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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39588/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1993 avverso l'ordinanza resa il 30 marzo 2021 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza presentata ex articolo 309 cod. proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 3 marzo 2021 dal GIP del Tribunale di Castrovillari con cui è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata. 2.Avverso il detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato, poiché lo stesso si fonda su una serie di congetture e il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa non costituisce riscontro idoneo a supportare la chiamata in correità del coindagato Ignatovsky, che si palesa tardiva e strumentale.

Quest'ultimo ha dichiarato che l'odierno ricorrente al momento della aggressione indossava una mascherina chirurgica, mentre la persona offesa non ha riferito nulla al riguardo ed anzi, in un secondo momento, ha escluso tale circostanza, sostenendo che il terzo rapinatore agiva a volto scoperto.

I giudici del riesame per superare questo elemento sintomatico dell'inattendibilità della chiamata, formulano delle mere congetture. 2.2 violazione dell'articolo 274 codice penale e vizio di motivazione poiché in tema di esigenze cautelari la pericolosità sociale dell'indagato viene dedotta dai suoi precedenti giudiziari specifici, non offrendo alcuna spiegazione sull'alta probabilità che all'indagato si possa presentare l'occasione di delinquere nuovamente. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il provvedimento cautelare si fonda su una chiamata in correità ritenuta pienamente attendibile e supportata da un riscontro significativo offerto dalla descrizione di uno dei rapinatori e dal successivo riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa nei confronti dell'odierno ricorrente.

Il tribunale ha altresì fornito adeguate spiegazioni in ordine alla divergenza valorizzata dalla difesa tra le dichiarazioni del coimputato e quelle del teste circa la presenza o meno della mascherina sul volto dell'indagato, osservando che durante la colluttazione, proprio per la dinamica dell'aggressione, la persona offesa avrebbe potuto comunque individuare e memorizzare la fisionomia del volto dell'indagato e che la mascherina potrebbe essere caduta o comunque potrebbe essersi spostata in modo tale da consentire alla persona offesa il riconoscimento.

Trattasi di motivazione congrua alle emergenze indiziarie e non manifestamente illogica, che risulta immune dalle censure formulate dalla difesa, la quale pur deducendo formalmente vizi della motivazione mira ad ottenere una diversa ricostruzione del compendio indiziarioiintroducendo censure non consentite in questa sede. 3.2 Il secondo motivo di censura è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dal tribunale, che ha desunto la pericolosità dell'imputato dalle modalità oggettive della azione criminosa, commessa violando il domicilio della persona offesa e approfittando della sua condizione di debolezza e anzianità, e dalle altre circostanze riferite dal correo in merito alle ragioni dell'azione criminosa, legate ad esigenze estemporanee dello Scaravaglione, promotore dell'iniziativa criminosa, elementi questi che fanno ritenere sussistente un elevato pericolo di recidiva.I precedenti penali specifici del ricorrente sono stati considerati solo come ulteriori elementi significativi della sua spiccata pericolosità sociale, che giustifica appieno la misura cautelare applicata. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

Motivazione semplificata Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1993 avverso l'ordinanza resa il 30 marzo 2021 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza presentata ex articolo 309 cod. proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 3 marzo 2021 dal GIP del Tribunale di Castrovillari con cui è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata. 2.Avverso il detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato, poiché lo stesso si fonda su una serie di congetture e il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa non costituisce riscontro idoneo a supportare la chiamata in correità del coindagato Ignatovsky, che si palesa tardiva e strumentale. Quest'ultimo ha dichiarato che l'odierno ricorrente al momento della aggressione indossava una mascherina chirurgica, mentre la persona offesa non ha riferito nulla al riguardo ed anzi, in un secondo momento, ha escluso tale circostanza, sostenendo che il terzo rapinatore agiva a volto scoperto. I giudici del riesame per superare questo elemento sintomatico dell'inattendibilità della chiamata, formulano delle mere congetture. 2.2 violazione dell'articolo 274 codice penale e vizio di motivazione poiché in tema di esigenze cautelari la pericolosità sociale dell'indagato viene dedotta dai suoi precedenti giudiziari specifici, non offrendo alcuna spiegazione sull'alta probabilità che all'indagato si possa presentare l'occasione di delinquere nuovamente. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il provvedimento cautelare si fonda su una chiamata in correità ritenuta pienamente attendibile e supportata da un riscontro significativo offerto dalla descrizione di uno dei rapinatori e dal successivo riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa nei confronti dell'odierno ricorrente. Il tribunale ha altresì fornito adeguate spiegazioni in ordine alla divergenza valorizzata dalla difesa tra le dichiarazioni del coimputato e quelle del teste circa la presenza o meno della mascherina sul volto dell'indagato, osservando che durante la colluttazione, proprio per la dinamica dell'aggressione, la persona offesa avrebbe potuto comunque individuare e memorizzare la fisionomia del volto dell'indagato e che la mascherina potrebbe essere caduta o comunque potrebbe essersi spostata in modo tale da consentire alla persona offesa il riconoscimento. Trattasi di motivazione congrua alle emergenze indiziarie e non manifestamente illogica, che risulta immune dalle censure formulate dalla difesa, la quale pur deducendo formalmente vizi della motivazione mira ad ottenere una diversa ricostruzione del compendio indiziarioiintroducendo censure non consentite in questa sede. 3.2 Il secondo motivo di censura è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dal tribunale, che ha desunto la pericolosità dell'imputato dalle modalità oggettive della azione criminosa, commessa violando il domicilio della persona offesa e approfittando della sua condizione di debolezza e anzianità, e dalle altre circostanze riferite dal correo in merito alle ragioni dell'azione criminosa, legate ad esigenze estemporanee dello Scaravaglione, promotore dell'iniziativa criminosa, elementi questi che fanno ritenere sussistente un elevato pericolo di recidiva.I precedenti penali specifici del ricorrente sono stati considerati solo come ulteriori elementi significativi della sua spiccata pericolosità sociale, che giustifica appieno la misura cautelare applicata. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Motivazione semplificata Così deciso il 05 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]