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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34212/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Annalisa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) BAGGIO Martino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:SOCIETA]. 4) [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CASELLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dal BAGGIO e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'inammissibilità dei ricorsi proposti dala [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles ha emesso provvedimento di congelamento di conti correnti accesi presso istituti di credito italiani in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata i reati di falso e riciclaggio.

2. In data 13/10/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, per l'effetto del riconoscimento del predetto provvedimento di congelamento, ha emesso decreto di sequestro preventivo.

3. I Difensori di [OSCURATO:PERSONA] Annalisa, BAGGIO Martino, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dagli odierni ricorrenti e da [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].

4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, 325 e 275 cod. proc. pen., 8 lett.

F) del regolamento UE 1805/2018 nonché la carenza di motivazione in ordine ai presupposti del disposto sequestro preventivo e della conseguente violazione dei diritti di difesa.

La motivazione è carente in relazione al collegamento tra i conti correnti sottoposti a sequestro ed i proventi dell'ipotizzata attività criminosa.

Il vincolo ablativo è stato imposto in violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 275 comma 2, cod. proc. pen.

Il Tribunale del Riesame non ha applicato l'art. 8 lett.

F) del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di compressione evidente dei diritti di difesa.

5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 321 e 325 cod. proc. pen., 1 Par. 2, 8 Par. 1, lett.

F), 8 Par. 2, 8 Par. 4 del regolamento UE 1805/2018, art. 6 TUE, art. 52 par. 1, CDFUE, art. 1 Prot.

Addiz.

CEDU nonché la carenza e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alle questioni sollevate dalla Difesa.

Il vincolo ablativo è stato imposto in violazione del principio di proporzionalità tra le somme sottoposte a sequestro e le finalità perseguite dal provvedimento di congelamento, principio di proporzionalità che rientra nei principi generali dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 6 TUE nonché dall'art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU.

Il Tribunale del Riesame non ha correttamente applicato il regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui indica, tra le cause di possibile non riconoscimento del provvedimento di congelamento, le violazioni dei diritti fondamentali pertinenti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Anche il diritto di proprietà rientra tra tali diritti fondamentale in virtù di quanto indicato nel Considerando n. 34 nella parte in cui sottolinea che il diritto di proprietà è garantito dal diritto dell'Unione e dall'art. 6 TUE secondo cui il principio di proporzionalità rientra tra i principi giuridici dell'Unione.

Il Tribunale del Riesame non ha applicato l'art. 8 lett.

F) del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di compressione evidente dei diritti di difesa, compressione che derivata dal mancato rispetto del principio di proporzionalità.

6. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 321, 325 e 275 cod. proc. pen., 8 lett.

F) del regolamento UE 1805/2018 nonché la carenza di motivazione in ordine ai presupposti del disposto sequestro preventivo e della conseguente violazione dei diritti di difesa.

7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 325 e 4, 6 e 7 del regolamento UE 1805/2018

8. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. si duole, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di attivarsi e chiedere all'Autorità straniera le informazioni necessarie in ordine ai presupposti del disposto congelamento.

9. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il terzo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 325 e 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di compressione evidente dei diritti di difesa.

10. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il quarto motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 325 e 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di mancato rispetto del principio di proporzionalità.

11. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il quinto motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 32, par. 2 del regolamento UE 1805/2018 per avere il Tribunale erroneamente escluso la lesione del diritto di informazione sui mezzi di impugnazione disponibili ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione.

12. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno rinunciato ai ricorsi proposto con atti rispettivamente depositati in data 14/04/2022 e 26/04/2022 stante il sopravvenuto dissequestro delle somme.[OSCURATO:PERSONA]

1. Le rinunce tempestivamente depositate determinano, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] Annalisa e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto identiche doglianze, devono esser dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati.

Pienamente conforme alla disciplina vigente è, infatti, la decisione con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame reale con conseguente insussistenza delle violazioni di legge di cui si dolgono gli odierni ricorrenti.

Deve esser preliminarmente ricordato che dal 19 dicembre 2020 è applicabile il Regolamento (UE) 2018/18051 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 14 novembre 2018 e pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della UE in data 28 novembre 2018.

In particolare l'art. 33 del citato Regolamento indica al par. 1, i motivi tassativi -ma tutti facoltativi- di non riconoscimento, nei seguenti termini: «L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di congelamento solo se: a) l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem; b) vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di congelamento; c) il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2; d) il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione; e) nei casi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione; f) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa». [OSCURATO:PERSONA] 2018/1805 prevede, quindi, uno strumento tendenzialmente omnicomprensivo con riferimento ai provvedimenti di congelamento e di confisca che possono essere riconosciuti a livello UE.

La scelta di un provvedimento legislativo vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri come il regolamento e l'espresso ricorso alle regole tipiche del mutuo riconoscimento (utilizzo di modelli standardizzati, motivi tipizzati di rifiuto, previsione di termini stringenti) è fondata sulla necessità di migliorare e velocizzare l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea al fine di garantire un recupero celere ed effettivo dei beni provento di reato.

3. Giova richiamare, in proposito, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di riconoscimento ed esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro di cui al regolamento UE 1805/2018, il perimetro dello scrutinio riservato all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto è limitato alla verifica dei requisiti formali della richiesta di assistenza giudiziaria, previsti dall'art. 8 lettere da a) ad f) del provvedimento citato, restando di competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione l'esame dei motivi di merito su cui il provvedimento si fonda. (cfr. Sez. 1, n. 15886 del 12/12/2018, dep. 2019, Giacomoni, Rv. 276182).

Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio affermato da questa Corte, avendo i giudici del riesame correttamente motivato in ordine: 1) alle modalità di compilazione del certificato di congelamento 2) alla completa rappresentazione degli elementi indicativi della sussistenza del fumus del delitto contestato; 3) al rispetto del principio del ne bis in idem; 4) al rispetto della doppia incriminazione; 5) all'insussistenza di alcun tipo di immunità; 6) alla corretta indicazione nel certificato di congelamento delle impugnazioni esperibili; 7) alla mancanza di violazioni dei diritti di difesa, ivi compreso il diritto ad un ricorso effettivo.

4. Corretta deve, in particolare, ritenersi l'affermazione del Tribunale secondo cui la valutazione dei profili relativi al fumus commissi delicti e al periculum in mora è sottratta al sindacato esperibile dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione e non può essere considerata rilevante ai fini della validità del decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni.

Alcun vaglio delibativo, infatti, deve essere svolto dall'autorità di esecuzione in merito agli elementi addotti dai ricorrenti inerenti il collegamento tra i beni sottoposti a sequestro ed i proventi dell'ipotizzata attività criminosa, le cui risultanze refluiscono sulla contestazione di profili -fumus e periculum in mora- che solo dinanzi all'autorità di emissione possono essere messi in discussione (vedi Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, Annunziata, Rv. 282109 - 01).

5. Il Tribunale ha, altresì, correttamente affermato che le doglianze aventi ad oggetto l'eventuale mancato rispetto del principio di proporzionalità tra le somme sequestrate e le finalità perseguite dal provvedimento di congelamento e la conseguente ingiustificata compressione del diritto di proprietà, non rientrano nella competenza del giudice nazionale, essendo anche tali questioni di competenza esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA] del paese che ha emesso il provvedimento di congelamento.

Decisione, questa, sicuramente conforme al combinato disposto degli artt. 1 par. 33, par. 2, 7 par., 1 e 8 par. 1 del regolamento UE 1805/2018 ed ai principi generali dettati dal legislatore in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea; va ricordato in proposito l'art.696 quinquies cod. proc. pen. secondo il quale l'autorità giudiziaria, nell'assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, «riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto».

Una interpretazione corretta del motivo di non riconoscimento concernente la violazione dei diritti fondamentali, non può prescindere dal richiamo sistematico al Considerando n. 16 del Regolamento, che enuncia il principio per cui l'applicazione del Regolamento «non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'art. 6 del trattato sull'Unione europea»; ed al Considerando n. 17, in virtù del quale Regolamento deve essere applicato nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In applicazione di tali premesse generali, le lettere h) ed f) degli artt. 19 par. 1 e 8 par. 1 prevedono, infatti, che il riconoscimento e l'esecuzione possano essere rifiutati anche nei casi in cui «in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento/confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale della Carta: in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa; palesi violazioni non riscontrabili nel caso di specie.

L'eventuale difetto del requisito della proporzionalità della misura non è, pertanto, espressamente, contemplato quale motivo di rifiuto né può esser fatto rientrare nel concetto di lesione di un fondamentale diritto di difesa.

Dalla corretta applicazione dei principi del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia di cui al Considerando n. 15, deriva, pertanto, la sottrazione all'autorità di esecuzione della facoltà di valutazione in merito alla necessità e proporzionalità del provvedimento di congelamento o confisca.

Il provvedimento impugnato, di conseguenza, ha correttamente tenuto conto del Considerando n. 21 nella parte in cui sottolinea che il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità deve essere assicurato dall'autorità di emissione, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento o confisca non possono essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento.

Proprio per questo motivo l'art. 1, par. 3 del Regolamento dispone espressamente che nell'emettere un provvedimento di congelamento o confisca, le autorità di emissione assicurano sempre il rispetto dei suddetti principi di necessità e proporzionalità.

6. Manifestamente infondata è anche la doglianza inerente la violazione dell'art. 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice nazionale di attivarsi e chiedere all'Autorità straniera le informazioni necessarie in ordine ai presupposti del disposto congelamento.

Il tenore letterale della norma dimostra icto ocull che tale interlocuzione di carattere informativo - con l'[OSCURATO:PERSONA] che ha emesso il provvedimento di congelamento- ha natura prettamente facoltativa e discrezionale e che il mancato esercizio della stessa non comporta alcuna violazione di legge e nessuna conseguenza processuale.

7. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Annalisa e della società [OSCURATO:SOCIETA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Annalisa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) BAGGIO Martino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:SOCIETA]. 4) [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CASELLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dal BAGGIO e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'inammissibilità dei ricorsi proposti dala [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles ha emesso provvedimento di congelamento di conti correnti accesi presso istituti di credito italiani in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata i reati di falso e riciclaggio. 2. In data 13/10/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, per l'effetto del riconoscimento del predetto provvedimento di congelamento, ha emesso decreto di sequestro preventivo. 3. I Difensori di [OSCURATO:PERSONA] Annalisa, BAGGIO Martino, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dagli odierni ricorrenti e da [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, 325 e 275 cod. proc. pen., 8 lett. F) del regolamento UE 1805/2018 nonché la carenza di motivazione in ordine ai presupposti del disposto sequestro preventivo e della conseguente violazione dei diritti di difesa. La motivazione è carente in relazione al collegamento tra i conti correnti sottoposti a sequestro ed i proventi dell'ipotizzata attività criminosa. Il vincolo ablativo è stato imposto in violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 275 comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame non ha applicato l'art. 8 lett. F) del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di compressione evidente dei diritti di difesa. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 321 e 325 cod. proc. pen., 1 Par. 2, 8 Par. 1, lett. F), 8 Par. 2, 8 Par. 4 del regolamento UE 1805/2018, art. 6 TUE, art. 52 par. 1, CDFUE, art. 1 Prot. Addiz. CEDU nonché la carenza e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alle questioni sollevate dalla Difesa. Il vincolo ablativo è stato imposto in violazione del principio di proporzionalità tra le somme sottoposte a sequestro e le finalità perseguite dal provvedimento di congelamento, principio di proporzionalità che rientra nei principi generali dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 6 TUE nonché dall'art. 1 [OSCURATO:PERSONA] CEDU. Il Tribunale del Riesame non ha correttamente applicato il regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui indica, tra le cause di possibile non riconoscimento del provvedimento di congelamento, le violazioni dei diritti fondamentali pertinenti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Anche il diritto di proprietà rientra tra tali diritti fondamentale in virtù di quanto indicato nel Considerando n. 34 nella parte in cui sottolinea che il diritto di proprietà è garantito dal diritto dell'Unione e dall'art. 6 TUE secondo cui il principio di proporzionalità rientra tra i principi giuridici dell'Unione. Il Tribunale del Riesame non ha applicato l'art. 8 lett. F) del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di compressione evidente dei diritti di difesa, compressione che derivata dal mancato rispetto del principio di proporzionalità. 6. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 321, 325 e 275 cod. proc. pen., 8 lett. F) del regolamento UE 1805/2018 nonché la carenza di motivazione in ordine ai presupposti del disposto sequestro preventivo e della conseguente violazione dei diritti di difesa. 7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 325 e 4, 6 e 7 del regolamento UE 1805/2018 8. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. si duole, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di attivarsi e chiedere all'Autorità straniera le informazioni necessarie in ordine ai presupposti del disposto congelamento. 9. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il terzo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 325 e 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di compressione evidente dei diritti di difesa. 10. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il quarto motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 325 e 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità di respingere la richiesta di congelamento in caso di mancato rispetto del principio di proporzionalità. 11. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta, con il quinto motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 32, par. 2 del regolamento UE 1805/2018 per avere il Tribunale erroneamente escluso la lesione del diritto di informazione sui mezzi di impugnazione disponibili ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione. 12. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno rinunciato ai ricorsi proposto con atti rispettivamente depositati in data 14/04/2022 e 26/04/2022 stante il sopravvenuto dissequestro delle somme.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le rinunce tempestivamente depositate determinano, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] Annalisa e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. 2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto identiche doglianze, devono esser dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati. Pienamente conforme alla disciplina vigente è, infatti, la decisione con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame reale con conseguente insussistenza delle violazioni di legge di cui si dolgono gli odierni ricorrenti. Deve esser preliminarmente ricordato che dal 19 dicembre 2020 è applicabile il Regolamento (UE) 2018/18051 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 14 novembre 2018 e pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della UE in data 28 novembre 2018. In particolare l'art. 33 del citato Regolamento indica al par. 1, i motivi tassativi -ma tutti facoltativi- di non riconoscimento, nei seguenti termini: «L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di congelamento solo se: a) l'esecuzione del provvedimento di congelamento è contraria al principio del ne bis in idem; b) vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero il congelamento dei beni interessati, oppure vi sono norme sulla determinazione o limitazione della responsabilità penale attinenti alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che impediscono l'esecuzione del provvedimento di congelamento; c) il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2; d) il provvedimento di congelamento si riferisce a un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento di congelamento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione; e) nei casi rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, la condotta in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di congelamento non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia, nei casi riguardanti la disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di congelamento non può essere rifiutata a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio, del diritto dello Stato di emissione; f) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa». [OSCURATO:PERSONA] 2018/1805 prevede, quindi, uno strumento tendenzialmente omnicomprensivo con riferimento ai provvedimenti di congelamento e di confisca che possono essere riconosciuti a livello UE. La scelta di un provvedimento legislativo vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri come il regolamento e l'espresso ricorso alle regole tipiche del mutuo riconoscimento (utilizzo di modelli standardizzati, motivi tipizzati di rifiuto, previsione di termini stringenti) è fondata sulla necessità di migliorare e velocizzare l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea al fine di garantire un recupero celere ed effettivo dei beni provento di reato. 3. Giova richiamare, in proposito, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di riconoscimento ed esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro di cui al regolamento UE 1805/2018, il perimetro dello scrutinio riservato all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto è limitato alla verifica dei requisiti formali della richiesta di assistenza giudiziaria, previsti dall'art. 8 lettere da a) ad f) del provvedimento citato, restando di competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione l'esame dei motivi di merito su cui il provvedimento si fonda. (cfr. Sez. 1, n. 15886 del 12/12/2018, dep. 2019, Giacomoni, Rv. 276182). Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo del principio affermato da questa Corte, avendo i giudici del riesame correttamente motivato in ordine: 1) alle modalità di compilazione del certificato di congelamento 2) alla completa rappresentazione degli elementi indicativi della sussistenza del fumus del delitto contestato; 3) al rispetto del principio del ne bis in idem; 4) al rispetto della doppia incriminazione; 5) all'insussistenza di alcun tipo di immunità; 6) alla corretta indicazione nel certificato di congelamento delle impugnazioni esperibili; 7) alla mancanza di violazioni dei diritti di difesa, ivi compreso il diritto ad un ricorso effettivo. 4. Corretta deve, in particolare, ritenersi l'affermazione del Tribunale secondo cui la valutazione dei profili relativi al fumus commissi delicti e al periculum in mora è sottratta al sindacato esperibile dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione e non può essere considerata rilevante ai fini della validità del decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni. Alcun vaglio delibativo, infatti, deve essere svolto dall'autorità di esecuzione in merito agli elementi addotti dai ricorrenti inerenti il collegamento tra i beni sottoposti a sequestro ed i proventi dell'ipotizzata attività criminosa, le cui risultanze refluiscono sulla contestazione di profili -fumus e periculum in mora- che solo dinanzi all'autorità di emissione possono essere messi in discussione (vedi Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, Annunziata, Rv. 282109 - 01). 5. Il Tribunale ha, altresì, correttamente affermato che le doglianze aventi ad oggetto l'eventuale mancato rispetto del principio di proporzionalità tra le somme sequestrate e le finalità perseguite dal provvedimento di congelamento e la conseguente ingiustificata compressione del diritto di proprietà, non rientrano nella competenza del giudice nazionale, essendo anche tali questioni di competenza esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA] del paese che ha emesso il provvedimento di congelamento. Decisione, questa, sicuramente conforme al combinato disposto degli artt. 1 par. 33, par. 2, 7 par., 1 e 8 par. 1 del regolamento UE 1805/2018 ed ai principi generali dettati dal legislatore in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea; va ricordato in proposito l'art.696 quinquies cod. proc. pen. secondo il quale l'autorità giudiziaria, nell'assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, «riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto». Una interpretazione corretta del motivo di non riconoscimento concernente la violazione dei diritti fondamentali, non può prescindere dal richiamo sistematico al Considerando n. 16 del Regolamento, che enuncia il principio per cui l'applicazione del Regolamento «non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'art. 6 del trattato sull'Unione europea»; ed al Considerando n. 17, in virtù del quale Regolamento deve essere applicato nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In applicazione di tali premesse generali, le lettere h) ed f) degli artt. 19 par. 1 e 8 par. 1 prevedono, infatti, che il riconoscimento e l'esecuzione possano essere rifiutati anche nei casi in cui «in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento/confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale della Carta: in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa; palesi violazioni non riscontrabili nel caso di specie. L'eventuale difetto del requisito della proporzionalità della misura non è, pertanto, espressamente, contemplato quale motivo di rifiuto né può esser fatto rientrare nel concetto di lesione di un fondamentale diritto di difesa. Dalla corretta applicazione dei principi del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia di cui al Considerando n. 15, deriva, pertanto, la sottrazione all'autorità di esecuzione della facoltà di valutazione in merito alla necessità e proporzionalità del provvedimento di congelamento o confisca. Il provvedimento impugnato, di conseguenza, ha correttamente tenuto conto del Considerando n. 21 nella parte in cui sottolinea che il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità deve essere assicurato dall'autorità di emissione, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento o confisca non possono essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento. Proprio per questo motivo l'art. 1, par. 3 del Regolamento dispone espressamente che nell'emettere un provvedimento di congelamento o confisca, le autorità di emissione assicurano sempre il rispetto dei suddetti principi di necessità e proporzionalità. 6. Manifestamente infondata è anche la doglianza inerente la violazione dell'art. 8 del regolamento UE 1805/2018 nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice nazionale di attivarsi e chiedere all'Autorità straniera le informazioni necessarie in ordine ai presupposti del disposto congelamento. Il tenore letterale della norma dimostra icto ocull che tale interlocuzione di carattere informativo - con l'[OSCURATO:PERSONA] che ha emesso il provvedimento di congelamento- ha natura prettamente facoltativa e discrezionale e che il mancato esercizio della stessa non comporta alcuna violazione di legge e nessuna conseguenza processuale. 7. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Annalisa e della società [OSCURATO:SOCIETA]
Decreto Cassazione n. 34212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris