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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05609/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha rigettato il reclamo ex art. 51 bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 25 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa ai sensi dell'art. 123 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) in relazione alla residua pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna N. SIEP 619/2007. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva evidenziato che, durante la fruizione della misura alternativa alla detenzione, era sopravvenuto a carico di [OSCURATO:PERSONA] un nuovo titolo esecutivo (il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna N. SIEP 554/2020) che prevedeva una pena residua superiore ai mesi diciotto, superiore al limite stabilito dal legislatore nella sopra citata normativa.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa relativamente all'art. 51 bis Ord. pen. era manifestamente infondata e che il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente applicato la normativa al caso di specie.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 656, commi 4-bis e 10, cod. proc. pen. e 51 bis Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto di non poter applicare l'art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen., omettendo di considerare che tale norma fosse speciale rispetto a quella disciplinata dall'art. 51 bis Ord. pen.

A tal fine, il ricorrente evidenzia che il titolo esecutivo N. SIEP 554/2020 si riferiva alla pena di anni quattro, mesi due, giorni sei di reclusione, in ordine alla quale era stata disposta la detenzione domiciliare, e l'ulteriore pena di anni tre, mesi due di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 febbraio 2020, definitiva il 9 ottobre 2020, in ordine alla quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del 3 aprile 2020.

Per tale ragione, il Tribunale di sorveglianza, preso atto del fatto che la pena residua era inferiore al limite di cui all'art. 47 Ord. pen., avrebbe dovuto applicare l'art. 656, comma 10, Ord. pen., invece di dichiarare cessata la misura alternativa alla detenzione.

Il ricorrente, quindi, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 bis Ord. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui tale norma non prevede che, nel caso in cui sopraggiunga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di un soggetto già beneficiario di una misura alternativa alla detenzione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in ordine a una pena residua inferiore ad anni quattro, non si applichi la stessa norma applicabile ai soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, per i quali il titolo esecutivo viene sospeso e viene disposta la prosecuzione del regime cautelare non detentivo sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale, il ricorrente muove da un presupposto errato, perché equipara la detenzione domiciliare permessa dalle norme dell'ordinamento penitenziario (e non concessa in favore di [OSCURATO:PERSONA]) con quella in via eccezionale prevista dall'art. 123 del d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18 di cui stava usufruendo.

Il citato art. 123, al comma 1 prevede una precisa condizione negativa per l'applicazione di questo istituto, che è costituita dall'entità della pena da scontare, che non deve superare la soglia dei diciotto mesi, sicché la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo (il cumulo della Procura generale di Boilogna n.

SIEP 2020/554) che innalzava l'entità della pena da scontare al di sopra di tale limite (fino al 28.6.2024) rendeva così impossibile la prosecuzione dell'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato in forza di tale norma.

1.2. Il provvedimento del Tribunale di Firenze, di conseguenza, è immune dai vizi denunciati, né ha alcun fondamento la questione di legittimità costituzionale prospettata in ricorso, stante la natura eccezionale della suddetta norma e la diversità sostanziale della misura alternativa ivi prevista rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha rigettato il reclamo ex art. 51 bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 25 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, precedentemente concessa ai sensi dell'art. 123 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) in relazione alla residua pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna N. SIEP 619/2007. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva evidenziato che, durante la fruizione della misura alternativa alla detenzione, era sopravvenuto a carico di [OSCURATO:PERSONA] un nuovo titolo esecutivo (il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna N. SIEP 554/2020) che prevedeva una pena residua superiore ai mesi diciotto, superiore al limite stabilito dal legislatore nella sopra citata normativa. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa relativamente all'art. 51 bis Ord. pen. era manifestamente infondata e che il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente applicato la normativa al caso di specie. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 656, commi 4-bis e 10, cod. proc. pen. e 51 bis Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto di non poter applicare l'art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen., omettendo di considerare che tale norma fosse speciale rispetto a quella disciplinata dall'art. 51 bis Ord. pen. A tal fine, il ricorrente evidenzia che il titolo esecutivo N. SIEP 554/2020 si riferiva alla pena di anni quattro, mesi due, giorni sei di reclusione, in ordine alla quale era stata disposta la detenzione domiciliare, e l'ulteriore pena di anni tre, mesi due di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 febbraio 2020, definitiva il 9 ottobre 2020, in ordine alla quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari con ordinanza del 3 aprile 2020. Per tale ragione, il Tribunale di sorveglianza, preso atto del fatto che la pena residua era inferiore al limite di cui all'art. 47 Ord. pen., avrebbe dovuto applicare l'art. 656, comma 10, Ord. pen., invece di dichiarare cessata la misura alternativa alla detenzione. Il ricorrente, quindi, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 bis Ord. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui tale norma non prevede che, nel caso in cui sopraggiunga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di un soggetto già beneficiario di una misura alternativa alla detenzione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in ordine a una pena residua inferiore ad anni quattro, non si applichi la stessa norma applicabile ai soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, per i quali il titolo esecutivo viene sospeso e viene disposta la prosecuzione del regime cautelare non detentivo sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale, il ricorrente muove da un presupposto errato, perché equipara la detenzione domiciliare permessa dalle norme dell'ordinamento penitenziario (e non concessa in favore di [OSCURATO:PERSONA]) con quella in via eccezionale prevista dall'art. 123 del d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18 di cui stava usufruendo. Il citato art. 123, al comma 1 prevede una precisa condizione negativa per l'applicazione di questo istituto, che è costituita dall'entità della pena da scontare, che non deve superare la soglia dei diciotto mesi, sicché la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo (il cumulo della Procura generale di Boilogna n. SIEP 2020/554) che innalzava l'entità della pena da scontare al di sopra di tale limite (fino al 28.6.2024) rendeva così impossibile la prosecuzione dell'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato in forza di tale norma. 1.2. Il provvedimento del Tribunale di Firenze, di conseguenza, è immune dai vizi denunciati, né ha alcun fondamento la questione di legittimità costituzionale prospettata in ricorso, stante la natura eccezionale della suddetta norma e la diversità sostanziale della misura alternativa ivi prevista rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria.2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/01
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