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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:707
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005CJ0236_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑236/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 30 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualità di agente, assistita dall’avv.

D.J.

Rhee, barrister, convenuto, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg.

J. Malenovský, A. Tizzano (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA] e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.

M. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig.

R. Grass vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo comunicato con notevole ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954 (GU L 289, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2847/93»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento.

2. L’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 così prevede: «Ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla [OSCURATO:PERSONA], secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94 [del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU L 19, pag. 5)], i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca entro i seguenti termini: – anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca interessate, per le specie demersali; (…) – entro la fine del primo mese di ciascun trimestre civile per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente per ciascuna delle zone di cui all’articolo 19 bis per le specie pelagiche».

Fase precontenziosa

3. Il 21 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida nella quale ha fatto rilevare che le informazioni previste dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 non le erano state trasmesse relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001.

4. Con lettera dell’11 gennaio 2002, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, nonostante alcune difficoltà tecniche per raccogliere e comunicare i dati in questione, tutte le informazioni relative al periodo dal 1999 fino al mese di novembre 2001 compreso erano state nel frattempo trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA].

5. Il 15 luglio 2004, dopo aver osservato che le mancanze o i ritardi di trasmissione erano proseguiti anche per gli anni 2002 e 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle autorità britanniche un parere motivato nel quale osservava che «non avendo comunicato, o avendo comunicato con un ritardo spesso notevole i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93, il [OSCURATO:PERSONA] [era] venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione».

Essa invitava pertanto tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al parere entro un termine di due mesi a partire dalla sua notifica.

6. Con lettera del 9 settembre 2004 il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ammettendo l’esistenza dei ritardi.

Esso ha tuttavia rilevato che alcuni dati erano stati trasmessi con un ritardo meno significativo di quello indicato nel parere motivato.

Esso ha inoltre dichiarato di aver posto in essere specifiche procedure per garantire, per il presente e il futuro, il rispetto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del regolamento n. 2847/93.

7. Poiché il ritardo nella comunicazione dei dati è continuato nel 2004 e nel 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. Sul ricorso Sulla ricevibilità del ricorso

8. Nel suo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] solleva preliminarmente due eccezioni di irricevibilità, fondate rispettivamente su una modifica dell’oggetto del ricorso e sulla mancanza di oggetto del ricorso stesso. Sulla modifica dell’oggetto del ricorso

9. Le autorità del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la lettera di diffida del 21 novembre 2001 conteneva contestazioni relative soltanto agli anni 1999, 2000 e 2001.

Per contro, il parere motivato si sarebbe riferito anche agli anni 2002 e 2003, e il ricorso agli anni 2004 e 2005.

Il ricorso sarebbe pertanto irricevibile, nella parte in cui fa riferimento ad inadempimenti successivi alla data della lettera di diffida.

10. Si deve in proposito ricordare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, l’oggetto di un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, è fissato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze 18 marzo 1992, causa C‑29/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1971, punto 12, e 2 dicembre 1992, causa C‑280/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6185, punto 7), cosicché il ricorso deve fondarsi sui medesimi motivi e mezzi di tale parere (v. sentenze 16 giugno 2005, causa C‑456/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5335, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché 8 dicembre 2005, causa C‑33/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10629, punto 36).

11. Dall’altro lato, la Corte ha anche affermato che ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato (v. sentenze 14 luglio 2005, causa C‑433/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6985, punto 28, e 7 settembre 2006, causa C‑484/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7471, punto 25).

12. La Corte ha in particolare ritenuto che l’oggetto della controversia possa estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché questi abbiano la stessa natura di quelli considerati in tale parere e siano costitutivi dello stesso comportamento (v. sentenze 22 marzo 1983, causa 42/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1013, punto 20; 4 febbraio 1988, causa 113/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 607, punto 11, e 18 maggio 2006, causa C‑221/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4515, punto 28).

13. Ebbene, nel caso in esame si deve constatare che l’oggetto del ricorso non è cambiato durante il procedimento.

14. Infatti, sia nel dispositivo del parere motivato che nelle conclusioni del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al governo del [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto costantemente meno ai suoi obblighi, trasmettendo in ritardo i dati richiesti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93.

15. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre evidenziato, nel suo ricorso, che l’inadempimento sussisteva ancora al momento della presentazione del ricorso, non avendo il governo del [OSCURATO:PERSONA] ancora trasmesso quasi nessun dato per l’anno 2004, e nessuno per l’anno 2005.

16. Ne consegue che, con il proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non prende di mira fatti specifici relativi a periodi determinati, ma un inadempimento continuo e sistematico, da parte del governo del [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di trasmettere i dati in questione nei termini previsti dal regolamento n. 2847/93.

17. Si deve dunque ritenere che, nel presente caso, l’oggetto della controversia sia costituito dal mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte delle autorità del [OSCURATO:PERSONA], manifestatosi con i continui ritardi, e ciò senza dover escludere i fatti verificatisi successivamente al parere motivato (v. sentenza 4 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 13).

18. La prima eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere respinta. Sulla mancanza di oggetto del ricorso

19. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essersi conformato al parere motivato comunicando tutti i dati richiesti entro il termine indicato in tale parere: di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di presentare il ricorso in esame.

20. Si deve in proposito ricordare innanzitutto che, nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di vigilare d’ufficio, nell’interesse generale, sull’applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (v. sentenze 1º febbraio 2001, causa C‑333/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1025, punto 23, e 2 giugno 2005, causa C‑394/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4713, punti 14 e 15 e giurisprudenza ivi citata).

21. Nel presente caso si deve osservare che la violazione rimproverata al governo del [OSCURATO:PERSONA], come osservato al punto 16 della presente sentenza, consiste nel fatto di avere inviato continuamente e sistematicamente in ritardo i dati richiesti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93.

22. Si deve rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha posto rimedio all’inadempimento così definito comunicando, entro il termine fissato nel parere motivato, i dati richiesti dal regolamento n. 2847/93 ivi menzionati, poiché la trasmissione di tali dati è avvenuta dopo la scadenza dei termini fissati dal regolamento n. 2847/93.

23. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto interesse a far dichiarare l’inadempimento in oggetto affinché, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] adotti i provvedimenti necessari per garantire una trasmissione dei dati in tempo utile, evitando così il ripetersi di tali violazioni.

24. Alla luce di quanto precede deve essere respinta anche la seconda eccezione di irricevibilità: di conseguenza, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato ricevibile. Sul fondamento del ricorso

25. [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] di aver fornito i dati previsti dall’articolo 19 decies, primo terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 con un ritardo notevole, dal momento che la comunicazione dei dati è avvenuta come segue: – per gli anni 1999, 2000 e 2001: i dati sarebbero stati forniti soltanto il 14 gennaio 2002, ad eccezione di quelli relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1999, trasmessi il 9 giugno 1999, e di quelli relativi ai primi dieci mesi del 2001, trasmessi il 29 novembre 2001; – per il 2002: i dati relativi alle specie demersali sarebbero stati a loro volta inviati in ritardo, salvo che per cinque casi; – per il 2003: i dati sarebbero stati inviati soltanto il 29 marzo 2004; – per il 2004: solo una parte dei dati sarebbero stati inviati alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro con un ritardo medio rispettivamente di 23 giorni per le specie pelagiche e di 48 giorni per le specie demersali; – per il 2005: al momento della presentazione del ricorso non sarebbe ancora stato inviato alla [OSCURATO:PERSONA] alcun dato.

26. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] non contesta la trasmissione tardiva dei dati sopra esposta.

27. Esso afferma tuttavia che tali ritardi sono dovuti a difficoltà tecniche.

In particolare, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni relative agli anni 2004 e 2005, tali difficoltà sarebbero state provocate dalla modifica del sistema di dichiarazione dei dati in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1954/2003.

28. Tale argomento non può essere accolto.

È in proposito sufficiente osservare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C‑387/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5047, punto 70, nonché 25 aprile 2002, cause riunite C‑418/00 e C‑419/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3969, punto 59).

29. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque invocare difficoltà tecniche per sottrarsi agli obblighi che derivano dal diritto comunitario.

30. Alla luce delle considerazioni svolte si deve dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento.

Sulle spese

31. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, va condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che i stituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005CJ0236_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑236/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 30 maggio 2005, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla sig.ra S. Nwaokolo, in qualità di agente, assistita dall’avv. D.J. Rhee, barrister, convenuto, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, A. Tizzano (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA] e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo comunicato con notevole ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954 (GU L 289, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2847/93»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento. 2. L’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 così prevede: «Ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla [OSCURATO:PERSONA], secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94 [del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU L 19, pag. 5)], i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca entro i seguenti termini: – anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca interessate, per le specie demersali; (…) – entro la fine del primo mese di ciascun trimestre civile per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente per ciascuna delle zone di cui all’articolo 19 bis per le specie pelagiche». Fase precontenziosa 3. Il 21 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida nella quale ha fatto rilevare che le informazioni previste dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 non le erano state trasmesse relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001. 4. Con lettera dell’11 gennaio 2002, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, nonostante alcune difficoltà tecniche per raccogliere e comunicare i dati in questione, tutte le informazioni relative al periodo dal 1999 fino al mese di novembre 2001 compreso erano state nel frattempo trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il 15 luglio 2004, dopo aver osservato che le mancanze o i ritardi di trasmissione erano proseguiti anche per gli anni 2002 e 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle autorità britanniche un parere motivato nel quale osservava che «non avendo comunicato, o avendo comunicato con un ritardo spesso notevole i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93, il [OSCURATO:PERSONA] [era] venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione». Essa invitava pertanto tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al parere entro un termine di due mesi a partire dalla sua notifica. 6. Con lettera del 9 settembre 2004 il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ammettendo l’esistenza dei ritardi. Esso ha tuttavia rilevato che alcuni dati erano stati trasmessi con un ritardo meno significativo di quello indicato nel parere motivato. Esso ha inoltre dichiarato di aver posto in essere specifiche procedure per garantire, per il presente e il futuro, il rispetto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del regolamento n. 2847/93. 7. Poiché il ritardo nella comunicazione dei dati è continuato nel 2004 e nel 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. Sul ricorso Sulla ricevibilità del ricorso 8. Nel suo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] solleva preliminarmente due eccezioni di irricevibilità, fondate rispettivamente su una modifica dell’oggetto del ricorso e sulla mancanza di oggetto del ricorso stesso. Sulla modifica dell’oggetto del ricorso 9. Le autorità del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la lettera di diffida del 21 novembre 2001 conteneva contestazioni relative soltanto agli anni 1999, 2000 e 2001. Per contro, il parere motivato si sarebbe riferito anche agli anni 2002 e 2003, e il ricorso agli anni 2004 e 2005. Il ricorso sarebbe pertanto irricevibile, nella parte in cui fa riferimento ad inadempimenti successivi alla data della lettera di diffida. 10. Si deve in proposito ricordare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, l’oggetto di un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, è fissato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze 18 marzo 1992, causa C‑29/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1971, punto 12, e 2 dicembre 1992, causa C‑280/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6185, punto 7), cosicché il ricorso deve fondarsi sui medesimi motivi e mezzi di tale parere (v. sentenze 16 giugno 2005, causa C‑456/03, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5335, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché 8 dicembre 2005, causa C‑33/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10629, punto 36). 11. Dall’altro lato, la Corte ha anche affermato che ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato (v. sentenze 14 luglio 2005, causa C‑433/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6985, punto 28, e 7 settembre 2006, causa C‑484/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7471, punto 25). 12. La Corte ha in particolare ritenuto che l’oggetto della controversia possa estendersi a fatti successivi al parere motivato, purché questi abbiano la stessa natura di quelli considerati in tale parere e siano costitutivi dello stesso comportamento (v. sentenze 22 marzo 1983, causa 42/82, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1013, punto 20; 4 febbraio 1988, causa 113/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 607, punto 11, e 18 maggio 2006, causa C‑221/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4515, punto 28). 13. Ebbene, nel caso in esame si deve constatare che l’oggetto del ricorso non è cambiato durante il procedimento. 14. Infatti, sia nel dispositivo del parere motivato che nelle conclusioni del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al governo del [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto costantemente meno ai suoi obblighi, trasmettendo in ritardo i dati richiesti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre evidenziato, nel suo ricorso, che l’inadempimento sussisteva ancora al momento della presentazione del ricorso, non avendo il governo del [OSCURATO:PERSONA] ancora trasmesso quasi nessun dato per l’anno 2004, e nessuno per l’anno 2005. 16. Ne consegue che, con il proprio ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non prende di mira fatti specifici relativi a periodi determinati, ma un inadempimento continuo e sistematico, da parte del governo del [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di trasmettere i dati in questione nei termini previsti dal regolamento n. 2847/93. 17. Si deve dunque ritenere che, nel presente caso, l’oggetto della controversia sia costituito dal mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte delle autorità del [OSCURATO:PERSONA], manifestatosi con i continui ritardi, e ciò senza dover escludere i fatti verificatisi successivamente al parere motivato (v. sentenza 4 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 13). 18. La prima eccezione di irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere respinta. Sulla mancanza di oggetto del ricorso 19. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essersi conformato al parere motivato comunicando tutti i dati richiesti entro il termine indicato in tale parere: di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di presentare il ricorso in esame. 20. Si deve in proposito ricordare innanzitutto che, nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di vigilare d’ufficio, nell’interesse generale, sull’applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (v. sentenze 1º febbraio 2001, causa C‑333/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1025, punto 23, e 2 giugno 2005, causa C‑394/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4713, punti 14 e 15 e giurisprudenza ivi citata). 21. Nel presente caso si deve osservare che la violazione rimproverata al governo del [OSCURATO:PERSONA], come osservato al punto 16 della presente sentenza, consiste nel fatto di avere inviato continuamente e sistematicamente in ritardo i dati richiesti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93. 22. Si deve rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha posto rimedio all’inadempimento così definito comunicando, entro il termine fissato nel parere motivato, i dati richiesti dal regolamento n. 2847/93 ivi menzionati, poiché la trasmissione di tali dati è avvenuta dopo la scadenza dei termini fissati dal regolamento n. 2847/93. 23. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto interesse a far dichiarare l’inadempimento in oggetto affinché, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] adotti i provvedimenti necessari per garantire una trasmissione dei dati in tempo utile, evitando così il ripetersi di tali violazioni. 24. Alla luce di quanto precede deve essere respinta anche la seconda eccezione di irricevibilità: di conseguenza, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato ricevibile. Sul fondamento del ricorso 25. [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] di aver fornito i dati previsti dall’articolo 19 decies, primo terzo trattino, del regolamento n. 2847/93 con un ritardo notevole, dal momento che la comunicazione dei dati è avvenuta come segue: – per gli anni 1999, 2000 e 2001: i dati sarebbero stati forniti soltanto il 14 gennaio 2002, ad eccezione di quelli relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1999, trasmessi il 9 giugno 1999, e di quelli relativi ai primi dieci mesi del 2001, trasmessi il 29 novembre 2001; – per il 2002: i dati relativi alle specie demersali sarebbero stati a loro volta inviati in ritardo, salvo che per cinque casi; – per il 2003: i dati sarebbero stati inviati soltanto il 29 marzo 2004; – per il 2004: solo una parte dei dati sarebbero stati inviati alla [OSCURATO:PERSONA], peraltro con un ritardo medio rispettivamente di 23 giorni per le specie pelagiche e di 48 giorni per le specie demersali; – per il 2005: al momento della presentazione del ricorso non sarebbe ancora stato inviato alla [OSCURATO:PERSONA] alcun dato. 26. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] non contesta la trasmissione tardiva dei dati sopra esposta. 27. Esso afferma tuttavia che tali ritardi sono dovuti a difficoltà tecniche. In particolare, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni relative agli anni 2004 e 2005, tali difficoltà sarebbero state provocate dalla modifica del sistema di dichiarazione dei dati in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1954/2003. 28. Tale argomento non può essere accolto. È in proposito sufficiente osservare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire situazioni interne, come difficoltà di attuazione emerse nella fase dell’esecuzione di un atto comunitario, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C‑387/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5047, punto 70, nonché 25 aprile 2002, cause riunite C‑418/00 e C‑419/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3969, punto 59). 29. [OSCURATO:PERSONA] non può dunque invocare difficoltà tecniche per sottrarsi agli obblighi che derivano dal diritto comunitario. 30. Alla luce delle considerazioni svolte si deve dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA], avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento n. 2847/93, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Sulle spese 31. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, va condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, avendo comunicato in ritardo i dati previsti dall’art. 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che i stituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale regolamento. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris