CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 23 novembre 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Genova di condanna in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.11/2002 commesso in Genova il 21 giugno 2015. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e lettura alternativa delle fonti di prova estranea al sindacato di legittimità. Il difensore prospetta la buona fede della ricorrente, collegata ad una errata interpretazione della normativa, a fronte della motivazione in cui si è dato atto che Saavreda aveva omesso di comunicare i mutamenti del reddito. In ogni caso il motivo non tiene conto del principio consolidato secondo cui l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). La Corte di Appello ha anche adeguatamente motivato in ordine alla non configurabilità nel caso di specie della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. con un richiamo alla gravità concreta della condotta e al notevole margine di reddito eccedente il limite consentito ai fini dell'ottenimento del beneficio e alla persistenza della condotta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos