulati acquisiti con il decreto del pubblico ministero, gli stessi devono essere però valutati insieme ad altri elementi di prova che debbono avere una valenza confermativa. Rileva che la valenza probatoria dei tabulati sarebbe stata confermata dal rinvenimento del vestiario e della pistola giocattolo nel corso della perquisizione operata nei confronti del ricorrente. Sottolinea come tali elementi non siano certi considerato che sarebbe emerso che la pistola utilizzata nella rapina poteva essere non quella rinvenuta nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] bensì quella trovata nel corso della perquisizione del [OSCURATO:PERSONA]. Ricorda inoltre che i'[OSCURATO:PERSONA] non è stato riconosciuto da nessuno e che i riconoscimenti effettuati riguardano solo i ccimputati. In sintesi, ritiene che i tabulati telefonici relativi all'utenza in uso [OSCURATO:PERSONA] siano stati utilizzati in violazione di legge. Rileva inoltre che i tabulati telefonici evidenziano un posizionamento degli imputati ed un aggancio di celle telefoniche che si discosta dalle dichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello La sentenza impugnata, letta in uno con la sentenza di primo grado, non si presta ad alcuna censura avendo entrambi i giudici di merito fondato la penale responsabilità sulla ricostruzione risultante dalle annotazioni di servizio della P.G. in merito all'attività di indagine realizzata con riguardo alla rapina in contestazione che ha permesso di ricostruire spostamenti compatibili con l'effettuazione del fatto delittuoso in esame mediante l'analisi di tabulati di utenze cellulari in uso agli imputati e mediante riconoscimento personale del [OSCURATO:PERSONA], nelle fasi del viaggio alla guida della vettura, a bordo della quale si era allontanati i rapinatori, e sulla quale è stato accertato vi erano tre persone, nonché attraverso il sequestro di indumenti compatibili con quelli indossati in occasione della rapina e a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche il sequestro di una pistola ad aria compressa senza tappo rosso, compatibile con quella usata dal rapinatore e la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso le proprie responsabilità confessando di avere realizzato la rapina al all'ufficio postale di Piediripa di Macerata con [OSCURATO:PERSONA] (oggi deceduto) e [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato come il primo rapinatore ad entrare nell'ufficio postale con l'arma in pugno. I giudici di appello in particolare hanno sottolineato come le deduzioni difensive non appaiono in grado di minare la valutazione di certezza, oltre ogni ragionevole dubbio del quadro probatorio, dando conto del fatto che se era vero che non vi era perfetta coincidenza e sovrapponibilità dell'aggancio dei ponti radio (nel mentre gli imputati viaggiavano insieme) era pur vero che le località menzionate a dimostrazione della diversa ubicazioni dei soggetti erano vicinissime tra loro e giustificavano ampiamente nel corso di un itinerario comune l'apparente disallineamento con il momentaneo aggancio di celle diverse che poteva trovare giustificazione anche nelle caratteristiche dei rispettivi apparecchi e dei gestori e in contingenti situazioni di linea. Così come hanno dato atto che l'arma sequestrata ad [OSCURATO:PERSONA] era nella forma compatibile con la descrizione effettuata dai testi oculari vittime della rapina e dell'attendibilità e dei riscontri delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. I motivi risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti a sollecitare un nuovo esame delle relative statuizioni adottate dai giudici del gravame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argonnentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Con riguardo alla doglianza in punto trattamento sanzionatorio deve rilevarsi che la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la presenza di elementi di segno negativo quali i precedenti penali. Questa Corte ha in più occasioni affermato che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, n. 32872 2022 Rv. 283489; N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01, Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 05/04/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna