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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36470/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non scandisce una critica articolata al percorso logico dell'ordinanza impugnata, perché si limita a sostenere che i reati sono commessi a breve distanza temporale e costituiscono violazioni omogenee, ma non prende in alcun modo posizione sul percorso logico dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che l'estorsione oggetto della prima condanna fu commessa dall'imputato durante la sua adesione ad un clan camorristico diverso da quello per la cui partecipazione è stato condannato con la seconda sentenza ricompresa nell'istanza, talchè esso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di ricorso che lo rende inammissibile (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non scandisce una critica articolata al percorso logico dell'ordinanza impugnata, perché si limita a sostenere che i reati sono commessi a breve distanza temporale e costituiscono violazioni omogenee, ma non prende in alcun modo posizione sul percorso logico dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che l'estorsione oggetto della prima condanna fu commessa dall'imputato durante la sua adesione ad un clan camorristico diverso da quello per la cui partecipazione è stato condannato con la seconda sentenza ricompresa nell'istanza, talchè esso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di ricorso che lo rende inammissibile (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 36470/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris