CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente intimato sul ricorso incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende per procura speciale controricorrente ricorrente incidentale avverso il decreton. 5086/2015 del Tribunale di Vicenza, depositato il 9 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere ammesso al passivo del fallimento dellaConsutel [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito indicata come “Consutel”)– pendente avanti il Tribunale di Vicenza - per crediti complessivamente pari a €. 66.135,17 (di cui €. 50.000 assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2), cod. civ.) derivanti dall’attività professionale svolta nell’interesse di talesocietà in sede di predisposizione e gestione della proposta di concordato preventivo da essa presentata prima della dichiarazione del suofallimento. 1.1 Coldecreto dichiarativo dell’esecutività dello stato passivo, tale domanda (nonostante il parere di segno negativo del curatore) venne parzialmente accolta dal giudice delegato alla procedura;con conseguente ammissione di tale ricorrente per crediti, rispettivamente pari a €. 20.000, da collocare con la sopra indicata causa di prelazione, e a €. 5.376, da collocare in chirografo. 2. Adito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in opposizione al passivo, il Tribunale di Vicenza con decreto emesso il 9 settembre 2015accolse l’impugnazione incidentale proposta dalla curatela del fallimento della Consutel e rigettò la domanda dell’opponenteescludendolo dal passivo della procedura. 2.1 La motivazione di tale decisione può essere sintetizzata nei seguenti termini: nell’ambito del giudizio di opposizione al passivo è ammissibile l’impugnazione incidentale del curatore, “tesa a modificare in pejusil provvedimento già impugnato, qualora, come nel caso di specie, il provvedimento del GD non sia stato conforme alla sua proposta”; il piano di concordato alla cui predisposizione l’opponente prestò la propria opera professionale prevedeva l’apporto di nuova finanza per €. 1.150.000 con cessione ai credi tori dell’intero patrimonio edestinazione ai creditori della seconda e terza classe (che “avrebbero dovuto essere convertiti in azionisti della Consutel”),del danaro proveniente “dalla riattivazione del “progetto Algeria”, le cui probabilità di successo erano tuttavia giudicate “minime” nella stessa relazione di stima MUNARI…con un valore “pari a zero” attribuito al progetto Algeria nell’attestazione di fattibilità del piano”; infatti, tale progetto era“fondato sulla base della partecipazione in SPEC, che tuttavia avrebbe dovuto essere trasferita , in adempimento della proposta, ai creditori stessi” e tanto l’attestatore che il perito valutatore della partecipazione in SPEC hanno considerato “nulle le possibilità di ricavare qualsiasi tipo di utilità economica dal progetto Algeria, posto che sarebbero state necessarie risorse ulteriori, non indicate nel piano e tuttora non reperite neppure dal curatore, per tentare di azionare in Algeria i diritti di SPEC, società insolvente e destinata ad essere aggredita dai suoi stessi creditori”; dal momento che l’attuazione del piano dipendeva da un progetto “di scarsissime probabilità di successo, la naturale conclusione dell’apporto professionale del legale opponente avrebbe dovuto essere quella di optare per la rapida presentazione di una domanda per la dichiarazione di fallimento in proprio, anziché tentare l’azzardo del voto dei creditori, che è stato puntualmente negato”; l’attività del professionista- tenuto a proteggere il proprio cliente e, dunque, a sconsigliargli l’inizio di percorso alternativo al fallimento quando il piano di risanamento concordatario non presente alcuna possibilità di riuscita, “vieppiù quando ciò risulta dalle stesse parole dell’attestatore” - non solo non è stata di alcuna utilità, ma ha concorso ad aggravare le condizioni del dissesto, “sia in ordine alla liquidabilità degli assets (che peggiora col tempo) sia per le spese di procedura (ivi comprese quelle per il compenso del [OSCURATO:PERSONA]), che sono aumentate”; dal canto suo, l’opponente non ha provato di avere fornito una prestazione utile, “nel senso che il piano aveva concrete possibilità di riuscita”; nessun compenso è dunque a lui dovuto per lo svolgimento dell’attività professionale in discorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] chied e la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattromotivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnatoè viziato da violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 111, secondo comma e dell’art. 111-bisl.fall., in quanto: la disciplina recata dalla legge fallimentare estende la prededucibilità dei crediti sorti in funzione di procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che sia necessario che si verifichi il risultato della prestazione resa dal professionistaovvero la sua concreta utilità per i creditori concorsuali; inoltre, l’accesso alla procedura di concordato preventivo garantisce di per séun vantaggio per i creditori riferibile alla consecutiotra procedure, posto che, quantomeno, “si otterrà l’effetto di cristallizzazione della massa (art. 55 l.fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento della azione revocatoria fallimentare”. 2. La censura è inammissibile in quantoinconferente con la ragione della decisione assunta conil decreto impugnato, relativa non già a ll’accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge fallimentare per il riconoscimento della prededuzione del credito (da compenso)del professionista cha abbia prestato la propria opera (di cons ulenza e assistenza) all’imprenditore insolvente in funzione di precedente domanda di questi di ammissione a concordato preventivo, bensìalla negazione del diritto di tale professionista al compenso per l’operada lui in concreto svolta sul rilievo della fondatezza dell’eccezione di inadempimento (art.1460 cod. civ.) nei suoi confronti mossadalla curatela del fallimento del cliente in ragione dello svolgimento dell’incarico professionale in violazione dello specifico dovere di diligenza imposto dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ. In buona sostanza, l’accertamento del diritto alla prededuzione di credito di massa presuppone l’accertamento giudiziale di esistenza di tale diritto di credito che nel caso di specie è di segno negativoin considerazione dell’affermata fondatezza dell’eccezione di inadempimento. 3. Con il secondo motivo i l decreto è dal ricorrente censurato per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall’avere previsto il piano di concordato di Consutel un apporto “di nuova finanza” per €. 1.150.000, “da considerarsi decisivo in ordine alla utilità del pianostesso e della prededucibilità del compenso richiesto”, per le ragioni nell’atto illustrate.4.Il motivo è inammissibile in quanto: il decreto impugnato, nel descrivere in sintesi le caratteristiche del piano di concordatoa suo tempo presentato da Consutel anche sulla base dell’attività di consulenza e assistenza prestata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che questo prevedeva l’apporto di nuova finanza dal ricorrente indicato; il ricorrenteda un lato non spiega le ragioni da cui desumere la decisività di tale fatto e, dall’altro,non si confronta specificamente con l’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui erano “nulle le possibilità di ricavare qualsiasi tipo di utilità economica dal progetto Algeria, posto che sarebbero state necessarie risorse ulteriori, non indicate nel piano e tuttora non reperite neppure dal curatore, per tentare di azionare in Algeria i diritti di SPEC, società insolvente e destinata ad essere aggredita dai suoi stessi creditori”(affermazione evidenziante l’implicita considerazione dellairrilevanza della componente del piano dal ricorrente richiamata) . 5. Con il terzo motivo il ricorrent e afferma che il decreto impugnato è caratterizzato da violazioneovvero falsa applicazione degli artt. 11, secondo comma, 98 e 99 l.fall. , in quanto: tanto nella memoria di costituzione che in quella conclusionale la curatela del fallimento di Consutel evidenziò che la propria impugnazione era una “opposizione incidentale”; non venne dunque proposta, “come erroneamente ritenuto dal Tribunale, un’impugnazione incidentale ex art. 98, 3° c., L.F., bensì una inammissibile opposizione incidentale ex art. 98, 2° c., L..F., contro il provvedimento del Giudice che aveva disatteso le indicazioni del curatore stesso”; la decisione è dunque in diritto errata, avendo il Tribunale ritenuto “che quella proposta fosse una impugnazione incidentale”, con conseguente esclusione di esso ricorrente dal passivo della procedura per il credito ammesso dal giudice delegato. Con la memoria depositata ex art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorrente deduce che: la costituzione della curatela nel procedimento di opposizione al passivo da esso ricorrente intrapreso avvenne mediante memoria depositata il 6 ottobre 2014 “e, pertanto, ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 97 l.f”; la giurisprudenza di legittimitàafferma il principio di diritto secondo cui nel procedimento di opposizione al passivo di fallimento promosso da chi afferma di essere titolare di credito nei confronti dell’imprenditore fallito ovvero della massanon è giuridicamente configurabile una impugnazione, tardiva ovvero tempestiva, della decisione del giudice delegato da parte del curatore del fallimento (il riferimento è a: Cass. n.24489 del 2016; Cass. n. 9928 del 2018 ). 6. Il motivo è, per come dedotto, inammissibile,in quanto il ricorrente imputa al decreto impugnato un errore nella qualificazione(in termini di impugnazione, anziché di opposizione) della contestazione dal curatore del fallimento di Consutel mossa alla decisione del giudice delegato alla procedura di ammissione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al passivo peril credito in discussione in misurainferiore a quella domandata , senza però spiegare per quale ragione l’errore (nella specie non sussistente, dal momento chela contestazione dal curatore rivolta alla decisione del giudice delegato di accoglimento della domanda di chi si afferma creditore è dall’art. 98, terzo comma, l.fall, qualificata come “impugnazione”) determinerebbe l’ inammissibilità di detta contestazione nell’ambito del giudizio di opposizione da lui promosso ex art t . 98, secondo comma, e 99, primo comma,l.fall. E’ solo con la memoria ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. che tale ragione è, in diritto, illustrata (anche alla luce del principio affermato in argomento dalla giurisprudenza di legittimità)e che si evidenzia che al momento del deposito da parte del curatore della memoria ex art. 99, settimo comma, l.fall. il termine ( trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 97: art. 99, primo comma) previsto per l’impugnazione da parte sua della decisione di segno (parzialmente) positivoper esso opponente era da tempo trascorso , sì che l’impugnazione era da tale evento preclusa. La giurisprudenza di legittimità èda tempo consolidata nell’affermare il principio secondo cui nel giudizio di legittimità le memorie che gli artt. 378 e 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. consentono alle parti di depositare sonodestinate esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie e non è, dunque, possibile specificare ovvero integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni (di fatto ovvero di diritto) di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (in questo senso cfr., fra le altre. Cass. S.U. n. 11097 del 2006;Cass. n. 3471 del 2016; Cass. n. 30760 del 2018; Cass. n. 17893 del 2020). Tenuto presente tale ordine di concetti, il contenuto della memoria del ricorrente, nella parte relativa al terzo motivo di ricorso(pagg. 8 e 9), è in questa sede non apprezzabile in funzione della decisione sulla censura mossa nell’atto introduttivo perché contiene: da un lato , una specifica argomentazione in diritto a sostegno della tesi della inammissibilità dell’impugnazione incidentale nel caso di specie (assente nel motivo);dall’altro, un’affermazione in fatto (quella relativa al verificatosi decorso del termine di trenta giorni per la proposizione da parte del curatore dell’impugnazione prima del deposito della memoria che la contenevanel procedimento definito con il decreto impugnato)non riscontrabile nel motivo in esame. Per debito di ragione è tuttavia da ricordare che, a partire da Cass. n. 9617 del 2016, la giurisprudenza di legittimità (per quanto consta) ha costante mente interpreta to le regole processuali rispettivamente contenute negli artt. 167, 168 e 169 l.fall. nel senso che : tali disposizioniprevedono che contro il decreto con cui il giudice delegato alla procedura forma e dichiara esecutivo lo stato passivo(art. 96 l.fall.) possono essere proposte solo l’ opposizione (da parte di coloroche si affermano creditori o vvero titolari di diritti su beni), l’ impugnazione (da parte del curatore o di creditoricontro la decisione di ammissione di uno o più crediti) o la revocazione; ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato,dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all’art. 99, primocommal. fall., «restando con cettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove iltermine sia ancora pendente, non può che essere proposta l’impugnazione a sé spettante, mentre, se il termine é ormai decorso, si decade dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo»(nello stesso senso, cfr.: Cass. n. 24489 del 2016; Cass. n. 21581 del 2018). Tale principio è stato affermato in casi di specie in cui all’interno di giudizio di opposizione al passivo promosso da soggetto che si affermavacreditore della procedura e la cui domanda era statain parte rigettata dal giudice delegato il curatore aveva proposto impugnazione contro la stessa decisione nella parte in cui la medesima domanda era statain parte accolta dopo che il termine previsto dall’art. 99, primo comma, l.fall. eradecorso. Cass. n. 9928 del 2018, pur mostrando adesione al principio di diritto secondo cui è «concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale» proposta entro il termine previsto dalla legge (art. 99, primo comma, l.fall.), valorizza la regola del giudicato endofallimentare recata dall’art. 96, sesto comma, l.fall. eafferma il seguente principio di diritto: «in tema di verificazione dello stato passivo, ove l’istante sia stato ammesso al concorso in relazione ad un determinato credito solo parzialmente, il curatore che intenda contestare l’accertamento del giudice delegato posto a fondamento di siffatta ammissione parziale deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendosufficiente che proponga la relativa eccezione nel giudizio diopposizione promosso dal medesimo creditore istante». Il filo conduttore comune alla citata giurisprudenza di legittimità èdunque quello secondo cui, ad evitare la formazione del giudicato endofallimentare di cui all’art. 96, sesto comma, l.fall. sulle decisioni contenute nello stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, tanto l’opposizione (art. 98, secondo comma, l.fall.) che l’impugnazione (art. 98, terzo comma, l. fall.) contro tali decisionidebbono essere proposte prima della scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, primo comma, l.fall.; con la conseguenza che,nel caso di accoglimento solo parziale di domanda di ammissione al passivo, l’opposizione ovvero l’impugnazionecontro tale decisione possono essere legittimamente proposte nell’ambito dello stesso procedimento camerale, comune a tali contestazioni delle decisioni del giudice delegato ( ave nte la sua disciplinasolo nell’art. 99 l.fall.), a condizione che queste siano contenute in atto (il ricorso di cui al primo comma dell’art. 99 ovvero la memoria di cui al successivosettimo comma dello stesso articolo)depositato entro il termine sopra indicato. Può dunque affermarsi, in diritto,che: nel casodi procedimento iniziato con ricorso contenente tempestiva opposizione (di chi si afferma creditore) contro decisione di parziale accoglimento di domanda di ammissione al passivo, l’impugnazione della stessa decisione da parte del curatore (che nel corso del procedimento di verifica abbia dato parere contrario all’accoglimento della stessa domanda)è ammissibile quando la memoria che la contiene èdepositata entro lo stesso termine (trenta giorni) dalla legge fissato perla proposizione di tale tipo di contestazione; specularmente, nel caso di procedimento iniziato con ricorso contenente tempestiva impugnazione del curatore contro decisione di parziale accoglimento di domanda di ammissione al passivo(nonostante il parere contrario dallo stesso curatore espresso nel procedimento di verifica), l’opposizione alla stessa decisione da parte di chi si affermacreditore è ammissibile quando la memoria che la contiene èdepositata entro lo stesso termine (trenta giorni) dalla legge fissato per l’introduzione di tale tipo di contestazione; l’impugnazione ovvero l’opposizione interne a procedimento iniziato dalla parte contro cui sono rivolte sono invece inammissibili quando la memoria che le contiene è depositata dopo la scadenza del termine in discorso; essendosi formato alla scadenza del termine giudicato endofallimentare sulla decisione giudiziale oggetto ditardiva impugnazione ovvero opposizione; dalla tempestiva proposizione dell’impugnazione ovvero dell’opposizione con memoria interna a procedimento innescato dall’iniziativa della contropartesorge il diritto del ricorrente a un terminepari a quello indicato dall’art. 99, sesto comma, l.fall. per depositare memoria avente le caratteristiche indicate dal successivo settimo comma dello stesso articolo onde contrastare l’impugnazione ovvero l’opposizionecontro di lui proposta. 7. Con il quarto motivo il ricorrente censura il decreto per violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2751-bis. n. 2), 2236, 1176 e 1218 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 95, 99 e 111, secondo comma, l.fall., in quanto: la ritenuta “inutilità” dell’attività professionale da esso ricorrente svolta “avrebbe potuto incidere sulla prededucibilità del credito di cui si è chiesta l’ammissione al passivo”, ma non avrebbe invece dovuto comportare “anche l’automatica esclusione del credito inprivilegio, ex art. 2761 bis, n. 2, c.c.”; è inoltre “pacifico” che “la responsabilità professionale dell’avvocato configuri un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui essa non potrebbe certo affermarsi, per quanto concerne il caso che ci occupa, nella mancata omologa del concordato”; d’altra parte, l’avvenuta esecuzione di attività professionale nel caso di specie da parte di esso ricorrente “è dato incontestato, oltre che incontestabile”; la curatela, poi, non aveva dato prova di difettosa ovvero inadeguata prestazione professionale da parte di esso ricorrente e di danno conseguito da tale attività; la decisione contenuta nel decreto impugnatoha fatto erronea applicazione degli artt. 2751- bis, n. 2), 2236 e 1176 cod. civ., avendoritenuto che l’asserita inutilità dell’attività svolta da esso ricorrente, “determinata al fine dell’esclusione della prededucibilità, potesse valere anche al fine dell’esclusione del credito con il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2),e che potess e essere fatta valere senza aver accertato l’esistenza di un inadempimento colpevole, nonché senza aver pronunciato la conseguente risoluzione per inadempimento dell’incarico ricevuto”; inoltre, la richiesta di inadempimento “e/o dirisoluzione del contratto” di prestazione d’opera professionale è stata dalla curatela proposta per la prima voltanel giudizio di opposizione, retto dal principio di immutabilità della domanda; gli artt. 95 e 99 l.fall. non consentono la proposizione nel giudizio di domandeovvero eccezioni riconvenzionali e, nel caso di specie “non può ritenersi che le domande svolte dalla curatela integrino una impugnazione incidentale”. 8. Il motivo, per come dedotto, solleva in manierapromiscua una serie di questioni in maniera inammissibile.Invero: dal contenuto del decreto impugnato non risulta che l’impugnazione proposta dalla curatela contro il decreto del giudice delegato che dispose l’ammissione del ricorrente al passivo peril credito in discorso,di consistenza inferiore a quella oggetto di domanda, conte ne sse domanda di risoluzione, per inadempimento del ricorrente, del contratto di prestazione d’opera professionale da lui a suo tempo stipulato con la società quando questaera in bonis;risultando, invece, che con tale impugnazione la curatela ebbe a chiedere la non ammissione del ricorrente al passivosulla base di eccezione di inadempimento di costui a tale contratto (art. 1460 cod. civ.) costituito dallo svolgimento di a ttività professionale non caratterizzata dalla specifica diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.; il ricorrente afferma il contrario ma il ricorso non è sul punto autosufficiente; ad onta della generica affermazione del ricorrente, l’eccezione di inadempimento non ha natura riconvenzionale in quanto volta solo a paralizzare la pretesa della controparte(nella specie, diritto al compenso)fondata sull’adempimento alla propria obbligazione per contratto assunta e, inoltre, non postula l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione del contratto in quanto: in funzione dell’applicazione dell’art. 1460 cod. civ. l’inadempimento della parte viene valutato solo nell’ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo giustificato -o non-in dipendenza dell’inadempimento dell’altra, e tale valutazione si esprime in un confronto frai due inadempimenti e non nell’oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per ilfatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, cod. civ.), sia perché uno degli inadempimenti non è conforme a buona fede; il piano di valutazione supposto dall’art. 1455 cod. civ. in ordine alla non scarsa importanza dell’inadempimento quale fatto giustificativo della risoluzione del contratto è, invece, del tutto diverso, giacché non è funzionale all’apprezzamento della realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo scioglimento e l’inadempimento viene valutato non comparativamente alla condotta dell’altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma stesso (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass.n. 1690 del 2006; Cass. n. 26334del 2019 Cass. n. 12719 del 2021 ); ilrichiamo fatto dal ricorrente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova quando sia dedotta responsabilità del professionista è affatto inconferente rispetto al caso di specie, non risultandodal decreto impugnato che la curatela abbia mai chiesto l’accertamento di una responsabilità del professionista quanto a danni asseritamente derivati dallo svolgimento dell’incarico a lui affidato dalla società (fatto questo, per la veritàneppure affermatodal ricorrente); la censura del ricorrente relativa alla novità del fatto dedotto dalla curatela a fondamento della sua impugnazione del decreto di ammissione al passivo del ricorrente è da costui solo genericamenteprospettata;il ricorrente non si confronta specificamente con la ragione caratterizzante l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento proposta dalla curatela con l’impugnazione incidentale, mantenendo la sua critica su piani di mera astrazione. 9. In conclusione: ilricorso principale è inammissibile; non vi è obbligo di esame del ricorso incidentale (con conseguente suo assorbimento), essendo esso espressamente condizionato all’accoglimento, anche solo parziale, del ricorso principale; in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla curatela del fallimento della Consutel le spese del giudizio di legittimità da questa anticipate nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. dichiara: inammissibile il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare alla curatela del fallimento controricorrente le spese da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in euro duecento per esborsi e in euro seimilacinquecento per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove