CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 1959
Cassazione n. 34626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1959 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1981 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/1986 avverso la sentenza in data 09/06/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli, ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che, all'esito di giudizio abbreviato, per quanto p di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti le sostanze stupefacenti e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia. Precisamente, è stata affermata la colpevolezza di: ---) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione, unitamente ad altre persone, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico diretta da [OSCURATO:PERSONA], padre di Joniad, entrambi quali meri partecipi, fatto commesso dal dicembre 2015 al gennaio 2017 (capo a); ---) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per la ricezione, detenzione, e cessione ad [OSCURATO:PERSONA] di 10 kg. di marijuana per un prezzo di 24.000,00 euro, fatto commesso tra il 22 dicembre 2015 ed il 10 gennaio 2016 (capo b); ---) [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, tra cui [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto, ricezione e detenzione di 4,852 kg. di eroina al fine di cederla a [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di 23.000,00 euro al kg., ritenuta l'aggravante dell'ingente quantità, fatto commesso tra il 13 ed il 25 aprile 2016 (capo c); ---) [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, per l'acquisto, importazione, ricezione e detenzione di una partita di sostanza stupefacente di qualità e quantità non accertata, da cedere a [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di 50.000,00 euro, fatto commesso tra il 2 e 1'11 novembre 2016 (capo d). Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, sono stati condannati: [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa, previa applicazione della diminuente per il rito; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di undici anni di reclusione e di 50.000,00 euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati in contestazione ed un ulteriore reato, e più grave quello di cui al capo c, con applicazione della diminuente per il rito; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati in contestazione, e più grave quello di cui al capo a, con applicazione della diminuente per il rito. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: -) [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], con due atti, uno a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e l'altro a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo b).Si deduce che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono inconferenti, e che le conversazioni intercettate sono di contenuto ambiguo. Si rappresenta, per quanto attiene alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che le stesse, pur attribuendo alla persona indicata come «Bruno delle mattonelle» il ruolo di soggetto che, vantando conoscenze tra gli addetti nel porto di Napoli, riusciva a far entrare in città sostanze stupefacenti, nulla dicono in ordine all'episodio in contestazione. Si aggiunge che la sentenza non precisa perché «Bruno delle mattonelle» indicato dai collaboratori di giustizia si identifica con «quello là delle mattonelle» della conversazione intercettata tra presenti il 10 gennaio 2016. Si segnala, per quanto concerne le conversazioni intercettate, che le stesse sono gravemente equivoche. Si rileva, innanzitutto, con riguardo alla citata conversazione del 10 gennaio 2016, che: -) «quello delle mattonelle» è indicato anche come «il fratello di Angelo», sebbene, come documentato anche attraverso apposita certificazione, [OSCURATO:PERSONA] non abbia alcun fratello di nome Angelo; -) il riferimento a «Bruno» è fatto da un conversante non identificato, il quale, poi, aggiunge: «non so precisamente, io non so neanche come si chiama questo amico loro che vende le mattonelle». Si osserva, poi, che non è chiarito come possa essere collegata la conversazione tra presenti appena indicata alle conversazioni telefoniche interessanti [OSCURATO:PERSONA], e che, in ogni caso, le risultanze dei diversi dialoghi sono divergenti, in particolare perché la conversazione telefonica del 2 gennaio 2016 potrebbe essere riferita ad una cessione già avvenuta, e, quindi, non certo a quella di cui si discute tra presenti il 10 gennaio 2016. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.603 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello. Si deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha respinto la richiesta di esaminare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al significato della conversazione tra presenti del 10 gennaio 2016, facendo riferimento all'esigenza di «apprezzare la genuinità del dialogo intercettato», e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], affermando l'ampia possibilità di prospettare la sua versione nel corso del processo. Si evidenzia che l'apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi intervenuti nella conversazione intercettata del 10 gennaio 2016, è fondamentale per apprezzare compiutamente il significato di questo colloquio, avente rilievo decisivo per l'affermazione di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto espressamente indicato nella sentenza impugnata. Si aggiunge che l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta valorizzando il nome «Giovanni» fatto dai conversanti, sebbene il nome "Joniad" non corrisponde a quello di "Giovanni". 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo a), e di ricezione, detenzione e cessione di droga di cui al capo b). Si deduce, innanzitutto, che la sentenza non individua alcuno degli elementi strutturali necessari per la configurabilità di un'associazione per delinquere; si osserva, in particolare, che, nella specie, l'associazione risulterebbe formata solo da cinque persone, e che queste risultano in contatto in modo temporaneo e per fini personali, tanto da aver commesso solo tre reati nell'arco di circa un anno e mezzo, dalla fine del 2015 al gennaio 2017. Si deduce, sempre quanto al reato di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che la sentenza non indica elementi gravi e precisi in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al preteso sodalizio. Si rappresenta che la conversazione del 10 gennaio 2016 non è univoca ai fini dell'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], fondata sul semplice cenno a «Giovanni», e che, inoltre, il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] a detto «Giovanni» potrebbe essere benissimo un espediente per giustificare il suo ritardo nel pagare il prezzo di una partita di droga, anche perché non risulta alcun contatto tra Gallo e l'attuale ricorrente. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non è accusato da alcun collaboratore di giustizia e risponde di un unico reato-fine, quello di cui al capo b). Si osserva, ancora, che: -) la conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo dice al primo di doversi confrontare con il figlio, è equivoca, stante il ruolo di capo del primo; -) l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si spiega in quanto costituiva una possibilità per il figlio di incontrare il padre latitante; -) il controllo di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ad opera della polizia giudiziaria non ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente. Si deduce, con riguardo al reato di ricezione, detenzione e cessione di droga di cui al capo b), che il contenuto della conversazione del 10 gennaio 2016 è equivoco, che non sono stati accertati incontri tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, e che quest'ultimo è soggetto talmente in buona fede da aver candidamente ammesso di essere il figlio di [OSCURATO:PERSONA], in quel momento latitante. 4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo b) in termini di lieve entità.Si deduce che il fatto di cui al capo b) deve essere riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, come si evince dalla conversazione intercettata del 10 gennaio 2016, la droga «non andava tanto», e, quindi, era di scarsissima qualità. 4.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 62, n. 4, 81, e 133 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena non hanno tenuto conto di elementi favorevoli al ricorrente, come l'incensuratezza, il ruolo marginale nelle vicende in contestazione, la scelta del rito abbreviato. Si deduce, inoltre, che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. doveva essere concessa in ragione della scarsissima qualità e dannosità della sostanza stupefacente. 4.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla apoditticità della motivazione. Si deduce che la sentenza impugnata ha risposto alle censure formulate con l'atto di appello in modo apodittico, e senza un effettivo confronto con le stesse. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due distinti atti di ricorso. 5.1. Il primo atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in sei motivi. 5.1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 546, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto totale di motivazione. Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure concernenti: -) l'identificazione dell'imputato; -) l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo d); -) l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c); -) l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a); -) il diniego dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen.; -) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; -) l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Si rappresenta che la Corte d'appello si è limitata a riportare quanto già indicato dalla sentenza di primo grado, senza nemmeno dar conto delle ragioni per cui ha condiviso le conclusioni del G.u.p. 5.1.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, A / comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'identificazione nell'attuale ricorrente dell'utilizzatore delle utenze telefoniche ritenute rilevanti. Si deduce che è viziata l'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'utilizzatore delle utenze cellulari n. 324 3282534, n. 351 2163168 e n. 320 6936342, e dell'utenza cellulare BlackBerry n. 2837F4D4, anche per l'omessa risposta alle specifiche censure formulate in sede di appello. Si rappresenta, quanto all'utenza n. 324 3282534, che il ricorrente è indicato come utilizzatore della stessa solo perché per tre volte l'utente/chiamante ha declinato le sue generalità. Si rileva, quanto all'utenza n. 351 2163168, che il ricorrente è indicato come utilizzatore della stessa solo perché egli l'avrebbe gettata via in occasione dell'arresto del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; si aggiunge che l'annotazione della polizia giudiziaria richiamata non offre alcun elemento preciso, e che non è chiarito nemmeno se l'utenza fosse nella disponibilità del ricorrente o del coimputato. Si osserva, in generale, che, nonostante lo specifico motivo di appello, la sentenza impugnata non si è preoccupata in alcun modo di verificare, in modo certo, l'identità del ricorrente come l'utilizzatore delle utenze a lui attribuite, limitandosi a riproporre quanto esposto dal G.u.p. 5.1.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al ritenuto concorso del ricorrente nel reato di cui al capo d). Si deduce che la responsabilità del ricorrente per il reato di cui sub d) è affermata sulla base dell'interpretazione erronea di conversazioni intercettate. Si segnala che appare inverosimile ritenere che il fornitore di sostanza stupefacente abbia trasportato questa e l'acquirente con un'auto a lui intestata, come risulterebbe dai dialoghi oggetto di captazione, e che, inoltre, non vi può essere alcuna certezza perché la sostanza stupefacente non è mai stata rinvenuta. 5.1.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al ritenuto concorso del ricorrente nel reato di cui al capo c). Si deduce che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui sub c) è affermata sulla base di conversazioni telefoniche effettuate dall'utenza n. 351 2163168, della quale è dubbia la riconducibilità al ricorrente, di messaggi di cui si ignora l'autore, dell'utenza BlackBerry utilizzata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], e di espressioni equivoche, come la parola "fratello" in albanese riferita anche ad un amico. Si aggiunge che la Corte d'appello si è limitata a riportare le conversazioni indicate nell'ordinanza, senza confrontarsi con le specifiche censure contenute nell'atto di gravame. 5.1.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 6 /(4 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata non riesce ad indicare né elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura stabile adeguatamente attrezzata allo scopo di commerciare stupefacenti, quali quelli costituiti da sistemi di pagamento collaudati per il finanziamento delle operazioni illecite, ovvero da mezzi di trasporto comuni, o da locali adibiti a deposito di droga, né elementi sintomatici del dolo specifico dei pretesi partecipi di contribuire alle attività di un gruppo organizzato. Si evidenzia che nulla di specifico è evidenziato con riguardo al ricorrente, e che nessun significato hanno le conversazioni intercettate o la partecipazione a singoli reati fine, anche perché i reati di una certa consistenza richiedono una organizzazione complessa che attiene alla realizzazione del singolo fatto e non implica l'esistenza di un fenomeno associativo. 5.1.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al trattamento sanzionatorio. Si deduce che la pena è eccessiva, fondata su valutazioni di tipo "eticizzante", incongrua rispetto alla modestia dei fatti, giustificata sulla base di formule di stile. Si deduce, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse e ritenute prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, sia perché non è stato precisamente individuato il quantitativo di sostanza stupefacente, sia perché il ricorrente era un mero "accompagnatore" ed era soggetto incensurato. 5.2. Il secondo atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in due motivi. 5.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata non fornisce elementi idonei a dimostrare l'esistenza né di una struttura associativa, né della necessaria componente soggettiva in capo ai sodali. Si precisa che il fatto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è già stato condannato, avente ad oggetto la detenzione di 65,200 kg. di marijuana, non è in sé indicativo di un concreto contributo all'attività dell'associazione, e che, allo stesso modo, nessun argomento significativo può essere desunto dai rapporti telefonici tra il medesimo ed il fratello Florian 7 [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che le conversazioni intercettate sono di contenuto equivoco e non sono nemmeno riferibili con certezza al ricorrente. 5.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta colpevolezza per i reati di acquisto, ricezione e detenzione di sostanze stupefacenti di cui ai capi c) e d). Si deduce che l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di acquisto, ricezione e detenzione di sostanze stupefacenti di cui ai capi c) e d) si fonda su conversazioni intercettate di contenuto equivoco, esposte dalla sentenza impugnata senza alcuna valutazione critica, e pretermettendo la circostanza del mancato rinvenimento di adeguati riscontri fattuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché le censure enunciate nell'unico motivo, e che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in ricezione, detenzione e cessione illegale di 10 kg. di marijuana, deducendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono inconferenti e che il contenuto delle conversazioni intercettate è ambiguo, sono in parte prive di specificità e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure indicate è utile richiamare i principi consolidati nell'elaborazione della giurisprudenza, e condivisi dal Collegio, in tema di interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e di efficacia dimostrativa di queste. Con riferimento al primo profilo, come affermano pure dalle Sezioni Unite, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (così Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, nonché tra le più recenti nnassinnate, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Con riferimento al secondo profilo, si precisa, anche da parte delle Sezioni Unite, che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur 8 /(6 dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01). 2.2. La sentenza impugnata ritiene che [OSCURATO:PERSONA] sia concorso nella cessione di 10 kg. effettuata da un gruppo di albanesi, di cui erano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo pari a 2.400,00 euro per ciascun kg., svolgendo una funzione di intermediazione tra alienanti ed acquirente, tra il 22 dicembre 2015 ed il 10 gennaio 2016, reato contestato al capo b) della rubrica, richiamando, a fondamento delle sue conclusioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, conversazioni telefoniche e tra presenti oggetto di intercettazioni, nonché servizi di osservazione di polizia giudiziaria. 2.2.1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicano esclusivamente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero partecipato a diverse operazioni di compravendita di droga per partite di notevole quantità. Precisamente, di [OSCURATO:PERSONA] parlano i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti questi dichiaranti riferiscono del contributo fornito dall'odierno ricorrente, comunemente definito «Bruno delle mattonelle» in quanto titolare di un negozio di mattonelle in via Marina a Napoli, per far uscire la droga dal porto, procurandosi la complicità di doganieri e finanziari anche attraverso fatti di corruzione; nulla dicono, però, sull'episodio in contestazione. [OSCURATO:PERSONA], invece, raccontano i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Italia Belsole. Anche questi dichiaranti affermano di aver ricevuto forniture di droga da [OSCURATO:PERSONA], indicandolo anche quale esponente del "gruppo Tamarisco", ma nulla rappresentano con riguardo all'episodio per il quale l'imputato è stato ritenuto colpevole dai giudici di merito in questo processo. 2.2.2. La sentenza impugnata, piuttosto, pone al centro della sua ricostruzione, il contenuto di diverse conversazioni intercettate. La Corte d'appello richiama, innanzitutto, le conversazioni del 22 dicembre 2015. Secondo quanto esposto nella sentenza impugnata, in queste conversazioni: -) in un primo momento, vi sono contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a concordare degli incontri con tale «il tecnico»; -) poi, [OSCURATO:PERSONA] chiama [OSCURATO:PERSONA] e i due concordano di incontrarsi da vicino; -) quindi, [OSCURATO:PERSONA] contatta [OSCURATO:PERSONA] invitandolo e recarsi e da lui, e, quando è insieme con questo, chiama nuovamente [OSCURATO:PERSONA], il quale dice di dover parlare con il figlio, per poi concordare, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], un incontro a tre, in zona retrostante ai locali della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; -) infine, nel pomeriggio, [OSCURATO:PERSONA] raggiunge nuovamente [OSCURATO:PERSONA] e i due contattano nuovamente Faslli /i Qibini, il quale fa comprendere di essere in attesa di una consegna e di essere preoccupato. La Corte d'appello, di seguito, dà conto delle conversazioni e dei servizi di osservazione del 23 dicembre 2015. Rappresenta che: -) secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] è in attesa di ricevere qualcosa presso il proprio domicilio, ed è informato da [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo è in compagnia dello «zio»; -) un servizio di osservazione effettuato da militari della Guardia di Finanza consente di constatare, presso un bar ubicato nelle vicinanze della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed un colloqui tra i tre; -) in forza di quanto risulta da successive conversazioni intercettate, Grosso invita Gallo a raggiungerlo presso il deposito per parlargli e poi convoca anche [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata espone, poi, le risultanze delle conversazioni intercettate nei giorni successivi. Segnala, in particolare, che: -) in data 27 dicembre, Gallo chiede notizie a Grosso e lo sollecita, perché ha preso impegni nei confronti di potenziali clienti; -) in data 28 dicembre 2015, Grosso dapprima chiama [OSCURATO:PERSONA], concordando con questo un incontro presso il suo negozio, e poi contatta Gallo con un messaggio scrivendogli: «Se vuoi venire ti faccio parlare»; -) in data 2 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] informa Grosso che tutto è andato per il meglio, e riceve rassicurazioni dall'interlocutore in ordine all'affidabilità dell'acquirente; -) in data 4 gennaio 2016, Grosso chiama Gallo e lo invita a pagare, ma riceve richiesta di effettuare un'altra operazione, e, poi, contattato da FasIli Qibini, il quale chiede di essere pagato, rassicura quest'ultimo; -) in data 5 gennaio 2016, Grosso contatta Gallo e questi gli dice di avere trovato difficoltà nella vendita, perché la merce è di scarsa qualità; -) in data 9 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] si rivolge ad un connazionale, dicendo di non essere stato pagato, ed indicandogli i nomi degli acquirenti, precisamente quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di tale «Rochino», identificabile in [OSCURATO:PERSONA], genero di Gallo e cognato dei Tamarisco di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, quindi, riporta dettagliatamente il contenuto della conversazione intercettata il 10 gennaio 2016 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], tra un uomo che si presenta per conto degli «albanesi» della zona Vicaria-Mercato, e, in successione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto esposto nella sentenza impugnata, dapprima l'uomo che si presenta per conto degli «albanesi» parla con [OSCURATO:PERSONA], cognato sia di [OSCURATO:PERSONA], sia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta suocero di [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del colloquio, l'uomo non identificato dice che gli «albanesi» hanno consegnato «quest'erba» al genero di «Rochino», ossia di [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'intermediazione di «questo delle mattonelle», e che, però, l'acquirente non ha ancora saldato il suo debito. In un secondo momento, interviene anche [OSCURATO:PERSONA]; questi, insieme con [OSCURATO:PERSONA], individua «quello là delle mattonelle» in «Bruno», anche indicato con le parole: «il fratello di Angelo deve essere», poi [OSCURATO:PERSONA] precisa: «10 chili di robba», quindi [OSCURATO:PERSONA] dice che la partita non è stata pagata e chiede al cognato di chiamare il debitore, infine il rappresentante degli «albanesi» espone che la consegna è stata effettuata «il 2 gennaio», che il prezzo era stato fissato «a 2 e 5», e che il debitore ha continuamente rinviato, giorno per giorno, il pagamento. In una terza fase, partecipa anche [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel parlare della cessione, fa i nomi di «Bruno», riferendosi a «quello delle mattonelle», e di «Giovanni», quest'ultimo identificato dal rappresentante degli «albanesi» come «il figlio piccolino»; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, dice, a precisa domanda di [OSCURATO:PERSONA], che il prezzo non era «a 2 e 50», ma «a 2 e 40», segnala la difficoltà di vendere quanto acquistato perché «è un macello quest'erba», e puntualizza che la data per effettuare il pagamento scade per il giorno successivo. La sentenza impugnata, ancora, rappresenta che dalle successive conversazioni intercettate emerge che: -) il medesimo 10 gennaio, [OSCURATO:PERSONA] ha contatti con [OSCURATO:PERSONA] e versa a quest'ultimo la somma dovuta, inviando tale «il fabbro» presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; -) subito dopo, sempre il 10 gennaio, [OSCURATO:PERSONA] chiama [OSCURATO:PERSONA] e gli dice di raggiungerlo presso il negozio; -) nei giorni successivi, tra il 13 gennaio ed il 21 gennaio, si registrano numerosi ulteriori contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, infine, segnala che, nel frattempo, tra il 20 ed il 21 gennaio, [OSCURATO:PERSONA] concorda uno scambio con un cliente non identificato e, su richiesta di questo, gli manda il figlio [OSCURATO:PERSONA] presso il casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che, nell'occasione, all'esito di servizio di appostamento, [OSCURATO:PERSONA] è stato perquisito da militari della Guarda di Finanza, i quali, a bordo dell'auto del medesimo, hanno rinvenuto un trolley vuoto dal cui interno fuoriusciva un forte odore tipico di marijuana. 2.2.3. La sentenza impugnata afferma che l'elemento decisivo per la precisa ricostruzione dei fatti è costituito dalla conversazione tra presenti svoltasi a casa di [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 2016. Evidenzia, infatti, che questa conversazione del 10 gennaio 2016 ha chiarito con precisione quali fossero l'oggetto, il quantitativo ed il prezzo della transazione, per i riferimenti testuali a «erba», «10 kg.» e 2.400,00 euro al kg., nonché la data della consegna, indicata nel 2 gennaio 2016, ed i ritardi di [OSCURATO:PERSONA] nell'adempiere al debito. Osserva, inoltre, che il significato attribuito alla conversazione tra presenti del 10 gennaio 2016 è coerente con quanto emerge da altre conversazioni, ed è confermato dal successivo pagamento, evincibile dai successivi colloqui intercettato. Rappresenta, ancora, che l'indicazione di «Bruno delle mattonelle» come il «fratello di Angelo» nelle parole di [OSCURATO:PERSONA] non impedisce di identificare «Bruno delle mattonelle» in [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi non abbia fratelli a nome Angelo, perché occorre tener conto del complesso delle conversazioni e degli atti di indagine. 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove si riferiscono all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cessione di 10 kg., per aver svolto una funzione di intermediazione tra gli alienanti e l'acquirente, e di cui al capo b), sono immuni da vizi logici o giuridici. Innanzitutto, i rilievi sulla inconferenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono privi di specificità, perché la sentenza impugnata, pur avendo riportato tali propalazioni, non vi attribuisce alcun significato dirimente o anche semplicemente di riscontro. Le critiche concernenti il significato attribuito alle conversazioni intercettate non evidenziano manifeste illogicità, ma tendono piuttosto a chiedere una diversa valutazione delle fonti di prova. Ed infatti, da un lato, risulta correttamente ritenuta la correlazione della conversazione tra presenti del 10 gennaio 2016, e le conversazioni precedenti e successive, in ragione delle numerose e significative concordanze. Ad esempio, il riferimento alla consegna della droga il 2 gennaio 2016 risulta sia dalla conversazione tra presenti del 10 gennaio 2016, sia dalla conversazione in data 2 gennaio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre il riferimento alla scarsa qualità della "merce", con conseguente difficoltà di rivendita, è compiuto da [OSCURATO:PERSONA] sia nella conversazione tra presenti del 10 gennaio 2016, sia nella conversazione in data 5 gennaio 2016 con [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, la "visita" per conto degli "albanesi" a casa di [OSCURATO:PERSONA] trova un preciso antecedente nella conversazione intercettata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente, ossia il 9 gennaio 2016. Dall'altro lato, poi, l'individuazione di "Bruno delle mattonelle" in [OSCURATO:PERSONA] è apprezzamento incensurabile anche se questi non ha un fratello a nome Angelo, sia perché il richiamo al rapporto di parentela è fatto in forma dubitativa ([OSCURATO:PERSONA] dice: «il fratello di Angelo deve essere»), sia, soprattutto, perché la valutazione unitaria di tutte le conversazioni intercettate rende ragionevole la precisata identificazione e la spiegazione dell'affermazione relativa al rapporto di parentela come un errore, del resto riferibile a persone le quali, almeno fino a quel momento, non risulta avessero partecipato alla "transazione".3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e inammissibile perché espone censure in parte manifestamente infondate, in parte diverse da quelle consentite e in parte prive di specificità. Per ragioni di economia espositiva e di ordine logico, si esamineranno in successione: -) le doglianze formulate nel primo motivo, che contestano il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; -) le doglianze contenute nel secondo motivo, nella parte in cui si riferiscono all'affermazione di responsabilità per il reato di ricezione, detenzione e cessione di marijuana di cui al capo b); -) le doglianze esposte nel terzo motivo, le quali criticano la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo b) a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; -) le doglianze enunciate nel quarto motivo, nella parte in cui contestano la mancata applicazione al fatto di cui al capo b) dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; -) le doglianze proposte nel secondo motivo, nella parte in cui criticano l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico; -) le doglianze formulate nel quarto motivo, nella parte in cui contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio; -) le doglianze esposte nel quinto motivo, che deducono l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata. 4. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, con riferimento, per un verso, all'esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al significato e ai contenuti della conversazione tra presenti del 10 gennaio 2016 e, per altro verso, all'esame dell'attuale ricorrente. 4.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate è utile premettere che le richieste istruttorie in questione sono state avanzate in appello a norma dell'art.603 cod. proc. pen., e che la Corte d'appello le ha respinte ritenendole relative ad attività non necessarie ai fini della decisione. In particolare, la sentenza impugnata ha spiegato di ritenere non necessario né l'esame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché il significato della conversazione deve essere apprezzato nella sua genuinità, siccome carpito all'insaputa dei conversanti, né l'esame del ricorrente, in quanto lo stesso è stato già interrogato nel corso del procedimento ed ha avuto ampia possibilità di articolare le sue difese. 4.2. Ciò posto, va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere i eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, inoltre, ha un perimetro strettamente delimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (così Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01). Né questi limiti alla rinnovazione istruttoria vengono meno solo perché la richiesta ha ad oggetto l'esame dell'imputato. Da un lato, infatti, si afferma costantemente che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare (v., ad esempio, Sez. 2, n. 37883 del 20/07/2017, Liuzzi, Rv. 271141-01, e Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256875-01). Dall'altro, si è precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato abbia sempre diritto a rendere l'esame qualora ne faccia richiesta, poiché nel giudizio d'appello vige il principio per il quale la rinnovazione dibattimentale viene disposta su richiesta di parte solo quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, o d'ufficio quando sia assolutamente necessaria (così Sez. 3, n. 10165 del 03/10/2017, dep. 2018, C., la quale ha anche osservato che la previsione di un diritto assoluto dell'imputato di sottoporsi all'esame, sottratto al sindacato del giudice, consentirebbe un uso puramente dilatorio della richiesta di rinnovazione). 4.3. Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti principi giuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile. La sentenza impugnata, come già evidenziato in precedenza nei §§ 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.3, e come si indicherà ulteriormente nei §§ 5.1 e 5.2, ha proceduto ad una compiuta e coerente ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate sulla base di criteri non arbitrari. Di conseguenza, siccome il sindacato sulla correttezza della motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato, l'assenza di lacune o di valutazioni incongrue nel provvedimento in ordine alla ricostruzione della vicenda di cui si discute esclude in radice vizi logico-giuridici rilevabili in sede di legittimità. Si può aggiungere che le richieste di rinnovazione istruttoria relative all'esame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono a due persone di cui non si dice nemmeno se abbiano prospettato ricostruzioni alternative dei fatti, mentre la richiesta di rinnovazione istruttoria concernente l'esame del ricorrente non indica nemmeno le specifiche esigenze da soddisfare, pur essendo onere per la parte istante di darne, quanto meno, allegazione. 5. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, o comunque manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di ricezione, detenzione e cessione di 10 kg. marijuana di cui al capo b), deducendo, in particolare, che le conversazioni intercettate sono di significato equivoco, che l'incontro del ricorrente con il padre in presenza di [OSCURATO:PERSONA] è circostanza non concludente e che non è stato accertato alcun contatto tra il ricorrente ed il preteso acquirente [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Preliminarmente, risulta utile richiamare quanto già illustrato in precedenza, nel § 2.1., con riguardo ai criteri giuridici applicabili in tema di interpretazione e di efficacia dimostrativa delle conversazioni oggetto di intercettazioni, nonché nei §§ 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.3, laddove si è indicato sia perché deve ritenersi che il gruppo facente a [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], abbia ceduto 10 kg. di marijuana ad [OSCURATO:PERSONA], sia quanto articolate sono state le fasi delle trattative, della consegna della droga e del pagamento della stessa. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, la sentenza impugnata segnala che: -) il 22 dicembre 2015, nella fase dei contatti preliminari alla cessione, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, subito dopo il colloquio telefonico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], invitato da Grosso a raggiungerlo, prima dice di dover parlare con il figlio e poi concorda un incontro a tre presso la sede della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; -) il 23 dicembre 2015, come direttamente constatato da militari della Guardia di Finanza, si verifica, presso un bar ubicato nelle vicinanze della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed un colloquio tra i tre, al quale fanno seguito successive conversazioni in cui Grosso dapprima invita Gallo a raggiungerlo presso il deposito per parlargli e poi convoca anche [OSCURATO:PERSONA]; -) il 10 gennaio 2016, allorché colui che si presenta per conto degli «albanesi» si reca a casa di [OSCURATO:PERSONA] per sollecitare il pagamento della droga, [OSCURATO:PERSONA], nel precisare vari particolari dell'operazione illecita, tra cui prezzo e quantità di stupefacente commerciata, fa i nomi di «Bruno», riferendosi a «quello delle mattonelle», e di «Giovanni», quest'ultimo identificato dal rappresentante degli «albanesi» come «il figlio piccolino». Inoltre, la sentenza impugnata espone che, tra il 20 ed il 21 gennaio 2016, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] concorda uno scambio con un cliente non identificato e, su richiesta di questo, gli manda il figlio [OSCURATO:PERSONA] presso il casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che, all'esito di servizio di appostamento predisposto in considerazione dei contatti telefonici appena indicati, [OSCURATO:PERSONA] è stato controllato e perquisito da militari della Guarda di Finanza, e che questi nell'occasione, a bordo dell'auto del medesimo ricorrente, hanno rinvenuto un trolley vuoto dal cui interno fuoriusciva un forte odore tipico di marijuana. 5.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di ricezione, detenzione e cessione di marijuana di cui al capo b) sono immuni da vizi. Invero, le conclusioni della Corte d'appello si fondano sia su conversazioni intercettate, sia su attività di osservazione, di controllo e di perquisizione. Ora, deve reputarsi legittimo l'apprezzamento dei giudici di merito laddove ha individuato il significato delle conversazioni intercettate anche alla luce di quanto constatato, nei medesimi giorni, ed in corrispondenza dei colloqui oggetto di captazione, in forza delle attività di osservazione, controllo e perquisizione, dalle quali è emersa una ripetuta interazione tra padre e figlio nei contatti con terzi, tra i quali proprio [OSCURATO:PERSONA], nonché un contatto dell'attuale ricorrente con un trolley emanante odore di marijuana. Del resto, secondo la giurisprudenza, le percezioni olfattive possono costituire oggetto di prova testimoniale ed essere ritenute attendibili quanto al loro contenuto (cfr., sul punto, per tutte, Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262711-01). 6. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le quali criticano la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo b) a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo, in particolare, che dalle conversazioni intercettate emerge la scarsa qualità della sostanza stupefacente. Immune da vizi, infatti, è la conclusione della sentenza impugnata, la quale ha escluso la lieve entità del fatto valorizzando il dato ponderale della sostanza commerciata e consegnata, pari a ben 10 kg. di marijuana, ed evidenziando come tale quantitativo, quand'anche fosse di scarsa qualità, è comunque idoneo a soddisfare «una platea molto estesa di consumatori». Si può aggiungere che, secondo quanto espone la sentenza impugnata, l'acquirente della partita di marijuana, [OSCURATO:PERSONA], nonostante le rimostranze esternate, ha poi comunque provveduto a pagare ai suoi fornitori la somma di 24.000,00 euro. 7. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui contestano la mancata applicazione al fatto di cui al capo b) dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., deducendo, in particolare, l'omessa considerazione della scarsa qualità della sostanza stupefacente. Sul punto, sicuramente corretta è la risposta della Corte d'appello, la quale ha rilevato come il profitto non può essere ritenuto di particolare tenuità se la cessione, per quanto accertato, ha fruttato ben 24.000,00 euro. 8. In parte manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui contestano l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo a), deducendo che dalla sentenza impugnata non sono rilevabili né gli elementi strutturali necessari per la configurabilità di un'associazione per delinquere, né, comunque, sufficienti indizi di appartenenza del ricorrente al gruppo criminale, se esistente. 8.1. Per l'esame delle censure è utile indicare preliminarmente i criteri cui fare riferimento per ritenere sussistente una struttura associativa finalizzata al narcotraffico ed una condotta di partecipazione alla stessa. 8.1.1. Indubbiamente, con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, l'elemento aggiuntivo e specificativo di tale fattispecie rispetto a quella del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti si individua non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (così, in particolare, Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550-01). Tuttavia, non è necessario che questa "organizzazione" abbia caratteri complessi, ove sia adeguata allo scopo. Costituisce, infatti, principio ampiamente consolidato quello in forza del quale, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583-01, e Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165-01). E, in questa prospettiva, si è anche puntualizzato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677-01). 8.1.2. Per quanto concerne la configurabilità della fattispecie di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, la giurisprudenza ha più volte precisato che tale tipologia delittuosa costituisce reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (cfr. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01, ma anche Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170229-01). Inoltre, come puntualizzato da diverse decisioni, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (così Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01, e Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02). Ancora, sotto il profilo della prova relativa a tale condotta di partecipazione, si è ripetutamente ribadito che, a tal fine, non è necessaria la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02, e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710-01). Si può aggiungere che la prova della condotta di partecipazione può essere desunta sulla base dei più diversi elementi fattuali, se questi siano indicativi, anche per le inferenze da essi derivabili, dell'inserimento del soggetto nella struttura dell'organizzazione, come, ad esempio, dalle modalità di estrinsecazione dei rapporti dell'imputato con il capo dell'organizzazione in relazione a condotte illecite (cfr., in quest'ordine di idee, Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661-01, secondo la quale la prova /(1 della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio). 8.2. La sentenza impugnata indica analiticamente gli elementi da cui inferire sia l'esistenza di una organizzazione finalizzata al narcotraffico e di strutture idonee a realizzare tale scopo, sia la configurabilità di una condotta di partecipazione da tale sodalizio con riguardo al ricorrente. 8.2.1. Relativamente alla esistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo a), la Corte d'appello osserva, innanzitutto, che il gruppo criminale, in considerazione dei reati accertati, è stato operativo dalla fine del 2015 al gennaio 2017, ed ha avuto ad oggetto l'importazione dall'Albania in Italia di eroina e marijuana. La sentenza impugnata, poi, rappresenta che, dalle conversazioni intercettate, emerge: -) il ruolo centrale svolto da [OSCURATO:PERSONA], quale capo del gruppo preposto allo smercio di droga, in particolare marijuana ed eroina, sulla "piazza" di Napoli; -) rapporti di cooperazione continuativa nelle attività illecite tra più persone, estrinsecantisi con modalità ripetute ed omogenee, ciascun soggetto svolgendo sempre la stessa funzione nel corso del tempo; -) il ricorso costante ad un "linguaggio convenzionale", caratterizzato dall'uso delle medesime espressioni apparentemente insensate nel corso delle diverse "operazioni", come le parole «vecchia» o «ricovero» (cfr. anche infra, § 14), anch'esso elemento sintomatico di dinamiche concordate e collaudate nel tempo; -) riferimenti specifici all'abitualità delle "operazioni", come l'indicazione di «lì dove viene sempre», data da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni per organizzare il reato di cui al capo d) (cfr., infra, § 14); -) la disponibilità di significative quantità di droga da smerciare, e, quindi, l'affidamento su importanti canali di approvvigionamento; -) la disponibilità di mezzi da destinare allo svolgimento del traffico illecito, come autovetture, apparati di comunicazione (ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] risulta utilizzare contestualmente tre [OSCURATO:PERSONA] ed una utenza cellulare BlackBerry), nonché luoghi di deposito. Ancora, il Giudice dell'impugnazione aggiunge che le conversazioni intercettate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] evidenziano anche ulteriori elementi indicativi dell'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico, quali: -) l'esigenza di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Florian di giustificarsi con terzi per la perdita dello stupefacente, con riferimento al sequestro dei 4,852 kg. di eroina di cui al capo c), effettuato all'atto dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]; -) i doveri di assistenza cui si sente tenuto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di quest'ultimo. 19 {71 8.2.2. Con riguardo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui al capo a), la Corte d'appello valorizza non solo l'affermazione di responsabilità del medesimo per il reato di cui al capo b), ma anche ulteriori specifici elementi. Innanzitutto, proprio in relazione alla cessione dei 10 kg. di marijuana, [OSCURATO:PERSONA], nella fase iniziale delle trattative, in data 22 dicembre 2015, dice a [OSCURATO:PERSONA] di dover parlare dell'operazione con il figlio, e, il giorno successivo, si tiene un incontro, osservato dalla Guardia di Finanza, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso un bar ubicato nelle vicinanze della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". In secondo luogo, dalla conversazione tra presenti del 10 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] rappresenta a [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, nelle more del pagamento della partita di marijuana di cui al capo b), gli aveva offerto la cessione di un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente. In terzo luogo, poi, [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto dal padre FasIli Qibini, tra il 20 ed il 21 gennaio 2016, in una trattativa con una persona non identificata, e viene controllato, nell'occasione, dalla Guardia di Finanza, presso il casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA], alla guida di un'auto nella quale era presente un trolley vuoto dal cui interno fuoriusciva un forte odore tipico di marijuana. 8.3. In considerazione dei dati esposti nella sentenza impugnata e dei principi giuridici applicabili, deve ritenersi che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico diretta da [OSCURATO:PERSONA], e la partecipazione a tale gruppo criminale di [OSCURATO:PERSONA]. 8.3.1. Per quanto attiene al primo profilo, la sentenza impugnata ha congruamente valorizzato l'esistenza di rapporti continuativi tra più soggetti, l'uso di mezzi dedicati, il ricorso ad un linguaggio criptico indicativo di rapporti personali collaudati, l'impegno ad assicurare assistenza economica alla famiglia di chi è stato arrestato nel compimento del reato. Sicuramente significativa per un giudizio affermativo della configurabilità di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inoltre, è la commissione di quattro reati-fine commessi da appartenenti al sodalizio in un periodo ragionevolmente circoscritto, tutti per quantitativi importanti di stupefacente, e richiedenti, per la loro realizzazione, un notevole impegno, oltre che economico, anche di tempo. Va infatti rilevato che: -) il reato di cui al capo b), commesso tra il 22 dicembre 2015 ed il 10 gennaio 2016, concerne 10 kg. di marijuana per un prezzo di 24.000,00 euro; -) il reato di cui al capo c), commesso tra il 13 ed il 25 aprile 2016, riguarda 4,852 kg. di eroina, caduti in sequestro, per un prezzo di 23.000,00 euro al kg.; -) il reato di cui al capo d), commesso tra il 2 e 1'11 novembre 2016, si riferisce ad una partita di droga per un prezzo complessivo di non meno di 20.000,00 euro; -) il reato commesso da [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2017 attiene a 65,200 kg. di marijuana, caduti in sequestro.Rilevante, ancora, ai fini di una valutazione sull'esistenza di un gruppo criminale, è il dato del costante ruolo di coordinamento svolto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla commissione di più reati, come evidenziato in precedenza, con riferimento al reato di cui al capo b), ai §§ 2.2, 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3 e 2.3, e come si rappresenterà in seguito, in ordine ai reati di cui ai capi c) e d), ai §§ 13 e 14. 8.3.2. Anche con riguardo al secondo profilo le conclusioni della Corte d'appello sono immuni da vizi. Innanzitutto, legittimamente si è ritenuto che un elemento significativo per affermare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui al capo a) è costituito dal suo concorso nel reato di cui al capo b). Questo elemento, infatti, è altamente indicativo sia per l'importanza economica del reato, siccome tale da determinare un ricavo pari a 24.000,00 euro, sia per il rapporto intercorso tra il ricorrente ed il padre, FasIli Qibini, nella gestione dell'affare. In proposito, va rilevato che, secondo quanto indicato dalla Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA], pur essendo il capo del gruppo criminale, allorché è contattato da [OSCURATO:PERSONA] per la cessione della partita di droga, dice a quest'ultimo di dover parlare con il figlio, e poi con il figlio si reca all'appuntamento presso la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Altro elemento correttamente valorizzato, poi, è costituito dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in collegamento con il padre, ai contatti con la persona rimasta non identificata tra il 20 ed il 21 gennaio 2016. Invero, questa vicenda, in relazione alla quale fu anche constatata la presenza di un trolley fortemente impregnato dell'odore di marijuana all'interno dell'auto guidata dal ricorrente, se apprezzata unitamente a quella di cui al capo b), portata a compimento circa dieci giorni prima, evidenzia la continuità della cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un contesto correlato alla gestione di sostanze stupefacenti, e, quindi, un rapporto di collaborazione proiettato oltre la commissione del singolo reato. 9. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata considerazione di circostanze favorevoli al ricorrente, come l'incensuratezza, il ruolo marginale e la scelta del rito abbreviato. Per quanto concerne la doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rilevare che, a fronte di una motivazione che valorizza la gravità dei fatti e l'assenza di qualunque sintomo di resipiscenza (cfr. pag. 66), gli elementi addotti dal ricorrente non sono decisivi al fine della concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., o implicano una diversa ricostruzione del fatto. Invero, la condizione di incensuratezza, per espressa qi) ( previsione dell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., «non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma». La scelta del rito abbreviato, poi, non può, di per sé, determinare l'applicazione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., poiché la legge prevede specificamente per questa evenienza una predeterminata riduzione della pena (cfr., per queste conclusioni, tra le tantissime, Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271-01, e Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012-01). Infine, l'asserita marginalità della condotta del ricorrente è affermazione che presuppone un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e non tiene conto del ruolo paritario assunto dal medesimo rispetto al padre, capo del gruppo criminale, come emersa in relazione alla commissione del reato di cui al capo b). Per quanto attiene, poi, alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, la pena base per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è stata fissata nel minimo edittale, mentre l'aumento apportato per il reato satellite è stato determinato in due anni di reclusione, ossia in misura corrispondente al minimo edittale per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e sulla base di congrua motivazione, siccome fondata sulla gravità di tale fatto. 10. Prive di specificità sono le censure enunciate nel quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata. Queste doglianze, infatti, non si riferiscono a nessun punto o capo precisamente indicato della decisione impugnata, ma alla sua motivazione in blocco, e, quindi, sono inammissibili a norma del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1, lett. a), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In ogni caso, può aggiungersi che le decisioni sui capi ed i punti oggetto delle censure esaminate in precedenza, così come già analiticamente evidenziato, risultano tutte supportate da congrua motivazione. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché espone censure in parte manifestamente infondate, in parte diverse da quelle consentite e in parte prive di specificità. Per ragioni di economia espositiva e di ordine logico, si esamineranno in successione: -) le doglianze formulate nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e, diffusamente, nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'utilizzatore delle utenze cellulari n. 324 3282534, n. 351 2163168 e n. 320 6936342, e dell'utenza cellulare BlackBerry n. 2837F4D4; -) le doglianze contenute nel quarto motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e in parte del secondo motivo del ricorso a firma d.,...i dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], le quali si riferiscono all'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto, detenzione e cessione di eroina di cui al capo c); -) le doglianze esposte nel terzo motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e in parte del secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], le quali criticano l'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto, detenzione e cessione di droga di cui al capo d); -) le doglianze enunciate nel quinto motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e nel primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo a); -) le doglianze proposte nel sesto motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio; -) le doglianze esposte nel primo motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli, che deducono l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata. 12. Manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, ed in parte prive di specificità, sono le censure esposte nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e, diffusamente, nel ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'utilizzatore delle utenze cellulari n. 324 3282534, n. 351 2163168 e n. 320 6936342, e dell'utenza cellulare BlackBerry n. 2837F4D4, deducendo l'assenza di elementi certi in proposito, e la mancata risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello. Invero, la sentenza impugnata indica in modo puntuale perché le utenze in questione debbono ritenersi in uso a [OSCURATO:PERSONA], sulla base di elementi precisi e congrui. In particolare, si rappresenta che il ricorrente: -) con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] n. 324 3282534, nel corso di ben tre distinte conversazioni, specificamente individuate, o ha declinato le proprie generalità o ha comunicato il suo codice fiscale; -) con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] n. 351 2163168, ha gettato via l'apparecchio telefonico al cui interno la stessa si trovava sul luogo ed al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], allorché questi è stato colto nella flagranza del reato di cui al capo c), con successivo immediato ritrovamento della scheda dalla polizia giudiziaria; -) relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 320 6936342, ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] l'effettuazione di una ricarica in data 24 febbraio 2016, contattando quest'ultimo con l'utenza n. 324 3282534; -) in ordine all'utenza cellulare BlackBerry n. 2837F4D4, ha alloggiato nella stessa la [OSCURATO:PERSONA] n. 320 6936342, utilizzandola per una chat pin to pin, nella quale ha fatto uso del nickname "Daku". Si può osservare, inoltre, che i puntuali riferimenti della sentenza impugnata agli elementi di prova consentono di controllare dettagliatamente la piena coerenza degli stessi con le conclusioni della Corte d'appello in ordine alla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] tanto della condotta di abbandono della [OSCURATO:PERSONA] n. 351 2163168 al momento e sul luogo dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], quanto, più in generale, dell'uso delle diverse [OSCURATO:PERSONA] precedentemente indicate. Relativamente all'attribuibilità al ricorrente della condotta di abbandono della [OSCURATO:PERSONA] n. 351 2163168 nei pressi del casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che: -) il 25 aprile 2016, continui furono i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] - il quale, allo scopo, si avvalse ordinariamente della [OSCURATO:PERSONA] n. 351 2163168, salvo, alle ore 15,08, della [OSCURATO:PERSONA] n. 324 3282534 - e [OSCURATO:PERSONA], dalle ore 10,34 fino al momento dell'arresto di questi, avvenuto alle ore 15,10 circa; -) [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando la [OSCURATO:PERSONA] n. 324 3282534, spiegò al fratello [OSCURATO:PERSONA] di essere stato «con la macchina davanti» a «labi» e di aver «buttato» via tutti i telefoni; -) nella conversazione delle ore 12,05 dello stesso 25 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ad una chiamata di [OSCURATO:PERSONA] sull'utenza n. 351 2163168, riferibile a [OSCURATO:PERSONA], per farsi riconoscere, si era presentato come «labi». Con riguardo all'attribuibilità delle diverse [OSCURATO:PERSONA] alla medesima persona, va segnalata la coerenza e concordanza delle diverse conversazioni, come risultato di una trama unitaria, seppur compiute con utenze distinte. Ad esempio, si può rilevare che la persona indentificata in [OSCURATO:PERSONA]: -) discute della necessità di noleggiare un'auto e della difficoltà di procurarsi una carta di credito a tale scopo sia nelle conversazioni n. 253, n. 255 e n. 256 del 23 aprile 2016, effettuate mediante la [OSCURATO:PERSONA] n. 351 2163168, parlando con [OSCURATO:PERSONA] dalle ore 15,57 alle ore 18,06, sia nella conversazione n. 5928 del medesimo 23 aprile 2016, alle ore 18,14, ossia soli otto minuti dopo, parlando con il gestore di un servizio di autonoleggio di auto (cfr. pagg. 31-33), allorché utilizzava la [OSCURATO:PERSONA] n. 324 3282534 (mediante la quale erano state declinate tre volte le generalità o il numero di codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA]); -) si pone in comunicazione con terzi mediante pin n. 2837F4D4, utilizzando l'utenza n. 351 2163168, per entrare in contratto con il fornitore e dice, alle ore 10,13 del 25 aprile 2016, di aver inviato il suo numero di telefono, e, alle ore 10,17 del medesimo giorno, ossia soli quattro minuti dopo, viene chiamato dal fornitore sull'utenza n. 324 3282534 (mediante la quale, si è detto, erano state declinate tre volte le generalità o il numero di codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA]). Gli elementi indicati, anche in considerazione di un apprezzamento globale e coordinato degli stessi, risultano sicuramente congrui rispetto alla conclusione della individuazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'utilizzatore delle utenze cellulari n. 324 3282534, n. 351 2163168 e n. 320 6936342, e dell'utenza cellulare BlackBerry n. 2837F4D4. Le censure del ricorrente non solo non evidenziano vizi 24 p logici o giuridici nella valutazione della sentenza impugnata, ma non si confrontano nemmeno compiutamente con i dati offerti dalla stessa, ad esempio quando contestano alla Corte d'appello di non aver spiegato con precisione perché l'utenza n. 351 2163168 sarebbe stata gettata via dal ricorrente al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. 13. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel quarto motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e in parte del secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], le quali criticano l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto, detenzione e cessione di eroina di cui al capo c), deducendo l'assenza di certezze in ordine alla riferibilità al ricorrente delle utenze telefoniche intercettate e l'equivocità delle conversazioni oggetto di captazione. La sentenza impugnata afferma in sintesi che, operando in costante contatto con [OSCURATO:PERSONA], cui era destinata la partita di droga, [OSCURATO:PERSONA]: -) organizzò con il fratello [OSCURATO:PERSONA] l'importazione di 4,852 kg. di eroina dall'Albania; -) curò il trasporto della droga nel territorio nazionale, da Terni verso Napoli, dove si trovava [OSCURATO:PERSONA], prendendo a noleggio un'auto, facendo guidare la vettura sulla quale era sistemato lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], scortando quest'ultimo con altro veicolo, nonché tenendosi in costante contatto telefonico con lo stesso ed informandolo della presenza delle forze dell'ordine, fino al momento dell'arresto del complice; -) notiziò immediatamente dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il fratello [OSCURATO:PERSONA], qualche minuto dopo aver assistito all'evento; -) si attivò nei giorni successivi all'arresto per procurarsi agli atti del procedimento per fornire una giustificazione della perdita della droga ai fornitori. Queste conclusioni sono fondate su una considerevole quantità di elementi istruttori, il cui contenuto è analiticamente esposto in motivazione (cfr. pagg. 27- 47). In particolare, sulla base di quanto emerge dalle conversazioni intercettate e riportate in sentenza, nei giorni precedenti quello del sequestro, [OSCURATO:PERSONA]: -) il 13, il 19, il 20 ed il 22 aprile 2016, ebbe ripetuti contatti con [OSCURATO:PERSONA] utilizzando l'utenza n. 351 2163168, dapprima dicendogli di poter organizzare una fornitura di droga, attraverso il fratello, il quale si era appositamente recato a Tirana, e poi informandolo man mano dell'evoluzione delle trattative; -) il 23 aprile 2016, parlò per tre volte, tra le 15,57 e le 18,06, con [OSCURATO:PERSONA] della necessità di noleggiare un'auto e della indisponibilità di una carta di credito da impiegare a tal fine, utilizzando l'utenza n. 351 2163168, poi, alle ore 18,14, con il gestore di un servizio di autonoleggio, il quale acconsentì alla locazione previo deposito di una cauzione in contanti di 700,00 euro, utilizzando l'utenza n. 324 3282534 4, ) quindi, alle ore 18,18, con [OSCURATO:PERSONA], invitandolo a raggiungerlo di persona, utilizzando ancora l'utenza n. 324 3282534; -) il 24 aprile 2016, utilizzando la chat del sistema BlackBerry, mediante pin n. 2837F4D4, ebbe ripetuti contatti con i fornitori e con il fratello [OSCURATO:PERSONA] per l'effettuazione di un pagamento e per istruzioni su una consegna. Sempre sulla base di quanto emerge dalle conversazioni intercettate e riportate in sentenza, il giorno del sequestro, il 25 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA]: -) tra le 7,43 e le 10,13, utilizzando la chat del sistema BlackBerry, mediante pin n. 2837F4D4, comunicò ripetutamente con il fratello [OSCURATO:PERSONA], per inviargli il numero telefonico sul quale essere contattato dal fornitore, e, subito dopo essere stato essere stato rassicurato, alle ore 10,17, ricevette una telefonata sull'utenza n. 324 3282534 da "Nani" con il quale stabilì di incontrarsi entro un'ora, e, poi, alle 10,34, mediante la stessa utenza, invitò [OSCURATO:PERSONA] a raggiungerlo («Vieni, vieni presto! [...] Vieni che sto in ritardo!»); -) alle ore 12,05, mediante l'utenza n. 324 3282534, contattò "Nani" dicendogli come era vestito per farsi riconoscere, e, contemporaneamente, sull'utenza n. 351 2163168, fu contattato da [OSCURATO:PERSONA], al quale rispose [OSCURATO:PERSONA], dandogli l'assicurazione di essere in procinto di partire per recarsi da lui; -) subito dopo, contattò ripetutamente [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 12,23 e le ore 15,08, nonché, alle ore 12,46, FasIlli Qibini, per dirgli di essere in arrivo e di voler trovare «qualcosa da mangiare» (per la sentenza impugnata è una richiesta di denaro), sempre mediante l'utenza n. 351 2163168, nonché, alle ore 14,40, mediante l'utenza n. 324 3282534, il fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale gli chiese: «pensavo se hai mangiato oppure no», ed al quale fornì ampie rassicurazioni; -) alle ore 15,04, mediante n. 351 2163168, nonché, alle ore 15,08, mediante l'utenza n. 324 3282534, appena superata la barriera autostradale di [OSCURATO:PERSONA], avvertì [OSCURATO:PERSONA], la prima volta, di fare attenzione, e, la seconda, di «chiud[ere] tutto». La sentenza impugnata, inoltre, rappresenta che, il medesimo 25 aprile 2016, in contestualità con le operazioni di intercettazione, militari della Guardia di Finanza: -) intorno alle ore 14,40, individuarono, nei pressi del casello autostradale di Caianello, mentre transitavano in direzione Napoli, prima la vettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] e poi la vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], ed iniziarono a seguirle; -) dopo le 15,04, videro il veicolo con a bordo [OSCURATO:PERSONA] fermo presso il "[OSCURATO:PERSONA]" dopo la barriera autostradale di [OSCURATO:PERSONA] ed il veicolo recante [OSCURATO:PERSONA] sopraggiungere; -) subito dopo la conversazione delle ore 15,08 tra i due albanesi, sottoposero a perquisizione l'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] e rinvennero otto panetti di eroina per un peso complessivo di 5,852 kg., in cui era presente principio attivo di eroina pari a 2,231 kg. e di morfina pari a 131,6 gr., implicante la possibilità di ricavare 89.270 dosi medie singole di eroina e oltre 5,262 dosi medie singole di morfina; -) il medesimo giorno, nei pressi del casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA], rinvennero la [OSCURATO:PERSONA] n. 351 2163168. Ancora sulla base di quanto emerge dalle conversazioni intercettate e riportate in sentenza, dopo l'effettuazione del sequestro, sempre mediante l'utenza n. 324 3282534, [OSCURATO:PERSONA]: -) il medesimo 25 aprile 2016, con due conversazioni, alle ore 15,10 e alle ore 15,52, informa il fratello [OSCURATO:PERSONA] di aver visto l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di aver dovuto gettare via gli altri cellulari (v. anche, supra, § 12); -) il 26 aprile 2016, parlò con il fratello [OSCURATO:PERSONA] di reperire atti processuali per fornire giustificazioni sulla "perdita" della droga ed aggiunse: «io ho un problema, adesso ho due famiglie da mantenere»; -) il 29 aprile 2016 ed il 6 maggio 2016, contattò più volte tale Diletta per avere notizie dallo «zio», nome con il quale era stato comunemente appellato [OSCURATO:PERSONA] nelle precedenti conversazioni, ed anche di «labi», parola con la quale si era già auto-presentato [OSCURATO:PERSONA] proprio parlando con [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi istruttori indicati nella sentenza impugnata, e sopra sintetizzati, sono congrui rispetto al risultato probatorio enunciato dalla Corte d'appello, perché le conversazioni intercettate, caratterizzate da un linguaggio molto spesso apparentemente insensato, possono essere legittimamente interpretate secondo una prospettiva unitaria e, in ogni caso, ricevono una precisa chiave di lettura dagli accertamenti compiuti dai militari della Guardia di Finanza. Le doglianze esposte nei motivi di ricorso, anzi, non solo non evidenziano alcun travisamento di elementi di prova, ovvero lacune, contraddittorietà o manifeste illogicità della motivazione del Giudice di secondo grado, ma, per come articolate, si traducono in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie. 14. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel terzo motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e in parte del secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], le quali criticano l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto, detenzione e cessione di eroina di cui al capo d), deducendo l'equivocità delle conversazioni oggetto di captazione, anche in ragione del mancato rinvenimento di droga. La sentenza impugnata afferma che, tra il 2 e 1'11 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con suoi connazionali, ricevette e consegnò una partita di sostanza stupefacente di quantità e qualità non precisata a [OSCURATO:PERSONA]. A base di queste conclusioni sono richiamati dialoghi oggetto di intercettazione e atti di polizia giudiziaria il cui contenuto è analiticamente esposto / in motivazione (cfr. pagg. 48-62).In sintesi, si segnala, innanzitutto, che: -) tra il 2 ed il 7 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] contattò ripetutamente [OSCURATO:PERSONA] sull'utenza n. 324 3282534, e gli chiese di procurargli qualche «contadino ferito», ovvero «qualche contadino affaticato ... giusto per mangiare un boccone di pane [...]»; -) 1'8 novembre 2016, sempre con la stessa utenza n. 324 3282534, [OSCURATO:PERSONA] contattò prima [OSCURATO:PERSONA] per «reperire qualche 100 in prestito», e poi [OSCURATO:PERSONA], al quale chiese: «dove può dormire [...] il nipote L.] di cento chili», definendolo anche «formaggio dei contadini»; -) il 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] organizzarono un incontro presso la stazione ferroviaria di Napoli tra tale Nardi, alias "il pugile", il quale arrivò con il treno, e tale «il calvo», inviato da [OSCURATO:PERSONA], poi quest'ultimo e Nardi si incontrarono e insieme parlarono con [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19,33 sull'utenza n. 324 3282534, quindi Nardi chiamò [OSCURATO:PERSONA] sulla medesima utenza per dirgli di avere appena preso il treno per ritornare a Roma, di aver ricevuto la proposta: «non 50 mila soldi ma 20 mila soldi», e di volergliene meglio parlare da vicino; -) sempre il 9 novembre 2016, alle ore 23,59, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver incontrato Nardi, parlò con [OSCURATO:PERSONA] sull'utenza n. 324 3282534, e questi, alla domanda sul luogo «dove dormirà» (ossia, secondo la sentenza, sul luogo di consegna della roga), rispose: «lì dove viene sempre». Con riferimento alle conversazioni del 10 novembre 2016, si rappresenta che, sempre sull'utenza n. 324 3282534, intercorsero: -) tra le 12,11 e le 12,25, conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali il primo chiese al secondo una consegna; -) tra le 13,40 e le 14,00, conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], tale Visi, e Nardi, i quali concordarono dove incontrarsi; -) alle ore 16,33 e poi alle 17,30, due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e FasIli Qibini, nel corso delle quali il primo disse al secondo di essere in procinto di recarsi da lui: «ricovero mamma e vengo»; -) tra le 19,43 e le 20,02, conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] avvisò [OSCURATO:PERSONA]: «sto con questo ... sto con questo!»; -) alle ore 23,54, una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo disse al secondo: «non ti muovere di lì». La sentenza poi segnala che [OSCURATO:PERSONA]: -) contattò [OSCURATO:PERSONA] alle ore 16,33 del 10 novembre 2016, mentre era a [OSCURATO:PERSONA] in provincia di Benevento; -) fu visto, nel pomeriggio del 10 novembre 2016, da personale della Guardia di Finanza, a [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Brindisi, mentre era a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] con targa albanese unitamente ad altre due persone, probabilmente Visi e Nardi; -) contattò [OSCURATO:PERSONA] alle ore 23,54 del 10 novembre 2016, mentre era al confine tra la Puglia e la Campania; -) fu controllato, mediante le immagini del sistema di video sorveglianza di un albergo, tra le ore 01,15 e le ore 01,17 dell'Il novembre 2016, in Napoli, mentre si recava nel vicolo dove era il domicilio di [OSCURATO:PERSONA], in compagnia di altre due persone, una delle quali recante una borsa appena prelevata dalla [OSCURATO:PERSONA] già controllata a [OSCURATO:PERSONA]; -) chiamò, con l'utenza n. 324 3282534, alle ore 01,19 dell'il novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di aprire. Rappresenta, ancora, che militari della Guardia di Finanza constatarono che la già indicata [OSCURATO:PERSONA] era ancora parcheggiata a Napoli, alle ore 01,43 dell'Il novembre 2016. Evidenzia, inoltre, che il «linguaggio convenzionale» usato nei dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui al capo d) è analogo a quello utilizzato in occasione dei contatti tra gli stessi per l'operazione illecita di cui al capo c), culminata con il sequestro di 4,852 kg. di eroina: in particolare, costante è il riferimento ad una «vecchia» e ad un «ricovero». Anche con riferimento a questa vicenda, gli elementi istruttori indicati nella sentenza impugnata, e sopra sintetizzati, sono congrui rispetto al risultato probatorio enunciato dalla Corte d'appello, perché le conversazioni intercettate, caratterizzate da un linguaggio molto spesso apparentemente insensato, possono essere legittimamente interpretate secondo una prospettiva unitaria e ricevono una precisa chiave di lettura dagli accertamenti compiuti dai militari della Guardia di Finanza. In particolare, non può essere ritenuta arbitraria la valorizzazione dell'impiego di espressioni "anomale" già precedentemente utilizzate tra gli stessi soggetti in occasione di una vicenda culminata con il sequestro di una ingente partita di eroina; ciò, tanto più se si considera che, nemmeno tre mesi dopo, il 30 gennaio 2017, il ricorrente è stato colto nella flagranza del trasporto di 65,200 kg. di marijuana. In ogni caso, anche le doglianze riferite a questo capo della sentenza impugnata non mettono in rilievo vizi logici o gìurìdìcì, e sì traducono in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze istruttorie. 15. In parte manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel quinto motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli e nel primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui contestano l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo a), deducendo che dalla sentenza impugnata non sono rilevabili né gli elementi strutturali necessari per la configurabilità di un'associazione per delinquere, né, comunque, sufficienti indizi di appartenenza del ricorrente al gruppo criminale, se esistente. 15.1. Per quanto concerne le censure relative alla configurabilità di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, appare preferibile, per ragioni di economia espositiva, fare rinvio a quanto indicato in precedenza ai §§ 8.1.1, 8.2.1 e 8.3.1.Nei §§ appena indicati, infatti, sì sono analiticamente indicate le ragioni che inducono a ritenere corretta l'affermazione dell'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico, compiuta dalla sentenza impugnata avendo riguardo al capo a). 15.2. In riferimento alle censure relative alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo a), si richiamano, innanzitutto, i principi giuridici evidenziati supra al § 8.1.2, ed in particolare l'insegnamento in forza del quale, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, è rilevante che dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, anche solo per un periodo di tempo limitato. Per quanto attiene al profilo degli elementi fattuali, va rilevato che la sentenza impugnata valorizza, fondamentalmente, il rapporto di intermediazione ripetutamente svolto dal ricorrente tra il gruppo operante a Napoli e i fornitori albanesi, siccome emerso dalle numerose conversazioni intercettate, «tutte con linguaggio palesemente cifrato», e poste a base dell'accertamento di responsabilità a carico del medesimo per i reati dì cui ai capi c) e d). La sentenza fa anche riferimento al sequestro effettuato nei confronti del ricorrente di 65,200 kg. di marijuana in data 30 gennaio 2017 in Colleferro, a seguito del quale il medesimo soggetto è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile. Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello conclude che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito «un ruolo primario nel sodalizio», in posizione di coordinamento tra la «cellula» operante a Napoli ed i fornitori albanesi, «organizzando altresì, secondo dinamiche ben collaudate, l'importazione dello stupefacente in territorio italiano ed il suo trasporto finalizzato alla consegna al [OSCURATO:PERSONA]». Ciò posto, le conclusioni affermative della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo a) sono immuni da vizi. Invero, nella specie, gli elementi istruttori consentono di rilevare che il ricorrente si è avvalso ripetutamente dell'esistenza di un sistema collaudato, e ben noto anche ai suoi complici, nell'organizzare una pluralità di importazioni di droga dall'Albania in Italia per la rivendita della stessa a Napoli. 16. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel sesto motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata considerazione di circostanze favorevoli al ricorrente, come il ruolo marginale dello stesso, o l'impossibilità di accertare il quantitativo di stupefacente commerciato.Per quanto concerne la doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente rilevare che, a fronte di una motivazione che valorizza la gravità dei fatti, l'esistenza di un precedente penale per rapina e l'assenza di qualunque sintomo di resipiscenza (cfr. pag. 66), gli elementi addotti dal ricorrente o sono errati, o implicano una diversa ricostruzione degli accadimenti. In effetti, in relazione al reato ritenuto più grave dalla Corte d'appello, quello di cui al capo c), la sentenza impugnata ha indicato esattamente il quantitativo di droga rinvenuto, costituito da otto panetti di eroina per un peso complessivo di 5,852 kg., in cui era presente principio attivo di eroina pari a 2,231 kg. e di morfina pari a 131,6 gr., implicante la possibilità di ricavare 89.270 dosi medie singole di eroina e oltre 5,262 dosi medie singole di morfina. L'asserita marginalità della condotta del ricorrente, poi, è affermazione che presuppone un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e non tiene conto del ruolo fondamentale svolto dal medesimo nell'organizzare le importazioni di droga dall'Albania. Per quanto attiene alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, la pena base, individuata con riferimento al reato di cui al capo c) in ragione dell'aggravante dell'ingente quantità, è stata fissata in misura inferiore al minimo, come indicato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 69), mentre gli aumenti dì pena per i due reati fine di cui ai capi a), d), nonché per quello concernente la droga sequestrata il 30 gennaio 2017, sono stati contenuti in complessivi 2 anni ed otto mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa, sulla base di congrua motivazione, siccome fondata sulla gravità di tali fatti. 17. Prive di specificità sono le censure enunciate nel primo motivo del ricorso a firma dell'avvocatessa Mehilli, che deducono l'apoditticità della motivazione della sentenza impugnata in relazione a