CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29526/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Malcesine n. 30; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n.495/12/2019, depositata il 4 marzo 2019 . Oggetto: tributi doganali - sanzioni Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Commissione tributaria provinciale di Modena che ne aveva respinto il ricorso contro l’invito di pagamento n. 12/2017 ed il provvedimento sanzionatorio correlativo (n. 46/2017) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Modena. La CTR osservava in particolare che il contribuente appellante pur avendo notificato il gravame a mezzo PEC secondo la previsione di cui all'art. 16 bis, d.lgs 546/1992, si era poi costituito mediante deposito cartaceo di atti e documenti, con ciò violando la prescrizione circa la necessità che a seguito di detta modalità notificatoria l'attività processuale deve proseguire, ai sensi del comma 3 di detta disposizione legislativa, esclusivamente con modalità telematiche. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricor rente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, poiché la CTR all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione della sentenza appellata si è pronunciata sul merito dell'appello, senza che ciò fosse stato richiesto dalle parti, che anzi avevano chiesto a tal fine la fissazione della pubblica udienza di discussione. La censura è fondata. Basti ribadire che «In tema di processo tributario, nel caso in cui a seguito della camera di consigliofissata per la decisione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, il giudice, senza il consenso delle parti, decida anche nel merito la controversia senza la fissazione dell'udienza di trattazione, si è in presenza di una nullità processuale che comporta la nullità anche della relativa sentenza per violazione del diritto di difesa..» (Sez. 5 - , Sentenza n. 32593 del 09/11/2021, Rv. 662800 -01). Nel caso di specie è pacifico che all'udienza fissata per la trattazione della richiesta del contribuente appellante di sospensione della sentenza appellata, senza alcuna richiesta delle parti, la CTR emiliana ha deciso sul gravame dichiarandolo inammissibile. Pur trattandosi di questione processuale rilevabile anche d'ufficio, era comunque necessario che, anche, sulla medesima si concretizzasse il contraddittorio processuale secondo le previsioni del rito tributario speciale, potendo rilevare la medesima nella fase preliminare di trattazione della inibitoria esclusivamente ai fini della delibazione del fumus boni juris, ma non per la definizione del gravame. L'accoglimento del primo motivo del ricorso implica l'assorbimento degli altri motivi in quanto riguardanti detta questione preliminare processuale che dovrà essere ritualmente discussa e decisa in sede di giudizio di rinvio. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia - Romagna , in dive