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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24597/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Monza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 21/11/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/1/2022, aveva dichiarato l'imputato responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti- alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Cavalli, deducendo a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccepita compensazione, rilevante ai sensi dell'art. 51, comma 1, cod.pen.; b) il vizio di motivazione con riguardo alla dedotta tardività della querela; c) il vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della parte civile.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera censure debitamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di una motivazione che non palesa aporie e manifeste illogicità.

Infatti, la sentenza impugnata (pag. 5) ha escluso l'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto in assenza di elementi a sostegno della falsità della nota di credito, iscritta nella contabilità della parte civile fin dall'anno 2015; ha adeguatamente argomentato la tempestività della querela proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati allegati dalla società in ordine all'epoca di conoscenza dell'illecito; ha ampiamente motivato sulla legittimazione all'esercizio dell'azione civile della stessa società (pag. 6), richiamando la documentazione depositata su sollecitazione del primo giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La difesa sollecita dunque, con argomenti essenzialmente di merito, una rinnovata valutazione delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo privo di fratture logiche e immune dai vizi denunziati. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Monza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 21/11/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/1/2022, aveva dichiarato l'imputato responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti- alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Cavalli, deducendo a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccepita compensazione, rilevante ai sensi dell'art. 51, comma 1, cod.pen.; b) il vizio di motivazione con riguardo alla dedotta tardività della querela; c) il vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della parte civile. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera censure debitamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di una motivazione che non palesa aporie e manifeste illogicità. Infatti, la sentenza impugnata (pag. 5) ha escluso l'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto in assenza di elementi a sostegno della falsità della nota di credito, iscritta nella contabilità della parte civile fin dall'anno 2015; ha adeguatamente argomentato la tempestività della querela proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati allegati dalla società in ordine all'epoca di conoscenza dell'illecito; ha ampiamente motivato sulla legittimazione all'esercizio dell'azione civile della stessa società (pag. 6), richiamando la documentazione depositata su sollecitazione del primo giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa sollecita dunque, con argomenti essenzialmente di merito, una rinnovata valutazione delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo privo di fratture logiche e immune dai vizi denunziati. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I
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