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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08608/2023

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 11274/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non vi è prova della notifica del controricorso depositato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., peraltro privo di procura speciale, cosicché non deve provvedersi sulle speseprocessuali; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 08/03/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 11274/2021R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non vi è prova della notifica del controricorso depositato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., peraltro privo di procura speciale, cosicché non deve provvedersi sulle speseprocessuali; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/03/20
Decreto Cassazione n. 08608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris