CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; > [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che con l'unico motivo di ricorso - neppure rubricato con il riferimento ad una delle ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. - l'imputato assume che erroneamente non è stata riconosciuta in proprio favore la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; Rilevato che tale censura è meramente reiterativa di quella già formulata in appello e rispetto alla quale la Corte territoriale ha fornito, nel disattenderla, una motivazione non illogica, rilevando che la vittima dell'aggressione aveva offeso solo verbalmente il ricorrente che, dunque, non aveva alcun motivo di reagire scagliandosi contro di lui con un cacciavite (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i